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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 174/23 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
( C.F. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Lentini il 13.12.1946 ed ivi residente in [...] e Parte_2
( C.F. ) , nata a [...] il [...] e residente
[...] CodiceFiscale_2
in Catania Via S. Giuseppe La Rena n.34, elettivamente domiciliate in Carlentini
Via Meucci n. 3 ove è sito lo studio dell'avv. Massimo Vitale ( C.F.
[...]
) che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
ATTORI
CONTRO
, già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma Via Barberini n.38;
CONVENUTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2022, le sig.re Parte_1
e convenivano in giudizio l' – in persona Parte_2 Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore - avanti il Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale adito, reiectis contrariis;
Ritenere e dichiarare che le esponenti, meglio sopra generalizzate, hanno posseduto in via esclusiva, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente da oltre vent'anni il terreno de quo;
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che le stesse hanno acquistato, per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il terreno meglio descritto ed identificato sopra. Con sentenza provvisoriamente esecutiva da trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II di Siracusa. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Le sig.re sostenevano di possedere “uti dominus”, senza soluzione di Pt_1
continuità da oltre venti anni, in modo esclusivo, pacifico e ininterrotto il terreno sito in tenere di US C.da CC identificato in catasto terreni al foglio
18, part.lla 1765.
Asserivano altresì di essersi comportate – da oltre venti anni e fin dal 1990 - come uniche e sole proprietarie del bene oggetto di causa e ciò nell'assenza di qualsiasi opposizione da parte degli originari intestatari ( , nato a [...] Persona_1 il 16.11.1894 ed ivi deceduto in data 06.03.1986 ) e dell' già Controparte_1
a cui il bene è stato devoluto a seguito di rinuncia da parte Controparte_2
degli aventi diritto.
Parte attrice sosteneva inoltre di aver comunicato all' con Controparte_1
racc. ar del 18.01.2022, ricevuta in data 25.01.2022, di possedere il bene oggetto di domanda fin dal lontano 1990 e ciò senza ricevere alcun riscontro o contestazione.
La convenuta Agenzia, invero, non prendeva parte al procedimento di mediazione e, di poi, sebbene citata in giudizio, non provvedeva alla relativa costituzione.
All'udienza di prima comparizione del 11.05.2023, il Tribunale – una volta instaurato il contraddittorio - assegnava i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando all'udienza del 19.10.2023.
Di poi, all'udienza così fissata, la causa veniva posta in riserva ordinanza sulle richieste istruttorie.
Con provvedimento del 29.10.2023, veniva disposta l'ammissione delle prove testimoniali richieste da parte attrice e il procedimento rinviato all'udienza del
01.02.2024 per l'escussione dei testi ammessi. Una volta escussi i sig.ri Parte_3
e la causa veniva rinviata per precisazione delle
[...] Controparte_3 conclusioni all'udienza del 30.05.2024. Alla detta udienza, tenutasi nelle forme cartolari, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 21.11.2024.
Di poi, all'udienza come sopra fissata, una volta precisate le conclusioni, la causa
è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
§§§§§§
In via preliminare, atteso che il convenuto – pur regolarmente citato in giudizio – non ha provveduto alla formale costituzione, se ne dichiara la contumacia.
Ciò posto, venendo al merito della vicenda di cui è procedimento, si osserva e rileva quanto segue:
In base al disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del c.d.
“corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del
27.09.2017)
In particolare, giurisprudenza unanime sul punto statuisce che “Occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa
e piena signoria della cosa.” ( In tal senso Cass. Civ. n. 2044/15 e n. 17549/15 )
In forza dei superiori principi, affinchè possa pronunciarsi l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. ( Si veda Trib.
Caltagirone 19.01.2018 )
Ne consegue che, al fine di accertare se, nella vicenda di cui è causa, l'attore abbia posseduto “animo proprio” e “uti dominus” il bene oggetto di causa, occorre valutare gli esiti delle risultanze istruttorie.
Tuttavia, nel caso di che trattasi, è necessario preliminarmente soffermarsi sull'esatta individuazione del soggetto titolare della legittimazione passiva e, quindi, sull'effettivo destinatario della domanda oggetto del presente procedimento.
L'esame della documentazione acquisita in corso di causa e, in particolare, la relazione notarile a firma del Notaio di del 19.06.2023 pone in Per_2 Per_3
evidenza quanto segue:
l'immobile di che trattasi risulta intestato al sig. , nato a [...] Persona_1
il 16.11.1894 ed ivi deceduto in data 06.03.1986. I beni dallo stesso lasciati in eredità venivano rinunciati dai chiamati per come risulta dalla certificazione notarile in atti e devoluti quindi all' oggi convenuta. Controparte_1
Pertanto, correttamente parte attrice ha provveduto alla individuazione del soggetto legittimato passivamente in relazione alla fattispecie oggetto di procedimento.
Sul punto – al di là del tenore letterale dell'art. 65 del D. L.vo n. 300/99 – si osserva che il legislatore della Riforma ha voluto assegnare, a distinte e autonome Agenzie fiscali, la gestione delle entrate e del patrimonio dello Stato.
Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto ex lege al patrimonio dello Stato ( per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare ) non può che essere intentato solo nei confronti dell' CP_1
dal momento che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha CP_1
dismesso con la del 1999 anche la funzione di organo rappresentativo dello Pt_4
Stato ai fini giudiziali.
Ciò è facilmente comprensibile se si tiene conto del fatto che, nel nostro ordinamento, lo Stato non è un soggetto processuale e quindi il contraddittorio va instaurato con l'organo rappresentativo del medesimo in relazione alla materia oggetto del contendere. In ragione del suddetto percorso, nella vicenda di che trattasi il soggetto in questione è l' . Controparte_1
Invero, ai sensi del su menzionato art. 65 D. Lgs. 300/99, all' Controparte_1
è stata attribuita “l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzare e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni ai fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili”.
Fra le diverse attività dell' disciplinate in apposita convenzione vi rientrano CP_1
quelle di acquisizione e assunzione in consistenza nel patrimonio dello Stato di beni a seguito, fra l'altro, di eredità giacenti.
In ragione di quanto sopra esposto, ne consegue che la legittimazione passiva in relazione alla fattispecie di cui è procedimento fa capo all' Controparte_1 essendo l'unica legittimata a stare in giudizio.
A ciò si aggiunga che la notificazione all' è stata Controparte_1
correttamente eseguita e ciò conformemente al D.Lgs. n. 300/99, ai protocolli d'intesa intercorsi tra l'odierna convenuta e l'Avvocatura dello Stato nonchè ai recenti orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte e del Consiglio di Stato.
( In tal senso ex multis Cass. Sez. Unite n. 10700/06, Consiglio di Stato n. 8632/10)
Ne consegue che atteso che la convenuta sebbene Controparte_1
regolarmente citata, non ha provveduto alla costituzione in giudizio, se ne dichiara la contumacia.
Premessi i superiori rilievi e osservazioni, si pone la necessità di verificare se l'attività istruttoria svolta dà prova della fondatezza della domanda avanzata dalle odierne attrici.
Gli esiti delle prove testimoniali hanno consentito di appurare che le sig.re Pt_1
hanno avuto – per il tempo necessario ad usucapire e, precisamente, fin dal 1990 – il possesso del bene immobile oggetto di causa manifestando un dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante, incompatibile con il possesso altrui e con il godimento del bene da parte dei legittimi proprietari.
Invero, hanno posseduto e utilizzato l'immobile di cui oggi si discute provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria e ciò senza alcuna opposizione da parte di alcuno.
In particolare, il teste ha confermato che parte attrice ha avuto, Parte_3
almeno dal 1990, il possesso del bene immobile di che trattasi. Il sig. Parte_3
riferiva di essere a conoscenza della suddetta circostanza dal momento che si recava sul posto intorno agli anni '90, insieme al fratello delle sig.re per andare a Pt_1
pescare.
Il sig. confermava che le sig.re hanno provveduto e provvedono Parte_3 Pt_1
alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
precisava altresì che avevano anche provveduto alla pulizia dall'erba.
Il teste, inoltre, nel rispondere all'articolato n.3 dichiarava che le parti attrici provvedevano a pulire il terreno e impiantare alberi precisando che il fondo era delimitato da due cancelli di cui, uno posto all'inizio e il secondo, alla fine del lotto.
Di poi, nel rispondere ai capitoli di prova di cui alle memorie ex art. 183 VI° comma n.2 c.p.c., affermava che il fondo era altresì recintato e che, per quanto a sua conoscenza, nessuno aveva contestato il possesso delle parti attrici.
Venendo all'altro teste escusso, la sig.ra dichiarava che le attrici Controparte_3
possedevano, fin dal 1990, il terreno oggetto di causa;
precisava di frequentarsi da tempo con le sig.re e di avere anche lei una casa in zona. Pt_1
La teste aggiungeva altresì che le parti attrici avevano provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulito il terreno e piantato qualcosa.
Precisava inoltre che il terreno in questione era munito di recinzione e di cancello;
opere queste realizzate da parte attrice.
La teste aggiungeva inoltre che le sig.re non corrispondevano alcun canone Pt_1
e che nessuno ne aveva contestato il possesso.
Tra le varie circostanze emerse dall'attività istruttoria, di fondamentale importante appare la prova relativa alla realizzazione della recinzione e del cancello.
Invero, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo, rappresenta la più rilevante manifestazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene oggetto di domanda, una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios”,
e dunque di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il bene di che trattasi. ( In tal senso Ordinanza Cass. Civ. n.
18528/23 )
Ne consegue che le risultanze istruttorie consentono di ritenere fondata la domanda di parte attrice che merita, quindi, accoglimento. In considerazione della mancata costituzione dell' , le spese di Controparte_1
lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 174/23 R.G.:
Accoglie la domanda proposta dalle Sig.re e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore,
[...]
del terreno sito in US C.da CC identificato in catasto terreni al foglio
18, part.lla 1765;
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643
n.14 c.c. esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
US lì 15 Aprile 2025 IL G.O.P.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011