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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. dr. Anna Rita Motti consigliere rel..
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.2.25 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2211/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' avv. GIUSEPPE Parte_1
MAZZARELLA;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso come in atti dagli Avv. FRANCESCO Controparte_1
CRISTIANO E ALBERTO PELLEGRINO ADER in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv.
GUALTIERO ZENONE;
APPELLATA/E
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n° 1448/24 con la quale, era stata accolta l'opposizione dell'odierno appellato avverso cartella di pagamento n. 07120230013769579000 notificatagli in data 23.3.2023, e con la quale gli veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 28.887,88 a titolo di omesso versamento dei contributi integrativi, soggettivi e di maternità dovuti in favore di
, per il periodo dal 2014 al 2019. Parte_1
Il ricorrente in primo grado aveva dedotto di essere stato dipendente della CTP dal 23.6.1975 al
4.8.2016, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, versando la relativa contribuzione previdenziale all'INPS; che, con nota prot. 2330773 del 17.12.2020, gli comunicava di aver Parte_1 deliberato la sua iscrizione d'ufficio all'Associazione a decorrere dal 1.1.2014 ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 1 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 (RGP), applicando addirittura le sanzioni per omessa regolarizzazione nei termini degli adempimenti dovuti;
di aver dapprima diffidato la resistente in ordine all'immediata cancellazione dell'iscrizione d'ufficio e, successivamente, di aver presentato rituale e tempestivo ricorso al CDA di , rappresentando Parte_1 di essere stato lavoratore dipendente sino al 2016 e, successivamente, pensionato e di non aver prodotto mai reddito alcuno professionale nel periodo in contestazione;
che nulla era dovuto alla
Pt_2
Si costituiva ADER e chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva che deduceva di aver correttamente proceduto all'iscrizione d'ufficio del Parte_1 ricorrente, rimodulando la propria richiesta e chiedendo che venisse condannato al pagamento del minor importo di € 16.521,00 per le annualità dal 2016 al 2019 atteso che, da un attento esame del Casellario dei Lavoratori Attivi redatto dall'INPS, lo stesso risulta iscrivibile solo dal 5.8.2016, data del pensionamento presso la Gestione Dipendenti Inps. In diritto allegava il quadro normativo completo in ordine alla gestione delle iscrizioni ad , deducendo la sussistenza dei Parte_1 presupposti, in capo al ricorrente, per la sua iscrizione d'ufficio. Deduceva l'irrilevanza in ordine alla mancata produzione di redditi professionali, afferendo la richiesta alla contribuzione minima. Deduceva, altresì, la correttezza delle sanzioni e degli interessi applicati, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata, essendo stato privatizzato con il D. Lgs. 506/1994. Parte_1
Richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi. Il primo giudice, sulla scorta della ragione più liquida, così argomentava: “…parte ricorrente ha documentalmente provato, per i periodi oggetto della cartella opposta, di non aver prodotto alcun reddito derivante dall'attività di libero professionista, nel caso di specie ingegnere. Di contro,
non ha prodotto alcuna prova in merito alla iscrizione o dovuta iscrizione del convenuto Parte_1 alla , come ad esempio l'esercizio della libera professione con carattere di continuità (cfr. art. Pt_2
7 dello Statuto vigente fino al 2011, nonché art. 7 dello Statuto vigente dal 2012 in poi), ovvero in merito al percepimento da parte dello stesso di redditi professionali per lo svolgimento dell'attività di ingegnere, nonché al relativo volume di affari ai fini dell'IVA e, dunque, in merito alla sussistenza delle condizioni legali, statutarie e regolamentari che fanno sorgere il dedotto obbligo di iscrizione
e contribuzione del ricorrente. Anzi, mediante il deposito delle proprie dichiarazioni dei redditi, il ricorrente ha dimostrato di non aver prodotto alcun reddito in ordine allo svolgimento dell'attività di ingegnere ai fini dell'IRPEF (circostanza che si evince anche dall'Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi depositato da ). Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, Parte_1 la domanda va accolta”. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame censurandola nella parte in cui aveva Parte_1 ritenuto non sussistenti i presupposti per il versamento della richiesta contribuzione a norma dell'art. 7 dello statuto pur sussistendo tutti gli elementi presuntivi per ritenere lo svolgimento abituale della professione, a nulla valendo il pensionamento del ricorrente. Ha evidenziato in ogni caso che era richiesta la contribuzione minima dovuta anche in presenza della sola iscrizione all'albo. Si è costituita ADER che ha chiesto, proponendo appello incidentale, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le doglianze riguardavano profili di esclusiva competenza dell'ente impositore;
ed inoltre ha censurato la sentenza, chiedendone la riforma, nella parte in cui nel dispositivo della sentenza ADER era destinataria di condanna alle spese senza che neppure fosse indicata la somma, somma poi quantificata in euro 2300 a seguito di correzione di errore materiale.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto del gravame della cassa. Ha dedotto che dalla Controparte_1 data del pensionamento l'appellato non ha prodotto alcun reddito di natura professionale e che lo stesso non ha mai ricevuto incarichi, neppure saltuari, e che nel ricorso di primo grado è stata contestata proprio in via principale l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta da , non Parte_1 sussistendone i presupposti di legge e statutari. Sul punto, andava, dunque, contestata con forza la affermazione dell'appellante secondo cui sarebbe in ogni caso dovuto da tutti gli iscritti ad il contributo integrativo minimo e ciò sul presupposto che detto principio può valere Parte_1 esclusivamente per chi risulti legittimamente iscritto alla e non per chi, come l'odierno Pt_2 appellato, ne contesta a monte l'iscrizione. La controversia, all'esito di pubblica udienza, è decisa come da dispositivo in atti. Preliminarmente stante la pacifica non debenza della contribuzione per gli anni 2014 e 2015, dichiarata dalla stessa appellante con la memoria di I grado, va dichiarata sul punto cessata la materia del contendere, pronuncia che può intervenire anche di ufficio in quanto atta a rilevare il venir meno dell'interesse ad agire. La stessa ha dichiarato infatti in memoria che “.dal Casellario dei Lavoratori Attivi redatto Parte_1 dall'Inps (cfr. doc. 10), il professionista risulta iscrivibile ad dal 05/08/2016, data del Parte_1 pensionamento presso la Gestione Dipendenti Inps”. Per quanto attiene all'appello principale esso è nel resto infondato. E' pacifico che l'appellato sia stato dipendente del CTP fino al pensionamento intervenuto nel 2016. A norma dell'art. 7 dello statuto, per quanto qui interessa “ .
1 - L'iscrizione ad è Parte_1 obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. 7.2 - Ai fini dell'iscrizione ad il requisito Parte_1 dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A. ..”. Come correttamente osservato dalla lo statuto prevede una presunzione di esercizio derivante Pt_2 dal possesso dei requisiti di iscrizione all'albo, possesso di partita iva e non iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Ma va anche detto che la presunzione in questione non è una presunzione assoluta. E quel che rileva è l'esercizio della libera professione con carattere di continuità. Ed allora va rilevato che la stessa pur in presenza dell'iscrizione all'albo e del possesso di Parte_1 partita IVA per gli anni 2014 e 2015 ha ridimensionato le proprie pretese, in quanto il ricorrente era lavoratore subordinato. Così, all'evidenza ritenendo che non vi fosse esercizio della libera professione a norma dello statuto.
Allo stesso modo per gli anni in cui la pretesa è stata attivata in questo giudizio deve ritenersi fornita la prova contraria in relazione all'esercizio di libera professione da parte dello . CP_1 E' pacifico che egli sessantasettenne nel 2016, non ha prodotto alcun tipo di reddito, né vi è prova dell'esistenza di qualsivoglia volume di affari ai fini dell'IVA. Nulla fa ritenere che vi sia stato esercizio effettivo della professione e, men che meno con carattere di continuità.
Dunque può ritenersi nel caso concreto che la presunzione dello statuto venga meno. L'appello sul punto non può, pertanto, essere accolto. Va accolto l'appello incidentale di ADER posto che nel presente giudizio alcuna domanda è stata formulata nei suoi confronti. Ne consegue anche la riforma della sentenza in relazione alle spese di lite alla stessa addossate.
Sulla scorta di quanto sinora detto, va accolto il solo appello incidentale e, previa cessazione della materia del contendere pro parte, va rigettato l'appello principale. Le spese sono liquidate come in dispositivo. Possono essere compensate nei confronti di ADER ritenuto che sul punto della legittimazione passiva vi è contrasto nelle pronunce di merito.
La Corte dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, salva la separata verifica di eventuali esenzioni, da effettuarsi in sede amministrativa, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,1 quater, DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.Il predetto comma 17 riguarda i casi di procedimenti -da intendersi come giudizi di gravame
(e non di primo grado) perché la disposizione riguarda una norma che disciplina le sole cause di impugnazione- pendenti a far data dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle annualità contributive 2014 e 2015 e rigetta nel resto l'appello principale;
• in accoglimento dell'appello incidentale dichiara il difetto di legittimazione passiva di ADER con compensazione delle spese di primo grado;
• compensa interamente fra le parti le spese del grado di giudizio tra ADER e le altre parti;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 grado che liquida in euro 2500,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 21.2.25
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. dr. Anna Rita Motti consigliere rel..
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.2.25 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2211/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' avv. GIUSEPPE Parte_1
MAZZARELLA;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso come in atti dagli Avv. FRANCESCO Controparte_1
CRISTIANO E ALBERTO PELLEGRINO ADER in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv.
GUALTIERO ZENONE;
APPELLATA/E
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n° 1448/24 con la quale, era stata accolta l'opposizione dell'odierno appellato avverso cartella di pagamento n. 07120230013769579000 notificatagli in data 23.3.2023, e con la quale gli veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 28.887,88 a titolo di omesso versamento dei contributi integrativi, soggettivi e di maternità dovuti in favore di
, per il periodo dal 2014 al 2019. Parte_1
Il ricorrente in primo grado aveva dedotto di essere stato dipendente della CTP dal 23.6.1975 al
4.8.2016, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, versando la relativa contribuzione previdenziale all'INPS; che, con nota prot. 2330773 del 17.12.2020, gli comunicava di aver Parte_1 deliberato la sua iscrizione d'ufficio all'Associazione a decorrere dal 1.1.2014 ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 1 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 (RGP), applicando addirittura le sanzioni per omessa regolarizzazione nei termini degli adempimenti dovuti;
di aver dapprima diffidato la resistente in ordine all'immediata cancellazione dell'iscrizione d'ufficio e, successivamente, di aver presentato rituale e tempestivo ricorso al CDA di , rappresentando Parte_1 di essere stato lavoratore dipendente sino al 2016 e, successivamente, pensionato e di non aver prodotto mai reddito alcuno professionale nel periodo in contestazione;
che nulla era dovuto alla
Pt_2
Si costituiva ADER e chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva che deduceva di aver correttamente proceduto all'iscrizione d'ufficio del Parte_1 ricorrente, rimodulando la propria richiesta e chiedendo che venisse condannato al pagamento del minor importo di € 16.521,00 per le annualità dal 2016 al 2019 atteso che, da un attento esame del Casellario dei Lavoratori Attivi redatto dall'INPS, lo stesso risulta iscrivibile solo dal 5.8.2016, data del pensionamento presso la Gestione Dipendenti Inps. In diritto allegava il quadro normativo completo in ordine alla gestione delle iscrizioni ad , deducendo la sussistenza dei Parte_1 presupposti, in capo al ricorrente, per la sua iscrizione d'ufficio. Deduceva l'irrilevanza in ordine alla mancata produzione di redditi professionali, afferendo la richiesta alla contribuzione minima. Deduceva, altresì, la correttezza delle sanzioni e degli interessi applicati, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata, essendo stato privatizzato con il D. Lgs. 506/1994. Parte_1
Richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi. Il primo giudice, sulla scorta della ragione più liquida, così argomentava: “…parte ricorrente ha documentalmente provato, per i periodi oggetto della cartella opposta, di non aver prodotto alcun reddito derivante dall'attività di libero professionista, nel caso di specie ingegnere. Di contro,
non ha prodotto alcuna prova in merito alla iscrizione o dovuta iscrizione del convenuto Parte_1 alla , come ad esempio l'esercizio della libera professione con carattere di continuità (cfr. art. Pt_2
7 dello Statuto vigente fino al 2011, nonché art. 7 dello Statuto vigente dal 2012 in poi), ovvero in merito al percepimento da parte dello stesso di redditi professionali per lo svolgimento dell'attività di ingegnere, nonché al relativo volume di affari ai fini dell'IVA e, dunque, in merito alla sussistenza delle condizioni legali, statutarie e regolamentari che fanno sorgere il dedotto obbligo di iscrizione
e contribuzione del ricorrente. Anzi, mediante il deposito delle proprie dichiarazioni dei redditi, il ricorrente ha dimostrato di non aver prodotto alcun reddito in ordine allo svolgimento dell'attività di ingegnere ai fini dell'IRPEF (circostanza che si evince anche dall'Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi depositato da ). Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, Parte_1 la domanda va accolta”. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame censurandola nella parte in cui aveva Parte_1 ritenuto non sussistenti i presupposti per il versamento della richiesta contribuzione a norma dell'art. 7 dello statuto pur sussistendo tutti gli elementi presuntivi per ritenere lo svolgimento abituale della professione, a nulla valendo il pensionamento del ricorrente. Ha evidenziato in ogni caso che era richiesta la contribuzione minima dovuta anche in presenza della sola iscrizione all'albo. Si è costituita ADER che ha chiesto, proponendo appello incidentale, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le doglianze riguardavano profili di esclusiva competenza dell'ente impositore;
ed inoltre ha censurato la sentenza, chiedendone la riforma, nella parte in cui nel dispositivo della sentenza ADER era destinataria di condanna alle spese senza che neppure fosse indicata la somma, somma poi quantificata in euro 2300 a seguito di correzione di errore materiale.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto del gravame della cassa. Ha dedotto che dalla Controparte_1 data del pensionamento l'appellato non ha prodotto alcun reddito di natura professionale e che lo stesso non ha mai ricevuto incarichi, neppure saltuari, e che nel ricorso di primo grado è stata contestata proprio in via principale l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta da , non Parte_1 sussistendone i presupposti di legge e statutari. Sul punto, andava, dunque, contestata con forza la affermazione dell'appellante secondo cui sarebbe in ogni caso dovuto da tutti gli iscritti ad il contributo integrativo minimo e ciò sul presupposto che detto principio può valere Parte_1 esclusivamente per chi risulti legittimamente iscritto alla e non per chi, come l'odierno Pt_2 appellato, ne contesta a monte l'iscrizione. La controversia, all'esito di pubblica udienza, è decisa come da dispositivo in atti. Preliminarmente stante la pacifica non debenza della contribuzione per gli anni 2014 e 2015, dichiarata dalla stessa appellante con la memoria di I grado, va dichiarata sul punto cessata la materia del contendere, pronuncia che può intervenire anche di ufficio in quanto atta a rilevare il venir meno dell'interesse ad agire. La stessa ha dichiarato infatti in memoria che “.dal Casellario dei Lavoratori Attivi redatto Parte_1 dall'Inps (cfr. doc. 10), il professionista risulta iscrivibile ad dal 05/08/2016, data del Parte_1 pensionamento presso la Gestione Dipendenti Inps”. Per quanto attiene all'appello principale esso è nel resto infondato. E' pacifico che l'appellato sia stato dipendente del CTP fino al pensionamento intervenuto nel 2016. A norma dell'art. 7 dello statuto, per quanto qui interessa “ .
1 - L'iscrizione ad è Parte_1 obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. 7.2 - Ai fini dell'iscrizione ad il requisito Parte_1 dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A. ..”. Come correttamente osservato dalla lo statuto prevede una presunzione di esercizio derivante Pt_2 dal possesso dei requisiti di iscrizione all'albo, possesso di partita iva e non iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Ma va anche detto che la presunzione in questione non è una presunzione assoluta. E quel che rileva è l'esercizio della libera professione con carattere di continuità. Ed allora va rilevato che la stessa pur in presenza dell'iscrizione all'albo e del possesso di Parte_1 partita IVA per gli anni 2014 e 2015 ha ridimensionato le proprie pretese, in quanto il ricorrente era lavoratore subordinato. Così, all'evidenza ritenendo che non vi fosse esercizio della libera professione a norma dello statuto.
Allo stesso modo per gli anni in cui la pretesa è stata attivata in questo giudizio deve ritenersi fornita la prova contraria in relazione all'esercizio di libera professione da parte dello . CP_1 E' pacifico che egli sessantasettenne nel 2016, non ha prodotto alcun tipo di reddito, né vi è prova dell'esistenza di qualsivoglia volume di affari ai fini dell'IVA. Nulla fa ritenere che vi sia stato esercizio effettivo della professione e, men che meno con carattere di continuità.
Dunque può ritenersi nel caso concreto che la presunzione dello statuto venga meno. L'appello sul punto non può, pertanto, essere accolto. Va accolto l'appello incidentale di ADER posto che nel presente giudizio alcuna domanda è stata formulata nei suoi confronti. Ne consegue anche la riforma della sentenza in relazione alle spese di lite alla stessa addossate.
Sulla scorta di quanto sinora detto, va accolto il solo appello incidentale e, previa cessazione della materia del contendere pro parte, va rigettato l'appello principale. Le spese sono liquidate come in dispositivo. Possono essere compensate nei confronti di ADER ritenuto che sul punto della legittimazione passiva vi è contrasto nelle pronunce di merito.
La Corte dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, salva la separata verifica di eventuali esenzioni, da effettuarsi in sede amministrativa, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,1 quater, DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.Il predetto comma 17 riguarda i casi di procedimenti -da intendersi come giudizi di gravame
(e non di primo grado) perché la disposizione riguarda una norma che disciplina le sole cause di impugnazione- pendenti a far data dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle annualità contributive 2014 e 2015 e rigetta nel resto l'appello principale;
• in accoglimento dell'appello incidentale dichiara il difetto di legittimazione passiva di ADER con compensazione delle spese di primo grado;
• compensa interamente fra le parti le spese del grado di giudizio tra ADER e le altre parti;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 grado che liquida in euro 2500,00 oltre IVA. CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 21.2.25
Il Consigliere est. Il Presidente