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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 660 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LATTARULO CARMINE, con elezione di domicilio telematico presso il difensore, al seguente indirizzo pec: Email_1 parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CHIARELLI GIANFRANCO con elezione di domicilio telematico press oil difensore, al seguente indirizzo pec: Email_2 parte appellata
OGGETTO: appello - risarcimento danni art. 149 Cod. Assicurazioni – spese legali stragiudiziali CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Taranto, Parte_1 la compagnia assicurativa chiedendo: CP_1
di accertare e dichiarare l'inadempienza della stessa e di condannarla al pagamento della somma di € 2.758,40, relativa “al “danno accessorio” inerente le spese e competenze legali pagate parzialmente dall'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale, il tutto decurtato della somma di
€ 300,00 già pagata dall'impresa. A sostegno della domanda, deduceva:
che il 26.12.2018, alla guida della propria autovettura assicurata da
1 , mentre stava transitando nell'abitato di Martina Franca, aveva CP_1 subito la collisione da parte del veicolo Ford di proprietà di Pt_2
il quale aveva impegnato l'incrocio senza concedere la
[...] dovuta precedenza;
che, a seguito della richiesta di risarcimento, l'impresa aveva inviato un assegno dell'importo di € 13.000, di cui € 1.000,00 per sorte capitale ed € 300,00 per spese e competenze legali;
che successivamente aveva inviato l'ulteriore somma di € 1.200,00 per sorte capitale;
che, con lettera del 22.07.2019, aveva accettato l'importo delle due offerte per una sorte capitale pari ad € 2.200,00, insistendo però “nella richiesta di pagamento del danno accessorio di spese stragiudiziali”;
che la lite doveva peraltro considerarsi transatta e quindi le spettavano anche le maggiorazioni previste dal d.m. n. 55 del 2014;
che, in ossequio ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il danneggiato ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali intese come danno accessorio. Costituitasi in giudizio insisteva per il rigetto della domanda. CP_1
Il giudice di pace rigettava la domanda, rilevando:
che l'attrice non aveva provato di aver sostenuto l'esborso;
che la gestione del sinistro non presentava difficoltà;
che i danni derivati dal sinistro erano modesti;
che l'assicurazione gestionaria del sinistro aveva prestato la dovuta assistenza alla danneggiata. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
Con un primo motivo di appello ha denunciato il vizio di motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non dimostrato il danno in mancanza di prova del pagamento delle spese legali.
Con un secondo motivo di appello ha contestato la decisione nella parte in cui si evidenzia che la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà e che il risarcimento non è dovuto per le spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.
Con un terzo motivo di appello ha censurato la decisione nella parte in cui si precisa che le spese sostenute nella fase precedente sono una componente del danno da liquidare e devono essere liquidate sotto forma di spese vive o giudiziali.
Con un quarto motivo di appello, ha impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto congrua la somma liquidata a titolo di spese legali
2 e ha affermato che il giudice può escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive. Con un quinto motivo di appello, ha censurato la decisione nella parte in cui si afferma che l'assicurazione non aveva contestato la responsabilità esclusiva della convenuta. Con un sesto motivo di appello, si è lamentata dalla pronuncia nella parte in cui si precisa che la convenuta assicurazione ha prestato la dovuta assistenza al danneggiato. Con un settimo motivo di appello, ha impugnato la decisione laddove si afferma che la compagnia assicurativa ha formulato un'offerta reale nel pieno rispetto dei termini previsti dal codice delle assicurazioni. Con un ottavo motivo di appello, ha contestato la decisione nella parte in cui è stato sottolineato il mancato assolvimento degli oneri probatori, dato che erano state articolate specifiche istanze istruttorie. Pertanto, ha concluso chiedendo di riformare la sentenza di primo grado e di condannare a risarcire la somma di € 2.166,79, previa CP_1 decurtazione dell'importo di € 300. Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza del 27.03.2025 questo giudice ha sollevato d'ufficio la questione del difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di
, proprietario dell'autovettura responsabile del sinistro, e ha Parte_2 invitato l'attrice a chiarire se avesse inteso azionare un titolo contrattuale nei confronti della compagnia convenuta. Con note del 31.03.2025, il difensore di parte attrice/appellante ha precisato che non sussiste responsabilità contrattuale della compagnia convenuta, lasciando quindi intendere di non aver allegato un tale tipo di responsabilità.
Parte appellata non ha invece depositato note autorizzate, limitandosi a precisare nelle note di trattazione che la responsabilità dedotta deve essere qualificata come da contatto sociale.
Tanto premesso, in punto di qualificazione della domanda, va osservato:
che “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 21/05/2019 , n. 13602);
3 che “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte” (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10049)
che “In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al petitum e alla causa petendi, non sia possibile evincere - attesa l'insufficienza di una mera generica prospettazione di inosservanza di precetti o disposizioni legislative - la precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità aquiliana o di quella contrattuale perché non espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, l'azione proposta va qualificata come di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/11/2014 , n. 241971). Alla luce dei principi richiamati e delle puntualizzazioni fornite dalla stessa attrice/appellante con le note del 31.03.2025, ritiene questo giudice che la domanda di condanna avanzata vada intesa quale domanda di risarcimento del danno di matrice extracontrattuale, promossa nei confronti della propria compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni. A dispetto delle ambiguità che potrebbe ingenerare il riferimento all'inadempimento della compagnia assicurativa e all'asserita transazione della vicenda, il bene della vita anelato è costituito dall'ulteriore voce risarcitoria consistente nelle spese sostenute da per remunerare il Parte_1
4 difensore che l'ha assistita nella fase stragiudiziale di gestione della lite. Tale pretesa non può che trarre origine dal sinistro stradale di cui è rimasta vittima l'attrice/appellante, la cui auto è stata investita dall'autovettura del responsabile civile . In altri termini, l'obbligazione di Parte_2 pagamento ha come fonte un fatto illecito;
fatto che è compiutamente descritto nell'atto di citazione, dalla cui lettura si desume anche quale sia stata la colpa del conducente dell'autovettura di proprietà del responsabile civile. I fatti materiali allegati (dinamica dell'incidente) e la pretesa sostanziale avanzata dall'attrice/appellante consentono quindi di ricondurre la sua domanda nel paradigma della responsabilità extracontrattuale per violazione di norme che regolano la circolazione stradale. Ulteriori indizi in tal senso si rinvengono nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, laddove:
l'attrice, dopo l'offerta transattiva, ha insistito nella sua richiesta di pagamento del danno accessorio da spese stragiudiziali (cfr. pag. 2
“insisteva nella richiesta di pagamento del danno accessorio di spese stragiudiziali”);
l'attrice ha richiamato copiosa giurisprudenza che, nella materia del risarcimento del danno da circolazione stradale, afferma che il danneggiato ha diritto ad ottenere, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, il rimborso delle relative spese legali intese come danno accessorio (cfr. pag. 3);
l'attrice ha concluso chiedendo la condanna dell' al pagamento CP_1 della somma di € 2.758,40, relativa “al “danno accessorio” inerente le spese e competenze legali pagate parzialmente dall'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione). Lo stesso giudice di pace ha implicitamente fondato la propria decisione sull'assunto della natura aquiliana dell'illecito, come si evince dai richiami giurisprudenziali effettuati e dal riferimento dalla categoria dell'illecito e del danno. Del resto, neanche nella giurisprudenza di legittimità si riscontrano dubbi in ordine alla riconducibilità di tale voce di danno alla categoria del danno emergente derivante da un illecito stradale (cfr. Cassazione civile , sez. III , 29/05/2015 , n. 11154 “In tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa.”; Cassazione civile , sez. VI , 02/02/2018 , n. 2644
“Nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223
5 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito.”; Cassazione civile sez. III, 19/02/2016, n.3266, fattispecie relativa ad un'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa per il pagamento delle spese legali stragiudiziali dopo che lo stesso danneggiato aveva accettato l'offerta transattiva formulata dall'assicurazione. In questo caso il difensore del danneggiato, risultato poi vittorioso, si era prima lamentato del fatto che il primo giudice non avesse esaminato la domanda sotto il profilo del risarcimento del danno e, in sede di legittimità, aveva poi formulato un motivo di ricorso per cassazione con cui aveva sostenuto che le spese legali per l'assistenza stragiudiziale costituiscono un danno consequenziale al sinistro2; Cassazione civile , sez. III , 17/05/2022 , n. 15732 “Le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. Ne consegue che la mera esistenza di una proposta di accordo stragiudiziale, non sottoscritta dal danneggiato, in cui la compagnia assicuratrice del danneggiante si impegna a riconoscere in favore del danneggiato, tra le varie voci, un congruo importo a titolo di spese stragiudiziali nel caso di accordo idoneo ad evitare la causa, non equivale, in sede di accertamento giudiziale, alla piena prova di aver subito un danno emergente corrispondente all'aver sostenuto, a cagione del sinistro, un esborso patrimoniale corrispondente.”). Né infine possono residuare dubbi in considerazione del fatto che
6 l'attrice/appellante ha dedotto in primo grado che la causa doveva considerarsi transatta, in quanto ha insistito per il riconoscimento del danno accessorio da spese legali in misura nettamente maggiore di quella liquidata dalla compagnia, con la conseguenza che la vicenda non poteva e non può considerarsi transatta. In ragione della qualificazione della domanda quale azione di risarcimento derivante da fatto illecito ex. art. 149 del codice delle assicurazioni3, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, in quanto al giudizio non ha preso parte , in veste di litisconsorte necessario, Parte_2 proprietario dell'auto identificata come responsabile del sinistro4. Peraltro la questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, in casi aventi ad oggetto anche il ristoro del danno derivante da spese stragiudiziali5, si è anche, di recente, posta all'attenzione della giurisprudenza di legittimità con la pronuncia (non massimata) n. 22271/2018; vicenda nell'ambito della quale la Cassazione ha dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rammentando che “nel giudizio proposto dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo dalla cui circolazione è derivato il danno”, sia nel caso di azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ex art. 144 del codice delle assicurazioni, che nel caso di 3 Cassazione civile, sez. III , 27/03/2024 , n. 8244 “Il sistema risarcitorio costruito dall' art. 149 cod. ass. e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 , si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo, e dunque l'azione promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall' art. 144 cod. ass. , alla quale la legge assegna un diverso debitore.”
7 azione proposta contro il proprio assicuratore ex art. 149 del codice delle assicurazioni. In ragione del rilievo d'ufficio della questione, si reputa opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti relative al presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Pt_2
e rimette gli atti al giudice di pace di Taranto;
[...]
compensa per intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Taranto, in data 06/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ma anche ad ammettere che il tenore sintattico della citazione fosse ambiguo, proprio questa ambiguità ha giustamente condotto il giudice di merito a qualificare la domanda come extracontrattuale, in base al consolidato principio secondo cui al cospetto di una domanda ambigua, il cui petitum e la cui causa petendi non consentano di stabilire se la scelta del danneggiato sia stata in favore della responsabilità contrattuale o di quella aquiliana, deve ritenersi che sia stata proposta una azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., poichè la domanda contrattuale deve "essere espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, non essendo sufficiente la semplice prospettazione generica dell'inosservanza di precetti o di disposizioni legislative" (così Sez. 3, Sentenza n. 5244 del 10/03/2006, Rv. 589187)”. 2 “Provvedendo in sede di gravame, il Tribunale di Taranto ha ritenuto fondata la censura del D. in ordine al fatto che il primo giudice non aveva esaminato la domanda sotto il profilo del risarcimento del danno;
esaminato tale profilo, ha tuttavia rigettato la pretesa dell'appellante affermando che al sinistro deve applicarsi la disciplina del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, sulla procedura di risarcimento diretto e che, a norma dell'art. 9 del regolamento emanato con D.P.R. n. 254 del 2006, non sono indennizzabili (con la sola eccezione delle perizie relative a danni alla persona) le spese sostenute dal danneggiato per l'ausilio di professionisti nella fase stragiudiziale, qualora sia stata accettata l'offerta dell'assicuratore…… 1. Col primo motivo - che deduce violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223 e 2056 c.c. - il ricorrente assume che anche le spese relative all'assistenza legale nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno consequenziale al sinistro, secondo il principio della regolarità causale, e lamenta pertanto una "evidente violazione dell'art. 1223 c.c.", dolendosi che "la subordinazione del diritto al riconoscimento delle spese legali alle condizioni di cui al D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, comma 2, (non accettazione dell'offerta) rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio di difesa del danneggiato".”. 4 Cassazione civile , sez. III , 04/09/2024 , n. 23797: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto prevista dall' art. 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005 , promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, il danneggiante responsabile è considerato un litisconsorte necessario, in analogia con quanto previsto dall'art. 144, comma 3, questo perchè l'azione intrapresa dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione del veicolo che guidava presuppone un accertamento della responsabilità del soggetto che ha causato il danno. Tale accertamento, oggetto della domanda giudiziale e del decisum , deve necessariamente produrre effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto ritenuto responsabile.”; Cassazione civile , sez. III , 04/09/2024 , n. 23809; Cassazione civile , sez. III , 16/02/2023 , n. 4994; Cassazione civile , sez. VI , 04/04/2022 , n. 10763; Cassazione civile , sez. VI , 31/12/2021 , n. 42112. 5 “(a) in via principale, la condanna della al pagamento della somma di Euro CP_2 792, pari alla quota di credito risarcitorio che il danneggiato creditore aveva ceduto alla C
oltre spese legali stragiudiziali ed accessori;
”
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LATTARULO CARMINE, con elezione di domicilio telematico presso il difensore, al seguente indirizzo pec: Email_1 parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CHIARELLI GIANFRANCO con elezione di domicilio telematico press oil difensore, al seguente indirizzo pec: Email_2 parte appellata
OGGETTO: appello - risarcimento danni art. 149 Cod. Assicurazioni – spese legali stragiudiziali CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Taranto, Parte_1 la compagnia assicurativa chiedendo: CP_1
di accertare e dichiarare l'inadempienza della stessa e di condannarla al pagamento della somma di € 2.758,40, relativa “al “danno accessorio” inerente le spese e competenze legali pagate parzialmente dall'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale, il tutto decurtato della somma di
€ 300,00 già pagata dall'impresa. A sostegno della domanda, deduceva:
che il 26.12.2018, alla guida della propria autovettura assicurata da
1 , mentre stava transitando nell'abitato di Martina Franca, aveva CP_1 subito la collisione da parte del veicolo Ford di proprietà di Pt_2
il quale aveva impegnato l'incrocio senza concedere la
[...] dovuta precedenza;
che, a seguito della richiesta di risarcimento, l'impresa aveva inviato un assegno dell'importo di € 13.000, di cui € 1.000,00 per sorte capitale ed € 300,00 per spese e competenze legali;
che successivamente aveva inviato l'ulteriore somma di € 1.200,00 per sorte capitale;
che, con lettera del 22.07.2019, aveva accettato l'importo delle due offerte per una sorte capitale pari ad € 2.200,00, insistendo però “nella richiesta di pagamento del danno accessorio di spese stragiudiziali”;
che la lite doveva peraltro considerarsi transatta e quindi le spettavano anche le maggiorazioni previste dal d.m. n. 55 del 2014;
che, in ossequio ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il danneggiato ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali intese come danno accessorio. Costituitasi in giudizio insisteva per il rigetto della domanda. CP_1
Il giudice di pace rigettava la domanda, rilevando:
che l'attrice non aveva provato di aver sostenuto l'esborso;
che la gestione del sinistro non presentava difficoltà;
che i danni derivati dal sinistro erano modesti;
che l'assicurazione gestionaria del sinistro aveva prestato la dovuta assistenza alla danneggiata. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
Con un primo motivo di appello ha denunciato il vizio di motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non dimostrato il danno in mancanza di prova del pagamento delle spese legali.
Con un secondo motivo di appello ha contestato la decisione nella parte in cui si evidenzia che la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà e che il risarcimento non è dovuto per le spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.
Con un terzo motivo di appello ha censurato la decisione nella parte in cui si precisa che le spese sostenute nella fase precedente sono una componente del danno da liquidare e devono essere liquidate sotto forma di spese vive o giudiziali.
Con un quarto motivo di appello, ha impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto congrua la somma liquidata a titolo di spese legali
2 e ha affermato che il giudice può escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive. Con un quinto motivo di appello, ha censurato la decisione nella parte in cui si afferma che l'assicurazione non aveva contestato la responsabilità esclusiva della convenuta. Con un sesto motivo di appello, si è lamentata dalla pronuncia nella parte in cui si precisa che la convenuta assicurazione ha prestato la dovuta assistenza al danneggiato. Con un settimo motivo di appello, ha impugnato la decisione laddove si afferma che la compagnia assicurativa ha formulato un'offerta reale nel pieno rispetto dei termini previsti dal codice delle assicurazioni. Con un ottavo motivo di appello, ha contestato la decisione nella parte in cui è stato sottolineato il mancato assolvimento degli oneri probatori, dato che erano state articolate specifiche istanze istruttorie. Pertanto, ha concluso chiedendo di riformare la sentenza di primo grado e di condannare a risarcire la somma di € 2.166,79, previa CP_1 decurtazione dell'importo di € 300. Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza del 27.03.2025 questo giudice ha sollevato d'ufficio la questione del difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di
, proprietario dell'autovettura responsabile del sinistro, e ha Parte_2 invitato l'attrice a chiarire se avesse inteso azionare un titolo contrattuale nei confronti della compagnia convenuta. Con note del 31.03.2025, il difensore di parte attrice/appellante ha precisato che non sussiste responsabilità contrattuale della compagnia convenuta, lasciando quindi intendere di non aver allegato un tale tipo di responsabilità.
Parte appellata non ha invece depositato note autorizzate, limitandosi a precisare nelle note di trattazione che la responsabilità dedotta deve essere qualificata come da contatto sociale.
Tanto premesso, in punto di qualificazione della domanda, va osservato:
che “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 21/05/2019 , n. 13602);
3 che “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte” (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10049)
che “In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al petitum e alla causa petendi, non sia possibile evincere - attesa l'insufficienza di una mera generica prospettazione di inosservanza di precetti o disposizioni legislative - la precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità aquiliana o di quella contrattuale perché non espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, l'azione proposta va qualificata come di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/11/2014 , n. 241971). Alla luce dei principi richiamati e delle puntualizzazioni fornite dalla stessa attrice/appellante con le note del 31.03.2025, ritiene questo giudice che la domanda di condanna avanzata vada intesa quale domanda di risarcimento del danno di matrice extracontrattuale, promossa nei confronti della propria compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni. A dispetto delle ambiguità che potrebbe ingenerare il riferimento all'inadempimento della compagnia assicurativa e all'asserita transazione della vicenda, il bene della vita anelato è costituito dall'ulteriore voce risarcitoria consistente nelle spese sostenute da per remunerare il Parte_1
4 difensore che l'ha assistita nella fase stragiudiziale di gestione della lite. Tale pretesa non può che trarre origine dal sinistro stradale di cui è rimasta vittima l'attrice/appellante, la cui auto è stata investita dall'autovettura del responsabile civile . In altri termini, l'obbligazione di Parte_2 pagamento ha come fonte un fatto illecito;
fatto che è compiutamente descritto nell'atto di citazione, dalla cui lettura si desume anche quale sia stata la colpa del conducente dell'autovettura di proprietà del responsabile civile. I fatti materiali allegati (dinamica dell'incidente) e la pretesa sostanziale avanzata dall'attrice/appellante consentono quindi di ricondurre la sua domanda nel paradigma della responsabilità extracontrattuale per violazione di norme che regolano la circolazione stradale. Ulteriori indizi in tal senso si rinvengono nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, laddove:
l'attrice, dopo l'offerta transattiva, ha insistito nella sua richiesta di pagamento del danno accessorio da spese stragiudiziali (cfr. pag. 2
“insisteva nella richiesta di pagamento del danno accessorio di spese stragiudiziali”);
l'attrice ha richiamato copiosa giurisprudenza che, nella materia del risarcimento del danno da circolazione stradale, afferma che il danneggiato ha diritto ad ottenere, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, il rimborso delle relative spese legali intese come danno accessorio (cfr. pag. 3);
l'attrice ha concluso chiedendo la condanna dell' al pagamento CP_1 della somma di € 2.758,40, relativa “al “danno accessorio” inerente le spese e competenze legali pagate parzialmente dall'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione). Lo stesso giudice di pace ha implicitamente fondato la propria decisione sull'assunto della natura aquiliana dell'illecito, come si evince dai richiami giurisprudenziali effettuati e dal riferimento dalla categoria dell'illecito e del danno. Del resto, neanche nella giurisprudenza di legittimità si riscontrano dubbi in ordine alla riconducibilità di tale voce di danno alla categoria del danno emergente derivante da un illecito stradale (cfr. Cassazione civile , sez. III , 29/05/2015 , n. 11154 “In tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa.”; Cassazione civile , sez. VI , 02/02/2018 , n. 2644
“Nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223
5 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito.”; Cassazione civile sez. III, 19/02/2016, n.3266, fattispecie relativa ad un'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa per il pagamento delle spese legali stragiudiziali dopo che lo stesso danneggiato aveva accettato l'offerta transattiva formulata dall'assicurazione. In questo caso il difensore del danneggiato, risultato poi vittorioso, si era prima lamentato del fatto che il primo giudice non avesse esaminato la domanda sotto il profilo del risarcimento del danno e, in sede di legittimità, aveva poi formulato un motivo di ricorso per cassazione con cui aveva sostenuto che le spese legali per l'assistenza stragiudiziale costituiscono un danno consequenziale al sinistro2; Cassazione civile , sez. III , 17/05/2022 , n. 15732 “Le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. Ne consegue che la mera esistenza di una proposta di accordo stragiudiziale, non sottoscritta dal danneggiato, in cui la compagnia assicuratrice del danneggiante si impegna a riconoscere in favore del danneggiato, tra le varie voci, un congruo importo a titolo di spese stragiudiziali nel caso di accordo idoneo ad evitare la causa, non equivale, in sede di accertamento giudiziale, alla piena prova di aver subito un danno emergente corrispondente all'aver sostenuto, a cagione del sinistro, un esborso patrimoniale corrispondente.”). Né infine possono residuare dubbi in considerazione del fatto che
6 l'attrice/appellante ha dedotto in primo grado che la causa doveva considerarsi transatta, in quanto ha insistito per il riconoscimento del danno accessorio da spese legali in misura nettamente maggiore di quella liquidata dalla compagnia, con la conseguenza che la vicenda non poteva e non può considerarsi transatta. In ragione della qualificazione della domanda quale azione di risarcimento derivante da fatto illecito ex. art. 149 del codice delle assicurazioni3, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, in quanto al giudizio non ha preso parte , in veste di litisconsorte necessario, Parte_2 proprietario dell'auto identificata come responsabile del sinistro4. Peraltro la questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, in casi aventi ad oggetto anche il ristoro del danno derivante da spese stragiudiziali5, si è anche, di recente, posta all'attenzione della giurisprudenza di legittimità con la pronuncia (non massimata) n. 22271/2018; vicenda nell'ambito della quale la Cassazione ha dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rammentando che “nel giudizio proposto dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo dalla cui circolazione è derivato il danno”, sia nel caso di azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ex art. 144 del codice delle assicurazioni, che nel caso di 3 Cassazione civile, sez. III , 27/03/2024 , n. 8244 “Il sistema risarcitorio costruito dall' art. 149 cod. ass. e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 , si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo, e dunque l'azione promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall' art. 144 cod. ass. , alla quale la legge assegna un diverso debitore.”
7 azione proposta contro il proprio assicuratore ex art. 149 del codice delle assicurazioni. In ragione del rilievo d'ufficio della questione, si reputa opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti relative al presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Pt_2
e rimette gli atti al giudice di pace di Taranto;
[...]
compensa per intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Taranto, in data 06/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ma anche ad ammettere che il tenore sintattico della citazione fosse ambiguo, proprio questa ambiguità ha giustamente condotto il giudice di merito a qualificare la domanda come extracontrattuale, in base al consolidato principio secondo cui al cospetto di una domanda ambigua, il cui petitum e la cui causa petendi non consentano di stabilire se la scelta del danneggiato sia stata in favore della responsabilità contrattuale o di quella aquiliana, deve ritenersi che sia stata proposta una azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., poichè la domanda contrattuale deve "essere espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, non essendo sufficiente la semplice prospettazione generica dell'inosservanza di precetti o di disposizioni legislative" (così Sez. 3, Sentenza n. 5244 del 10/03/2006, Rv. 589187)”. 2 “Provvedendo in sede di gravame, il Tribunale di Taranto ha ritenuto fondata la censura del D. in ordine al fatto che il primo giudice non aveva esaminato la domanda sotto il profilo del risarcimento del danno;
esaminato tale profilo, ha tuttavia rigettato la pretesa dell'appellante affermando che al sinistro deve applicarsi la disciplina del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, sulla procedura di risarcimento diretto e che, a norma dell'art. 9 del regolamento emanato con D.P.R. n. 254 del 2006, non sono indennizzabili (con la sola eccezione delle perizie relative a danni alla persona) le spese sostenute dal danneggiato per l'ausilio di professionisti nella fase stragiudiziale, qualora sia stata accettata l'offerta dell'assicuratore…… 1. Col primo motivo - che deduce violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223 e 2056 c.c. - il ricorrente assume che anche le spese relative all'assistenza legale nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno consequenziale al sinistro, secondo il principio della regolarità causale, e lamenta pertanto una "evidente violazione dell'art. 1223 c.c.", dolendosi che "la subordinazione del diritto al riconoscimento delle spese legali alle condizioni di cui al D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, comma 2, (non accettazione dell'offerta) rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio di difesa del danneggiato".”. 4 Cassazione civile , sez. III , 04/09/2024 , n. 23797: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto prevista dall' art. 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005 , promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, il danneggiante responsabile è considerato un litisconsorte necessario, in analogia con quanto previsto dall'art. 144, comma 3, questo perchè l'azione intrapresa dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione del veicolo che guidava presuppone un accertamento della responsabilità del soggetto che ha causato il danno. Tale accertamento, oggetto della domanda giudiziale e del decisum , deve necessariamente produrre effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto ritenuto responsabile.”; Cassazione civile , sez. III , 04/09/2024 , n. 23809; Cassazione civile , sez. III , 16/02/2023 , n. 4994; Cassazione civile , sez. VI , 04/04/2022 , n. 10763; Cassazione civile , sez. VI , 31/12/2021 , n. 42112. 5 “(a) in via principale, la condanna della al pagamento della somma di Euro CP_2 792, pari alla quota di credito risarcitorio che il danneggiato creditore aveva ceduto alla C
oltre spese legali stragiudiziali ed accessori;
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