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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 10 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 261 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, avente ad oggetto pagamento TFR tra
nato a [...] in data [...] Parte_1 elett.te dom.to in Napoli alla via Carriera Grande n. 32, presso lo studio degli Avv.ti Alessia
Iorio e Claudio Montariello, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti per notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875), ed Persona_1 elettivamente domiciliato con il procuratore presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. De Gasperi n.55, come da atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato per conto ed alle dipendenze del dal 20.05.2002, con le mansioni di operatore Controparte_2 ecologico addetto alla raccolta differenziata ed inquadrato nel Livello 3A secondo la contrattazione collettiva di settore e che alla cessazione del rapporto, in data 19.1.2019, non ha ricevuto il pagamento del TFR maturato. Deduce che stante la natura di ente pubblico CP_ non economico dell'ente datore di lavoro, il pagamento era dovuto da parte dell' , ormai preposto dalla gestione dei rapporti dei pubblici dipendenti per i trattamenti di fine rapporto e pertanto unico legittimato passivo, anche in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali – art 2116 c.c… Deduce che vano sono rimaste le istanze in via amministrativa. Chiede pertanto accertare e dichiarare il suo diritto al TFR nella misura indicata in ricorso, con la condanna dell' convenuto al pagamento del Controparte_3 dovuto.
- LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con vari argomenti. Deduce, in particolare, l'infondatezza della avversa pretesa, tenuto conto che il lavoratore ricorrente è stato interessato da una procedura di mobilità obbligatoria con passaggio dal precedente datore di lavoro al nuovo, individuato nel Comune di Castellammare di Stabia, senza soluzione di continuità e con mantenimento dell'anzianità lavorativa maturata ad ogni fine, sicchè, risultando proseguito il rapporto di lavoro, non è ancora sorto il diritto al TFR.
Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito ritualmente il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione, con concessione di termine per il deposito di note difensive. A seguito di ulteriore rinvio per la discussione è stato disposto l'acquisizione di informazione ex art. 213 c.p.c. sulle modalità di assunzione del ricorrente da parte del
, con rinvio per la discussione. Acquisito quanto Controparte_4 precede, all'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Assume rilievo dirimente la questione delle conseguenze del passaggio lavorativo del ricorrente dal – C.U.B: - di Napoli al Comune di Controparte_2 CP_2
Castellammare di Stabia. CP_ Dalle risultanze istruttorie in atti, secondo le deduzioni dell' e la documentazione prodotta dall'ente previdenziale nonché acquisita ex art. 213 c.p.c., si evince che il ricorrente è stato assunto a tempo pieno e determinato a decorrere dal 1.10.2019 dal Comune di
Castellammare di Stabia, in quanto risultato idoneo alla procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del d. lgs. n. 165\2001. Tale procedura risulta correttamente attivata dall'ente comunale con le comunicazioni richiesta dalla legge e il ricorrente risulta selezionato alla partecipazione quale dipendente collocato in disponibilità e inserito negli appositi elenchi e quindi, in seguito alla valutazione di idoneità, risulta assunto pacificamente.
La fattispecie di mobilità obbligatoria in esame può essere ricondotta alle ipotesi generali di mobilità volontaria all'interno delle pubbliche amministrazione- art. 30 ed è il frutto di una disciplina normativa più articolata, che prevede l'inserimento del personale eccedentario in appositi elenchi (art. 34) e l'indicazione, ad opera dell'Amministrazione ad quem che intenda giovarsi di tale mobilità, di “area … livello e sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso” oltre che se necessario, delle “funzioni e .. eventuali specifiche idoneità richieste” (art. 34-bis, co. 1). La procedura è volta dunque garantire, oltre alle attività di riqualificazione previste per il personale eccedentario, una confluenza governata dai ruoli alla disponibilità e quindi ai ruoli della P.A. di destinazione. Le fattispecie in esame appaiono riconducibili, pur nella loro peculiarità stante l'intervento degli organi statali e regionali, alla fattispecie civilistica della cessione del contratto con accordo trilaterale – ente di provenienza, lavoratore ed ente di destinazione – con la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, ad ogni fine. La riconducibilità al predetto schema normativo, con effetto modificativo soggettivo della sola persona del datore di lavoro, è del resto desumibile dalla lettera della legge che espressamente dispone che “ il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso” – vedi art. 34 bis. La continuità del rapporto di lavoro spiega, del resto, indubbi benefici in favore del dipendente con la conservazione della anzianità di servizio pregressa.
Ne consegue che, nel caso di specie, il passaggio del ricorrente dal C.U.B: al Comune di
Castellammare di Stabia non ha comportato la cessazione del rapporto di lavoro in essere e che, pertanto, non risulta sussistere la condizione di esigibilità del TFR oggetto di causa, che presuppone l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Deve infine ritenersi non sussistente un interesse della parte ricorrente ad una pronuncia meramente dichiarativa del diritto al TFR già maturato al momento del passaggio all'ente subentrante, tenuto conto che trattandosi di una pronuncia di mero accertamento dovrebbe essere sorretta da un peculiare interesse concreto e attuale a rimuovere incertezze che nel CP_ caso di specie non si ravvisato, atteso il tenore delle difese dell che ha riconosciuto l'applicabilità del principio di automatismo di cui all'art. 2116 c.c., contestando unicamente la condizione di esigibilità della pretesa.
Ciò premesso il ricorso va respinto.
La complessità delle questioni esaminate e la difficoltà ricostruttive e interpretativa delle stesse giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Napoli, 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 10 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 261 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, avente ad oggetto pagamento TFR tra
nato a [...] in data [...] Parte_1 elett.te dom.to in Napoli alla via Carriera Grande n. 32, presso lo studio degli Avv.ti Alessia
Iorio e Claudio Montariello, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti per notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875), ed Persona_1 elettivamente domiciliato con il procuratore presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. De Gasperi n.55, come da atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato per conto ed alle dipendenze del dal 20.05.2002, con le mansioni di operatore Controparte_2 ecologico addetto alla raccolta differenziata ed inquadrato nel Livello 3A secondo la contrattazione collettiva di settore e che alla cessazione del rapporto, in data 19.1.2019, non ha ricevuto il pagamento del TFR maturato. Deduce che stante la natura di ente pubblico CP_ non economico dell'ente datore di lavoro, il pagamento era dovuto da parte dell' , ormai preposto dalla gestione dei rapporti dei pubblici dipendenti per i trattamenti di fine rapporto e pertanto unico legittimato passivo, anche in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali – art 2116 c.c… Deduce che vano sono rimaste le istanze in via amministrativa. Chiede pertanto accertare e dichiarare il suo diritto al TFR nella misura indicata in ricorso, con la condanna dell' convenuto al pagamento del Controparte_3 dovuto.
- LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con vari argomenti. Deduce, in particolare, l'infondatezza della avversa pretesa, tenuto conto che il lavoratore ricorrente è stato interessato da una procedura di mobilità obbligatoria con passaggio dal precedente datore di lavoro al nuovo, individuato nel Comune di Castellammare di Stabia, senza soluzione di continuità e con mantenimento dell'anzianità lavorativa maturata ad ogni fine, sicchè, risultando proseguito il rapporto di lavoro, non è ancora sorto il diritto al TFR.
Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito ritualmente il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione, con concessione di termine per il deposito di note difensive. A seguito di ulteriore rinvio per la discussione è stato disposto l'acquisizione di informazione ex art. 213 c.p.c. sulle modalità di assunzione del ricorrente da parte del
, con rinvio per la discussione. Acquisito quanto Controparte_4 precede, all'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Assume rilievo dirimente la questione delle conseguenze del passaggio lavorativo del ricorrente dal – C.U.B: - di Napoli al Comune di Controparte_2 CP_2
Castellammare di Stabia. CP_ Dalle risultanze istruttorie in atti, secondo le deduzioni dell' e la documentazione prodotta dall'ente previdenziale nonché acquisita ex art. 213 c.p.c., si evince che il ricorrente è stato assunto a tempo pieno e determinato a decorrere dal 1.10.2019 dal Comune di
Castellammare di Stabia, in quanto risultato idoneo alla procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del d. lgs. n. 165\2001. Tale procedura risulta correttamente attivata dall'ente comunale con le comunicazioni richiesta dalla legge e il ricorrente risulta selezionato alla partecipazione quale dipendente collocato in disponibilità e inserito negli appositi elenchi e quindi, in seguito alla valutazione di idoneità, risulta assunto pacificamente.
La fattispecie di mobilità obbligatoria in esame può essere ricondotta alle ipotesi generali di mobilità volontaria all'interno delle pubbliche amministrazione- art. 30 ed è il frutto di una disciplina normativa più articolata, che prevede l'inserimento del personale eccedentario in appositi elenchi (art. 34) e l'indicazione, ad opera dell'Amministrazione ad quem che intenda giovarsi di tale mobilità, di “area … livello e sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso” oltre che se necessario, delle “funzioni e .. eventuali specifiche idoneità richieste” (art. 34-bis, co. 1). La procedura è volta dunque garantire, oltre alle attività di riqualificazione previste per il personale eccedentario, una confluenza governata dai ruoli alla disponibilità e quindi ai ruoli della P.A. di destinazione. Le fattispecie in esame appaiono riconducibili, pur nella loro peculiarità stante l'intervento degli organi statali e regionali, alla fattispecie civilistica della cessione del contratto con accordo trilaterale – ente di provenienza, lavoratore ed ente di destinazione – con la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, ad ogni fine. La riconducibilità al predetto schema normativo, con effetto modificativo soggettivo della sola persona del datore di lavoro, è del resto desumibile dalla lettera della legge che espressamente dispone che “ il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso” – vedi art. 34 bis. La continuità del rapporto di lavoro spiega, del resto, indubbi benefici in favore del dipendente con la conservazione della anzianità di servizio pregressa.
Ne consegue che, nel caso di specie, il passaggio del ricorrente dal C.U.B: al Comune di
Castellammare di Stabia non ha comportato la cessazione del rapporto di lavoro in essere e che, pertanto, non risulta sussistere la condizione di esigibilità del TFR oggetto di causa, che presuppone l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Deve infine ritenersi non sussistente un interesse della parte ricorrente ad una pronuncia meramente dichiarativa del diritto al TFR già maturato al momento del passaggio all'ente subentrante, tenuto conto che trattandosi di una pronuncia di mero accertamento dovrebbe essere sorretta da un peculiare interesse concreto e attuale a rimuovere incertezze che nel CP_ caso di specie non si ravvisato, atteso il tenore delle difese dell che ha riconosciuto l'applicabilità del principio di automatismo di cui all'art. 2116 c.c., contestando unicamente la condizione di esigibilità della pretesa.
Ciò premesso il ricorso va respinto.
La complessità delle questioni esaminate e la difficoltà ricostruttive e interpretativa delle stesse giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Napoli, 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo