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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Lavoro
N. R.G. 220/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. in seguito a discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. RG 220/2022 tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GIACOMO VIOTTI (C.F. C.F._1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LILIA BONICIOLI CP_1 P.IVA_2
(C.F. C.F._2
appellato
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dall'Avvocatura dello Stato di Genova (C.F. ) P.IVA_4
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta dell'11.12.2024. per l'appellato : come da nota per trattazione scritta del 25.1.2024 CP_1
per l'appellata : come da nota per trattazione scritta Controparte_2
del 6.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Genova depositato in data 9.12.2020
[...]
(di seguito: ha convenuto in giudizio ed Parte_1 Pt_1 CP_1
chiedendo l'accertamento del diritto ad utilizzare i Controparte_2
crediti IVA portati in compensazione nel 2015 e nel 2018 per l'estinzione di debiti contributivi pari complessivamente ad euro 599.611,57, nonché il credito di imposta “per ricerca e sviluppo” per l'anno 2018, pari ad euro
200,000,00, per compensare un ulteriore debito contributivo per euro
48.747,26 e, conseguentemente, per ottenere la condanna dell' a CP_1
riconoscere la regolarità contributiva rilasciando DURC positivo;
ha altresì chiesto la condanna dell' a restituirle l'importo di Euro 186.498,00 CP_1
versato con pagamenti dilazionati per il debito contributivo di cui ha CP_1
contestato la compensazione, oltre agli ulteriori importi versati nella pendenza del giudizio, maggiorati di interessi e rivalutazione.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_1
della domanda per intervenuto riconoscimento del debito in sede di istanza di rateizzazione, chiedendone in subordine la reiezione.
Il rigetto del ricorso è stato richiesto anche dall , Controparte_2
costituitasi con separata difesa.
Con sentenza n. 7/2022 pubblicata in data 11/1/2022 il Tribunale di
Genova ha respinto il ricorso, condannando alla rifusione delle spese Pt_1
di lite.
pag. 2/10 Il Tribunale ha dato atto che aveva presentato in data 6/7/2020 Pt_1
domanda ed atto di impegno per il pagamento dilazionato dei debiti contributivi compensati con crediti fiscali acquisiti da Controparte_3
e da domanda accolta dall , con
[...] Parte_2 CP_1
conseguente emissione di DURC positivo.
Secondo il Tribunale con tale domanda di rateazione e relativo atto di impegno ha riconosciuto il debito contributivo rinunciando alle Pt_1
eccezioni sull'esistenza ed azionabilità del credito , nonché agli CP_1
eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile;
né poteva Pt_1
invocare la fattispecie di cui all'art. 1429 c.c., non essendo rilevante l'errore sulle conseguenze dell'atto, ed essendo impregiudicata la posizione quanto al credito fiscale, di cui conservava il diritto all'eventuale rimborso.
Il Tribunale ha inoltre escluso che alla domanda di dilazione fosse applicabile l'art. 1370 c.c..
Quanto al credito di imposta per “ricerca e sviluppo”, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse contestazione da parte dell' circa la CP_1
possibilità di utilizzo di tale credito in compensazione con ulteriore e diverso debito contributivo, con conseguente difetto di interesse ad agire di rispetto alla validità della compensazione in questione e, Pt_1
specularmente, di difetto a contraddire in capo all' . CP_1
Le spese di lite sono state poste a carico di Pt_1
Con ricorso depositato in data 11/07/2022 propone appello sulla Pt_1
base dei seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 1242, c. 1, c.c. in quanto al momento delle rinunce da parte di il credito contributivo Pt_1 CP_1
doveva ritenersi già estinto per intervenuta compensazione;
2) erronea interpretazione delle rinunce contenute nelle istanze di rateazione,
pag. 3/10 conservando il diritto alla ripetizione dei pagamenti effettuati ex art. Pt_1
1462 c.c.. 3) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 1370 c.c alle dichiarazioni negoziali contenute nelle domande di rateazione, essendo irrilevante il fatto che su tali dichiarazioni si innesta un procedimento amministrativo;
4) erronea esclusione dell'errore essenziale, riconoscibile e determinante del consenso di nella proposizione della domanda di Pt_1
pagamento dilazionato, stante l'ambigua formulazione dell'istanza di dilazione predisposta su modulo . CP_1
Poiché il Tribunale ha definito il giudizio accogliendo l'eccezione preliminare di merito sollevata dall' , insiste perché vengano CP_1 Pt_1
esaminate le domande proposte in primo grado, ossia: 1) l'avvenuta compensazione tributaria: 2) la regolarità contributiva, con conseguente diritto all'emissione del DURC. Quanto al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo portato in compensazione con debiti contributivi tramite modello F24 del 16 settembre 2019, rimarca che il Tribunale ha Pt_1
accertato la mancanza di contestazione e dunque l'effetto solutorio del suddetto modello F24.
ed resistono all'appello. CP_1 Controparte_2
Disposto rinvio in attesa del passaggio in giudicato dei giudizi pendenti in sede tributaria e relativi ai crediti fiscali oggetto di pretesa compensazione da parte di concesso termine alle parti appellate per poter Pt_1
controdedurre rispetto a quanto documentato da con nota per Pt_1
trattazione scritta del 28.11.2023 (ossia l'istanza di definizione agevolata depositata in relazione a cartella esattoriale oggetto del giudizio definito in primo grado con sentenza n. 219/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Bologna) disposto ulteriore rinvio su richiesta dell , Controparte_2
pag. 4/10 stanti le verifiche avviate dall'Avvocatura dello Stato a livello nazionale al fine della possibile definizione amministrativa delle vertenze aventi ad oggetto inadempienze sorte a seguito di compensazioni orizzontali, la causa veniva discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12.12.2024 e decisa alla camera di consiglio del 17.12.2024 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello è infondato.
Il presente giudizio segue i giudizi cautelari promossi da avanti al Pt_1
Tribunale di Genova a fronte del provvedimento di irregolarità del CP_4
dell'8.10.2019 e conseguente invito alla regolarizzazione del 22.10.2019 emessi da (docc. 3 e 4 fascicolo di primo grado e CP_1 Pt_1
dell'ulteriore invito alla regolarizzazione del 19.12.2019 da parte di CP_1
(doc. n. 17 fascicolo di primo grado;
giudizi definiti con ordinanza Pt_1
n. 19/2020 del Tribunale di Genova emessa in data 19 maggio 2020 che ha respinto entrambe le azioni cautelari di (doc. n. 27 fascicolo di Pt_1
primo grado . Pt_1
Nel successivo giudizio di merito ribadisce l'effetto solutorio dei Pt_1
modelli F24 presentati in pagamento nel 2015 e nel 2018, con i quali ha compensato debiti contributivi con crediti IVA acquisiti da società terze
(rispettivamente: per le compensazioni del 2015 Controparte_5
e per le compensazioni del 2018), lamentando Parte_2
l'illegittimità del DURC negativo emesso dall' . CP_1
In relazione ai crediti IVA che ha portato in compensazione sono Pt_1
scaturiti altrettanti contenziosi tributari. Nella pendenza del presente giudizio sono intervenute, per quanto qui rileva, le seguenti sentenze:
pag. 5/10 1) sentenza n. 881/2022 depositata in data 18/11/2022 e passata in giudicato, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Liguria ha rigettato l'opposizione di all'iscrizione a ruolo n. Pt_1
2018\25012 ed alla cartella di pagamento n. 048 2018 00045004 09
000, per una pretesa complessiva di euro 445.717,41. La società assumeva di avere acquisito con atto del 27.7.2015 la
[...]
e che nella cessione fosse compreso un credito Iva Controparte_5
per euro 616.685, relativo all'anno 2013, certificato da visto di conformità ex art. 35 d. lgs. 241\97; credito che nel periodo compreso tra il 20.08.15 e il 28.12.15 la società ha utilizzato in compensazione per un importo complessivo di euro 304.502.
L' ha contestato la procedura rilevando che Controparte_2
non aveva ancora esposto il credito IVA nella propria Pt_1
dichiarazione dei redditi e pertanto non avrebbe potuto utilizzarlo in compensazione, argomentazione accolta dalla suddetta sentenza n.
881/2022.
2) sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bologna in data 24.3.2023, che si è pronunciata (anche) sulla cartella di pagamento n. 02020220017035300000 IVA relativa al credito 2018, dichiarandone la legittimità stante l'acquiescenza prodottasi sull'atto di recupero del credito d'imposta n. THBCRCM00206/2021 a suo tempo notificato ad Pt_1
A fronte delle pronunce sfavorevoli intervenute in sede tributaria, parte appellante nella nota per trattazione scritta dell'11.12.2024 chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto le posizioni fiscali risultano ormai definite in sede tributaria. Rappresenta inoltre di aver pag. 6/10 depositato istanza di definizione agevolata in relazione alla cartella di pagamento n. 02020220017035300000, oggetto del giudizio deciso dalla
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bologna. Sostiene che le spetterebbe la rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in quanto l' ha disconosciuto le compensazioni prima ancora che CP_1
l' si attivasse per il recupero, e comunque prima della Controparte_2
definizione del contenzioso avviato in sede tributaria.
L' non ha depositato nota per trattazione scritta in sostituzione CP_1
dell'udienza del 12.12.2024 ma, precedentemente chiamata a prendere posizione sugli effetti della suddetta istanza di definizione agevolata, con nota del 25.1.2024 ha rilevato che la presentazione della suddetta istanza attiene al giudizio tributario e non ha effetti nei confronti dei debiti contributivi, insistendo per il rigetto dell'appello.
Anche insiste per il rigetto dell'appello, ribadendo Controparte_2
l'illegittimità delle compensazioni.
Ora, rispetto ai crediti fiscali portati in compensazione da nel 2015 Pt_1
questo Collegio condivide quanto osservato nell'ordinanza di reclamo del
Tribunale di Genova n. 19/2020, ossia che le deleghe di pagamento F24 per le compensazioni in questione sono state depositate allorquando l
[...]
poteva agire per il recupero mediante apposito atto motivato CP_2
da notificare al contribuente in virtù del potere generale attribuitole “per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241”, ed esercitato ai sensi degli artt. 31 segg. DPR 600/73 e 51 segg. DPR 633/72 (art. 1, co. 421, l. 311/2004).
pag. 7/10 Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la comunicazione d'irregolarità notificata ad il 2.11.2017 costituisce l'atto con cui Pt_1
ha avviato l'azione di recupero, in conformità alla Controparte_2
previsione anzidetta ed entro il termine di otto anni, previsto dall'art. 27, co. 16 d.l. 185/2008, conv. in l. 2/2009.
Ugualmente condivisibile è la conclusione cui perviene il Tribunale: “Sulla base di questi elementi non può sostenersi che l Controparte_2
abbia accettato, in fase amministrativa, le compensazioni eseguite da Pt_1
coi crediti d'imposta acquistati da secondo quanto Controparte_5
richiesto dall'art. 3, secondo comma, lett. c), DM 30.1.2015. Non si è di conseguenza realizzato l'effetto solutorio dell'obbligazione contributiva correlata” (cfr. ordinanza Tribunale di Genova n. 19/2020, doc. n. 27 fascicolo di primo grado . Pt_1
Ne consegue l'infondatezza della tesi difensiva di circa l'inesistenza Pt_1
del debito contributivo riconosciuto in sede di istanza di pagamento rateale,
e la legittimità del provvedimento di irregolarità del DURC CP_1
dell'8.10.2019.
Le deleghe F24 per i crediti fiscali relativi alla cessione d'azienda della sono successive all'1.1.2018 (cfr. modelli F24 doc. Parte_3
n. 9 fascicolo primo grado , e ricadono pertanto nella vigenza Pt_1
dell'art. 37, co. 49-ter, d.l. 223/2006.
Quest'ultima disposizione è stata introdotta dall'art. 1, co. 990, l. 205/2017, in vigore dall'1.1.2018, e prevede che l possa Controparte_2
avvalersi del potere si sospensione delle deleghe per un massimo di 30 giorni, decorsi i quali si realizza l'effetto solutorio della compensazione.
pag. 8/10 Rispetto a siffatte deleghe l ha notificato ad Controparte_2 Pt_1
atto di recupero n. THBCRCM00206 2021, che non è stato impugnato dall'appellante.
ha pertanto iscritto a ruolo i debiti fiscali risultanti Controparte_2
dal disconoscimento delle compensazioni dei crediti IVA acquisiti dalla ha impugnato la cartella di pagamento n. 020 Parte_2 Pt_1
2022 00170353 00 000 avanti alla Commissione Provinciale Tributaria di
Bologna, che, come detto, ha respinto il ricorso, accertando l'acquiescenza prodottasi sull'atto di recupero del credito d'imposta.
In relazione alla suddetta cartella di pagamento ha fatto istanza di Pt_1
definizione agevolata ex articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con ultima rata in pagamento il 31.3.2028.
Dalla lettura dei commi 197 e 198 del suddetto articolo emerge con chiarezza che la controversia definibile è unicamente quella fiscale, con la conseguenza che occorre decidere nel merito la questione della sussistenza del debito contributivo rispetto alle compensazioni operate nel 2018. Pt_1
E' tuttavia documentale che ha fatto acquiescenza all'atto di Pt_1
recupero dell , il che le preclude la possibilità di Controparte_2
avvalersi dei crediti fiscali IVA per le compensazioni di debiti contributivi operate nel 2018.
L'appello viene pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 9/10 Visto l'art. 437 c.p.c. respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in €
10.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. in favore di ciascuna parte appellata.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso alla camera di consiglio del 17.12.2024
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Lavoro
N. R.G. 220/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. in seguito a discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. RG 220/2022 tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GIACOMO VIOTTI (C.F. C.F._1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LILIA BONICIOLI CP_1 P.IVA_2
(C.F. C.F._2
appellato
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dall'Avvocatura dello Stato di Genova (C.F. ) P.IVA_4
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta dell'11.12.2024. per l'appellato : come da nota per trattazione scritta del 25.1.2024 CP_1
per l'appellata : come da nota per trattazione scritta Controparte_2
del 6.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Genova depositato in data 9.12.2020
[...]
(di seguito: ha convenuto in giudizio ed Parte_1 Pt_1 CP_1
chiedendo l'accertamento del diritto ad utilizzare i Controparte_2
crediti IVA portati in compensazione nel 2015 e nel 2018 per l'estinzione di debiti contributivi pari complessivamente ad euro 599.611,57, nonché il credito di imposta “per ricerca e sviluppo” per l'anno 2018, pari ad euro
200,000,00, per compensare un ulteriore debito contributivo per euro
48.747,26 e, conseguentemente, per ottenere la condanna dell' a CP_1
riconoscere la regolarità contributiva rilasciando DURC positivo;
ha altresì chiesto la condanna dell' a restituirle l'importo di Euro 186.498,00 CP_1
versato con pagamenti dilazionati per il debito contributivo di cui ha CP_1
contestato la compensazione, oltre agli ulteriori importi versati nella pendenza del giudizio, maggiorati di interessi e rivalutazione.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_1
della domanda per intervenuto riconoscimento del debito in sede di istanza di rateizzazione, chiedendone in subordine la reiezione.
Il rigetto del ricorso è stato richiesto anche dall , Controparte_2
costituitasi con separata difesa.
Con sentenza n. 7/2022 pubblicata in data 11/1/2022 il Tribunale di
Genova ha respinto il ricorso, condannando alla rifusione delle spese Pt_1
di lite.
pag. 2/10 Il Tribunale ha dato atto che aveva presentato in data 6/7/2020 Pt_1
domanda ed atto di impegno per il pagamento dilazionato dei debiti contributivi compensati con crediti fiscali acquisiti da Controparte_3
e da domanda accolta dall , con
[...] Parte_2 CP_1
conseguente emissione di DURC positivo.
Secondo il Tribunale con tale domanda di rateazione e relativo atto di impegno ha riconosciuto il debito contributivo rinunciando alle Pt_1
eccezioni sull'esistenza ed azionabilità del credito , nonché agli CP_1
eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile;
né poteva Pt_1
invocare la fattispecie di cui all'art. 1429 c.c., non essendo rilevante l'errore sulle conseguenze dell'atto, ed essendo impregiudicata la posizione quanto al credito fiscale, di cui conservava il diritto all'eventuale rimborso.
Il Tribunale ha inoltre escluso che alla domanda di dilazione fosse applicabile l'art. 1370 c.c..
Quanto al credito di imposta per “ricerca e sviluppo”, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse contestazione da parte dell' circa la CP_1
possibilità di utilizzo di tale credito in compensazione con ulteriore e diverso debito contributivo, con conseguente difetto di interesse ad agire di rispetto alla validità della compensazione in questione e, Pt_1
specularmente, di difetto a contraddire in capo all' . CP_1
Le spese di lite sono state poste a carico di Pt_1
Con ricorso depositato in data 11/07/2022 propone appello sulla Pt_1
base dei seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 1242, c. 1, c.c. in quanto al momento delle rinunce da parte di il credito contributivo Pt_1 CP_1
doveva ritenersi già estinto per intervenuta compensazione;
2) erronea interpretazione delle rinunce contenute nelle istanze di rateazione,
pag. 3/10 conservando il diritto alla ripetizione dei pagamenti effettuati ex art. Pt_1
1462 c.c.. 3) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 1370 c.c alle dichiarazioni negoziali contenute nelle domande di rateazione, essendo irrilevante il fatto che su tali dichiarazioni si innesta un procedimento amministrativo;
4) erronea esclusione dell'errore essenziale, riconoscibile e determinante del consenso di nella proposizione della domanda di Pt_1
pagamento dilazionato, stante l'ambigua formulazione dell'istanza di dilazione predisposta su modulo . CP_1
Poiché il Tribunale ha definito il giudizio accogliendo l'eccezione preliminare di merito sollevata dall' , insiste perché vengano CP_1 Pt_1
esaminate le domande proposte in primo grado, ossia: 1) l'avvenuta compensazione tributaria: 2) la regolarità contributiva, con conseguente diritto all'emissione del DURC. Quanto al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo portato in compensazione con debiti contributivi tramite modello F24 del 16 settembre 2019, rimarca che il Tribunale ha Pt_1
accertato la mancanza di contestazione e dunque l'effetto solutorio del suddetto modello F24.
ed resistono all'appello. CP_1 Controparte_2
Disposto rinvio in attesa del passaggio in giudicato dei giudizi pendenti in sede tributaria e relativi ai crediti fiscali oggetto di pretesa compensazione da parte di concesso termine alle parti appellate per poter Pt_1
controdedurre rispetto a quanto documentato da con nota per Pt_1
trattazione scritta del 28.11.2023 (ossia l'istanza di definizione agevolata depositata in relazione a cartella esattoriale oggetto del giudizio definito in primo grado con sentenza n. 219/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Bologna) disposto ulteriore rinvio su richiesta dell , Controparte_2
pag. 4/10 stanti le verifiche avviate dall'Avvocatura dello Stato a livello nazionale al fine della possibile definizione amministrativa delle vertenze aventi ad oggetto inadempienze sorte a seguito di compensazioni orizzontali, la causa veniva discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12.12.2024 e decisa alla camera di consiglio del 17.12.2024 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello è infondato.
Il presente giudizio segue i giudizi cautelari promossi da avanti al Pt_1
Tribunale di Genova a fronte del provvedimento di irregolarità del CP_4
dell'8.10.2019 e conseguente invito alla regolarizzazione del 22.10.2019 emessi da (docc. 3 e 4 fascicolo di primo grado e CP_1 Pt_1
dell'ulteriore invito alla regolarizzazione del 19.12.2019 da parte di CP_1
(doc. n. 17 fascicolo di primo grado;
giudizi definiti con ordinanza Pt_1
n. 19/2020 del Tribunale di Genova emessa in data 19 maggio 2020 che ha respinto entrambe le azioni cautelari di (doc. n. 27 fascicolo di Pt_1
primo grado . Pt_1
Nel successivo giudizio di merito ribadisce l'effetto solutorio dei Pt_1
modelli F24 presentati in pagamento nel 2015 e nel 2018, con i quali ha compensato debiti contributivi con crediti IVA acquisiti da società terze
(rispettivamente: per le compensazioni del 2015 Controparte_5
e per le compensazioni del 2018), lamentando Parte_2
l'illegittimità del DURC negativo emesso dall' . CP_1
In relazione ai crediti IVA che ha portato in compensazione sono Pt_1
scaturiti altrettanti contenziosi tributari. Nella pendenza del presente giudizio sono intervenute, per quanto qui rileva, le seguenti sentenze:
pag. 5/10 1) sentenza n. 881/2022 depositata in data 18/11/2022 e passata in giudicato, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Liguria ha rigettato l'opposizione di all'iscrizione a ruolo n. Pt_1
2018\25012 ed alla cartella di pagamento n. 048 2018 00045004 09
000, per una pretesa complessiva di euro 445.717,41. La società assumeva di avere acquisito con atto del 27.7.2015 la
[...]
e che nella cessione fosse compreso un credito Iva Controparte_5
per euro 616.685, relativo all'anno 2013, certificato da visto di conformità ex art. 35 d. lgs. 241\97; credito che nel periodo compreso tra il 20.08.15 e il 28.12.15 la società ha utilizzato in compensazione per un importo complessivo di euro 304.502.
L' ha contestato la procedura rilevando che Controparte_2
non aveva ancora esposto il credito IVA nella propria Pt_1
dichiarazione dei redditi e pertanto non avrebbe potuto utilizzarlo in compensazione, argomentazione accolta dalla suddetta sentenza n.
881/2022.
2) sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bologna in data 24.3.2023, che si è pronunciata (anche) sulla cartella di pagamento n. 02020220017035300000 IVA relativa al credito 2018, dichiarandone la legittimità stante l'acquiescenza prodottasi sull'atto di recupero del credito d'imposta n. THBCRCM00206/2021 a suo tempo notificato ad Pt_1
A fronte delle pronunce sfavorevoli intervenute in sede tributaria, parte appellante nella nota per trattazione scritta dell'11.12.2024 chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto le posizioni fiscali risultano ormai definite in sede tributaria. Rappresenta inoltre di aver pag. 6/10 depositato istanza di definizione agevolata in relazione alla cartella di pagamento n. 02020220017035300000, oggetto del giudizio deciso dalla
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bologna. Sostiene che le spetterebbe la rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in quanto l' ha disconosciuto le compensazioni prima ancora che CP_1
l' si attivasse per il recupero, e comunque prima della Controparte_2
definizione del contenzioso avviato in sede tributaria.
L' non ha depositato nota per trattazione scritta in sostituzione CP_1
dell'udienza del 12.12.2024 ma, precedentemente chiamata a prendere posizione sugli effetti della suddetta istanza di definizione agevolata, con nota del 25.1.2024 ha rilevato che la presentazione della suddetta istanza attiene al giudizio tributario e non ha effetti nei confronti dei debiti contributivi, insistendo per il rigetto dell'appello.
Anche insiste per il rigetto dell'appello, ribadendo Controparte_2
l'illegittimità delle compensazioni.
Ora, rispetto ai crediti fiscali portati in compensazione da nel 2015 Pt_1
questo Collegio condivide quanto osservato nell'ordinanza di reclamo del
Tribunale di Genova n. 19/2020, ossia che le deleghe di pagamento F24 per le compensazioni in questione sono state depositate allorquando l
[...]
poteva agire per il recupero mediante apposito atto motivato CP_2
da notificare al contribuente in virtù del potere generale attribuitole “per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241”, ed esercitato ai sensi degli artt. 31 segg. DPR 600/73 e 51 segg. DPR 633/72 (art. 1, co. 421, l. 311/2004).
pag. 7/10 Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la comunicazione d'irregolarità notificata ad il 2.11.2017 costituisce l'atto con cui Pt_1
ha avviato l'azione di recupero, in conformità alla Controparte_2
previsione anzidetta ed entro il termine di otto anni, previsto dall'art. 27, co. 16 d.l. 185/2008, conv. in l. 2/2009.
Ugualmente condivisibile è la conclusione cui perviene il Tribunale: “Sulla base di questi elementi non può sostenersi che l Controparte_2
abbia accettato, in fase amministrativa, le compensazioni eseguite da Pt_1
coi crediti d'imposta acquistati da secondo quanto Controparte_5
richiesto dall'art. 3, secondo comma, lett. c), DM 30.1.2015. Non si è di conseguenza realizzato l'effetto solutorio dell'obbligazione contributiva correlata” (cfr. ordinanza Tribunale di Genova n. 19/2020, doc. n. 27 fascicolo di primo grado . Pt_1
Ne consegue l'infondatezza della tesi difensiva di circa l'inesistenza Pt_1
del debito contributivo riconosciuto in sede di istanza di pagamento rateale,
e la legittimità del provvedimento di irregolarità del DURC CP_1
dell'8.10.2019.
Le deleghe F24 per i crediti fiscali relativi alla cessione d'azienda della sono successive all'1.1.2018 (cfr. modelli F24 doc. Parte_3
n. 9 fascicolo primo grado , e ricadono pertanto nella vigenza Pt_1
dell'art. 37, co. 49-ter, d.l. 223/2006.
Quest'ultima disposizione è stata introdotta dall'art. 1, co. 990, l. 205/2017, in vigore dall'1.1.2018, e prevede che l possa Controparte_2
avvalersi del potere si sospensione delle deleghe per un massimo di 30 giorni, decorsi i quali si realizza l'effetto solutorio della compensazione.
pag. 8/10 Rispetto a siffatte deleghe l ha notificato ad Controparte_2 Pt_1
atto di recupero n. THBCRCM00206 2021, che non è stato impugnato dall'appellante.
ha pertanto iscritto a ruolo i debiti fiscali risultanti Controparte_2
dal disconoscimento delle compensazioni dei crediti IVA acquisiti dalla ha impugnato la cartella di pagamento n. 020 Parte_2 Pt_1
2022 00170353 00 000 avanti alla Commissione Provinciale Tributaria di
Bologna, che, come detto, ha respinto il ricorso, accertando l'acquiescenza prodottasi sull'atto di recupero del credito d'imposta.
In relazione alla suddetta cartella di pagamento ha fatto istanza di Pt_1
definizione agevolata ex articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con ultima rata in pagamento il 31.3.2028.
Dalla lettura dei commi 197 e 198 del suddetto articolo emerge con chiarezza che la controversia definibile è unicamente quella fiscale, con la conseguenza che occorre decidere nel merito la questione della sussistenza del debito contributivo rispetto alle compensazioni operate nel 2018. Pt_1
E' tuttavia documentale che ha fatto acquiescenza all'atto di Pt_1
recupero dell , il che le preclude la possibilità di Controparte_2
avvalersi dei crediti fiscali IVA per le compensazioni di debiti contributivi operate nel 2018.
L'appello viene pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 9/10 Visto l'art. 437 c.p.c. respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in €
10.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. in favore di ciascuna parte appellata.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso alla camera di consiglio del 17.12.2024
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
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