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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6258 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2768/2021
All'udienza collegiale del giorno 29/10/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. presente Parte_1
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
NQ LEGALE RAPPRESENTANTE CP_1
Avv. TORRIERO MARCO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
MA AN
Assistente giudiziario 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2768 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
AVV. (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. , quale legale rappresentante pro tempore di CP_1 C.F._2 [...]
(P.I. , domiciliato presso i difensori avv.ti Elio Controparte_1 P.IVA_1
ER e MA ER che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.182/2021 pubblicata in data 17.02.2021 dal Tribunale di
Frosinone.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26.04.2021 l'avv. ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.182/2021 pubblicata in data 17.02.2021 dal Tribunale di Frosinone, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.2337/2018, promosso da quale l.r.p.t. della CP_1 nei confronti dell'avv. avente ad oggetto Controparte_1 CP_1 Parte_1 responsabilità professionale.
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: , nella CP_1
2 dedotta qualità, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale l'Avv. Parte_1 per accertare la sua responsabilità nell'esercizio del mandato professionale conferitogli nell'ambito del giudizio iscritto al RG n.1505/13 dell'intestato Tribunale con conseguente condanna alla restituzione della somma di € 1.126,00 versata al legale quale acconto, previa risoluzione del contratto di mandato, ed oltre al pagamento dell'ulteriore somma di € 11.028,36 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi, e con vittoria di spese. Esponeva indi l'attore: 1) che, in data 14.2.2013, gli era stato notificato, quale amministratore p.t. della Controparte_1
Cont (d'ora in avanti ), il decreto ingiuntivo n.2/13 (RG 3129/12), emesso dal Tribunale
[...] di Frosinone in data 28.12.2012, su istanza del sig. 2) che, in particolare, Controparte_2
l' chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 9.200,00, oltre spese, competenze ed CP_2 onorari della procedura, a causa dell'asserita mancata corresponsione dei canoni mensili, per il periodo compreso tra ottobre 2011 e giugno 2012, relativi ad un immobile di sua proprietà, concesso in locazione alla Società amministrata dall'istante; 3) che, sempre il giorno 14.02.2013, il sig. conferiva mandato all'Avv. per essere rappresentato e difeso CP_1 Parte_1 nell'instaurando giudizio di opposizione, nel quale, tra l'altro, doveva essere avanzata domanda riconvenzionale;
4) che, in particolare, nell'atto di opposizione era evidenziato il fatto che l'odierno istante aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione solo a partire dai mesi di luglio 2012 poiché, fino a tale data, l'immobile, destinato ad uso commerciale, era risultato completamente inutilizzabile. Il locale, infatti, contrariamente a quanto convenuto tra le parti, si era rivelato sprovvisto di un impianto di energia elettrica adeguato a supportare il fabbisogno di un'attività commerciale (20 Kw); 5) che detto locale, oltretutto, era risultato, fino al 5.7.2012, privo del certificato di idoneità sismica e di agibilità in spregio a quanto previsto dall'art. 14 del contratto di locazione;
6) che per i motivi sopra evidenziati e per il conseguente ritardo con cui era stata aperta al pubblico l'attività commerciale (non prima del 5 luglio 2012) e, dunque, per i relativi mancati incassi era stata avanzata formale domanda riconvenzionale per un importo “entro il limite di valore dello scaglione fino a Euro 26.000,00”; 7) che al sopra indicato procuratore veniva corrisposta, in acconto, la somma totale di € 1.126,00, per spese e compensi;
8) che, sulla scorta della procura alle liti conferita, il menzionato Avv. redigeva e notificava l'atto di citazione in opposizione Pt_1 al decreto ingiuntivo n.2/2013 con contestuale domanda riconvenzionale e con udienza di comparizione delle parti fissata al 23.9.2013; 9) che si costituiva in giudizio il sig. il quale, CP_2 preliminarmente, eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato alla in data 14.2.2013, mentre la notifica dell'atto di opposizione era stata CP_1 richiesta al servizio postale il giorno 26.3.2013 e, a suo dire, materialmente pervenuta nelle mani del procuratore domiciliatario ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.; 10) che, durante la prima udienza, il Giudice rappresentava alle parti la necessità di statuire sulla
3 tempestività dell'opposizione e, pertanto, su richiesta della difesa opponente, la causa era rinviata per la discussione orale con concessione di termine per note;
11) che, quindi, il Tribunale, in data
25.10.2013, emetteva sentenza nella quale rilevava l'inammissibilità dell'opposizione, statuendo che
“poiché nel caso di specie, l'ingiunzione atteneva al pagamento di canoni, il cui versamento era stato previsto in sede di stipula di un contratto di locazione ad uso commerciale, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi dell'art.447 bis c.p.c. e 420 c.p.c., nelle forme del ricorso”. Il Giudice spiegava, altresì, che “l'utilizzo della citazione non ha alcuna incidenza sulla valida instaurazione del rapporto processuale;
e tuttavia ai fini della tempestività dell'opposizione occorrerà avere riguardo non alla notifica dell'atto opposto, bensì alla data di deposito dell'atto in cancelleria;
nel caso di specie il ricorso per ingiunzione ed il relativo decreto, sono stati notificati in data 14.2.2013, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato depositato nella cancelleria del Tribunale in data
4.4.2013, e dunque ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione. Al che consegue l'improcedibilità dell'opposizione stante la formazione del giudicato sulla pretesa azionata in sede monitoria”; 12) che, pertanto, il medesimo giudicante, dopo aver ritenuto preclusa ogni valutazione in ordine alla fondatezza, nel merito, della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, dichiarava “l'improcedibilità dell'opposizione spiegata dalla avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2/2013 emesso nei suoi confronti dal giudice designato dal Tribunale di
Frosinone su istanza di ” e condannava la predetta “ al pagamento in Controparte_2 CP_1 favore dell'avv.to Angelini, dichiaratosi antistatario delle spese di lite” liquidate in complessivi €
775,00 per compensi ed € 30,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
13) che, in data
8.11.2013, il medesimo avv. Angelini notificava alla l'atto di precetto dell'8.10.2013, per un CP_1 totale di € 10.360,95; 14) che l'odierno istante, dopo aver ottenuto dalla controparte un piano di rateizzazione, provvedeva all'intero pagamento delle somme richieste, come da documentazione allegata;
15) che, in ragione di quanto sopra esposto, risultava evidente la responsabilità dell'Avv.
circa l'esito negativo della causa;
16) che, infatti, il sopra menzionato Parte_1 procuratore, come chiaramente spiegato nella sentenza del 25.10.2013, aveva impugnato in maniera errata e, comunque, tardivamente il decreto ingiuntivo n.2/2013; 17) che, per l'appunto, poiché
l'ingiunzione atteneva al pagamento di canoni di locazione, egli avrebbe dovuto proporre opposizione nelle forme del ricorso e non dell'atto di citazione;
18) che tale errore, comunque, sarebbe stato sanabile qualora l'atto di citazione fosse stato depositato in Cancelleria entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 14.2.2013); 19) che ciò non era avvenuto poiché
l'atto di opposizione era stato depositato soltanto il 4.4.2013 e, dunque, ben oltre il termine di cui al precedente paragrafo;
20) che da tale grave errore era conseguita la formazione del giudicato sulla pretesa azionata in sede monitoria, con l'automatica preclusione al giudicante di effettuare ogni valutazione in ordine alla fondatezza della stessa e della relativa opposizione;
21) che, in realtà, se
4 l'atto di opposizione fosse stato correttamente redatto e depositato, l'odierno istante avrebbe potuto far valere in giudizio le proprie legittime pretese circa il merito della controversia;
22) che, ad onore del vero, l'Avv. aveva evidenziato in maniera esaustiva, nei propri scritti difensivi, che Pt_1 il sig. non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione per il periodo “ottobre CP_1
2011 – giugno 2012” dal momento che l'immobile, il quale, ex art. 3 contratto di locazione, doveva essere destinato ad uso esclusivamente commerciale (negozio di surgelati), era, sorprendentemente, risultato dotato di un'utenza elettrica pari a 3 KW (la classica disponibilità per un'utenza domestica) non aumentabile alla potenza di 20 KW, necessaria per l'alimentazione dei frigoriferi;
23) che, oltretutto, ci sarebbe stata la possibilità di far valere in giudizio anche l'evidente violazione dell'art.
14 del contratto di locazione, nel quale era precisato che l'immobile risultava in regola con le norme edilizie ed urbanistiche, dal momento che il locale, invece, si era rivelato privo del certificato di agibilità; 24) che il potenziamento dell'impianto, avvenuto soltanto nel mese di giugno 2012, e la dotazione del certificato di agibilità, ottenuto soltanto il 5.7.2012, avrebbero senz'altro legittimato
l'odierno istante a non pagare i canoni mensili di locazione;
25) che, infatti, la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto nel caso in cui venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore;
26) che, in tal senso, nel caso di specie, l'inadempimento di detto locatore risultava evidente;
che, dunque, l'Avv. si Pt_1 rendeva protagonista di una grave mancanza professionale dal momento che avrebbe dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.2/2013 nelle forme del ricorso di cui all'art. 447 bis cpc
e 420 cpc e non dell'atto di citazione ex art.645 cpc;
28) che a tale svista, sostanzialmente, conseguiva la tardività dell'opposizione (depositata in cancelleria ben oltre i 40 giorni previsti dalla procedura)
e la formazione del giudicato sulla pretesa azionata in sede monitoria;
29) che, in caso di inadempimento di non scarsa importanza, come nel caso de quo, l'assistito poteva chiedere la risoluzione del contratto ovvero l'accertamento della perdita al diritto al compenso in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. , fermo il diritto, in entrambi i casi, al risarcimento del danno;
30) che è indubbio il fatto che la tardiva proposizione dell'opposizione (la quale risulta per tabulas)
a decreto ingiuntivo, che dà luogo ad una dichiarazione di inammissibilità, costituisce un comportamento negligente, che integra gli estremi della colpa professionale. Tanto premesso, concludeva, chiedendo di:
1. accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o
l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. ;
2. per l'effetto, dichiarare risolto il Parte_1 contratto di mandato professionale;
3. condannare il medesimo convenuto alla restituzione della somma di € 1.126,00 oltre interessi, versata dall'istante quale compenso professionale ed al pagamento della somma di € 11.028,36, pari alla somma versata dal medesimo istante in favore del sig. e del suo procuratore in conseguenza del passaggio in giudicato del decreto Controparte_2 ingiuntivo n.2/2013, ovvero al pagamento di quella diversa somma, che sarà dimostrata in corso di
5 causa ovvero che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso oltre interessi fino al soddisfo e con vittoria di spese e compensi. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il convenuto, nonostante rituale notifica ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, in data
20.07.2018.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza;
• In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE proposta da CP_1
n.q. di legale rapp.te p. t. della nei confronti di
[...] CP_1 Controparte_1
: -DICHIARA la risoluzione del contratto di mandato per cui è causa;
- Parte_1
NA il convenuto alla restituzione dell'importo di € 1.126,00, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., dal 18 maggio 2018 al 20 luglio 2018, ed al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., dal 21 luglio 2018 fino all'effettiva corresponsione;
-NA il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, nella dedotta qualità, della ulteriore somma di €
11.028,36, a titolo di risarcimento danni da responsabilità professionale, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. dal 18 maggio 2018 al 20 luglio 2018, ed al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dal 21 luglio 2018 all'effettiva corresponsione;
• NA il convenuto alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese e compensi del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.835,00 per onorari ed € 280,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio: “..In definitiva, sul piano dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6537 del 23/03/2006;
Cass. Sez. 3, 18 aprile 2007, n. 9238; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2638 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020). Applicandosi, dunque, i suesposti principi, pienamente condivisi dallo scrivente, deve osservarsi, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, come sia documentalmente provata la circostanza rappresentata dall'avvenuto conferimento del mandato professionale da parte dell'attore, nella dedotta qualità, in favore del professionista oggi ivi convenuto, Avv. come si evince dalla Pt_1 Pt_1 procura ad litem apposta in calce al decreto ingiuntivo notificato all'odierno attore, nella dedotta qualità, nonché dalla successiva (carente) attività defensionale all'uopo espletata dal detto Legale nel corso del giudizio di opposizione (iscritto al RG nr.1505/13 dell'intestato Tribunale) dal medesimo patrocinato e definitosi con l'allegata sentenza di improcedibilità, pronunciata ex art. 281
6 sexies cpc in data 25.10.2013. Come si evince agevolmente dagli atti il mandato difensivo era stato conferito al convenuto per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr.2 del 2013 relativo
a pretesi canoni locatizi. Ed, in particolare, come allegato dall'attore nella dedotta qualità in data
14.02.2013 gli era stato notificato, quale amministratore p. t. della Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 2/13 (proc. iscritto al n. RG 3129/12), emesso dal Tribunale di
[...]
Frosinone in data 28.12.2012, su istanza del sig. il quale pretendeva il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di € 9.200,00, oltre accessori, a causa della mancata corresponsione dei canoni mensili, per il periodo compreso tra ottobre 2011 e giugno 2012, relativi ad un immobile di sua proprietà concesso in locazione alla Società amministrata dall'attore, il quale, sempre il giorno 14.02.2013, conferiva, nella suddetta qualità, mandato difensivo all'Avv.
per essere rappresentato e difeso nell'instaurando giudizio di opposizione Parte_1 nel quale tra l'altro avanzava domanda riconvenzionale per pretesi danni (per la tardiva apertura dell'attività commerciale). Nell'atto di opposizione si eccepiva che il mancato pagamento dei canoni di locazione -relativo, peraltro, solo a quel periodo (ottobre 2011/giugno 2012) - era dovuto esclusivamente al fatto che, sino al mese di luglio 2012, l'immobile, destinato ad uso commerciale, era risultato completamente inutilizzabile. Il locale, infatti, contrariamente a quanto convenuto tra le parti, si era rivelato sprovvisto di un impianto di energia elettrica adeguato a supportare il fabbisogno di un'attività commerciale (20 KW). Ed, invero, detta circostanza è stata rigorosamente
e puntualmente confermata da entrambi i testi escussi i quali hanno dichiarato tra gli altri che il locatore era ben a conoscenza dell'attività che il conduttore avrebbe dovuto esercitare nei locali affittati (trattasi dell'immobile sito in Ceccano, alla via Villaggio Unrra n. 3) come peraltro risultante dal contratto, eppure aveva locato un locale del tutto inidoneo allo svolgimento di tale attività
(compravendita di surgelati). Ed, infatti, come chiarito dai testi, a conoscenza diretta dei fatti ed indifferenti ai fatti di causa, per l'attività commerciale di vendita di surgelati era necessaria un'utenza elettrica di 20 KW (mentre il locale affittato è risultato dotato di una utenza elettrica standard di uso domestico pari a 3 KW) ed i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico furono completati dall' solo nel mese di giugno 2012, e quindi per le suddette ragioni è stato CP_3 impossibile inaugurare l'attività commerciale prima del mese di giugno 2012 (cfr. udienza del
14.01.2020). Entrambi i testi hanno altresì confermato che alla data del 01.07.2011, ossia alla data di sottoscrizione del contratto di locazione commerciale, il predetto immobile non aveva né il certificato di agibilità, né il certificato di idoneità sismica, benché il medesimo locatore avesse fornito idonee rassicurazioni al riguardo, dichiarando che l'immobile era in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e difatti ciò risultava anche dal contratto sottoscritto. Entrambi i testi hanno infine dichiarato che l'assenza della sopra indicata documentazione aveva impedito l'apertura del negozio di surgelati ed il conseguente esercizio dell'attività commerciale. Trattasi di testimonianze di
7 rassicurante attendibilità, tenuto conto della qualifica dei testi, della specificità e coerenza delle deposizioni, nonché della loro concordanza. Pertanto, in conclusione, è da ritenersi che
l'opposizione proposta, in base agli atti di causa, ed in base a quanto dichiarato dai testi, avrebbe avuto notevoli probabilità di essere accolta, atteso che, come confermato anche dal Supremo
Consesso della , l'unico caso in cui è effettivamente consentito sospendere il pagamento Parte_2 dei canoni ai sensi dell'art. 1460 c.c. è proprio quello in cui il locale affittato sia inidoneo all'uso pattuito, ovvero allorché venga completamente a mancare la prestazione del locatore o anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile (cfr. ad esempio Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22039 del 22/09/2017; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 16918 del 25/06/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 26/07/2019; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 12103 del 22/06/2020, etc.). E nella specie, come sopra visto, detta circostanza è da ritenersi realmente sussistente. Indi, l'istruttoria svolta nell'ambito del presente giudizio ha senz'altro permesso di accertare la sussistenza di un'inadeguata prestazione professionale fornita dal predetto professionista forense. Alla luce delle considerazioni appena sviluppate deve ritenersi dunque senz'altro dimostrata la sussistenza della responsabilità del professionista convenuto con riguardo all'avvenuta declaratoria di improcedibilità dell'azione esercitata dall'odierno attore nell'ambito del giudizio di opposizione iscritto al RG nr. 1505/13 dell'intestato Tribunale definito con la pronunzia di improcedibilità, in data 25.10.2013. Ed, infatti, se l'odierno convenuto avesse depositato l'opposizione nei termini di legge, ai sensi degli artt. 447 bis cpc e 420 cpc, nelle forme del ricorso, come correttamente rilevato dal Tribunale all'uopo adito, l'opposizione avrebbe avuto buone probabilità di essere accolta. Ciò integra dunque gli estremi di una responsabilità professionale a carico dell'Avvocato, il quale, nell'ambito del conferimento del mandato, è tenuto ad agire con la diligenza richiesta. L'errore professionale addebitabile all'Avvocato, consistente nella tardiva opposizione, con definitiva perdita del diritto, rende dunque la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista (in tale senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del
26/02/2013; e cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n.30169 del 22/11/2018).
Pertanto, in accoglimento della relativa domanda, accertato l'inadempimento colpevole del convenuto, va dichiarata la risoluzione del rapporto contrattuale, con conseguente condanna alla restituzione di quanto ricevuto e indi nella specie della somma di € 1.126,00, versata dall'attore a tale titolo. Il convenuto va altresì condannato al risarcimento dei danni. Per quanto concerne il
“quantum debeatur”, certamente risarcibile risulta l'esborso sostenuto dall'attore pari ad €
11.028,36 (di cui € 9.200,00 quale somma ingiunta in virtù del d. i. n. 2/2013 ed € 1.828,36 per le spese legali corrisposte al difensore del sig. per la fase monitoria e per quella di merito). CP_2
Tali esborsi risultano ampiamente comprovati dalla difesa dell'attore, mediante la produzione in
8 copia delle relative distinte di pagamento. Tale esborso è da porsi sicuramente in connessione diretta con i fatti di causa, nel senso che tali somme non sarebbero state pagate dall'attore se il convenuto avesse proposto l'opposizione nei termini di rito. Infatti, tale somma è stata pagata solo ed esclusivamente in ragione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 2/2013. Alcuna ulteriore voce di danno (particolarmente in termini di cd. “lucro cessante”) può essere riconosciuta in favore dell'attore. Né, del resto, l'attore, a carico del quale gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha dedotto e comprovato la sussistenza di ulteriori danni. In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, l'unico danno risarcibile in favore dell'attore risulta essere quello cd. “emergente”, ovvero le spese ed esborsi dal medesimo sostenuti con riguardo al suddetto procedimento di cui venne dichiarata l'improcedibilità, a seguito della negligenza professionale, ivi accertata a carico del convenuto. Ne deriva, pertanto in accoglimento della domanda giudiziale, la condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, nella qualità, delle somme suddette, per complessivi € 12.154,36, oltre ai soli interessi legali, al tasso previsto dall'art.1284 comma 1 cod. civ., dal 18 maggio 2018 (messa in mora) alla data di proposizione della domanda giudiziale (20 luglio 2018: notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio), ed al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., dal 21 luglio 2018 fino all'effettiva corresponsione;
non sono emersi invece elementi sufficienti al fine di riconoscere altresì la pretesa rivalutazione monetaria”.
§ 5. - Con l'atto di appello l'avv. ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata del Tribunale di Frosinone –
Sezione Civile n.182/2021 (R.G. 2337/2018), per i motivi esposti in narrativa, e in riforma totale della sentenza impugnata, così provvedere: a) accertare e dichiarare legittimo e ammissibile lo spiegato appello;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza del Tribunale di Frosinone
– Sezione Civile n. 182/2021 (R.G. 2337/2018); c) per l'effetto dichiarare nulla e/o priva di efficacia la sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione Civile n. 182/2021 (R.G. 2337/2018) e, conseguentemente, che nulla è dovuto alla d) con vittoria di spese e compensi legali, CP_1 oltre rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA come per legge del presente grado di giudizio.”.
§ 6. – quale legale rappresentante pro tempore della CP_1 Controparte_1 costituitosi con comparsa depositata il 7.07.2021 ha resistito al gravame, rassegnando le
[...] seguenti conclusioni “Per tutti i motivi sopra spiegati l'odierno appellato nella qualifica conclude chiedendo che 1) in via preliminare, sia disattesa la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
2) sempre in via preliminare, l'atto di appello sia dichiarato inammissibile ex
L. 134/2012 (art. 348 c.p.c.); 3) ancora in via preliminare, nel caso in cui l'appello venga ritenuto ammissibile, venga estromessa dal fascicolo d'ufficio la documentazione prodotta per la prima volta
9 in questa sede dalla controparte ovvero ne sia dichiarata l'inutilizzabilità ai fini della decisione;
4) subordinatamente, nel merito, l'appello sia dichiarato infondato e, quindi, respinto con ogni conseguenza circa gli effetti sulla sentenza di primo grado;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi.”.
§ 7. – Rigettata l'istanza d'inibitoria con ordinanza dell'8.09.2021 resa dal precedente Collegio assegnatario della procedura, la causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza in cui i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c..
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “INESISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITA' TRA LA
DIFETTOSA O INADEGUATA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E IL DANNO” l'appellante ha censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado, non essendo stato provato il nesso di causalità, deducendo che l'opposizione al decreto ingiuntivo non presentava serie possibilità di accoglimento.
In particolare, evidenziava che il conduttore aveva accettato una riduzione del canone mensile di locazione pari ad euro 200,00 per il primo anno e pari ad euro 100,00 per il secondo anno, deducendo che la conduttrice ben sapeva che l'immobile necessitava di lavori di adeguamento alle proprie esigenze.
Precisava quindi che le problematiche inerenti la potenza dell'impianto elettrico ed il ritardo nell'ampliamento della rete costituivano fatto da attribuirsi unicamente al ST del servizio di fornitura elettrica e non anche alla condotta del locatore, pertanto, l'adeguamento della rete non era affatto nella disponibilità del locatore, ma del ST (l , con la conseguenza che tale assunto CP_3 per contestare il pagamento dei canoni non era fondato.
Deduceva inoltre che il certificato di agibilità dell'immobile oggetto di locazione era stato già chiesto in data 22.06.2011, quindi ancor prima della sottoscrizione del contratto con la aspetti CP_1 che erano stati comunque evidenziati nella sentenza del Tribunale di Frosinone n.945/2013 con cui era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n.2/2013 e da cui era originata la pretesa avversaria per responsabilità professionale.
Contestava quindi l'accertamento svolto dal giudice di primo grado per cui la sola opposizione avrebbe comportato la revoca del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di canoni di locazione per cui peraltro all'art.12 del contratto era prevista una clausola “solve et repete”, essendosi accolta la domanda della controparte senza aver adeguatamente valutato le risultanze degli atti di causa e le testimonianze assunte, peraltro di dubbia attendibilità in quanto rese da due soci della società conduttrice.
§ 8.2 - Con il secondo motivo “NULLITA' DELLE PROVE TESTIMONIALI” l'appellante ha
10 dedotto la nullità delle prove testimoniali assunte in primo grado ex art. 246 c.p.c., evidenziando che i testimoni escussi, e , erano soci accomandanti della società Controparte_4 CP_5 [...]
cui era stato ingiunto il pagamento. CP_1
Evidenziava quindi che la loro testimonianza non era ammissibile o comunque rilevante, avendo interesse personale all'esito del giudizio, in quanto titolari di una quota del capitale sociale, pertanto, il giudice di primo grado aveva errato nel considerare le deposizioni testimoniali attendibili ritenendo che le stesse avessero offerto elementi di prova decisivi circa la fondatezza della domanda proposta.
§ 8.3 - Con il terzo motivo “ERRATA DELLA REALTA' FATTUALE” Parte_3
l'appellante ha censurato la sentenza appellata, in quanto il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la rituale presentazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe determinato necessariamente l'accoglimento delle domande della società conduttrice, con il conseguente esonero in capo al conduttore dell'obbligo di pagamento dei canoni scaduti.
In particolare, evidenziava che in epoca successiva al deposito della sentenza di improcedibilità dell'opposizione, si erano susseguiti diversi incontri tra l'appellante, il proprio cliente e l'avvocato del locatore, al fine di addivenire ad un accordo transattivo da cui poteva evincersi l'infondatezza delle pretese della società conduttrice e dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la possibilità di porvi rimedio.
Precisava quindi che l'accordo non si era perfezionato in quanto con mail del 20.11.2013, la società conduttrice aveva mutato il proprio atteggiamento ritenendo doversi chiedere una riduzione del canone locatizio salvo il risarcimento del maggior danno.
Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello non potendosi configurare alcuna responsabilità in capo al difensore.
§ 9. – Tali le difese e conclusioni delle parti, preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c..
A tale riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
11 § 10. - Nel merito osserva il Collegio che l'appello risulta fondato in base a quanto segue in relazione al primo (§ 8.1) e terzo motivo (§ 8.3).
Con riferimento al secondo motivo di appello (§ 8.2), deve osservarsi che le censure di nullità delle prove testimoniali espletate nel giudizio di primo grado non sono fondate.
Orbene, parte appellante censura la sentenza resa dal giudice di primo grado, nella parte in cui sono stati ritenuti attendibili i testimoni escussi, e , soci accomandanti Controparte_4 CP_5 della società CP_1
Ebbene, secondo la prospettazione dell'appellante, la titolarità di una quota del capitale sociale concretizzerebbe un interesse personale all'esito del giudizio, di talché gli stessi sarebbero incapaci a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c..
Sul punto, deve ritenersi che l'eccezione di nullità risulta tardiva, oltre che infondata nel merito.
Invero, le nullità concernenti le prove testimoniali, avendo carattere relativo, devono essere oggetto di contestazione tempestiva, quindi, da sollevarsi formalmente in sede di assunzione della prova stessa ovvero nella prima difesa successiva, di talché, ove la prova sia stata ammessa in violazione delle norme codicistiche deve ritenersi che la stessa risulta ritualmente acquisita (Cass. civile, Sez. I,
n. 3956/2018).
È, quindi, precluso alla parte interessata la possibilità di eccepire la suddetta nullità in appello, sebbene sia risultata contumace nel giudizio di primo grado, essendo invero, pacifico come la contumacia, sebbene non possa ex se pregiudicare la posizione processuale della parte che ha deciso di non costituirsi in giudizio, non consente alla stessa di fruire di diritti più ampi rispetto a quelli che deriverebbero dalla costituzione in giudizio, pertanto, “Ne consegue che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione, per cui neppure alla parte contumace è consentito dedurre in tale sede l'inammissibilità della prova testimoniale, una volta che in primo grado la prova sia stata ammessa ed espletata senza rituale e tempestiva opposizione.” (Cass. civile, Sez. III,
n.19942/2008).
Ad ogni modo, rileva il Collegio come la predetta eccezione, oltre che tardiva, risulta comunque infondata nel merito.
Sul punto, il menzionato art. 246 c.p.c. prevede l'incapacità a testimoniare di chi abbia un interesse all'esito della lite, quindi tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio, in ossequio all'esigenza di tenere distinte la posizione di parte e quella di testimone nel processo.
Si richiede, dunque, un interesse diretto nel rapporto controverso della persona citata in giudizio come testimone, non rilevando interessi riflessi relativi a diversi rapporti (Cass. civile, Sez. I, n.
11314/2010).
Con particolare riferimento al caso in cui parte del giudizio sia una società in accomandita semplice,
è stato infatti chiarito come il socio accomandante non sia incapace di testimoniare ai sensi
12 dell'art.246 c.p.c. ove non abbia di fatto il potere di amministrare la società (Cass. civile, Sez. II, n.
32229/2023).
Nello specifico, si è statuito che “Ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è incapace a testimoniare, nel giudizio promosso contro una società in accomandita semplice, il socio accomandante che ne abbia in effetti l'amministrazione, in virtù di procura generale rilasciatagli contro il divieto implicitamente posto dall'art 2320 cod. civ., e che, pertanto, data la conseguente personale responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, sia portatore di un interesse personale allo esito della lite.” (Cass. civile,
Sez. II, n. 1444/1981).
Dunque, nel caso di specie, in assenza della prova di un potere gestorio in capo ai testimoni escussi, non ricorre un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'articolo summenzionato.
Diversa è, invece, la valutazione di attendibilità del testimone, che costituisce oggetto di una valutazione discrezionale rimessa al giudice sulla base di criteri di natura oggettiva (coerenza e completezza della dichiarazione) nonché soggettiva (qualità personali e rapporti con le parti del giudizio) (Cass. civile, Sez. II, n. 21239/2019; Cass. civile, Sez. III, n. 7623/2016), essendo compito del giudice valutare l'attendibilità dei testimoni e la credibilità delle dichiarazioni da loro rese sulla base di criteri oggettivi e soggettivi, quali la coerenza delle loro dichiarazioni e la loro congruenza con gli altri elementi di prova acquisiti nel processo (Cass. civile, n. 15270/2024; Cass. civile, n.
1547/2015).
Dunque, per tale aspetto, relativo alla nullità delle prove testimoniali, il motivo in esame risulta infondato, salva comunque la necessità di rivalutare le testimonianze assunte in primo grado ai fini della prova dell'inutilizzabilità dei locali locati ed in tal senso l'apprezzamento – per quanto di seguito illustrato - deve divergere da quello effettuato dal Tribunale, atteso che dalla stessa prospettazione e dalle stesse produzioni documentali effettuate in primo grado dalla parte attrice poteva evincersi che le difese ed eccezioni svolte con l'opposizione a decreto ingiuntivo non avrebbero avuto ed non avevano una seria ed effettiva probabilità di essere comunque accolte nel merito con la conseguenza che il decreto ingiuntivo sarebbe stato confermato anche laddove l'opposizione avesse superato il vaglio preliminare dell'ammissibilità quanto al rispetto del termine dei quaranta giorni.
Passando quindi ai restanti motivi di appello deve osservarsi che nel caso in esame ricorre un'ipotesi di responsabilità professionale, avendo l'attore in primo grado dedotto di aver patito un danno in conseguenza dell'inesatta esecuzione della prestazione d'opera professionale da parte dell'avv.
. Pt_1
Orbene, si rileva come l'obbligazione gravante sull'avvocato sia un'obbligazione di mezzi, quindi un'obbligazione avente ad oggetto la diligente esecuzione della prestazione professionale.
Dunque, la valutazione dell'adempimento del suddetto obbligo prescinde dal conseguimento del risultato sperato.
13 Ciò posto, è pacifico come, nel caso di responsabilità professionale in capo all'avvocato, sia onere del cliente danneggiato, che agisce in giudizio, allegare e provare l'avvenuto conferimento del mandato professionale, il non corretto adempimento del professionista, il danno patito e il nesso causale intercorrente tra questi ultimi (Cass. civile, Sez. II, n. 6537/2006 e ss. conformi).
È stato, invero, precisato – con principio applicabile anche al caso in esame dell'opposizione a decreto ingiuntivo - che “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.” (Cass. civile, Sez. III, n.2638/2013).
Pertanto, in ordine alla valutazione del nesso causale intercorrente tra il pregiudizio lamentato dal cliente e la condotta colposa del professionista, occorre effettuare un giudizio di tipo controfattuale, ossia valutare, alla stregua di criteri probabilistici, se l'eventuale condotta diligente omessa avrebbe consentito al cliente di conseguire il bene della vita sperato, quindi di evitare il danno subito (Cass. civile, Sez. II, n. 15526/2025).
Si tratta di un giudizio prognostico teso a valutare l'esito eventuale dell'attività professionale omessa
(Cass. civile, n. 25778/2019; Cass. civile, Sez. III, n. 25112/2017).
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha statuito che “il professionista non può garantire l'esito, comunque favorevole auspicato dal cliente, per cui il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3,
10/11/2016, n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038). Sul punto, va, quindi, ribadito che «in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa» (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass.,
14 sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).” (Cass. civile, Sez. III, n. 33442/2022).
Occorre, quindi, che il giudice si ponga ex ante (nel momento in cui si è verificato l'inadempimento contrattuale) e valuti se, eliminando nella sequela dei fatti l'inadempimento contrattuale, il pregiudizio non si sarebbe prodotto, sicché l'imperizia imputabile al professionista costituisce un antecedente logico necessario della produzione del danno, alla stregua del criterio della condizionalità necessaria di cui agli artt. 40 e 41 c.p..
Tale valutazione si rende necessaria al precipuo fine di evitare di risarcire la mera perdita di una chance favorevole, in assenza di prova della probabilità del suo avveramento (Cass. civile, Sez. III,
n. 22376/2012).
Ciò posto, applicando i suesposti principi al caso di specie, osserva il Collegio che risultano provati, oltre che allegati il mandato professionale, il pregiudizio sofferto e l'inadempimento del professionista, tuttavia, non il nesso causale, nel senso sopra evidenziato quanto alla effettiva fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
In particolare, il mandato professionale conferito all'avv. dal legale rappresentante della Pt_1 può evincersi documentalmente dalla procura ad litem apposta in calce al decreto CP_1 ingiuntivo n.2/2013 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 28.12.2012 (cfr. doc. 1 fascicolo dell'appellato).
È, inoltre, provato il non corretto adempimento ad opera dell'avv. della prestazione Pt_1 professionale assunta quanto alla proposizione dell'opposizione con atto di citazione (doc.n.2 parte attrice) oltre il termine dei quaranta giorni ex art.641 c.p.c. (cfr., Cass.civ.n.7071/2019), con conseguente obbligo di restituzione dell'acconto di euro 1.126,00 secondo quanto disposto dalla sentenza di primo grado, atteso che ex multis secondo Cass.civ.n.15526/2025 l'inadempimento e l'inutilità della prestazione professionale comunque determina in capo al difensore la perdita del diritto al compenso.
L'appellante ha invero redatto un atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, sebbene il rito locatizio, da seguire nella fase di opposizione, richiedesse l'instaurazione dell'opposizione con un atto di ricorso ai sensi degli artt.414 e 447 bis c.p.c. (cfr., Cass.civ.n.7071/2019).
Dunque, al fine di accertare la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 641 c.p.c., il Tribunale di Frosinone adito in fase d'opposizione ha correttamente valutato la data di deposito della citazione, risalente al 4.04.2013, quindi oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, avvenuta in data 14.02.2013, circostanze pacifiche tra le parti e risultanti dagli atti depositati.
Ne è, quindi, conseguita l'improcedibilità (rectius inammissibilità) dell'opposizione, con la successiva formazione del giudicato sulla pretesa azionata in sede monitoria relativa alla morosità nel pagamento di otto mensilità di canone pari ad euro 9.200,00 complessivi richiesti in monitorio, come stabilito dal Tribunale di Frosinone con sentenza pubblicata in data 25.10.2013.
15 È evidente, quindi, in tal senso, la negligente esecuzione del mandato professionale ad opera dell'avv.
, per la tardività dell'opposizione proposta, a causa dell'errata forma dell'atto introduttivo e Pt_1 successivo tardivo deposito.
Ciò nondimeno, non risulta provato il nesso eziologico tra il suddetto inadempimento e il pregiudizio sofferto dall'istante.
Non è, infatti, stato dimostrato – ad avviso del Collegio – emergendo dagli atti evidenze di segno diverso, che la tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe comunque consentito alla società conduttrice dell'immobile di evitare la condanna al pagamento dei canoni insoluti di cui al decreto ingiuntivo.
Invero, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, il conduttore dell'immobile locato aveva dedotto di non aver corrisposto i dovuti canoni di locazione a causa dell'impossibilità di utilizzare l'immobile ai fini commerciali previsti.
In particolare, stando alle difese di cui all'atto d'opposizione, l'immobile risultava sprovvisto dei certificati di idoneità sismica e di agibilità, inoltre l'impianto elettrico ivi presente risultava inidoneo in relazione all'attività commerciale in concreto esercitata, ossia la vendita di prodotti surgelati.
Pertanto, le suddette circostanze – stando alle difese di cui all'opposizione - avrebbero integrato un inadempimento del locatore, tale da giustificare l'eccezione di inadempimento del conduttore ex art.1460 c.c., a mente del quale, nei contratti a prestazione corrispettive, ciascuna parte può rifiutarsi di adempiere ove si verifichi un inadempimento della controparte, salvo però che il rifiuto non sia contrario alla buona fede, in quanto l'accertamento della fondatezza dell'eccezione di inadempimento implica, caso per caso, una valutazione in ordine alla rilevanza dell'inadempimento sull'equilibrio sinallagmatico, quindi sul corretto contemperamento degli interessi contrapposti.
Ciò posto, deve osservarsi come nel caso in esame non ricorrevano i descritti requisiti tali da giustificare l'inadempimento della società conduttrice.
Quanto ai certificati di idoneità ed agibilità deve osservarsi che secondo Cass.civ.n.14731 del 2018
(e altre conformi) nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative;
ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato.
Con detta pronuncia la S.C. ha altresì evidenziato che la destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile
16 in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore.
A ciò si aggiunga che in materia di locazione ad uso non abitativo, per quanto evidenziato da
Cass.civ.n.2791/2025 il mancato conseguimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi necessari allo svolgimento della sua attività imprenditoriale può dar luogo a responsabilità del locatore se il loro ottenimento è impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene locato oppure se il concedente ha formalmente assunto l'impegno di conseguirli o se, in forza del principio della buona fede contrattuale, deve ritenersi comunque tenuto a collaborare con il conduttore, in quanto la sua fattiva partecipazione al corrispondente procedimento amministrativo è indispensabile per la realizzazione della causa contrattuale desumibile dalla volontà negoziale delle parti.
Orbene, nel caso di specie, tali aspetti non risultano essere stati provati dalla parte appellata né risultano dal contratto di locazione (doc.n.3), essendo inoltre smentiti dallo stesso doc.n.4 prodotto in primo grado dalla società appellata ossia il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile locato nel luglio 2012, con richiesta risalente al giugno 2011 prima della stipula della locazione, da cui oltretutto evincere il precedente rilascio del certificato di idoneità sismica.
Dal che, le denunziate carenze risultavano del tutto infondate, afferendo questioni meramente formali che non incidevano sulla effettiva fruibilità dei locali che infatti hanno conseguito le previste certificazioni, in tal senso, pertanto, dovendosi ritenere del tutto irrilevanti le prove testimoniali, non essendosi peraltro assunto alcun obbligo in tal senso nel contratto di locazione (doc.n.3 primo grado) da cui anzi si evinceva una riduzione del canone per lavori di adeguamento e installazione incluso il subentro nelle varie utenze a carico della conduttrice.
Dunque, per quanto già osservato, alcuna rilevanza dirimente doveva attribuirsi alla circostanza relativa alla potenza della fornitura di energia elettrica, spettando infatti al conduttore, interessato ad una maggior fornitura di energia elettrica, modificare le condizioni contrattuali con il fornitore della stessa, soggetto terzo rispetto al contratto di locazione.
Non poteva quindi, imputarsi alcunché al locatore quanto all'asserita inadeguatezza della fornitura di elettricità, in mancanza come già evidenziato di una specifica assunzione di tale obbligo.
Sul punto, la clausola n.6 del contratto di locazione prevedeva espressamente che costituiva obbligo del conduttore subentrare nelle utenze, con successiva comunicazione al locatore (cfr. contratto di locazione sub doc. 3 del fascicolo di parte attrice), dunque alcunché poteva eccepirsi a riguardo al locatore.
In aggiunta, non pare affatto irrilevante porre in evidenza quanto previsto dalle stesse parti nelle varie clausole del contratto di locazione.
Ebbene, al punto 12 si prevedeva espressamente che era fatto divieto al conduttore sospendere il
17 pagamento dei canoni di locazione, quantunque si fosse verificato un inadempimento del conduttore ovvero nel caso di vizi o di necessità di riparazioni (cfr. contratto di locazione sub doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
Inoltre, il cap. 4 del contratto nel disciplinare la determinazione del canone mensile di locazione, prevedeva una riduzione dello stesso di una somma pari ad euro 200,00 per il primo anno e pari ad euro 100,00 per il secondo anno.
Doveva quindi ragionevolmente ritenersi – fermo quanto sopra circa la sussistenza ab origine delle condizioni per l'agibilità e fruibilità - che le parti avessero previsto una riduzione del canone, al fine di consentire di apprestare all'immobile delle modifiche per renderlo maggiormente rispondente alle esigenze del conduttore.
Pertanto, già alla luce della stessa prospettazione dei fatti di causa così come effettuata dall'attore nel giudizio risarcitorio di primo grado, era verosimile e ragionevole ritenere che l'eccezione di inadempimento sollevata dallo stesso non avrebbe avuto fondate probabilità di accoglimento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Non è, dunque, imputabile alla negligenza dell'avvocato il pregiudizio economico sofferto dalla società conduttrice dell'immobile, in quanto, anche ove l'opposizione non fosse stata dichiarata improcedibile, il conduttore, in base al più volte menzionato giudizio probabilistico, non sarebbe stato esonerato dal pagamento dei canoni scaduti oggetto del decreto ingiuntivo, né avrebbe ottenuto il risarcimento chiesto per il mancato godimento del bene locato, peraltro neppure accordato per il lucro cessante.
Pertanto, alla luce di quanto testé enunciato, l'appello va accolto con riferimento al primo e al terzo motivo, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla controparte, salvo che per l'acconto versato al difensore pari ad euro 1.126,00 per l'attività professionale rivelatasi inutile oltre al pagamento delle spese del giudizio d'opposizione a d.i., liquidate dal Tribunale in euro 858,32 (e versate dalla parte appellata) trattandosi di esborso in questo caso certamente imputabile al difensore.
Dunque, in riforma della sentenza di primo grado l'avv. deve essere condannato al Pt_1 pagamento in favore della controparte appellata dell'importo pari a complessivi euro 1.984,32 oltre interessi come determinati nella sentenza di primo grado che non sono stati attinti da censura di sorta.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono rideterminate ex art.336 c.p.c. tenuto conto del decisum e quindi applicato il secondo scaglione di valore (da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00) vengono liquidate per il primo grado in complessivi euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro
851,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase e per il secondo grado in complessivi euro
536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro
426,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre
18 attesa l'assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
Stante la sensibile riduzione della pretesa si ritiene doversi applicare una parziale compensazione in ragione della metà per il solo giudizio d'appello in cui si è costituito il difensore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. con atto Parte_1 di citazione notificato in data 26.04.2021 avverso la sentenza n.182/2021 pubblicata in data
17.02.2021 dal Tribunale di Frosinone, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello – confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata la risoluzione del contratto di mandato professionale e condannato l'avv. Parte_1
alla restituzione dell'importo di € 1.126,00, oltre agli interessi legali al tasso previsto
[...] dall'art.1284 comma 1 c.c., dal 18 maggio 2018 al 20 luglio 2018, ed al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., dal 21 luglio 2018 fino all'effettiva corresponsione – revoca le ulteriori statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado, rideterminando in euro 858,32 l'ulteriore importo dovuto a titolo risarcitorio dall'avv. alla parte appellata, e per l'effetto condanna Parte_1
l'avv. al pagamento in favore della parte appellata, in aggiunta degli euro 1.126,00 Parte_1 oltre interessi come determinati nella sentenza di primo grado, di ulteriori euro 858,32 oltre interessi come determinati nella sentenza di primo grado.
2) Condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata, Parte_1 che liquida per il primo grado in complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre euro 280,00 esborsi, spese forfettarie, iva e cpa e per il secondo grado già effettuata la compensazione di cui in parte motiva in complessivi euro 997,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
Roma, 29.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Francesca Longo
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