Sentenza 28 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2004, n. 10377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10377 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE CA, CO LL, SO AN, UF ON, NA TO, NE IR, DI IA IO, OR IE, RC NG, LU OV AT, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 88/01 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 15/02/01 R.G.N. 641/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/04 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 dicembre 1997 al Tribunale di Salerno AR EL ed altri chiedevano dichiararsi l'illegittimità della trattenuta sulla retribuzione mensile, operata dalla datrice di lavoro s.p.a. Ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 36 l. 14 dicembre 1973 n. 829 e nel periodo compreso fra il 1^ gennaio 1990 e il 31 dicembre 1995. I ricorrenti sostenevano che la trattenuta era destinata a finanziare l'indennità di buonuscita e doveva ritenersi vietata dall'art. 5, quinto comma, l. 29 maggio 1982 n. 297, il quale aveva disposto la cessazione al 31 dicembre 1989 di ogni forma determinativa del trattamento di rapporto, diversa da quella prevista nella stessa legge.
Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda con decisione del 25 gennaio 2000, confermata con sentenza del 15 febbraio 2001 dalla Corte d'appello, la quale rilevava che l'art. 36 l. n. 829 del 1973, nel prevedere la trattenuta in questione,
necessaria per far fronte alle spese dell'Opafs (Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato), aveva una portata applicativa estranea all'art. 5 l. n. 297 del 1982, disciplinante il trattamento di fine rapporto. La corresponsione di tale trattamento, denominato indennità di buonuscita, era infatti soltanto uno dei vari compiti dell'Opafs Soppressa poi l'Opera a partire dal 1^ giugno 1994 (art. 1, comma 43, l. 1973 n. 537), l'art. 13 d. l. 1^ aprile 1995 n. 98 conv. in l. 30 maggio 1995 n. 204 aveva disposto che ad essa succedesse la società Ferrovie dello Stato. Non vi erano perciò norme che avevano abolito, ancorché per implicito, la detta trattenuta, che del resto era stata considerata come legittima anche dalla contrattazione collettiva.
Contro questa sentenza ricorrono per Cassazione il EL e litisconsorti;
mentre la s.p.a. Rete ferroviaria italiana, succeduta alla s.p.a. Ferrovie dello Stato, resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 36 l. n. 829 del 1973, 1, 4, 5, l. n. 297 del 1982, affermando il nesso funzionale fra la contestata trattenuta sulla retribuzione, destinata a finanziare l'Opafs, e l'indennità di buonuscita, ossia il trattamento di fine rapporto, corrisposto dalla medesima Opafs. Ad avviso dei ricorrenti, una volta soppressa con la l. n. 297 del 1982 ogni differenza nella determinazione del detto trattamento, doveva intendersi soppressa anche quella trattenuta.
Col secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 2120 cod. civ., 4 e 5. l. n. 297 del 1982, 21 l. n. 210 del 1985,
osservando che l'art. 13 d. l. n. 98 del 1985 dispose bensì la successione della società Ferrovie dello Stato alla soppressa Opafs, ma non conservò la trattenuta in questione, ormai incompatibile col sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto, inderogabile anche dai contratti collettivi.
Col terzo e subordinato motivo i ricorrenti censurano l'interpretazione dell'art. 36 l. n. 829 del 1973 contenuta nella sentenza impugnata, per contrasto con l'art. 3 Cost. ossia per ingiustificata disparità di trattamento, quanto al calcolo del trattamento di fine rapporto, tra ferrovieri dello Stato ed altri lavoratori, pubblici e privati.
I tre motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.
Ai sensi dell'art. 36 l. n. 829 del 1973, per far fronte alle proprie spese l'Opafs dispone delle seguenti entrate ordinarie: 1) le ritenute a carico degli iscritti, ragguagliate a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente".
Soppressa l'Opafs con l'art. 1 l. 24 dicembre 1993 n. 537, fino al 31 dicembre 1995 sono sopravvissute le trattenute operate dal datore di lavoro sulla retribuzione mensile ai sensi dell'art. 36 n. 1 cit. per far fronte, tra l'altro, all'erogazione della prestazione di carattere obbligatorio dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti.
Ed infatti, dette trattenute, strumentali alla provvista di mezzi economici per la erogazione della indennità di buonuscita, rappresentavano gli accantonamenti di parte degli stipendi dovuti ai lavoratori, che, unitamente ai contributi a carico dell'Azienda e calcolati in misura proporzionale alle retribuzioni, erano volti a costituire la provvista per il pagamento delle indennità di buonuscita, attraverso un meccanismo sostanzialmente analogo a quello della erogazione differita di quote aggiuntive della retribuzione (contabilizzate anno per anno) praticato per i dipendenti privati. Ciò esclude ogni ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti delle Ferrovie dello Stato collocati a riposo prima e dopo il 1995, poiché la diversità temporale differenzia le situazioni e cosi rende non necessaria la parificazione. Ma esclude la violazione dell'art. 3 Cost. anche in confronto agli altri lavoratori pubblici e privati, per i quali vige analogo sistema di accantonamenti. In questo senso la Corte si è espressa con le sentenze 25 agosto 2003 n. 12475, 27 agosto 2003 n. 12551 e 11 settembre 2003 n. 13367, dalle quali non è ora ragione di discostarsi.
Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in euro 11,00, oltre ad euro millecinquecento per onorario.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004