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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LO AR e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara, Via Carlo
Bianchi n. 4;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TO AL e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via
Montebello della Battaglia n. 4; con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mortara
(PV), il 23.07.2005,
2- disporre l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli Claudia e con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
3- assegnare la casa coniugale con quanto la arreda alla madre, quale genitore convivente con i figli non economicamente autonomi;
4- prevedere, considerata l'età dei figli, che gli incontri con il padre avvengano liberamente, previo avviso alla madre e, in ogni caso, per almeno un pomeriggio e cena infrasettimanali da concordare e a weekend alternati nella giornata del sabato o della
Pag. 1 di 3 domenica; - due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- festività natalizie, pasquali e nazionali da concordare in base alle esigenze dei genitori e dei figli;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra per il mantenimento dei figli, Parte_1 CP_1
l'importo mensile di € 650,00 per entrambi i figli, entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia;
- confermare che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito dalla sig.ra
Controparte_1
- dare atto che le parti sono economicamente indipendenti;
- spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
- le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, all' udienza del 03.6.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie del decreto con il quale questo Tribunale, in data
24.2.2023, ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti ai figli.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Pag. 2 di 3 Stante l'intervenuto accordo tra le parti, le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mortara il
23.07.2005, da e da (atto n. 17, Parte_1 Controparte_1 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pavia il 25/06/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LO AR e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara, Via Carlo
Bianchi n. 4;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TO AL e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via
Montebello della Battaglia n. 4; con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mortara
(PV), il 23.07.2005,
2- disporre l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli Claudia e con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
3- assegnare la casa coniugale con quanto la arreda alla madre, quale genitore convivente con i figli non economicamente autonomi;
4- prevedere, considerata l'età dei figli, che gli incontri con il padre avvengano liberamente, previo avviso alla madre e, in ogni caso, per almeno un pomeriggio e cena infrasettimanali da concordare e a weekend alternati nella giornata del sabato o della
Pag. 1 di 3 domenica; - due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- festività natalizie, pasquali e nazionali da concordare in base alle esigenze dei genitori e dei figli;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra per il mantenimento dei figli, Parte_1 CP_1
l'importo mensile di € 650,00 per entrambi i figli, entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia;
- confermare che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito dalla sig.ra
Controparte_1
- dare atto che le parti sono economicamente indipendenti;
- spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
- le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, all' udienza del 03.6.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie del decreto con il quale questo Tribunale, in data
24.2.2023, ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti ai figli.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Pag. 2 di 3 Stante l'intervenuto accordo tra le parti, le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mortara il
23.07.2005, da e da (atto n. 17, Parte_1 Controparte_1 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005) in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pavia il 25/06/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3