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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2947/2024, promossa da:
(c.f. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. SILVANO SACCHI C.F._2
opponenti nei confronti di:
(c.f. ), con gli avv.ti CALOGERO Controparte_1 P.IVA_1
LANZA e MATTEO GIARRATANA
opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14/5/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
864/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 2/4/2024, con il quale è
pagina 1 di 7 stato ingiunto a ed il pagamento della somma di € Parte_1 Parte_2
46.138,24, oltre interessi e spese della procedura, a favore di Controparte_1
ultima cessionaria del credito originariamente vantato da nei Controparte_2
confronti degli opponenti.
La convenuta opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 27/2/2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, attesa la mancata formulazione di istanze istruttorie delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa all'udienza del 14/5/2025 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Quanto all'onere della prova gravante sulle parti, giova premettere che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del
2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere
pagina 2 di 7 discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. Cass. n. 13240/2019).
2. Ciò premesso, l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sul contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti (rispettivamente in qualità di richiedente e di coobbligata: v. doc. 4 fasc. monit.), i quali non hanno contestato l'erogazione del prestito, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., e hanno vieppiù riconosciuto il proprio inadempimento (v. pag. 2 atto di citazione).
4. Gli opponenti hanno eccepito che, in presenza di un credito cartolarizzato ex L. n. 130/1999 come nel caso che occupa, sarebbe nulla la delega conferita per l'attività di recupero del credito ad una società non iscritta all'Albo ex art. 106
T.U.B., ma tale doglianza non coglie nel segno.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (v. Cass.
n. 7243/2024).
pagina 3 di 7 5. Deve essere altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta formulata dagli opponenti.
Gli opponenti hanno lamentato che non sarebbe “dimostrato da parte di
[...]
l'acquisizione del credito” (v. pag. 6 atto di citazione). CP_1
Tale eccezione è infondata.
Anzitutto, sul punto devesi rilevare che sarebbe stato onere degli opponenti contestare in modo specifico la circostanza fattuale della cessione del credito azionato, essendo irrilevante la generica contestazione circa la prova che ne è stata offerta: infatti, le contestazioni circa la valenza probatoria dei documenti non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
Ciò posto, la questione deve essere ricondotta alla contestazione della legittimazione sostanziale dell'opposta, ossia alla titolarità del credito controverso, atteso che la legittimazione ad agire deve ritenersi sussistente sulla base della mera prospettazione (cfr.: Cass. S.U. n. 2951/2016).
Quanto alla titolarità del credito nell'ambito delle cessioni in blocco operate ai sensi dell'art. 58 T.U.B., nonché degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999, occorre svolgere alcune precisazioni.
Anzitutto, è stato chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” (così Cass. n. 5857/2022).
Il contratto di cessione dei crediti non è l'unica prova utile a dimostrare l'avvenuta cessione del credito, essendo ipotizzabili anche altri fatti idonei a suffragare l'allegazione della cessione in modo grave, preciso e concordante.
pagina 4 di 7 In questa prospettiva, per esempio, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo anche alle dichiarazioni del soggetto cedente (cfr.: Cass. n. 10200/2021).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (così Cass. n. 4277/2023; nel medesimo senso, v. Cass. nn.
15714/2023, 33538/2022, 22754/2022, 4334/2020 e 31188/2017).
Nel caso di specie l'opposta – in ossequio all'onere probatorio sulla stessa gravante (v. Cass. n. 17944/2023) – risulta avere fornito adeguati riscontri documentali circa l'intera serie delle plurime cessioni del credito oggetto di causa intervenute dall'originaria società di finanziamento cedente sino all'opposta medesima.
In particolare, si osserva che:
i) la cessione del credito oggetto di ingiunzione da a Controparte_2 [...]
risulta fondata non solo sul contratto di cessione di crediti in CP_3
blocco stipulato tra le parti (v. doc. 5 opposta) e sull'avviso della cessione pubblicato in G.U. (v. doc. 5b opposta) contenente criteri univoci per l'individuazione dei crediti ceduti (anche tenuto conto della data di comunicazione ai debitori della decadenza dal beneficio del termine: v. docc. 5 e 6 fasc. monit.), ma anche sulla comunicazione in cui la cedente attesta la cessione di tale credito (v. doc. 8 fasc. monit.): tale dichiarazione,
pagina 5 di 7 invero, “rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria (…), non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, C. App.
Milano, sent. n. 220/2023);
ii) la cessione da a è provata sia dal Controparte_3 Controparte_4
contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra dette parti (v. doc. 6 opposta), sia dall'avviso della cessione pubblicato in G.U., nel quale viene espressamente indicato che rientrano nella cessione i crediti oggetto della precedente cessione del 17/12/2015 sub (i) (v. doc. 6b opposta, pag. 2);
iii) la cessione da a risulta fondata sul Controparte_4 Controparte_1
contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra tali parti (v. doc. 7 opposta) e sull'avviso della cessione pubblicato in G.U., nel quale vengono espressamente richiamati come rientranti nella cessione i crediti di cui alla precedente cessione sub (i) (v. doc. 7b opposta, pag. 6, punto 2).
A tale stregua, deve ritenersi provata la legittimazione sostanziale dell'opposta, in quanto cessionaria del credito monitoriamente azionato.
6. In conclusione dunque, alla luce della superiore disamina, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico degli opponenti in solido (ai sensi dell'art. 97, I comma c.p.c., stante la comunanza di interessi derivante dalla medesimezza delle posizioni giuridiche degli stessi), così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili sulla base del valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e pagina 6 di 7 introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata dall'opposta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 864/2024, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 2/4/2024, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 15 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2947/2024, promossa da:
(c.f. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. SILVANO SACCHI C.F._2
opponenti nei confronti di:
(c.f. ), con gli avv.ti CALOGERO Controparte_1 P.IVA_1
LANZA e MATTEO GIARRATANA
opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14/5/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
864/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 2/4/2024, con il quale è
pagina 1 di 7 stato ingiunto a ed il pagamento della somma di € Parte_1 Parte_2
46.138,24, oltre interessi e spese della procedura, a favore di Controparte_1
ultima cessionaria del credito originariamente vantato da nei Controparte_2
confronti degli opponenti.
La convenuta opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 27/2/2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, attesa la mancata formulazione di istanze istruttorie delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa all'udienza del 14/5/2025 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Quanto all'onere della prova gravante sulle parti, giova premettere che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del
2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere
pagina 2 di 7 discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. Cass. n. 13240/2019).
2. Ciò premesso, l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sul contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti (rispettivamente in qualità di richiedente e di coobbligata: v. doc. 4 fasc. monit.), i quali non hanno contestato l'erogazione del prestito, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., e hanno vieppiù riconosciuto il proprio inadempimento (v. pag. 2 atto di citazione).
4. Gli opponenti hanno eccepito che, in presenza di un credito cartolarizzato ex L. n. 130/1999 come nel caso che occupa, sarebbe nulla la delega conferita per l'attività di recupero del credito ad una società non iscritta all'Albo ex art. 106
T.U.B., ma tale doglianza non coglie nel segno.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (v. Cass.
n. 7243/2024).
pagina 3 di 7 5. Deve essere altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta formulata dagli opponenti.
Gli opponenti hanno lamentato che non sarebbe “dimostrato da parte di
[...]
l'acquisizione del credito” (v. pag. 6 atto di citazione). CP_1
Tale eccezione è infondata.
Anzitutto, sul punto devesi rilevare che sarebbe stato onere degli opponenti contestare in modo specifico la circostanza fattuale della cessione del credito azionato, essendo irrilevante la generica contestazione circa la prova che ne è stata offerta: infatti, le contestazioni circa la valenza probatoria dei documenti non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
Ciò posto, la questione deve essere ricondotta alla contestazione della legittimazione sostanziale dell'opposta, ossia alla titolarità del credito controverso, atteso che la legittimazione ad agire deve ritenersi sussistente sulla base della mera prospettazione (cfr.: Cass. S.U. n. 2951/2016).
Quanto alla titolarità del credito nell'ambito delle cessioni in blocco operate ai sensi dell'art. 58 T.U.B., nonché degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999, occorre svolgere alcune precisazioni.
Anzitutto, è stato chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” (così Cass. n. 5857/2022).
Il contratto di cessione dei crediti non è l'unica prova utile a dimostrare l'avvenuta cessione del credito, essendo ipotizzabili anche altri fatti idonei a suffragare l'allegazione della cessione in modo grave, preciso e concordante.
pagina 4 di 7 In questa prospettiva, per esempio, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo anche alle dichiarazioni del soggetto cedente (cfr.: Cass. n. 10200/2021).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (così Cass. n. 4277/2023; nel medesimo senso, v. Cass. nn.
15714/2023, 33538/2022, 22754/2022, 4334/2020 e 31188/2017).
Nel caso di specie l'opposta – in ossequio all'onere probatorio sulla stessa gravante (v. Cass. n. 17944/2023) – risulta avere fornito adeguati riscontri documentali circa l'intera serie delle plurime cessioni del credito oggetto di causa intervenute dall'originaria società di finanziamento cedente sino all'opposta medesima.
In particolare, si osserva che:
i) la cessione del credito oggetto di ingiunzione da a Controparte_2 [...]
risulta fondata non solo sul contratto di cessione di crediti in CP_3
blocco stipulato tra le parti (v. doc. 5 opposta) e sull'avviso della cessione pubblicato in G.U. (v. doc. 5b opposta) contenente criteri univoci per l'individuazione dei crediti ceduti (anche tenuto conto della data di comunicazione ai debitori della decadenza dal beneficio del termine: v. docc. 5 e 6 fasc. monit.), ma anche sulla comunicazione in cui la cedente attesta la cessione di tale credito (v. doc. 8 fasc. monit.): tale dichiarazione,
pagina 5 di 7 invero, “rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria (…), non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, C. App.
Milano, sent. n. 220/2023);
ii) la cessione da a è provata sia dal Controparte_3 Controparte_4
contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra dette parti (v. doc. 6 opposta), sia dall'avviso della cessione pubblicato in G.U., nel quale viene espressamente indicato che rientrano nella cessione i crediti oggetto della precedente cessione del 17/12/2015 sub (i) (v. doc. 6b opposta, pag. 2);
iii) la cessione da a risulta fondata sul Controparte_4 Controparte_1
contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra tali parti (v. doc. 7 opposta) e sull'avviso della cessione pubblicato in G.U., nel quale vengono espressamente richiamati come rientranti nella cessione i crediti di cui alla precedente cessione sub (i) (v. doc. 7b opposta, pag. 6, punto 2).
A tale stregua, deve ritenersi provata la legittimazione sostanziale dell'opposta, in quanto cessionaria del credito monitoriamente azionato.
6. In conclusione dunque, alla luce della superiore disamina, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico degli opponenti in solido (ai sensi dell'art. 97, I comma c.p.c., stante la comunanza di interessi derivante dalla medesimezza delle posizioni giuridiche degli stessi), così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili sulla base del valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e pagina 6 di 7 introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata dall'opposta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 864/2024, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 2/4/2024, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 15 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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