Trib. Bergamo, sentenza 15/05/2025, n. 720
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Sentenza 15 maggio 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Bergamo, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo. Le parti in causa hanno presentato richieste contrapposte: gli opponenti hanno contestato la legittimità del decreto ingiuntivo, sostenendo l'inefficacia della delega di recupero del credito a una società non iscritta all'Albo, e hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della controparte. Dall'altra parte, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la validità del credito ingiunto e la propria legittimazione a riscuoterlo.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondate le eccezioni sollevate dagli opponenti. Ha argomentato che la prova del credito era adeguatamente fornita dalla documentazione presentata dalla parte opposta, che dimostrava la legittimità della cessione del credito e l'assenza di contestazioni specifiche sui fatti posti a fondamento della domanda. Inoltre, ha chiarito che la questione della delega di recupero non incide sulla validità del credito, essendo una questione di regolamentazione amministrativa. Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato confermato e gli opponenti condannati al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 15/05/2025, n. 720
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 720
    Data del deposito : 15 maggio 2025

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