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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/10/2024, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1471 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2011 e vertente
TRA
- Parte_1
(C.F.: ), di (C.F.:
[...] P.IVA_1 Parte_1
), quale socio illimitatamente responsabile, e di C.F._1 CP_1
(C.F.: ) quale socio illimitatamente responsabile, in
[...] C.F._2
persona del Curatore debitamente autorizzato a costituirsi in giudizio con decreto del Giudice
Delegato del Tribunale di Lamezia Terme del 20.12.2017, elettivamente domiciliata in
Lamezia Terme, Via Piave n. 22, presso lo studio dell'avv. Riccardo Folino, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di riassunzione del processo interrotto;
- ATTRICE -
E
- (C.F.: ), in persona del dirigente responsabile degli affari Controparte_2 P.IVA_2
legali e societari, come da procura speciale dell'amministratore delegato in atti, elettivamente domiciliata in Acconia di Curinga (CZ), Via Francesco Fiorentino n. 20, presso lo studio dell'avv. Francesco Galati, da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Angela Gemma, come da procura speciale resa in calce all'atto di citazione notificato;
- CONVENUTA -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale. 2
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con la rituale notifica di atto di citazione, il Sig. , in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante de , società Controparte_3 rivenditrice di ceramiche e materiali per l'edilizia, conveniva in giudizio la al Controparte_2
fine di vederla condannare al risarcimento dei danni che assumeva aver subito a seguito dell'indebito distacco della linea telefonica e ADSL intestata all'azienda. Al riguardo, deduceva che, nel mese di settembre del 2010, un'operatrice qualificatasi come facente capo alla convenuta contattava la sua ditta proponendo un'offerta commerciale per il servizio di telefonia ed ADSL che, almeno apparentemente, sembrava più vantaggiosa rispetto a quella in essere. Tuttavia, al momento in cui veniva ricevuto il contratto, contenete l'indicazione di tutte le clausole e da restituire debitamente firmato, lo stesso non veniva accettato e, quindi, mai sottoscritto dal legale rappresentante della Società attrice. Nonostante ciò, dopo circa un mese, veniva recapitata una fattura da parte di , che, pur in assenza della CP_2
sottoscrizione e, quindi, del perfezionamento del contratto, aveva comunque provveduto a definire le procedure di subentro all'altro operatore. Detta fattura veniva immediatamente contestata e non pagata, così come veniva contestata la stessa conclusione del contratto, sicchè la convenuta provvedeva al distacco della linea, lasciando la società attrice isolata e, quindi, priva della possibilità di ricevere ordini telefonici per diversi mesi. Tale stato di cose aveva provocato, a detta di parte attrice, consistenti danni, sia in termini di perdita di guadagno che di chance di conseguirlo. A detti danni, poi, andavano ad aggiungersi quelli morali ed esistenziali conseguenti al disagio che avrebbe affrontato il Sig Parte_1
per cui, essendo risultati vani i tentativi di risolvere la vertenza in via bonaria, non era rimasta altra strada che adire l'intestato Tribunale al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni. 3
Con il deposito di comparsa allegata al proprio fascicolo si costituiva in giudizio la CP_2
la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in
[...] favore di quello di Milano, sia con riferimento ai criteri di cui all'art. 18 c.p.c. che a quelli di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda attrice deducendo la regolare conclusione del contratto conseguente agli accordi raggiunti telefonicamente con il Sig. , Controparte_1
qualificatosi responsabile delle linee telefoniche, nonchè l'assenza di prova in ordine al danno allegato dalla controparte ed alla sua entità, per cui chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento delle somme portate dalle fatture emesse in costanza di rapporto. Chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in giudizio il detto CP_1
al fine di essere manlevata da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole che
[...]
potesse derivarle dalla decisione.
Autorizzata ed effettuata la detta chiamata, il processo proseguiva con la fase istruttoria, in cui venivano escussi i testi indicati da parte attrice.
Quindi, in corso di causa, a seguito della declaratoria, con sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme n. 17/2017 del 30.10.2017, del fallimento de e dei Sig.ri Controparte_3
e , veniva disposta, all'udienza del 27.11.2017, Parte_1 Controparte_1
l'interruzione del processo, poi riassunto dalla Curatela, che si riportava alle difese dell'originaria parte attrice e del terzo chiamato.
Quindi, dopo vari rinvii, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Deve, innanzi tutto, esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quello di Milano sollevata dalla convenuta. Al riguardo, occorre osservare che, con l'atto di citazione, parte attrice ha formulato una domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'attività che la convenuta avrebbe posto in essere senza il suo consenso e concretizzatasi nel passaggio ad essa della gestione della propria utenza telefonica e nella successiva illecita interruzione del servizio. E' di tutta evidenza, quindi, che, riguardando la domanda un'obbligazione sorgente da atto o fatto illecito possa, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, farsi riferimento al criterio del foro alternativo contemplato dalla disposizione dell'art. 20 c.p.c., che lo individua in quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta. E' da precisare, poi, anche alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la nota ordinanza n. 21661/2009, che l'obbligazione risarcitoria extracontrattuale non sorge, come in ambito penalistico, a seguito del mero 4
verificarsi dell'evento, ma solo a seguito del prodursi effettivo del danno, che ne è conseguenza immediata e diretta, per cui il diritto al risarcimento sorge non dove potenzialmente si è verificato un fatto lesivo, ma dove il danno si è concretizzato, cioè nel luogo di residenza, domicilio o sede della vittima dell'illecito.
Ne consegue che, avendo l'originaria parte attrice sede in Lamezia Terme, il danno deve ritenersi verificato e l'obbligazione sorta presso la detta sede e, quindi, in territorio rientrante nella competenza dell'intestato Tribunale, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, dell'eccezione di incompetenza territoriale che, pertanto, deve essere rigettata.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini di cui in motivazione.
E' ormai principio consolidato quello della piena validità del contratto relativo al servizio di telefonia concluso verbalmente, purchè il consenso dell'utente venga fissato su un supporto durevole che non necessariamente deve essere un atto scritto, potendosi anche trattare di una registrazione vocale archiviata dall'operatore su un supporto magnetico.
In tale ultimo caso, però, perché il contratto possa perfezionarsi, è necessario quantomeno che i contraenti siano legittimati alla conclusione dello stesso e, quindi, che il proponente si identifichi chiarendo il suo ruolo e che colui che riceve la proposta abbia titolo ad accettarla.
Inoltre, il proponente dovrà illustrare in maniera chiara le caratteristiche della proposta medesima, onde rendere il potenziale utente edotto in ordine alla convenienza o meno dell'accettazione. In ogni caso dovrà, poi, inviare a quest'ultimo copia scritta del contratto, onde consentirgli di avere piena contezza delle relative clausole.
Nel caso di specie, dall'ascolto della conversazione registrata versata in atti dalla convenuta, la prima cosa che emerge è l'omessa identificazione della proponente, che neppure specifica il proprio ruolo, per cui non è dato sapere se si tratti di soggetto legittimato alla conclusione del contratto. Non vi è, poi, alcun accenno alle clausole contrattuali, se non per quelle riguardanti il costo del servizio e solo con riferimento ad un periodo limitato. E ancora, colui che riceve la proposta si limita a confermare quanto dichiarato dalla proponente in ordine al suo ruolo di semplice responsabile delle linee telefoniche, senza precisare di avere alcun ruolo di rappresentanza della società intestataria del contratto per cui è causa, e quindi, di avere il potere di impegnarla.
Inoltre, dal fatto che l'operatrice chieda conferma dei dati della patente di guida e del conto corrente bancario su cui effettuare l'addebito, che richiama espressamente, conferma che prima della registrazione vi è stato sicuramente uno scambio di informazioni tra le parti di cui non vi è traccia nella registrazione medesima. Il contenuto del colloquio preliminare, però, 5
emerge dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. In particolare, il teste , Testimone_1 figlio dell'attore e fratello del terzo chiamato, che aveva assistito al colloquio telefonico in questione, riferiva che il fratello segnalava espressamente di non avere alcun potere in merito alla conclusione del contratto, atteso che lo stesso apparteneva al padre. Inoltre, confermava che le parti concordavano la registrazione del colloquio al solo fine di consentire alla compagnia telefonica di inviare il modulo contrattuale contenete le condizioni nel dettaglio e che solo la restituzione dello stesso previa sottoscrizione avrebbe comportato l'effettiva conclusione del negozio. Dette dichiarazioni appaiono senz'altro attendibili in quanto perfettamente coerenti con il contenuto della registrazione, in cui l' si qualifica, CP_1
appunto, come mero responsabile delle linee telefoniche e non legale rappresentante della società intestataria delle stesse e, quindi, privo dei poteri di impegnarla. Ciò comporta che questi neppure può essere qualificato quale falsus procurator, dovendosi intendere tale solo colui che contratta come rappresentante altrui senza averne i poteri, o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli. Solo il rappresentante senza poteri, poi, può considerarsi responsabile dell'eventuale danno che il terzo contraente possa avere riportato per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Nel caso di specie, l'affidamento dedotto dall'odierna convenuta in merito alla validità del contratto medesimo, per avere ritenuto l'altro contraente dotato di poteri di rappresentanza, non può che essere riconducibile a sua esclusiva colpa, avendo quello precisato espressamente il suo ruolo senza mai dichiarare di avere poteri tali da impegnare contrattualmente la società, con conseguente esclusione di qualsivoglia sua responsabilità al riguardo.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi per l'invalidità ed inefficacia del contratto de quo, atteso il difetto degli elementi necessari a ritenerlo immune da vizi e, soprattutto, a ritenerlo concluso da soggetti a ciò legittimati, per cui la convenuta non può pretendere il pagamento di alcuna somma relativa allo stesso e la domanda riconvenzionale da essa proposta deve essere rigettata. Detta invalidità, poi, comportando la mancata costituzione di un rapporto contrattuale vincolante tra le parti rende illegittima l'interruzione del servizio operata da
[...]
facendo sorgere il diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento del danno che CP_2
assume avere patito.
Al riguardo, occorre osservare che l'originaria attrice ha allegato e dimostrato, attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, di avere subito, all'esito dell'interruzione del servizio, un pregiudizio riconducibile soprattutto al mancato guadagno conseguente alla perdita di clientela, visto che clienti “storici”, privati della possibilità di contattarla telefonicamente, hanno finito per rivolgersi ad altri fornitori. A ciò va aggiunto un ulteriore 6
danno conseguente alla perdita della possibilità di conseguire nuova clientela, vista l'inesistenza di una linea telefonica attiva su cui ricevere eventuali ordini.
Orbene, sotto il profilo del mancato guadagno, si rileva che nessuna prova è stata fornita in ordine alla sua entità, tanto che parte attrice ha chiesto la liquidazione in via equitativa del danno ad esso riconducibile.
In proposito, però, occorre osservare che, nella liquidazione equitativa del danno, l'equità non deve essere intesa quale principio di riferimento che si sostituisce alla norma di diritto relativa all'onere della prova, quanto, piuttosto, quale principio integrativo della stessa.
La liquidazione equitativa, cioè, non può avere funzione sostitutiva e, quindi, non vi si può fare ricorso per sopperire a carenze o decadenze istruttorie delle parti. Solo l'effettiva impossibilità, che deve essere oggettiva ed incolpevole, di quantificare il danno patito può giustificare il ricorso all'equità.
Nel caso di specie appare evidente che la prova del lucro cessante dedotto e della sua entità non era impossibile, atteso che avrebbe potuto essere facilmente dimostrata mediante idonea produzione documentale quale, ad esempio, le scritture contabili relative al periodo in cui si è registrata l'interruzione del servizio telefonico e di quelle riguardanti i periodi precedenti.
Nulla di tutto ciò è avvenuto in corso di causa, per cui la domanda relativa al risarcimento di tale voce di danno è colpevolmente rimasta priva di supporto probatorio in ordine al quantum
e non può trovare accoglimento.
A diverse conclusioni, invece, conduce la domanda relativa al risarcimento dei danni da perdita di chance, cioè da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela.
Sul punto, infatti, si rileva che, come è ormai insegnamento della Suprema Corte, in tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo e,
“trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa …, non essendo al riguardo necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza” (Cass. Civ. Ord. n. 10885/2024). Né l'esistenza di tale tipo di danno può essere negata allorchè, come nel caso di specie “non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale;
tale omissione può certamente incidere sulla 7
liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza della condotta d'inadempimento del gestore, l'utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto invero conseguire;
e che tale danno possa essere liquidato in via equitativa” (Cass., 29/9/2023, n. 27633). In corso di causa, parte attrice ha ampiamente dimostrato, mediante la prova testimoniale, che il servizio di telefonia ad essa intestato è stato interrotto per un consistente periodo di tempo e che la responsabilità di tale interruzione è riconducibile alla convenuta. Ha, altresì, provato, mediante l'escussione dei testi, che, nel periodo di interruzione del servizio, è risultato impossibile, per i propri clienti, contattarla telefonicamente, atteso che il numero risultante dai pubblici elenchi era inattivo.
Ciò ha comportato, evidentemente, non solo la perdita di clientela ma anche della possibilità di conseguirne di nuova, circostanza quest'ultima che concretizza anch'essa un danno meritevole di risarcimento. Tale danno, in considerazione del periodo per cui si è protratta l'interruzione, prima della stipula di un nuovo contratto con altro operatore, si ritiene che possa essere equitativamente determinato in € 5.000,00, al cui pagamento la convenuta dovrà essere condannata.
Quanto, invece, al danno morale e/o esistenziale dedotto dall' , si evidenzia Parte_1
che questi non ha fornito alcuna prova in ordine allo stesso. Infatti, se è vero che per danno morale si intende quella sofferenza interiore soggettiva cagionata dall'illecito altrui, mentre per danno esistenziale quello alla vita di relazione ed ai valori dell'esistenza del danneggiato, parte attrice, nel corso del processo, non ha mai precisato come i detti danni si sarebbero concretizzati né ha fornito prova in ordine al loro verificarsi, per cui la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento sotto tale profilo.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D. M. n. 55/2014 con riferimento al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1- condanna al pagamento, in favore della Curatela del fallimento di Controparte_2 [...]
, di e di Parte_1 Parte_1 CP_1
, della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni così come riconosciuti
[...]
in motivazione, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
8
3- condanna la convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate in € 2.752,00, di cui € 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 16 settembre 2024
Il GOP
Avv. Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1471 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2011 e vertente
TRA
- Parte_1
(C.F.: ), di (C.F.:
[...] P.IVA_1 Parte_1
), quale socio illimitatamente responsabile, e di C.F._1 CP_1
(C.F.: ) quale socio illimitatamente responsabile, in
[...] C.F._2
persona del Curatore debitamente autorizzato a costituirsi in giudizio con decreto del Giudice
Delegato del Tribunale di Lamezia Terme del 20.12.2017, elettivamente domiciliata in
Lamezia Terme, Via Piave n. 22, presso lo studio dell'avv. Riccardo Folino, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di riassunzione del processo interrotto;
- ATTRICE -
E
- (C.F.: ), in persona del dirigente responsabile degli affari Controparte_2 P.IVA_2
legali e societari, come da procura speciale dell'amministratore delegato in atti, elettivamente domiciliata in Acconia di Curinga (CZ), Via Francesco Fiorentino n. 20, presso lo studio dell'avv. Francesco Galati, da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Angela Gemma, come da procura speciale resa in calce all'atto di citazione notificato;
- CONVENUTA -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale. 2
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con la rituale notifica di atto di citazione, il Sig. , in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante de , società Controparte_3 rivenditrice di ceramiche e materiali per l'edilizia, conveniva in giudizio la al Controparte_2
fine di vederla condannare al risarcimento dei danni che assumeva aver subito a seguito dell'indebito distacco della linea telefonica e ADSL intestata all'azienda. Al riguardo, deduceva che, nel mese di settembre del 2010, un'operatrice qualificatasi come facente capo alla convenuta contattava la sua ditta proponendo un'offerta commerciale per il servizio di telefonia ed ADSL che, almeno apparentemente, sembrava più vantaggiosa rispetto a quella in essere. Tuttavia, al momento in cui veniva ricevuto il contratto, contenete l'indicazione di tutte le clausole e da restituire debitamente firmato, lo stesso non veniva accettato e, quindi, mai sottoscritto dal legale rappresentante della Società attrice. Nonostante ciò, dopo circa un mese, veniva recapitata una fattura da parte di , che, pur in assenza della CP_2
sottoscrizione e, quindi, del perfezionamento del contratto, aveva comunque provveduto a definire le procedure di subentro all'altro operatore. Detta fattura veniva immediatamente contestata e non pagata, così come veniva contestata la stessa conclusione del contratto, sicchè la convenuta provvedeva al distacco della linea, lasciando la società attrice isolata e, quindi, priva della possibilità di ricevere ordini telefonici per diversi mesi. Tale stato di cose aveva provocato, a detta di parte attrice, consistenti danni, sia in termini di perdita di guadagno che di chance di conseguirlo. A detti danni, poi, andavano ad aggiungersi quelli morali ed esistenziali conseguenti al disagio che avrebbe affrontato il Sig Parte_1
per cui, essendo risultati vani i tentativi di risolvere la vertenza in via bonaria, non era rimasta altra strada che adire l'intestato Tribunale al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni. 3
Con il deposito di comparsa allegata al proprio fascicolo si costituiva in giudizio la CP_2
la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in
[...] favore di quello di Milano, sia con riferimento ai criteri di cui all'art. 18 c.p.c. che a quelli di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda attrice deducendo la regolare conclusione del contratto conseguente agli accordi raggiunti telefonicamente con il Sig. , Controparte_1
qualificatosi responsabile delle linee telefoniche, nonchè l'assenza di prova in ordine al danno allegato dalla controparte ed alla sua entità, per cui chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento delle somme portate dalle fatture emesse in costanza di rapporto. Chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in giudizio il detto CP_1
al fine di essere manlevata da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole che
[...]
potesse derivarle dalla decisione.
Autorizzata ed effettuata la detta chiamata, il processo proseguiva con la fase istruttoria, in cui venivano escussi i testi indicati da parte attrice.
Quindi, in corso di causa, a seguito della declaratoria, con sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme n. 17/2017 del 30.10.2017, del fallimento de e dei Sig.ri Controparte_3
e , veniva disposta, all'udienza del 27.11.2017, Parte_1 Controparte_1
l'interruzione del processo, poi riassunto dalla Curatela, che si riportava alle difese dell'originaria parte attrice e del terzo chiamato.
Quindi, dopo vari rinvii, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Deve, innanzi tutto, esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quello di Milano sollevata dalla convenuta. Al riguardo, occorre osservare che, con l'atto di citazione, parte attrice ha formulato una domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'attività che la convenuta avrebbe posto in essere senza il suo consenso e concretizzatasi nel passaggio ad essa della gestione della propria utenza telefonica e nella successiva illecita interruzione del servizio. E' di tutta evidenza, quindi, che, riguardando la domanda un'obbligazione sorgente da atto o fatto illecito possa, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, farsi riferimento al criterio del foro alternativo contemplato dalla disposizione dell'art. 20 c.p.c., che lo individua in quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta. E' da precisare, poi, anche alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la nota ordinanza n. 21661/2009, che l'obbligazione risarcitoria extracontrattuale non sorge, come in ambito penalistico, a seguito del mero 4
verificarsi dell'evento, ma solo a seguito del prodursi effettivo del danno, che ne è conseguenza immediata e diretta, per cui il diritto al risarcimento sorge non dove potenzialmente si è verificato un fatto lesivo, ma dove il danno si è concretizzato, cioè nel luogo di residenza, domicilio o sede della vittima dell'illecito.
Ne consegue che, avendo l'originaria parte attrice sede in Lamezia Terme, il danno deve ritenersi verificato e l'obbligazione sorta presso la detta sede e, quindi, in territorio rientrante nella competenza dell'intestato Tribunale, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, dell'eccezione di incompetenza territoriale che, pertanto, deve essere rigettata.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini di cui in motivazione.
E' ormai principio consolidato quello della piena validità del contratto relativo al servizio di telefonia concluso verbalmente, purchè il consenso dell'utente venga fissato su un supporto durevole che non necessariamente deve essere un atto scritto, potendosi anche trattare di una registrazione vocale archiviata dall'operatore su un supporto magnetico.
In tale ultimo caso, però, perché il contratto possa perfezionarsi, è necessario quantomeno che i contraenti siano legittimati alla conclusione dello stesso e, quindi, che il proponente si identifichi chiarendo il suo ruolo e che colui che riceve la proposta abbia titolo ad accettarla.
Inoltre, il proponente dovrà illustrare in maniera chiara le caratteristiche della proposta medesima, onde rendere il potenziale utente edotto in ordine alla convenienza o meno dell'accettazione. In ogni caso dovrà, poi, inviare a quest'ultimo copia scritta del contratto, onde consentirgli di avere piena contezza delle relative clausole.
Nel caso di specie, dall'ascolto della conversazione registrata versata in atti dalla convenuta, la prima cosa che emerge è l'omessa identificazione della proponente, che neppure specifica il proprio ruolo, per cui non è dato sapere se si tratti di soggetto legittimato alla conclusione del contratto. Non vi è, poi, alcun accenno alle clausole contrattuali, se non per quelle riguardanti il costo del servizio e solo con riferimento ad un periodo limitato. E ancora, colui che riceve la proposta si limita a confermare quanto dichiarato dalla proponente in ordine al suo ruolo di semplice responsabile delle linee telefoniche, senza precisare di avere alcun ruolo di rappresentanza della società intestataria del contratto per cui è causa, e quindi, di avere il potere di impegnarla.
Inoltre, dal fatto che l'operatrice chieda conferma dei dati della patente di guida e del conto corrente bancario su cui effettuare l'addebito, che richiama espressamente, conferma che prima della registrazione vi è stato sicuramente uno scambio di informazioni tra le parti di cui non vi è traccia nella registrazione medesima. Il contenuto del colloquio preliminare, però, 5
emerge dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. In particolare, il teste , Testimone_1 figlio dell'attore e fratello del terzo chiamato, che aveva assistito al colloquio telefonico in questione, riferiva che il fratello segnalava espressamente di non avere alcun potere in merito alla conclusione del contratto, atteso che lo stesso apparteneva al padre. Inoltre, confermava che le parti concordavano la registrazione del colloquio al solo fine di consentire alla compagnia telefonica di inviare il modulo contrattuale contenete le condizioni nel dettaglio e che solo la restituzione dello stesso previa sottoscrizione avrebbe comportato l'effettiva conclusione del negozio. Dette dichiarazioni appaiono senz'altro attendibili in quanto perfettamente coerenti con il contenuto della registrazione, in cui l' si qualifica, CP_1
appunto, come mero responsabile delle linee telefoniche e non legale rappresentante della società intestataria delle stesse e, quindi, privo dei poteri di impegnarla. Ciò comporta che questi neppure può essere qualificato quale falsus procurator, dovendosi intendere tale solo colui che contratta come rappresentante altrui senza averne i poteri, o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli. Solo il rappresentante senza poteri, poi, può considerarsi responsabile dell'eventuale danno che il terzo contraente possa avere riportato per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Nel caso di specie, l'affidamento dedotto dall'odierna convenuta in merito alla validità del contratto medesimo, per avere ritenuto l'altro contraente dotato di poteri di rappresentanza, non può che essere riconducibile a sua esclusiva colpa, avendo quello precisato espressamente il suo ruolo senza mai dichiarare di avere poteri tali da impegnare contrattualmente la società, con conseguente esclusione di qualsivoglia sua responsabilità al riguardo.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi per l'invalidità ed inefficacia del contratto de quo, atteso il difetto degli elementi necessari a ritenerlo immune da vizi e, soprattutto, a ritenerlo concluso da soggetti a ciò legittimati, per cui la convenuta non può pretendere il pagamento di alcuna somma relativa allo stesso e la domanda riconvenzionale da essa proposta deve essere rigettata. Detta invalidità, poi, comportando la mancata costituzione di un rapporto contrattuale vincolante tra le parti rende illegittima l'interruzione del servizio operata da
[...]
facendo sorgere il diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento del danno che CP_2
assume avere patito.
Al riguardo, occorre osservare che l'originaria attrice ha allegato e dimostrato, attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, di avere subito, all'esito dell'interruzione del servizio, un pregiudizio riconducibile soprattutto al mancato guadagno conseguente alla perdita di clientela, visto che clienti “storici”, privati della possibilità di contattarla telefonicamente, hanno finito per rivolgersi ad altri fornitori. A ciò va aggiunto un ulteriore 6
danno conseguente alla perdita della possibilità di conseguire nuova clientela, vista l'inesistenza di una linea telefonica attiva su cui ricevere eventuali ordini.
Orbene, sotto il profilo del mancato guadagno, si rileva che nessuna prova è stata fornita in ordine alla sua entità, tanto che parte attrice ha chiesto la liquidazione in via equitativa del danno ad esso riconducibile.
In proposito, però, occorre osservare che, nella liquidazione equitativa del danno, l'equità non deve essere intesa quale principio di riferimento che si sostituisce alla norma di diritto relativa all'onere della prova, quanto, piuttosto, quale principio integrativo della stessa.
La liquidazione equitativa, cioè, non può avere funzione sostitutiva e, quindi, non vi si può fare ricorso per sopperire a carenze o decadenze istruttorie delle parti. Solo l'effettiva impossibilità, che deve essere oggettiva ed incolpevole, di quantificare il danno patito può giustificare il ricorso all'equità.
Nel caso di specie appare evidente che la prova del lucro cessante dedotto e della sua entità non era impossibile, atteso che avrebbe potuto essere facilmente dimostrata mediante idonea produzione documentale quale, ad esempio, le scritture contabili relative al periodo in cui si è registrata l'interruzione del servizio telefonico e di quelle riguardanti i periodi precedenti.
Nulla di tutto ciò è avvenuto in corso di causa, per cui la domanda relativa al risarcimento di tale voce di danno è colpevolmente rimasta priva di supporto probatorio in ordine al quantum
e non può trovare accoglimento.
A diverse conclusioni, invece, conduce la domanda relativa al risarcimento dei danni da perdita di chance, cioè da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela.
Sul punto, infatti, si rileva che, come è ormai insegnamento della Suprema Corte, in tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo e,
“trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa …, non essendo al riguardo necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza” (Cass. Civ. Ord. n. 10885/2024). Né l'esistenza di tale tipo di danno può essere negata allorchè, come nel caso di specie “non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale;
tale omissione può certamente incidere sulla 7
liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza della condotta d'inadempimento del gestore, l'utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto invero conseguire;
e che tale danno possa essere liquidato in via equitativa” (Cass., 29/9/2023, n. 27633). In corso di causa, parte attrice ha ampiamente dimostrato, mediante la prova testimoniale, che il servizio di telefonia ad essa intestato è stato interrotto per un consistente periodo di tempo e che la responsabilità di tale interruzione è riconducibile alla convenuta. Ha, altresì, provato, mediante l'escussione dei testi, che, nel periodo di interruzione del servizio, è risultato impossibile, per i propri clienti, contattarla telefonicamente, atteso che il numero risultante dai pubblici elenchi era inattivo.
Ciò ha comportato, evidentemente, non solo la perdita di clientela ma anche della possibilità di conseguirne di nuova, circostanza quest'ultima che concretizza anch'essa un danno meritevole di risarcimento. Tale danno, in considerazione del periodo per cui si è protratta l'interruzione, prima della stipula di un nuovo contratto con altro operatore, si ritiene che possa essere equitativamente determinato in € 5.000,00, al cui pagamento la convenuta dovrà essere condannata.
Quanto, invece, al danno morale e/o esistenziale dedotto dall' , si evidenzia Parte_1
che questi non ha fornito alcuna prova in ordine allo stesso. Infatti, se è vero che per danno morale si intende quella sofferenza interiore soggettiva cagionata dall'illecito altrui, mentre per danno esistenziale quello alla vita di relazione ed ai valori dell'esistenza del danneggiato, parte attrice, nel corso del processo, non ha mai precisato come i detti danni si sarebbero concretizzati né ha fornito prova in ordine al loro verificarsi, per cui la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento sotto tale profilo.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D. M. n. 55/2014 con riferimento al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1- condanna al pagamento, in favore della Curatela del fallimento di Controparte_2 [...]
, di e di Parte_1 Parte_1 CP_1
, della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni così come riconosciuti
[...]
in motivazione, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
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3- condanna la convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate in € 2.752,00, di cui € 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 16 settembre 2024
Il GOP
Avv. Anna Destito