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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 482 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], l' 11 dicembre 1972, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Ciotta Paola, giusta procura allegata al ricorso congiunto
-attore-
CONTRO
nata a [...], il [...], CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cavalcanti Candido Gioachino, giusta procura allegata al ricorso congiunto
-convenuta-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2024.
DEL P.M: cfr. visto del 27 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Parte_1 CP_1
personalmente sottoscritto e depositato in data 5 luglio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate.
Pronunciata la separazione con sentenza non definitiva n. 56/2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per acquisire il consenso dei coniugi.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2024 innanzi il Giudice delegato i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, allegando le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Tanto premesso, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza innanzi al Giudice delegalo, sostituita dal deposito di note, e
- 2 - dall'emissione della sentenza non definitiva n. 56/2024 del 23 maggio 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, preso atto che dal matrimonio non sono nati figli e rilevato che le statuizioni economiche relative ai rapporti fra i coniugi non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza non definitiva n.56/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ravanusa, il 12 maggio 2023, da e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Ravanusa al n. 3, parte I, dell'anno 2023 omologa quali condizioni di divorzio le statuizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate;
Nulla sulle spese;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
- 3 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 482 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], l' 11 dicembre 1972, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Ciotta Paola, giusta procura allegata al ricorso congiunto
-attore-
CONTRO
nata a [...], il [...], CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cavalcanti Candido Gioachino, giusta procura allegata al ricorso congiunto
-convenuta-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2024.
DEL P.M: cfr. visto del 27 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Parte_1 CP_1
personalmente sottoscritto e depositato in data 5 luglio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate.
Pronunciata la separazione con sentenza non definitiva n. 56/2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per acquisire il consenso dei coniugi.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2024 innanzi il Giudice delegato i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, allegando le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Tanto premesso, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza innanzi al Giudice delegalo, sostituita dal deposito di note, e
- 2 - dall'emissione della sentenza non definitiva n. 56/2024 del 23 maggio 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, preso atto che dal matrimonio non sono nati figli e rilevato che le statuizioni economiche relative ai rapporti fra i coniugi non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza non definitiva n.56/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ravanusa, il 12 maggio 2023, da e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Ravanusa al n. 3, parte I, dell'anno 2023 omologa quali condizioni di divorzio le statuizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate;
Nulla sulle spese;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
- 3 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -