Sentenza 3 maggio 1984
Massime • 5
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, esclusa - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 1966 - l'efficacia erga omnes della clausola relativa alla conciliazione prevista dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1950, recepito nel d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, l'Obbligo di osservanza di tale procedura, ai sensi del citato accordo e di quello successivo del 5 maggio 1965, si fonda esclusivamente sulla natura contrattuale degli accordi medesimi, conclusi in Sede di autonomia collettiva, e, pertanto, non è estensibile ad aziende le cui organizzazioni sindacali non abbiano partecipato alla stipulazione degli accordi stessi, ne' la sua osservanza costituisce elemento caratterizzante della procedura di licenziamento collettivo. ( V 1270/79, mass n 397504; ( Conf 211/83, mass n 425040).*
A norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, con l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato si ricostituisce ex tunc il rapporto di lavoro con tutte le facoltà e gli obblighi ad esso inerenti e con esclusione solo di quello di prestare lavoro fino a quando non sia divenuto efficace l'invito del datore di lavoro al lavoratore a riprendere servizio. Pertanto, non può negarsi al primo, anche quando non abbia provveduto a tale invito, la facoltà di risolvere il rapporto sulla base di fatti diversi da quelli che avevano motivato il primo licenziamento giudicato illegittimo (nella specie, in base ad una ristrutturazione aziendale avvenuta nelle more e dedotta come causa di un licenziamento collettivo per riduzione di personale). ( V 3648/82, mass n 421616; ( V 1927/76, mass n 380723; ( V 1618/75, mass n 375215).*
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, lo apprezzamento del contenuto del medesimo va compiuto valutando l'atto nella sua totalità poiché nessuna norma impone una rigorosa distinzione topografica tra l'esposizione dei fatti e quella dei motivi per i quali si richiede la Cassazione. ( V 60/70, mass n 344714).*
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale, correlato ad una ristrutturazione aziendale, costituisce una fattispecie autonoma di recesso motivato del datore di lavoro, non soggetta alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, limitandosi, al riguardo, il Sindacato giurisdizionale all'accertamento delle circostanze di fatto che integrano detta fattispecie, quali l'avvenuto ridimensionamento dell'impresa ed il rapporto di conseguenzialità tra questa ed i licenziamenti intimati. Tale accertamento è, per sua natura riservato al giudice del merito e non è censurabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori giuridici. (nella specie, alla stregua di tale principio, la suprema Corte ha escluso che costituisca vizio di motivazione, una volta accertata l'effettiva sussistenza di dette circostanze, la mancata indagine circa pretesi intenti discriminatori concorrenti a determinare la risoluzione dei rapporti di lavoro). ( V 3403/83, mass n 428291; ( V 1270/79, mass n 397504; ( V 4769/79, mass n 401361).*
Anche nel rito del lavoro è ammessa la Costituzione tardiva della parte originariamente contumace, con la conseguenza che questa accetta il processo nello stato in cui si trova e deve quindi soggiacere alle decadenze ed alle preclusioni già verificatesi, senza perciò che la tardività comporti inesistenza della Costituzione stessa. Pertanto ove l'appellato proponga impugnazione incidentale che sia inammissibile perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 436 comma terzo cod. proc. civ., il relativo atto è tuttavia valido come Costituzione nel giudizio di gravame, anche per ciò che concerne l'elezione di domicilio, con la conseguenza che il termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa in tale giudizio decorre dalla data di notificazione della medesima al procuratore domiciliatario e non da quella dell'eventuale notificazione compiuta personalmente alla parte tardivamente costituita, nel suo domicilio reale. ( V 5023/60, mass n 408880; ( V 5160/79, mass n 401779).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/1984, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1984 |
Testo completo
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, lo apprezzamento del contenuto del medesimo va compiuto valutando l'atto nella sua totalità poiché nessuna norma impone una rigorosa distinzione topografica tra l'esposizione dei fatti e quella dei motivi per i quali si richiede la Cassazione. ( V 60/70, mass n 344714).*