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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1957/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
01/04/2025 da:
(CF ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. DE ANGELI CINZIA
e:
(CF ), CP_1 C.F._2 con l'avv. COLACI SANDRA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
16/04/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; 1 visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Treviso (TV) il Parte_1
27/02/1975) e (n. a Treviso (TV) il 21/06/1975), che hanno contratto matrimonio CP_1 il 27/04/2013, atto trascritto al n. 5, parte I, Serie -, anno 2013, Ufficio 1, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PREGANZIOL (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa liberi ognuno di fissare ove ritengono la propria residenza, con l'onere di comunicare reciprocamente ex art. 337 sexies c.c. ogni cambiamento di residenza ed ogni informazione utile al proprio reperimento (numero telefonico, indirizzo email ecc.).
2) La casa coniugale sita in GA (TV) Via Mantegna n. 7, in comproprietà ai coniugi al 50 %, è stata posta in vendita tramite Agenzia Immobiliare e non viene pertanto assegnata a nessuno dei coniugi in quanto entrambi fisseranno la loro residenza altrove: in particolare, la sig.ra col figlio in GA (TV) Via CP_1 Persona_1
Mantegna n. 3 ed il sig. temporaneamente presso la madre in RZ (VE) Via Salvo D'Acquisto n. Parte_1
5.
I coniugi hanno concordato la divisione degli arredi e dei beni suppellettili mediante condivisione di un elenco a parte.
Il mutuo gravante sulla casa verrà pagato al 50 % tra i coniugi dal mese di marzo 2025.
Le spese condominiali del corrente anno verranno ripartite parimenti al 50 % tra i coniugi e così fino alla vendita a terzi.
L'importo già pagato dal SI , corrispondente alla quota di spese condominiali del corrente anno spettante alla Pt_1 SIa verrà da quest'ultima restituito al sig. mediante pagamento da parte della SIa dell'intera CP_1 Pt_1 CP_1 quota del mutuo della casa famigliare - e dunque anche della quota spettante al sig. - sino a concorrenza di quanto Pt_1 dovuto dalla sig.ra al sig. a titolo di rimborso spese condominiali della casa coniugale e così fino alla rata CP_1 Pt_1 relativa al mese di maggio 2025 compresa, in scadenza il 29 aprile 2025; ciò posto, se la casa coniugale non viene venduta prima, il sig. inizierà a pagare personalmente la propria quota di mutuo da giugno 2025, e dunque dalla rata in Pt_1 scadenza il 29 maggio 2025.
Le utenze domestiche del corrente anno sino al 02.03.2025 saranno ripartite al 50 % tra i coniugi;
quelle successive fino alla vendita a terzi saranno poste integralmente a carico del sig. fintantoché vi abiterà. Pt_1
3) Il sig. s'impegna a corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese tramite bonifico bancario alla sig.ra Pt_1 CP_1 la somma mensile di euro 300,00, aggiornabile annualmente agli indici ISTAT quale contributo per le spese di
[...] mantenimento ordinario del figlio oltre il 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Per_1
Treviso. Le detrazioni fiscali delle spese riguardanti il figlio saranno suddivise al 50 % tra i coniugi e l'assegno Per_1 unico INPS sarà altresì percepito al 50 % da ciascun genitore.
2 4) Il figlio , dodicenne, rimarrà affidato in modo condiviso ad ambo i genitori con fissazione della Persona_1 residenza presso la madre;
i genitori contribuiranno a svolgere il loro ruolo con la massima partecipazione possibile e comunicazione reciproca di ogni situazione che lo riguarda.
Le visite del padre saranno regolate nel modo seguente in considerazione degli impegni scolastici del minore e degli impegni lavorativi dei genitori.
La prima settimana starà col padre dalle 14.00 del lunedì al mercoledì mattina con pernotto e accompagnamento Per_1
a scuola e dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì con accompagnamento a scuola.
La seconda settimana starà col padre dal mercoledì al giovedì mattina con pernotto e accompagnamento a scuola. Per_1
Ogni eventuale variazione per motivi di lavoro delle parti o per impegni scolastici ed extrascolastici dei figli deve essere concordata tra i genitori.
Tale calendario di frequentazione verrà seguito anche nel periodo non scolastico fatte salve le richieste del minore, la partecipazione ai centri estivi o le vacanze con ambo i genitori.
Per il periodo delle vacanze natalizie se possibile starà con un genitore dal 26 al 31 dicembre e con l'altro dal 1 Per_1 al 6 gennaio, alternando di anno in anno la presenza nei giorni di Vigilia, Natale e di Capodanno ed Epifania.
Per il periodo pasquale i genitori cercheranno di alternarsi nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, favorendo comunque eventuali viaggi o gite fuori porta organizzati dall'uno o dall'altro genitore.
Vacanze di Carnevale, giorni festivi e ponti saranno sempre alternati fra i genitori come da calendario favorendo comunque eventuali viaggi o gite fuori porta organizzato dall'uno o dall'altro genitore.
Durante le ferie estive ogni genitore organizzerà almeno due settimane anche non consecutive con Per_1
I genitori s'impegnano a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il piano delle reciproche ferie.
I genitori s'impegnano a favorire le relazioni di con la propria rete familiare (nonni e zii, cugini). Per_1
5) I coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici convengono di suddividere il ricavato della vendita della casa coniugale a terzi con riconoscimento al sig. della somma di euro Parte_1
43.500,00 ulteriore che la sig.ra gli riconoscerà in virtù della maggiore contribuzione all'acquisto della casa CP_1 medesima, restando inteso che detto importo verrà corrisposto direttamente al sig. dagli acquirenti dell'immobile Pt_1 all'atto di vendita dell'immobile stesso.
6) La vettura Fiat Freemont targata ER 734CM rimarrà nella proprietà di . Il furgone Peugeot targato CP_1
GG948RG intestato alla ditta rimane a lui intestato e così la vettura Alfa Romeo targata GL482FE Parte_1
e la moto.
7) I coniugi dichiarano che le somme dei rispettivi conti correnti rimarranno nelle reciproche disponibilità. I coniugi dichiarano e riconoscono altresì che quanto depositato nei conti correnti intestati a ciascuno di essi in via esclusiva ed eventuali investimenti devono considerarsi di proprietà e spettanza del titolare. I coniugi s' impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso ove attualmente poggia il mutuo cointestato una volta venduta la casa coniugale. CP_2
3 8) I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento.
I sigg.ri e si danno atto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualsivoglia Parte_1 CP_1 titolo e/o ragione connesso ai rapporti matrimoniali.
9) Spese legali compensate tra i coniugi. “
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PREGANZIOL (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 22/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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