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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dal ricorrente il 21
Giugno 2025 in sostituzione dell'udienza del 27 Giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1929 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Angelo La Perna n. 38, C.F. elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Licata, nella via Cesare Battisti n. 19, presso lo studio dell'Avv. Alberto
Caffarello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata agli atti di causa,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 Giugno 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
il signor , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento
1 tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio, depositando l'1 Luglio 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna,
in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27 Giugno 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dal ricorrente il 21 Giugno 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Nel merito il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché
deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dal Dott. ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, Persona_1
pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui è affetto il signor comportano una invalidità del 100% e gli Parte_1
precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da solo gli atti quotidiani della vita. Per quel che concerne la decorrenza, il prefato perito ha affermato che, questa deve essere stabilita dal 31 Ottobre 2023 (cfr.: relazione tecnica d'ufficio). Quindi, da un momento successivo rispetto a quello di presentazione da parte del ricorrente della domanda amministrativa.
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite in esame, la domanda spiegata dal signor
[...]
si palesa accoglibile. Pt_1
2
Considerato che
, nel corso del procedimento de quo la sussistenza del menzionato requisito sanitario è stata individuata in un momento successivo a quello di proposizione della cennata domanda amministrativa, sembra giusto ed equo compensare interamente ed integralmente fra le parti in lite le spese del primo e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . Infine, anche le CP_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che il signor è affetto da patologie che lo rendono Parte_1
invalido al 100% e gli precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da solo gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 31 Ottobre 2023;
- compensa, per le argomentazioni meglio sopra illustrate, interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' sia le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio disposta nel procedimento de quo, liquidate con separato decreto;
sia quelle della consulenza tecnica d'ufficio disposta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Così deciso in Agrigento in data 27 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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