Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.9056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
In persona del giudice, dott.ssa Erika Ivalù Pampalone, a scioglimento della riserva cartolare assunta all'udienza del 7.5.25, , ha pronunziato ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente al numero 9056 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1 C.F._1 dei Nebrodi n. 55, presso lo studio dell'Avv. Andrea Oddo, del foro di Palermo, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura allegata alla citazione;
Attore Opponente
contro
(C. F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ),
[...] C.F._3 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. C.F._4
197, presso lo studio dell'avv. Santina Rita Gallo, rappresentati e difesi dall'avv. André
Catselli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti- Opposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione promossa da contro , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 26.6.24; rilevato, più nel dettaglio, che, secondo l'opponente, il sopra indicato precetto sarebbe affetto da nullità in quanto: i) il titolo esecutivo che la parte opposta intende porre in esecuzione [costituito in specie dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
680/24 resa nel procedimento Rg n. 393/21 in data 19.4.24, rep. 652/24, passata in giudicato, che ha confermato la sentenza n. 213/21, rep 449/21, resa dal Tribunale di
Palermo in data 21.1.21 nel procedimento RG n. 21537/17] è stato notificato al procuratore di e non a ques'ultimo personalmente;
ii) il precetto non reca indicazione Parte_1 della data di notifica del titolo esecutivo;
rilevato che la parte opposta, costituitasi con comparsa depositata in data 9.9.24, pur confermando quanto allegato dall'attore in punto di fatto, si è opposta all'accoglimento della domanda ex adverso spiegata, deducendo che non ha allegato alcun Parte_1
concreto pregiudizio derivante dalla mancata notificazione del titolo esecutivo;
rilevato, altresì, che i convenuti hanno precisato di avere nelle more notificato (in specie in data 25.7.24) al debitore un nuovo atto di precetto unitamente al titolo esecutivo;
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Ritenuto, in via preliminare, che l'azione promossa da va Parte_1
qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), in quanto volta a far valere un vizio della notificazione del titolo esecutivo (art. 617, co. II c.p.c.), nonché, un vizio formale del precetto (ossia la mancata menzione della data di notificazione del titolo di cui si minaccia l'esecuzione); ritenuto altresì che l'intervenuta notificazione di un diverso atto di precetto unitamente al titolo esecutivo, scevro dai vizi lamentati da nel presente Parte_1
procedimento, determina il venir meno in capo all'attore dell'interesse ad agire;
considerato infatti (v. Trib. Cosenza sent. n. 1771/24) che la notifica di un nuovo precetto non può che implicare rinuncia tacita – per facta concludentia – a quello precedente (Cass. nn. 4293/1976, 11407/1992, 5207/1998, 351/2023), non essendo peraltro state proposte dal debitore opponente altre e diverse domande rispetto a quella intesa a fare dichiarare la nullità del precetto (Cass. n. 201/2023), di modo che si è verificata un'ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse (condizione dell'azione) dell'opponente alla pronuncia di merito inerente un precetto (tacitamente) rinunciato dal creditore, come tale non più spendibile come presupposto dell'espropriazione; ritenuto per quanto sopra, che la fondatezza della domanda va vagliata ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite e, quindi, in base al principio della c.d. soccombenza virtuale;
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Ritenuta, a tal fine, l'originaria fondatezza della domanda;
considerato infatti che il precetto (v. art. 479 co I e co. II c.p.c.) deve essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente, dovendosi, quindi, ritenere nulla -ai fini della valida instaurazione di un procedimento esecutivo- la notifica eseguita al procuratore della parte, poiché effettuata a persona diversa da quella contemplata dalla legge (v. art. 160 c.p.c.); ritenuto che nella specie non si è verificata alcuna sanatoria del vizio sopra indicato;
ritenuto infine, di aderire all'orientamento pretorio invocato dall'opponente, secondo cui la declaratoria di nullità del precetto determinata dall'invalida notificazione del titolo, non esige necessariamente la allegazione dello specifico pregiudizio sofferto dalla parte destinataria del precetto, atteso che il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013;
Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01) e, soprattutto, che la nullità testuale di cui all'art. 480, co. II c.p.c. “esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (Cass., ord. n. 1928; conforme Trib. Agrigento sent. pronunziata nel procedimento RG n. 2330/2918); ritenuto, conclusivamente che, in base al principio di soccombenza virtuale, le spes edi lite vanno poste a carico della parte opposta;
liquidato il loro ammontare in complessive € 7.052,00 oltre spese vive ed accessori
[liquidazione effettuata applicando i compensi minimi liquidabili in base al DM 55/14 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, fase studio, intrduttiva, istruttoria e decisionale, di valore ricompreso tra € 52.001 ed € 260.000]
P.Q.M.
DICHIARA l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse alla pronunzia di merito;
CONDANNA gli opposti, in solido tra loro, al versamento, in favore di , di Parte_1
€ 7.247,00, di cui € 195,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Palermo, 9.6.25
SI COMUNICHI
IL GIUDICE
Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone