Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 531/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 531/2024 tra
Parte_1
(avv. GUIDOROSSI CARLA)Parte_2
OPPONENTI e (avv. BINA MICHELA) CP_1
OPPOSTO
* Oggi 5 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Guidorossi per gli opponenti e l'Avv. Mazzotti in sostituzione dell'Avv. Bina per CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni richiamando quelle di cui all'atto di citazione e alla comparsa costitutiva. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 531/2024 promossa da Parte_3
[...] con il patrocinio dell'Avv. Carla Guidorossa come da mandato in atti, OPPONENTI contro
nella qualità di procuratrice speciale di CP_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. Michela Bina come da mandato in atti, OPPOSTA
Conclusioni: Come da verbale dell'udienza odierna.
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1530/2023 emesso dal Tribunale di Parma il 20.12.2023”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nella veste di procuratrice speciale della cessionaria del credito CP_1 Controparte_2 ha chiesto e ottenuto il decreto n. 1530/2023 con cui è stato ingiunto a Parte_1
e di pagare l'importo di 25.870,88 Euro, oltre interessi e spese, a titolo Parte_2 di residuo debito in forza di contratto di finanziamento del concluso il 18.03.2008 con Agos Ducato S.p.A. per l'acquisto di auto. Avverso il provvedimento monitorio hanno proposto opposizione e , Parte_1 Pt_2 deducendo, ai fini della revoca del provvedimento, di non avere memoria della stipula del contratto risalente a oltre dieci anni prima, di non avere mai ricevuto, prima della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo alcuna richiesta di pagamento, con conseguente
2 intervenuta prescrizione del credito di della quale hanno negato la Controparte_2 legittimazione attiva sulla base della documentazione dalla stessa prodotta. costituendosi, ha ribadito la correttezza del proprio operato e la fondatezza della CP_1 pretesa azionata nei confronti dei due ingiungenti. Una volta concessa dal Giudice la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza emessa all'esito della trattazione scritta del giorno 09.07.2024, è stato infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione obbligatorio;
nel prosieguo non è stata espletata istruttoria e la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** Alla luce delle posizioni difensive assunte in giudizio dalle parti e delle risultanze documentali disponibili, l'opposizione proposta da e va rigettata, Parte_1 Parte_2 con conferma, per l'effetto, del decreto ingiuntivo n. 1530/2023 emesso dal Tribunale di Parma il 20.12.2023. Preliminarmente, è da respingere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius: difetto di prova della titolarità del credito in capo al cessionario) sollevata dagli opponenti, poiché depositati da nell'interesse di il contratto di finanziamento del CP_1 Controparte_2
18.03.2008 fonte del credito, che e non hanno negato di avere sottoscritto, Parte_1 Pt_2 della consistenza del credito certificata dall'estratto conto di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio, anch'esso non contestato nei dati contabili esposti;
sono altresì presenti il primo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 02.02.2013, della cessione a Parte_4 dei crediti derivanti da contratti di credito al consumo per acquisto di beni stipulati da Agos Ducato S.p.a. nel periodo tra il 17.03.1988 e il 12.06.2012 – tra i quali rientra quello concluso da e -, nonché la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Parte_1 Pt_2
Ufficiale del 02.04.2022 (pag. 52) da a dei crediti di valore Parte_4 Controparte_2 unitario compreso tra i 1.000 e il 60.990 Euro acquisiti da dai cedenti indicati, tra i quali Pt_4 alla lettera a) figura Agos S.p.A. I dati documentali suindicati, a parere della Scrivente, comprovano la titolarità del credito qui azionato in capo a Controparte_2
Inoltre, l'adempimento pubblicitario in Gazzetta Ufficiale costituisce il presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione stessa alle singole controparti dei rapporti acquisiti (v. per tutte, in questi termini, Cass. civ. n. 204495 del 29.09.2020) e rende opponibile il trasferimento a e . Parte_1 Pt_2 ha anche documentato il conferimento di procura speciale da parte della titolare CP_1 del credito (doc. 1 fascicolo monitorio), che la legittima, quale Controparte_2 Pt_5 all'iniziativa processuale diretta ad ottenere il decreto ingiuntivo e successivi sviluppi
[...] in sede di opposizione. Per le considerazioni svolte, va affermata la piena legittimazione sostanziale di CP_2
nel presente giudizio rappresentata dalla procuratrice
[...] CP_1
Va respinta anche l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (così già Cass. civ. 30.08.2011 n. 17798 e, di recente, Cass. civ. 10.02.2023 n. n. 4232 che si riporta a seguire: Nel contratto
3 di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei - il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata - fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ.): nella fattispecie, il contratto concluso dagli opponenti prevede la restituzione della somma, comprensiva di interessi e spese, in 120 mensilità dal 20.04.2008 al 20.03.2018, con la conseguenza che il termine prescrizionale è iniziato a maturare nel 2018 ed è oggi ancora in corso. Non vi sono elementi documentali che giustifichino una differente decorrenza del termine prescrizionale. Per completezza, si rileva che la presa di posizione degli opponenti in ordine alla conclusione e validità del contratto di finanziamento è del tutto generica e motivata con il solo mancato ricordo della stipula: tuttavia, a seguito della produzione del contratto di finanziamenti, e non hanno disconosciuto come proprie le firme ivi apposte, il contenuto Parte_1 Pt_2 del contratto, l'effettiva erogazione della somma da parte della mutuante, né l'obbligo restitutorio assunto con la stipula. Viene in rilievo nel caso in esame la disciplina consumeristica, avendo gli opponenti contratto il finanziamento per acquistare l'auto personale, tuttavia dal tenore della convenzione non emergono profili di invalidità delle singole clausole. Difetta, infine, la prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute in restituzione a sebbene prevista dal contratto la corresponsione delle stesse tramite Controparte_2 addebito diretto sul conto corrente acceso presso sarebbe stato piuttosto Controparte_3 agevole ai due mutuatari fornire l'estratto del proprio c/c, sì da permettere di verificare i pagamenti davvero effettuati. Conclusivamente, l'opposizione al decreto ingiuntivo si è rivelata infondata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei criteri del DM 44/2015 e successive modifiche, parametrati ai valori medi di scaglione per le prime due fasi di studio e introduzione e a quelli minimi per le successive due, poiché caratterizzate da essenzialità degli adempimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di quale procuratrice speciale di così decide: CP_1 Controparte_2
- rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 Pt_2 ingiuntivo n. 1530/2023 emesso dal Tribunale di Parma il 20.12.2023;
- condanna e in solido a rifondere a le Parte_1 Parte_2 CP_1 spese del giudizio di opposizione, liquidate in 3.387,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Cristina Ferrari
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