Art. 3.
Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e di istituto non e' ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e di istituto non e' ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.