Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16090/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE VI CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 16090/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SAVARESE UN
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. RUSSO ROSANNA
CONVENUTO
NONCHE'
CONDOMINIO di VIA CELLINI 8/A in Portici (Na) (C.F.
) in persona dell'amm.re p.t., con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
MOLISSO GABRIELE
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice citava in giudizio il
[...] ed il in per essere risarcita dei CP_1 Controparte_2 CP_1 danni subiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data 01.04.2019, alle ore
09.00 circa, quando giunta nei pressi del varco pedonale del cancello d'ingresso del fabbricato in cui abita inciampava in una sconnessione del fondo stradale, dovuta alla mancanza di asfalto che creava un piccolo scalino, posta a confine tra la strada carrabile e l'inizio del condominio;
che a seguito della caduta riportava lesioni personali per le quali fu costretta a ricorrere alle cure del PS dell'Ospedale
Boscotrecase dove le veniva diagnosticata la frattura del collo omerale del trochide sinistro.
Si costituivano sia il condominio che l'ente convenuti i quali chiedevano respingersi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Nel corso del giudizio sono state espletate le prove testimoniali ed è stata disposta una CTU medica.
In via preliminare, deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
L'attrice intende illustrare la fondatezza dell'azione esercitata ravvisando una violazione dell'art. 2051 c.c. da parte del per l'imperfetta manutenzione CP_1 del suolo comunale ovvero da parte del Condominio in conseguenza dell'omissione dell'obbligo di manutenzione della cosa in custodia.
La più recente Corte di Cassazione ha evidenziato che “Sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere
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la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5254 del 10/03/2006
(Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv. 579857);
Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode o al danneggiato. Per esempio, a giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004 (Rv. 569870) ha escluso la responsabilità per l'evento franoso del proprietario del terreno a monte per essere la frana avvenuta in virtù delle caratteristiche geomorfologiche del terreno).
Il fattore interruttivo del nesso causale, però, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez.
3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778).
Oltre al fatto del terzo si può trattare anche del comportamento dello stesso danneggiato. Osserva la Corte di Cassazione che, “In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al
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caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ. (Sez. 3,
Sentenza n. 4308 del 26/03/2002 (Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del
09/04/2003 (Rv. 562024). Una ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il
“dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ.
La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode (Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3,
Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv. 580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del
06/04/2004 (Rv. 571873).
Deve inoltre, chiarirsi che laddove si discuta di custodia di beni non intrinsecamente pericolosi ed, anzi, privi addirittura di autonome caratteristiche dinamiche, può ritenersi sussistente un rapporto di causalità tra cosa e danno solo nella misura in cui per effetto diretto di una alterazione delle caratteristiche della cosa essa contribuisca ad attivare un processo causale che si concluda con l'evento dannoso e non quando l'evento si verifichi ove la cosa è ubicata o al suo interno, restando quest'ultima, in tali casi, una mera occasione (e non causa giuridicamente rilevante) dell'evento.
L'attrice assume di essere inciampata a causa di una sconnessione del fondo stradale, dovuta alla mancanza di asfalto che creava un piccolo scalino, posta a confine tra la strada carrabile e l'inizio del condominio.
Il teste ha riferito “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché abito Testimone_1 nello stesso stabile dell'attrice ed ero 7/8 metri dietro la signora e suo marito, quando ho visto che è caduta. L'incidente è successo tre o quattro anni fa, nella mattinata, verso le ore
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10:30/11:00. È successo fuori gli spazi condominiali, la signora stava camminando Pt_1 sotto al braccio al marito e usciva dal cancelletto pedonale, dopo pochi metri è caduta. Ho visto che la sig.ra inciampava e istintivamente metteva le mani a terra, mentre il marito cercava di non farla cadere. Sono accorso insieme ad altre due o tre persone che erano presenti e l'abbiamo fatta sedere a terra sulla strada e il marito ha chiamato l'ambulanza. Preciso che c'è un cancello che porta a dei garage e subito dopo delimitato da un muro c'è un secondo cancello dove la signora è caduta. Non ho notato e non posso confermare la presenza di una disconnessione della strada. Posso dire che non c'erano buche. Al teste vengono mostrate le foto allegate da parte attrice e dichiara di riconoscere il cancelletto dal quale era appena uscita la signora ed Pt_1 il punto in cui è caduta, appena fuori al cancello. Se non sbaglio, la signora non è caduta nella porzione di strada visibile nella foto ma più sulla strada.
La teste ha dichiarato: “ ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_2 quanto io e la abitiamo nello stesso condominio, stessa scala;
mentre rientravo a casa
Pt_1 ed ero in via Cellini in ho visto a circa tre metri di distanza da me la CP_1 Pt_1 accompagnata dal marito e stavamo camminando per strada;
preciso che nel tratto di strada da noi percorso non c'è marciapiede perché poi ci sono gli ingressi ai box e al condominio dove io e la abitiamo;
preciso che io ero dietro l'attrice, cioè camminavo alle sue spalle;
ad un
Pt_1 certo punto me la ritrovo per terra;
ADR; preciso che si trattava della c'erano altre
Pt_1 persone nei pressi in cui è caduta l'attrice; io non le ho prestato soccorso perché ero incinta;
stando vicino alla ho sentito che lamentava dolori, quindi si è proceduto a chiamare il
Pt_1 soccorso che poi è arrivato;
cioè è arrivata l'ambulanza; poi ci siamo conto noi condomini di come potesse essere caduta perché effettivamente c'era una sorta di scalini-dissesto dello stesso colore dell'asfalto; il fatto è successo il 01 aprile del 2019 nella mattinata;
ADR: il teste ha visto dove è caduta la signora;
ADR; preciso che lo scalino-dissesto dove è caduta la signora non era segnalato;
ADR: preciso che la si era fatta male il braccio- spalla sinistro. La
Pt_1 teste riconosce lo stato dei luoghi da quanto emergente dalle foto prodotte dall'attrice nella memoria II Termine 183 vi cpc.”
Orbene, tali essendo le risultanze istruttorie la domanda non può trovare accoglimento.
Il teste riferisce che l'attrice sarebbe “inciampata” fuori degli Testimone_1
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spazi condominiali senza però descrivere la dinamica e la causa della caduta, anzi precisa di non aver notato la presenza di una sconnessione della strada, che non c'erano buche e che la signora non sarebbe caduta nella porzione di strada visibile nella foto allegata dall'attrice ma più sulla strada (verbale del 17.10.23).
L'altra teste, invece, dichiara di aver visto “una sorta di scalino- Testimone_2 dissesto” dello stesso colore dell'asfalto, ma non dice dove si sarebbe trovato questo dissesto (peraltro non visto dall'altro teste) né come sarebbe caduta la
(riferisce solo “me la ritrovo per terra”, verbale 09.4.2024). Pt_1
In realtà, il fondamento di una responsabilità sia ex art. 2051 c.c. sia ex art. 2043
c.c. dovrebbe avere come premessa l'avvenuta ricostruzione della dinamica dell'incidente: l'individuazione esatta del posto ove è avvenuto l'incidente, la presenza di una sconnessione o una buca sulla strada, la descrizione della caduta della persona, mentre il convenuto, solo se adeguatamente provata tale serie causale, innescata specificamente dalla sopravvenuta pericolosità della cosa, dovrebbe dimostrare il fortuito come in precedenza descritto.
Al contrario, nella specie non vi è prova del luogo dove sarebbe accaduto l'incidente (nel condominio o per strada), della causa precisa della caduta
(scalino-dissesto riferito solo da un teste ma non visto dall'altro) e della modalità
(non descritta da nessun teste) secondo cui si sarebbe verificata la caduta dell'istante. Inoltre, il sinistro sarebbe avvenuto in pieno giorno (ore 09.00) nel mese di aprile nei pressi dell'abitazione (luogo noto) della , per cui Pt_1
l'ostacolo sarebbe dovuto essere visibile all'attrice non essendo stato allegato, peraltro, alcun evento atmosferico che possa aver impedito la vista del pericolo.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di ctu separatamente liquidate, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione 6^ Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni altra domanda respinta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
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2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_2
in Portici (Na) e del delle spese di lite che
[...] Controparte_1 si liquidano per ciascuno in € 1.500,00, per compenso professionale, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, cassa avvocati ed iva come per legge.
3. pone, in via definitiva, le spese di c.t.u. a carico dell'attrice.
Napoli, 15 aprile 2025.
Il G.O.P.
(Dott.ssa Rita Nissim)
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