Sentenza 17 novembre 1976
Massime • 2
Fra l'opposizione promossa dal debitore davanti al tribunale, per ottenere la declaratoria di nullita dell'atto di precetto, e quella promossa successivamente dal debitore medesimo davanti al pretore, in funzione di giudice dell'esecuzione, per ottenere la declaratoria di nullita del pignoramento mobiliare eseguito in base a quel precetto, non e configurabile un rapporto di litispendenza, ancorche le predette nullita vengano invocate in forza delle medesime ragioni giuridiche (nella specie, difettosa indicazione nel precetto del titolo esecutivo); dette opposizioni, infatti, presentano diversita di petitum. ( V 887/69, mass n 339255).*
La rinuncia al precetto ed al pignoramento, da parte del creditore procedente, non determina l'Estinzione del giudizio di opposizione (art 617 cod proc civ), che il debitore esecutato abbia promosso contro quegli Atti, stante l'autonomia del medesimo rispetto al processo esecutivo, ma comporta la cessazione della materia del contendere, in considerazione del venir meno dell'oggetto della controversia.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/11/1976, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1976 |
Testo completo
Fra l'opposizione promossa dal debitore davanti al tribunale, per ottenere la declaratoria di nullita dell'atto di precetto, e quella promossa successivamente dal debitore medesimo davanti al pretore, in funzione di giudice dell'esecuzione, per ottenere la declaratoria di nullita del pignoramento mobiliare eseguito in base a quel precetto, non e configurabile un rapporto di litispendenza, ancorche le predette nullita vengano invocate in forza delle medesime ragioni giuridiche (nella specie, difettosa indicazione nel precetto del titolo esecutivo); dette opposizioni, infatti, presentano diversita di petitum. ( V 887/69, mass n 339255).*