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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5387 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20726 /2019 R.G., avente ad oggetto:
OGGETTO: reintegra nel possesso
TRA
sito in Napoli con accesso dalla Piazza Parte_1
Amedeo n. 14 e dalla Via del Parco Margherita n. 1 (C.F. ), P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed amministratore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso ex. Parte_2
art. 703 c.p.c., conferita in virtù della delibera assembleare del 10.4.2019, dagli Avv.ti Mauro Tafuri (CF ) e Pierfrancesco CodiceFiscale_1
Lagani (CF ) ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2
studio di quest'ultimo in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 207, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi pec: e Email_1 Email_2
ATTORE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), elett.te dom.ti in Napoli alla Via Vittoria Colonna C.F._4
14 presso lo studio dell'Avv. Umberto Corvino (C.F. C.F._5
) e dell'Avv. Aldo Corvino (C.F. ) che li
[...] CodiceFiscale_6
1 rapp.tano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e su foglio separato depositato in atti, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi pec:
e Email_3 Email_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.02.2025, parte resistente si riportava alle richieste istruttorie per il completamento della prova testimoniale e per l'ammissione delle altre richieste istruttorie articolate nella propria memoria II termine.
Parte ricorrente si opponeva alle richieste istruttorie di parte resistente e si riportava alla propria memoria terzo termine, evidenziando che le richieste avanzate in questa sede sono state già vagliate dal precedente G.I.
Il Giudice, rilevato che all'udienza del 24.06.2024, l'Avv. Corvino ha reiterato le proprie istanze istruttorie ed ha chiesto procedersi all'ispezione dei luoghi, ma che le istanze sono state rigettate dal precedente Gi, il quale ha ritenuto la causa matura per la decisione, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni. Le parti si riportavano, dunque, alle conclusioni in atti e l'avv. Lagani si riportava alle conclusioni di cui al foglio di deduzioni depositato in data 10.02.2025. Il Giudice riservava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per reintegra nel possesso depositato in data 10.07.2019, il sito in Napoli con accesso dalla Piazza Amedeo Parte_1
n. 14 e dalla Via del Parco Margherita n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed amministratore chiedeva di Parte_2
essere reintegrato nel possesso, nei confronti di e Controparte_1 CP_2
del lastrico solare con la contestuale riapertura della
[...] CP_3
2 botola ivi ubicata e riposizionando la preesistente rete metallica posta a separazione dei due fondi,
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente deduceva che: Parte_1
- il solaio di copertura del Fabbricato condominiale, posto sulla Scala A, adibito a lastrico solare, era stato da sempre oggetto del possesso proprio e dei singoli condomini;
- che l'accesso al suddetto lastrico avveniva da sempre attraverso una botola, chiusa dall'interno a mezzo di un lucchetto, le cui chiavi erano sempre state a disposizione dei condomini e del portiere, per permettere al CO di eseguire attività di ordinaria e straordinaria manutenzione del lastrico;
- che, nei primi giorni del mese di gennaio 2019, il custode dello stabile constatava l'intervenuta chiusura della botola dall'esterno, con conseguente impossibilità di accedere al lastrico nonché la rimozione della recinzione metallica di separazione del predetto lastrico con il terrazzino di proprietà esclusiva dei sig.ri – ; CP_1 CP_2
- che i sig.ri avevano riscontrato negativamente la richiesta CP_1 CP_2
in ripristino dello status quo ante assumendo di essere proprietari esclusivi anche dell'area sovrastante la scala A.
Si costituivano in giudizio i resistenti e , Controparte_1 Controparte_2
i quali negavano l'esistenza di un possesso tutelabile, evidenziandone le difficoltà di esercizio e lamentandone l'abusività; affermavano di essere esclusivi proprietari dell'area indicata, erroneamente, dal Parte_1
ricorrente come lastrico solare, evidenziandone, invece, la natura di terrazza;
contestavano di aver rimosso la recinzione metallica, deducendo come, al momento dell'acquisto dell'immobile, non vi fosse alcuna recinzione.
In particolare, i resistenti eccepivano:
3 - l'inesistenza del possesso reclamato dal in quanto la “botola” Parte_1
era sempre rimasta chiusa ed il percorso indicato per raggiungere la terrazza era inverosimile, oltre che vietato e pericoloso;
- ove pure vi fossero stati accessi alla terrazza dal percorso indicato dal
CO, prima dell'acquisto da parte dei sig.ri e CP_1 CP_2 dell'appartamento e della terrazza, ciò avrebbe tutt'al più rappresentato un godimento di modesta portata, tale da escludere la configurabilità di un possesso tutelabile;
- il presunto potere manifestato sulla terrazza, che, secondo l'allegazione del
, sarebbe consistito nell'installazione e manutenzione delle Parte_1
antenne, sarebbe stato tutt'al più qualificabile come diritto personale (e non diritto reale), e, dunque, avrebbero potuto farlo valere solo i singoli condomini, e non l'amministratore, e comunque, non rappresentando l'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, non sarebbe stato assistito da tutela possessoria;
- i proprietari della terrazza per cui è causa sono i coniugi e , CP_1 CP_2
e tale eccezione veniva formulata, oltre che per confutare le infondate deduzioni del in ordine alla proprietà, anche perché le eccezioni Parte_1
petitorie sono proponibili dal convenuto in sede possessoria per evitare un pregiudizio irreparabile;
- il termine annuale ex art. 1168 c.c. sarebbe comunque decorso, in quanto i e hanno acquistato l'immobile nel 2016 e da allora la “botola” CP_1 CP_2
è rimasta sempre chiusa e la presunta separazione metallica, ove mai esistente, risultava già rimossa.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda del ricorrente con Parte_1
vittoria di spese e compensi.
4 All'udienza del 30.7.2019, venivano sentiti l'amministratrice del Parte_1
ricorrente e il primo informatore di parte ricorrente Parte_2 [...]
nonché il primo informatore di parte resistente . Per_1 Persona_2
Alla medesima udienza veniva sentito il secondo informatore del CO ricorrente portiere dello stabile ricorrente Controparte_4 dall'anno 2000. Infine, veniva sentito anche il secondo informatore di parte resistente , e il G.I. si riservava. Testimone_1
Con ordinanza, datata 31.07.2019, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 30.07.2019, il G.I. così statuiva: “letti gli artt. 1168 e
1170 c.c. c.c. e ss. e l'art 703 c.p.c.: - accoglie parzialmente il ricorso e, per
l'effetto, ordina a e di rimuovere il perno Controparte_1 Controparte_2
che impossibilita l'apertura della botola che consente l'accesso sull'area scoperta sovrastante la Scala A del fabbricato ricorrente, il CP_3
tutto come meglio descritto in atti, cui integralmente si rinvia;
- rigetta, nel resto, la domanda;
- condanna i resistenti, in solido, al rimborso in favore di parte ricorrente del 50% delle spese di giudizio che liquida, al netto della menzionata decurtazione, in euro 140,00 per spese ed euro 1.750,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, disponendo la compensazione della residua metà”.
In particolare, il G.I. nell'ordinanza datata 31.07.2019, specificava che: “in ordine al lamentato spoglio, la domanda del ricorrente va Parte_1 ritenuta fondata, senza la necessità di verificare gli esiti dell'istruttoria orale raccolta;
ritenuto, invece, quanto alla lamentata rimozione della recinzione, che l'istruttoria non ha adeguamento comprovato che sia stata attività posta in essere dai resistenti;
osservato, invero, che a fronte della decisa contestazione all'uopo svolta dai predetti, che hanno affermato che sin da quando hanno preso possesso del proprio immobile la recinzione non fosse
5 in loco, parte ricorrente non ha adeguatamente assolto al proprio onus probandi;
dato atto, invero, che nulla di utile ha al riguardo riferito il primo informatore escusso ad istanza del ricorrente, e delle inequivoche contraddizioni in cui è incorso il secondo informatore, portiere dello stabile, in ordine alla collocazione cronologica della contestata rimozione;
osservato che il detto contrasto si rivolge ancor di più in danno della posizione del ricorrente laddove si consideri che entrambi gli informatori escussi ad istanza dei resistenti, operai impegnati nei lavori di ristrutturazione in corso nella proprietà dei ricorrenti fin dall'inizio dell'anno 2018, hanno dichiarato che non hanno mai visto una recinzione sui luoghi de quibus;
non si ritiene, pertanto, raggiunta la sufficiente prova dell'addebito all'uopo mosso dal
ai resistenti”. Parte_1
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 12/08/2019, e Controparte_2
proponevano reclamo con richiesta di sospensione ex. art. Controparte_1
669 terdecies ultimo comma c.p.c. avverso il provvedimento della dott.ssa nel procedimento ex art. 703 c.p.c. recante R.G. Persona_3
20726/2019.
Il CO , in Controparte_5
persona dell'amministratore p.t., contestava quanto eccepito da parte avversa, chiedendo il rigetto del reclamo formulato.
In data 30/08/2019, il Collegio, con ordinanza n. 24159/2019, rigettava il reclamo promosso dai sig.ri – condannando i reclamanti al CP_1 CP_2
pagamento delle spese processuali, specificando: “risultando dimostrata la preesistenza del possesso, ed essendo altresì integrata la prova dell'infrannualità dell'azione possessoria – atteso che l'ultimo accesso attraverso la botola risulta avvenuto nel dicembre 2018, mentre la chiusura
6 della stessa dall'esterno venne riscontrata per la pima volta nel gennaio
2019”.
I coniugi e provvedevano, dunque, al deposito, in data CP_1 CP_2
22.10.2019, di un'istanza ex. art. 703, 4 comma, c.p.c., avendo interesse alla prosecuzione del giudizio di merito e chiedendo la fissazione della udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, con riserva di integrare domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie all'esito dell'udienza di trattazione nei modi e termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Anche il , Controparte_6 in persona dell'amm.re p.t., con ricorso ex. art. 703, 4 comma c.p.c., depositato telematicamente in data 28.10.2019, depositata istanza per l'introduzione del giudizio di merito.
Entrambe le parti chiedevano, quindi, la prosecuzione del procedimento con l'introduzione della fase di merito e con provvedimento del 29/10/2019 veniva fissata l'udienza del 07/04/2020 per la prosecuzione del giudizio.
Incardinata la lite, concessi i termini per le memorie istruttorie ex. art. 183, vi comma c.p.c., con ordinanza del 09.07.2021, il G.I. autorizzava le prove testimoniali così come articolate, rinviando per l'escussione di un teste per parte all'udienza del 15.02.2022.
Effettuati rinvii su richiesta delle parti per consentire alle stesse di addivenire ad un accordo transattivo, all'udienza del 20.02.2024, veniva escusso il primo teste di parte ricorrente, nonchè il teste di parte IM
resistente . Persona_2
All'udienza del 21.06.2024, venivano escussi il secondo teste di parte ricorrente nonchè il secondo teste di parte resistente NE TE
.
[...]
7 Infine, all'udienza del 11.02.2025, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
La domanda del ricorrente va accolta, perché fondata, Parte_1
come da motivazione che segue.
Preliminarmente, occorre dare atto che il ricorrente ha invocato Parte_1
la tutela ex art. 1168 c.c., ossia l'azione di reintegra nel possesso di parte del lastrico solare, quello sovrastante la scala A, di cui ritiene di essere stato violentemente spogliato, per aver parte resistente chiuso la botola di accesso al lastrico solare ed eliminato la rete metallica che separava la terrazza di proprietà dal lastrico solare condominiale sovrastante la scala CP_7
A.
Ebbene, si ha spoglio del possesso quando il terzo privi violentemente od occultamente, con effetto duraturo, il possessore o detentore della cosa posseduta o detenuta, ovvero di una parte di essa. Nel concetto di molestia, invece, rientra ogni fatto materiale o atto giuridico che, nel tradursi in un disturbo per il pacifico godimento del possessore, costituisca di per sè, ovvero implichi, una pretesa contraria al di lui possesso.
Nel caso di specie, la condotta contestata dal condominio ai coniugi resistenti riguarda un episodio di spoglio, essendone derivata una CP_7
immutazione durevole della situazione di godimento vantata dal condominio ricorrente.
Quanto alla configurabilità dello spoglio, va posto l'accento sulla ricorrenza del c.d. "animus spoliandi". L'opinione consolidata, anche in giurisprudenza,
è nel senso che esso è da ritenersi insito nel fatto stesso del privare altri del possesso in modo violento o clandestino, ciò implicando la consapevolezza da parte dell'autore dello spoglio di agire contro la volontà espressa o presunta
8 del possessore, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto (Cass. Sez. II, 13.2.1992, n. 1204).
Inoltre, per la configurabilità dello spoglio non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manifesti con carattere duraturo, ossia che essa non si riveli di per sé, come mero impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma si presenti come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo (Cass. Sez. II,
10.09.2004, n. 18227; Cass., Sez. II, 20.04.1993, n. 4628).
Esso può realizzarsi in modo violento o clandestino. La violenza implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta. Mentre, la clandestinità, ove ricorrente, va riferita, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere
(Cass. Sez. II, 30.8.2000, n. 11453).
Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, in particolare dalla deposizione testimoniale di , custode, dipendente IM
del dall'anno 2000, è emerso che al lastrico solare condominiale Parte_1
lo stesso accedeva non solo per accompagnare gli antennisti, ma anche tutte le volte in cui bisognava fare lavori di riparazione e manutenzione. Il teste, escusso all'udienza del 20.02.2024, precisava che gli operai incaricati dei lavori accedevano al lastrico sempre passando attraverso la botola, senza mai utilizzare l'appartamento dei per accedere al lastrico, se non nell'unica CP_1
circostanza riferita dallo stesso teste nel verbale di udienza del 30.07.2019.
9 Il teste escusso confermava che sul lastrico solare vi era una recinzione che separava la parte del da quella di proprietà , Parte_1 Parte_3
attraverso la quale non era consentito il passaggio.
riferiva anche che, nel mese di gennaio del 2019, IM
nell'accompagnare un antennista, aveva riscontrato che la botola di accesso non si apriva, per cui provvedeva a chiedere informazioni agli operai che stavano eseguendo dei lavori nell'appartamento dei coniugi e gli operai CP_1
gli riferivano di aver ricevuto l'incarico di chiudere la botola, precisando, altresì, che il lastrico solare era delimitato da una recinzione che separava la parte dei dalla restante porzione condominiale. Ancora, dalla CP_1
deposizione testimoniale di , con riferimento al IM
lastrico solare, si evince che la parte di proprietà dei coniugi era CP_1 pavimentata, mentre nell'altra porzione vi era della guaina e che la porzione di lastrico dei era di qualche centimetro più alta, “giusto la dimensione CP_1
della mattonella”, mentre il lastrico di porzione del fungeva da Parte_1
copertura agli appartamenti di alcuni condòmini menzionati dal teste escusso, che, svolge la professione di custode ed è dipendente del Parte_1
dall'anno 2000, e che dunque, conosce bene i luoghi di causa.
Il teste ha riferito, infine, che sulla porzione del lastrico dei vi erano CP_1
due o tre antenne dei condomini e che, solo per riparare queste ultime, accedeva tramite l'appartamento che oggi è dei CP_1
Il teste escusso, riconosceva, inoltre, la rete metallica che divideva le due porzioni del lastrico come da rilievo fotografico mostrato e riferiva di essersi accorto dell'eliminazione della rete metallica soltanto dopo il gennaio 2019, ossia solamente dopo aver trovato la botola chiusa.
Dirimente, al riguardo, è anche la deposizione del secondo teste indotto dal il quale riferiva di conoscere il condominio di Parte_1 NE
10 Piazza Amedeo 14 in Napoli, perché in passato aveva lavorato alle dipendenze della ditta “Edilia Progress”, ditta che aveva effettuato dei lavori di manutenzione del lastrico condominiale nel biennio 2016-2017. Il teste riferiva che i lavori erano durati circa 5 mesi, precisando di essere ritornato sul posto anche successivamente per fare dei rappezzi. Il teste escusso riconosceva nella foto mostrata il lastrico solare di riferimento, precisando, al riguardo, che i lavori erano stati eseguiti sia sulla guaina che si vede a sinistra della foto, sia sulla parte a destra, separata da una rete, dove lo stesso teste aveva eseguito lavori di ripavimentazione con applicazione sottostante della guaina.
Il teste riferiva, altresì, della presenza della rete metallica, NE
rammentandone con precisione i dettagli: “ricordo bene la rete che era installata su dei vasi di cemento con dei bastoni ai quali era legata non so dire da chi fossero stati commissionati i lavori;
penso dal condominio, il passaggio tra la parte bituminosa a sinistra e la parte a destra oltre la rete non era consentito … noi per fare i lavori abbiamo rimosso la rete e poi
l'abbiamo nuovamente installata, alla fine dei lavori, così come stava prima”.
Il teste escusso confermava, inoltre, la circostanza riferita dal custode dello stabile , ossia che il custode accompagnava, per IM
conto del gli operai e gli antennisti che dovevano svolgere dei Parte_1
lavori sul lastrico attraverso la botola, le cui chiavi erano in possesso del
, giammai attraverso l'appartamento dei Parte_1 CP_1
Ed invero, così specificava: “Per accedere sulla parte a sinistra bisognava andare sul pianerottolo della “Scala A”. Si prendeva la scala si saliva sopra
l'ascensore, si entrava in una botola e si saliva sul terrazzo. Per accedere alla parte a destra, invece, occorreva passare per l'appartamento. Anzi.
Ricordo che vi era uno spazio sopra il lastrico in fondo che consentiva il
11 passaggio anche attraverso la rete. Quindi, noi per fare i lavori a destra abbiamo sempre utilizzato il passaggio della “Scala A”. Per l'appartamento non siamo mai passati, noi per fare i lavori abbiamo rimosso la rete e poi
l'abbiamo nuovamente installata, alla fine dei lavori, così come stava prima…., era il portiere dello stabile che ci accompagnava sin sopra alla botola per accedere al lastrico…la botola attraverso cui passavamo non era molto larga, io riuscivo a passare giusto giusto, riconosco dalla foto a margine, la botola attraverso cui passavo, durante i lavori, a volte, usciva sulla terrazza la signora dell'appartamento attiguo alla porzione a destra ma non per controllare i nostri i lavori, ma per cose sue, tipo controllare la caldaia. Non era una signora anziana ma non so dire altro".
Il teste precisava, altresì, di essere tornato sul posto, anche dopo il termine dei lavori, per fare dei rappezzi, ricordando che, in una di tali occasioni, aveva anche rimosso delle antenne in disuso.
La circostanza che fosse sempre il custode dello stabile ad accompagnare gli operai sul lastrico solare attraverso la botola veniva più volte confermata dal teste, il quale così testualmente riferiva: “ci accompagnava sempre il portiere sino alla botola”.
Anche con riguardo alla rete metallica esistente sul lastrico solare, le dichiarazioni dei due testi concordano nello specificare l'esistenza di una rete metallica posta a separazione del lastrico solare sovrastante la CP_3 scala “A” e la terrazza di proprietà , separazione rimarcata Parte_3
anche da una differente pavimentazione.
Passando all'esame della deposizione dei testi di controparte, questo
Tribunale osserva che le stesse in diversi punti hanno corroborato la rappresentazioni dei fatti allegata dal anziché sostenere la tesi Parte_1
dei ricorrenti . Parte_3
12 Invero, il primo teste di parte resistente , direttore tecnico di Persona_2
una società di costruzioni, che ha svolto i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà , riconosceva nella foto mostratagli il CP_1 CP_2
lastrico solare oggetto di causa e ribadiva che la rete che si vede nella foto, quando lo stesso era stato sul luogo, non c'era.
Il teste precisava che la prima volta che era stato sul terrazzo oggetto di causa risaliva a fine anno 2017 inizio anno 2018 e a quella data, secondo il teste, la rete metallica non c'era.
Tuttavia, proprio il teste riferiva che, nel periodo in cui aveva Per_2
frequentato i luoghi di causa, il portiere dello stabile aveva accompagnato delle persone per controllare le antenne: “in alcune circostanze il portiere d dello stabile ha accompagnato delle persone per controllare le antenne. Non so dire però quali siano state le antenne che dovevano verificare,…quando il custode è venuto per riparare le antenne utilizzando l'appartamento dei io l'ho visto al piano di sotto e non so dire dove egli si sia recato con CP_1
precisione salendo sul lastrico”
Dunque, il teste ha riferito l'assenza della rete di separazione ed ha confermato la circostanza secondo cui il portiere accedeva al lastrico solare con altre persone per la riparazione delle antenne, rappresentando di non sapere quali erano le antenne da verificare.
Il teste a riferito chiaramente che, in occasione dei lavori da lui eseguiti Tes_3
la rete era stata rimossa e poi riposizionata. Dunque, nulla osta a ritenere che quando sono stati eseguiti i differenti lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà – , si sia proceduto in modo analogo, CP_1 CP_2
ossia alla rimozione e poi al riposizionamento della rete di separazione, non potendosi, inoltre, sottacere che mentre il direttore dei lavori solitamente non presenzia tutti i giorni all'esecuzione delle opere appaltate e mancando in tal
13 senso un'esplicita specificazione del teste sulla frequenza degli accessi eseguiti presso l'appartamento dei , il teste è un operaio, Parte_3 Tes_3
che è stato più volte presso l'immobile e che ha descritto puntualmente e con dovizia di particolari i luoghi di causa ed il passaggio attraverso la botola.
L'altro teste indotto dai , , escusso all'udienza Parte_3 Testimone_4
del 21.06.2024, rendeva una deposizione vaga e generica non ricordando con precisione neppure i luoghi di causa. Invero, lo stesso così riferiva: “questo episodio risale a 4, 5 o 6 anni fa solo vagamente ricordo il posto. Non sono certo che la foto che segue raffiguri lo stato dei luoghi. È passato tanto di quel tempo che non ho i ricordi chiari, ricordo solo che quando sono salito sul terrazzo vi era uno spazio molto ampio con delle antenne”.
Dunque, vi sono due deposizioni testimoniali nettamente favorevoli al
, mentre le due deposizioni dei testi di controparte non risultano Parte_1
dettagliate ed una di loro non ha apportato alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti.
Le dichiarazioni dei testi confermano quanto dichiarato dall'amministratrice del condominio, dott.ssa la quale, all'udienza del 30/7/2019, ha Pt_2
riferito che gli ultimi lavori di manutenzione eseguiti sul terrazzo risalivano al dicembre del 2018 allorquando furono eseguite diverse riparazioni alla guaina impermeabilizzante del lastrico solare condominiale e la ditta esecutrice fu accompagnata sul lastrico solare dal portiere dello stabile. Ha poi confermato che nel gennaio 2019 il portiere dello stabile le riferiva che non era possibile accedere al lastrico solare in quanto la botola di accesso era stata chiusa dalla parte superiore della stessa. L'amministratrice del
CO ha poi confermato che i sig.ri hanno riconosciuto di aver CP_1
chiuso la botola dall'esterno impedendo ai condomini l'accesso al lastrico solare condominiale ed, infatti, ha riferito: “Contattai a quel punto i coniugi
14 che riconobbero di aver chiuso la botola, e di aver fatto ciò a tutela CP_1
della loro proprietà esclusiva”. Risulta, inoltre, agli atti apposita missiva
[... raccomandata inviata nel mese di gennaio 2019 dall'amministratrice
, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la scoperta dello Parte_4
spoglio risale a gennaio 2019.
Dunque, l'azione proposta deve ritenersi tempestiva, atteso che, se lo spoglio
è clandestino, il termine decorre dal giorno in cui è scoperto (art. 1168 del c.c.).
Oltre alle deposizioni testimoniali, per le quali il giudizio di prevalenza depone a favore del , ciò che rileva, nel giudizio in esame, è Parte_1
verificare se il ricorrente aveva il possesso della porzione di Parte_1
lastrico solare sovrastante la scala A.
Esaminando le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase cautelare, va rilevato, al riguardo, che il sig. a conoscenza dei fatti in quanto Per_1
titolare della , incaricata di eseguire i lavori di Controparte_8
manutenzione del fabbricato, ha dichiarato, all'udienza del 30.7.2019, di essersi recato sul lastrico solare condominiale nel dicembre dell'anno 2018, insieme ad un suo operaio e che entrambi erano stati accompagnati dal portiere dello stabile, che provvedeva ad aprire la botola di accesso al lastrico solare. Il ha, altresì, dichiarato: “Preciso che gli interventi sono Per_1
sempre stati eseguiti su ordine del condominio, visto che la mia ditta ha un contratto con il condominio. Riguardo la recinzione tra le due parti, di certo era presente nell'anno 2016 al termine dei lavori. Nel corso dell'ultimo intervento mi sembra di ricordare che c'era ancora”.
Può, dunque, ritenersi, alla luce delle concordanti dichiarazioni sul punto, che il esercitasse effettivamente il possesso della zona in questione, Parte_1
atteso che risulta pacifico, alla luce delle risultanze della prova testimoniale,
15 l'utilizzo di una botola per l'accesso al lastrico solare, le cui chiavi sono sempre state a disposizione del portiere per permettere al di Parte_1
eseguire attività di ordinaria e straordinaria manutenzione del lastrico solare condominiale.
Irrilevante risulta la circostanza che l'accesso alla botola sia particolarmente gravoso, come rappresentati da parte resistente.
Ed invero, l'accesso avviene dall'ultimo piano della Scala A attraverso una scala amovibile in ferro che, appoggiata in apposito alloggiamento, consente di salire su un piccolo solaio posto al di sopra dell'ascensore dal quale, attraverso una botola in ferro collocata su di un torrino che funge anche da lucernaio, si accede al terrazzo di copertura condominiale (v. foto depositate il 10/7/2019 dal . Parte_1
Tuttavia, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
181/2011) e dal Tribunale di Napoli, in composizione collegiale in occasione della statuizione sul reclamo, “la circostanza che l'accesso ad un immobile sia particolarmente disagevole non vale di per sé ad escluderne il possesso, potendo al più costituire un indizio dal quale desumere l'insussistenza dell'esercizio di esso”. Tuttavia, il come sopra evidenziato, ha Parte_1
fornito la prova dell'esercizio di fatto del passaggio, che, seppure disagevole,
è stato sempre utilizzato dal e dai condomini per raggiungere il Parte_1
lastrico solare per diverse finalità. CP_3
La ricostruzione dei fatti in tali termini risulta avvalorata sia dai testi giunti sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti sia dalla documentazione fotografica in atti, che dimostra l'esistenza sia delle antenne sia di una diversa pavimentazione sul terrazzo tra la zona prettamente condominiale e la zona di spettanza di controparte.
16 Va, al riguardo, ribadito che, in tema di condominio, le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso "pro indiviso", che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, sicchè la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall'attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l'acqua calda o per aria condizionata).
Pertanto, nel primo caso, l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano - e soltanto per traslato il proprietario - trae da tali utilità, nel secondo caso nell'espletamento della predetta attività da parte del proprietario.
Qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato, lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore "pro indiviso" sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella "utilitas" alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione. Al riguardo, to, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l'edificio si articola e l'eccezione
"feci sed iure feci" è opponibile solo quando l'attività materiale del condomino non sia in contrasto con l'esercizio attuale o potenziale di analoga
17 attività da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali (Cass. n. 16496 del 5.8.2005).
Nel condominio degli edifici, il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condomini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato, senza il consenso ed in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore "pro indiviso" sulla cosa medesima.
Pertanto, con riguardo al lastrico solare, cui è connaturata la funzione di copertura delle parti sottostanti dell'edificio condominiale, commette spoglio il condominio che ne immuti lo stato di fatto o ne alteri la destinazione, con l'effetto di escludere o ridurre apprezzabilmente, anche soltanto sul piano delle possibilità o modalità di esercizio (accessibilità, ispezionabilità del manufatto), le precedenti facoltà di utilizzazione e godimento del lastrico stesso - riguardato in questa specifica funzione - degli altri condomini, restando irrilevante, in tale ipotesi, che l'eventuale fine della immutazione sia quella di consentire o rendere più agevole allo "spoliator"
l'utilizzazione del lastrico solare come piano di calpestio, non astrattamente incompatibile con la sua funzione di copertura (Cass. n. 2947 dell'11.3.1993).
Poiché si controverte in ambito possessorio e poiché il lastrico solare rientra tra i beni condominiali, deve ritenersi che il , nella parte in cui ha Parte_1
sempre affermato di aver posseduto da sempre il lastrico solare in conformità alla sua destinazione funzionale, effettuando lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e ripartendo le relative spese tra tutti i condomini con i criteri del bene e consentendo ai condomini che ne avevano CP_3
necessità di installare le loro antenne, abbia allegato la presenza di un
18 possesso ad immagine di un diritto reale, quale è appunto la proprietà condominiale del lastrico solare.
In ogni caso, fermi i limiti posti alle istanze petitorie nell'ambito del giudizio possessorio, va pure rilevato che, nell'atto di acquisto richiamato dai coniugi
( atto di compravendita per notaio del 5.10.2016) non CP_9 Per_4
vi è alcun riferimento al solaio di copertura del fabbricato di cui è causa. Ed invero, in tale atto si fa un generico riferimento come segue: “Quanto in oggetto viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le accessioni, accessori, pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, se e come esistono, così come posseduto dalla parte alienante e con
i proporzionali diritti alle parti comuni e condominiali dell'intero fabbricato”, senza alcuna espressa menzione del lastrico solare.
Può, quindi, concludersi, che uno spoglio al possesso del vi sia Parte_1
stato e che l'azione del ricorrente è stata tempestivamente Parte_1 proposta, atteso che i testi hanno collocato l'episodio specifico per cui è causa nei primi giorni del mese di gennaio 2019 (mentre il ricorso è stato depositato nel mese di luglio 2019).
Irrilevante risulta la circostanza, pure rappresentata dai Parte_3
secondo cui il percorso che, secondo il CO, consentirebbe di accedere al terrazzo, sembra integrare la fattispecie penale di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 55, punto 5, lett. c), che a tutela dell'incolumità dei lavoratori sanziona il datore di lavoro, applicabile anche al CO, in quanto trattasi di percorso pericoloso e vietato. Ed invero, solamente la violazione delle cautele previste dal Legislatore può essere oggetto di sanzioni e nulla esclude che possa essere cura del datore di lavoro richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
19 disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
Ne discende che la domanda del CO ricorrente va accolta e, per l'effetto, va confermato il provvedimento reso dal Tribunale di Napoli con ordinanza n. 68/2019 del 31/07/2019 emessa nel procedimento R.G.
20726/2019 ed il provvedimento reso dal Tribunale di Napoli in data
28.8.2019 relativo al reclamo avente R.G. n. 24159/2019 nella parte in cui ordina ai coniugi e di rimuovere il perno Controparte_1 Controparte_2
che impossibilita l'apertura della botola che consente l'accesso sul lastrico solare soprastante la scala A del fabbricato in Napoli con accesso dalla Piazza
Amedeo n. 14 – Via del Parco Margherita n. 1.
Va ordinato ai coniugi e di ripristinare la Controparte_1 Controparte_2
separazione tra i due solai di copertura, come individuati nei rilievi fotografici in atti, mediante il posizionamento di una rete metallica di separazione tra il solaio condominiale sovrastante la Scala A del fabbricato in Napoli alla
Piazza Amedeo n.14 - Via del Parco Margherita n.1 ricoperto da pavimentazione in guaina bituminosa ed il terrazzino di proprietà privata dei coniugi e ricoperto da pavimentazione in mattonelle. CP_1 CP_2
Le spese, sia della fase cautelare che della fase di merito, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.
Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie di merito, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il
Giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non
20 disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima
(Cass. n. 24644 del 22.11.2011 e Cass. n. 10755 del 17.4.2019).
Poiché dagli atti di causa non emerge alcun dato per ancorare il valore della causa ad un parametro preciso, le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri per i procedimenti cautelari di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale , con complessità alta (euro 8.433,00).
Vanno, altresì, liquidate le spese di lite della fase possessoria, per la quale va riconosciuto il compenso di euro 7.616,00, oltre oneri accessori.
Vanno, infine, liquidate le spese di lite del giudizio di reclamo, per la quale va riconosciuto l'importo di euro 5.262,00 oltre oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Anna
Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sito in Napoli con accesso dalla Piazza Amedeo Parte_1
n. 14 e dalla Via del Parco Margherita n. 1, in persona dell'amministratore p.t., nei confronti di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
a) Accoglie la domanda proposta dal sito in Parte_1
Napoli con accesso dalla Piazza Amedeo n. 14 e dalla Via del Parco
Margherita n. 1, in persona dell'amministratore p.t., e, per l'effetto:
1) conferma il provvedimento reso dal Tribunale di Napoli con ordinanza n.
68/2019 del 31/07/2019 emessa nel procedimento R.G. 20726/2019 ed il provvedimento reso dal Tribunale di Napoli in data 28.8.2019 relativo al reclamo avente RG n. 24159/2019 nella parte in cui ordina ai coniugi CP_1
21 e di rimuovere il perno che impossibilita CP_1 Controparte_2
l'apertura della botola che consente l'accesso sul lastrico solare soprastante la scala A del fabbricato in Napoli con accesso dalla Piazza Amedeo n. 14 –
Via del Parco Margherita n. 1;
2) ordina ai coniugi e di ripristinare la Controparte_1 Controparte_2
separazione tra i due solai di copertura, come individuati nei rilievi fotografici in atti, mediante il posizionamento di una rete metallica di separazione tra il solaio condominiale sovrastante la Scala A del fabbricato in Napoli alla
Piazza Amedeo n.14 - Via del Parco Margherita n.1 ricoperto da pavimentazione in guaina bituminosa ed il terrazzino di proprietà privata di e ricoperto da pavimentazione in mattonelle. CP_1 CP_2
b) Condanna e al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite, che liquida in:
a) euro 8.433,00 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge, per le spese relative al presente giudizio di merito;
b) euro 7.616,00, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge, per le spese di lite del giudizio possessorio;
c) euro 5.262,00, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge, per le spese di lite del giudizio di reclamo.
Napoli, così deciso il 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20726 /2019 R.G., avente ad oggetto:
OGGETTO: reintegra nel possesso
TRA
sito in Napoli con accesso dalla Piazza Parte_1
Amedeo n. 14 e dalla Via del Parco Margherita n. 1 (C.F. ), P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed amministratore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso ex. Parte_2
art. 703 c.p.c., conferita in virtù della delibera assembleare del 10.4.2019, dagli Avv.ti Mauro Tafuri (CF ) e Pierfrancesco CodiceFiscale_1
Lagani (CF ) ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2
studio di quest'ultimo in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 207, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi pec: e Email_1 Email_2
ATTORE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), elett.te dom.ti in Napoli alla Via Vittoria Colonna C.F._4
14 presso lo studio dell'Avv. Umberto Corvino (C.F. C.F._5
) e dell'Avv. Aldo Corvino (C.F. ) che li
[...] CodiceFiscale_6
1 rapp.tano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e su foglio separato depositato in atti, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi pec:
e Email_3 Email_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.02.2025, parte resistente si riportava alle richieste istruttorie per il completamento della prova testimoniale e per l'ammissione delle altre richieste istruttorie articolate nella propria memoria II termine.
Parte ricorrente si opponeva alle richieste istruttorie di parte resistente e si riportava alla propria memoria terzo termine, evidenziando che le richieste avanzate in questa sede sono state già vagliate dal precedente G.I.
Il Giudice, rilevato che all'udienza del 24.06.2024, l'Avv. Corvino ha reiterato le proprie istanze istruttorie ed ha chiesto procedersi all'ispezione dei luoghi, ma che le istanze sono state rigettate dal precedente Gi, il quale ha ritenuto la causa matura per la decisione, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni. Le parti si riportavano, dunque, alle conclusioni in atti e l'avv. Lagani si riportava alle conclusioni di cui al foglio di deduzioni depositato in data 10.02.2025. Il Giudice riservava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per reintegra nel possesso depositato in data 10.07.2019, il sito in Napoli con accesso dalla Piazza Amedeo Parte_1
n. 14 e dalla Via del Parco Margherita n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed amministratore chiedeva di Parte_2
essere reintegrato nel possesso, nei confronti di e Controparte_1 CP_2
del lastrico solare con la contestuale riapertura della
[...] CP_3
2 botola ivi ubicata e riposizionando la preesistente rete metallica posta a separazione dei due fondi,
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente deduceva che: Parte_1
- il solaio di copertura del Fabbricato condominiale, posto sulla Scala A, adibito a lastrico solare, era stato da sempre oggetto del possesso proprio e dei singoli condomini;
- che l'accesso al suddetto lastrico avveniva da sempre attraverso una botola, chiusa dall'interno a mezzo di un lucchetto, le cui chiavi erano sempre state a disposizione dei condomini e del portiere, per permettere al CO di eseguire attività di ordinaria e straordinaria manutenzione del lastrico;
- che, nei primi giorni del mese di gennaio 2019, il custode dello stabile constatava l'intervenuta chiusura della botola dall'esterno, con conseguente impossibilità di accedere al lastrico nonché la rimozione della recinzione metallica di separazione del predetto lastrico con il terrazzino di proprietà esclusiva dei sig.ri – ; CP_1 CP_2
- che i sig.ri avevano riscontrato negativamente la richiesta CP_1 CP_2
in ripristino dello status quo ante assumendo di essere proprietari esclusivi anche dell'area sovrastante la scala A.
Si costituivano in giudizio i resistenti e , Controparte_1 Controparte_2
i quali negavano l'esistenza di un possesso tutelabile, evidenziandone le difficoltà di esercizio e lamentandone l'abusività; affermavano di essere esclusivi proprietari dell'area indicata, erroneamente, dal Parte_1
ricorrente come lastrico solare, evidenziandone, invece, la natura di terrazza;
contestavano di aver rimosso la recinzione metallica, deducendo come, al momento dell'acquisto dell'immobile, non vi fosse alcuna recinzione.
In particolare, i resistenti eccepivano:
3 - l'inesistenza del possesso reclamato dal in quanto la “botola” Parte_1
era sempre rimasta chiusa ed il percorso indicato per raggiungere la terrazza era inverosimile, oltre che vietato e pericoloso;
- ove pure vi fossero stati accessi alla terrazza dal percorso indicato dal
CO, prima dell'acquisto da parte dei sig.ri e CP_1 CP_2 dell'appartamento e della terrazza, ciò avrebbe tutt'al più rappresentato un godimento di modesta portata, tale da escludere la configurabilità di un possesso tutelabile;
- il presunto potere manifestato sulla terrazza, che, secondo l'allegazione del
, sarebbe consistito nell'installazione e manutenzione delle Parte_1
antenne, sarebbe stato tutt'al più qualificabile come diritto personale (e non diritto reale), e, dunque, avrebbero potuto farlo valere solo i singoli condomini, e non l'amministratore, e comunque, non rappresentando l'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, non sarebbe stato assistito da tutela possessoria;
- i proprietari della terrazza per cui è causa sono i coniugi e , CP_1 CP_2
e tale eccezione veniva formulata, oltre che per confutare le infondate deduzioni del in ordine alla proprietà, anche perché le eccezioni Parte_1
petitorie sono proponibili dal convenuto in sede possessoria per evitare un pregiudizio irreparabile;
- il termine annuale ex art. 1168 c.c. sarebbe comunque decorso, in quanto i e hanno acquistato l'immobile nel 2016 e da allora la “botola” CP_1 CP_2
è rimasta sempre chiusa e la presunta separazione metallica, ove mai esistente, risultava già rimossa.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda del ricorrente con Parte_1
vittoria di spese e compensi.
4 All'udienza del 30.7.2019, venivano sentiti l'amministratrice del Parte_1
ricorrente e il primo informatore di parte ricorrente Parte_2 [...]
nonché il primo informatore di parte resistente . Per_1 Persona_2
Alla medesima udienza veniva sentito il secondo informatore del CO ricorrente portiere dello stabile ricorrente Controparte_4 dall'anno 2000. Infine, veniva sentito anche il secondo informatore di parte resistente , e il G.I. si riservava. Testimone_1
Con ordinanza, datata 31.07.2019, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 30.07.2019, il G.I. così statuiva: “letti gli artt. 1168 e
1170 c.c. c.c. e ss. e l'art 703 c.p.c.: - accoglie parzialmente il ricorso e, per
l'effetto, ordina a e di rimuovere il perno Controparte_1 Controparte_2
che impossibilita l'apertura della botola che consente l'accesso sull'area scoperta sovrastante la Scala A del fabbricato ricorrente, il CP_3
tutto come meglio descritto in atti, cui integralmente si rinvia;
- rigetta, nel resto, la domanda;
- condanna i resistenti, in solido, al rimborso in favore di parte ricorrente del 50% delle spese di giudizio che liquida, al netto della menzionata decurtazione, in euro 140,00 per spese ed euro 1.750,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, disponendo la compensazione della residua metà”.
In particolare, il G.I. nell'ordinanza datata 31.07.2019, specificava che: “in ordine al lamentato spoglio, la domanda del ricorrente va Parte_1 ritenuta fondata, senza la necessità di verificare gli esiti dell'istruttoria orale raccolta;
ritenuto, invece, quanto alla lamentata rimozione della recinzione, che l'istruttoria non ha adeguamento comprovato che sia stata attività posta in essere dai resistenti;
osservato, invero, che a fronte della decisa contestazione all'uopo svolta dai predetti, che hanno affermato che sin da quando hanno preso possesso del proprio immobile la recinzione non fosse
5 in loco, parte ricorrente non ha adeguatamente assolto al proprio onus probandi;
dato atto, invero, che nulla di utile ha al riguardo riferito il primo informatore escusso ad istanza del ricorrente, e delle inequivoche contraddizioni in cui è incorso il secondo informatore, portiere dello stabile, in ordine alla collocazione cronologica della contestata rimozione;
osservato che il detto contrasto si rivolge ancor di più in danno della posizione del ricorrente laddove si consideri che entrambi gli informatori escussi ad istanza dei resistenti, operai impegnati nei lavori di ristrutturazione in corso nella proprietà dei ricorrenti fin dall'inizio dell'anno 2018, hanno dichiarato che non hanno mai visto una recinzione sui luoghi de quibus;
non si ritiene, pertanto, raggiunta la sufficiente prova dell'addebito all'uopo mosso dal
ai resistenti”. Parte_1
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 12/08/2019, e Controparte_2
proponevano reclamo con richiesta di sospensione ex. art. Controparte_1
669 terdecies ultimo comma c.p.c. avverso il provvedimento della dott.ssa nel procedimento ex art. 703 c.p.c. recante R.G. Persona_3
20726/2019.
Il CO , in Controparte_5
persona dell'amministratore p.t., contestava quanto eccepito da parte avversa, chiedendo il rigetto del reclamo formulato.
In data 30/08/2019, il Collegio, con ordinanza n. 24159/2019, rigettava il reclamo promosso dai sig.ri – condannando i reclamanti al CP_1 CP_2
pagamento delle spese processuali, specificando: “risultando dimostrata la preesistenza del possesso, ed essendo altresì integrata la prova dell'infrannualità dell'azione possessoria – atteso che l'ultimo accesso attraverso la botola risulta avvenuto nel dicembre 2018, mentre la chiusura
6 della stessa dall'esterno venne riscontrata per la pima volta nel gennaio
2019”.
I coniugi e provvedevano, dunque, al deposito, in data CP_1 CP_2
22.10.2019, di un'istanza ex. art. 703, 4 comma, c.p.c., avendo interesse alla prosecuzione del giudizio di merito e chiedendo la fissazione della udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, con riserva di integrare domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie all'esito dell'udienza di trattazione nei modi e termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Anche il , Controparte_6 in persona dell'amm.re p.t., con ricorso ex. art. 703, 4 comma c.p.c., depositato telematicamente in data 28.10.2019, depositata istanza per l'introduzione del giudizio di merito.
Entrambe le parti chiedevano, quindi, la prosecuzione del procedimento con l'introduzione della fase di merito e con provvedimento del 29/10/2019 veniva fissata l'udienza del 07/04/2020 per la prosecuzione del giudizio.
Incardinata la lite, concessi i termini per le memorie istruttorie ex. art. 183, vi comma c.p.c., con ordinanza del 09.07.2021, il G.I. autorizzava le prove testimoniali così come articolate, rinviando per l'escussione di un teste per parte all'udienza del 15.02.2022.
Effettuati rinvii su richiesta delle parti per consentire alle stesse di addivenire ad un accordo transattivo, all'udienza del 20.02.2024, veniva escusso il primo teste di parte ricorrente, nonchè il teste di parte IM
resistente . Persona_2
All'udienza del 21.06.2024, venivano escussi il secondo teste di parte ricorrente nonchè il secondo teste di parte resistente NE TE
.
[...]
7 Infine, all'udienza del 11.02.2025, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
La domanda del ricorrente va accolta, perché fondata, Parte_1
come da motivazione che segue.
Preliminarmente, occorre dare atto che il ricorrente ha invocato Parte_1
la tutela ex art. 1168 c.c., ossia l'azione di reintegra nel possesso di parte del lastrico solare, quello sovrastante la scala A, di cui ritiene di essere stato violentemente spogliato, per aver parte resistente chiuso la botola di accesso al lastrico solare ed eliminato la rete metallica che separava la terrazza di proprietà dal lastrico solare condominiale sovrastante la scala CP_7
A.
Ebbene, si ha spoglio del possesso quando il terzo privi violentemente od occultamente, con effetto duraturo, il possessore o detentore della cosa posseduta o detenuta, ovvero di una parte di essa. Nel concetto di molestia, invece, rientra ogni fatto materiale o atto giuridico che, nel tradursi in un disturbo per il pacifico godimento del possessore, costituisca di per sè, ovvero implichi, una pretesa contraria al di lui possesso.
Nel caso di specie, la condotta contestata dal condominio ai coniugi resistenti riguarda un episodio di spoglio, essendone derivata una CP_7
immutazione durevole della situazione di godimento vantata dal condominio ricorrente.
Quanto alla configurabilità dello spoglio, va posto l'accento sulla ricorrenza del c.d. "animus spoliandi". L'opinione consolidata, anche in giurisprudenza,
è nel senso che esso è da ritenersi insito nel fatto stesso del privare altri del possesso in modo violento o clandestino, ciò implicando la consapevolezza da parte dell'autore dello spoglio di agire contro la volontà espressa o presunta
8 del possessore, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto (Cass. Sez. II, 13.2.1992, n. 1204).
Inoltre, per la configurabilità dello spoglio non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manifesti con carattere duraturo, ossia che essa non si riveli di per sé, come mero impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma si presenti come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo (Cass. Sez. II,
10.09.2004, n. 18227; Cass., Sez. II, 20.04.1993, n. 4628).
Esso può realizzarsi in modo violento o clandestino. La violenza implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta. Mentre, la clandestinità, ove ricorrente, va riferita, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere
(Cass. Sez. II, 30.8.2000, n. 11453).
Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, in particolare dalla deposizione testimoniale di , custode, dipendente IM
del dall'anno 2000, è emerso che al lastrico solare condominiale Parte_1
lo stesso accedeva non solo per accompagnare gli antennisti, ma anche tutte le volte in cui bisognava fare lavori di riparazione e manutenzione. Il teste, escusso all'udienza del 20.02.2024, precisava che gli operai incaricati dei lavori accedevano al lastrico sempre passando attraverso la botola, senza mai utilizzare l'appartamento dei per accedere al lastrico, se non nell'unica CP_1
circostanza riferita dallo stesso teste nel verbale di udienza del 30.07.2019.
9 Il teste escusso confermava che sul lastrico solare vi era una recinzione che separava la parte del da quella di proprietà , Parte_1 Parte_3
attraverso la quale non era consentito il passaggio.
riferiva anche che, nel mese di gennaio del 2019, IM
nell'accompagnare un antennista, aveva riscontrato che la botola di accesso non si apriva, per cui provvedeva a chiedere informazioni agli operai che stavano eseguendo dei lavori nell'appartamento dei coniugi e gli operai CP_1
gli riferivano di aver ricevuto l'incarico di chiudere la botola, precisando, altresì, che il lastrico solare era delimitato da una recinzione che separava la parte dei dalla restante porzione condominiale. Ancora, dalla CP_1
deposizione testimoniale di , con riferimento al IM
lastrico solare, si evince che la parte di proprietà dei coniugi era CP_1 pavimentata, mentre nell'altra porzione vi era della guaina e che la porzione di lastrico dei era di qualche centimetro più alta, “giusto la dimensione CP_1
della mattonella”, mentre il lastrico di porzione del fungeva da Parte_1
copertura agli appartamenti di alcuni condòmini menzionati dal teste escusso, che, svolge la professione di custode ed è dipendente del Parte_1
dall'anno 2000, e che dunque, conosce bene i luoghi di causa.
Il teste ha riferito, infine, che sulla porzione del lastrico dei vi erano CP_1
due o tre antenne dei condomini e che, solo per riparare queste ultime, accedeva tramite l'appartamento che oggi è dei CP_1
Il teste escusso, riconosceva, inoltre, la rete metallica che divideva le due porzioni del lastrico come da rilievo fotografico mostrato e riferiva di essersi accorto dell'eliminazione della rete metallica soltanto dopo il gennaio 2019, ossia solamente dopo aver trovato la botola chiusa.
Dirimente, al riguardo, è anche la deposizione del secondo teste indotto dal il quale riferiva di conoscere il condominio di Parte_1 NE
10 Piazza Amedeo 14 in Napoli, perché in passato aveva lavorato alle dipendenze della ditta “Edilia Progress”, ditta che aveva effettuato dei lavori di manutenzione del lastrico condominiale nel biennio 2016-2017. Il teste riferiva che i lavori erano durati circa 5 mesi, precisando di essere ritornato sul posto anche successivamente per fare dei rappezzi. Il teste escusso riconosceva nella foto mostrata il lastrico solare di riferimento, precisando, al riguardo, che i lavori erano stati eseguiti sia sulla guaina che si vede a sinistra della foto, sia sulla parte a destra, separata da una rete, dove lo stesso teste aveva eseguito lavori di ripavimentazione con applicazione sottostante della guaina.
Il teste riferiva, altresì, della presenza della rete metallica, NE
rammentandone con precisione i dettagli: “ricordo bene la rete che era installata su dei vasi di cemento con dei bastoni ai quali era legata non so dire da chi fossero stati commissionati i lavori;
penso dal condominio, il passaggio tra la parte bituminosa a sinistra e la parte a destra oltre la rete non era consentito … noi per fare i lavori abbiamo rimosso la rete e poi
l'abbiamo nuovamente installata, alla fine dei lavori, così come stava prima”.
Il teste escusso confermava, inoltre, la circostanza riferita dal custode dello stabile , ossia che il custode accompagnava, per IM
conto del gli operai e gli antennisti che dovevano svolgere dei Parte_1
lavori sul lastrico attraverso la botola, le cui chiavi erano in possesso del
, giammai attraverso l'appartamento dei Parte_1 CP_1
Ed invero, così specificava: “Per accedere sulla parte a sinistra bisognava andare sul pianerottolo della “Scala A”. Si prendeva la scala si saliva sopra
l'ascensore, si entrava in una botola e si saliva sul terrazzo. Per accedere alla parte a destra, invece, occorreva passare per l'appartamento. Anzi.
Ricordo che vi era uno spazio sopra il lastrico in fondo che consentiva il
11 passaggio anche attraverso la rete. Quindi, noi per fare i lavori a destra abbiamo sempre utilizzato il passaggio della “Scala A”. Per l'appartamento non siamo mai passati, noi per fare i lavori abbiamo rimosso la rete e poi
l'abbiamo nuovamente installata, alla fine dei lavori, così come stava prima…., era il portiere dello stabile che ci accompagnava sin sopra alla botola per accedere al lastrico…la botola attraverso cui passavamo non era molto larga, io riuscivo a passare giusto giusto, riconosco dalla foto a margine, la botola attraverso cui passavo, durante i lavori, a volte, usciva sulla terrazza la signora dell'appartamento attiguo alla porzione a destra ma non per controllare i nostri i lavori, ma per cose sue, tipo controllare la caldaia. Non era una signora anziana ma non so dire altro".
Il teste precisava, altresì, di essere tornato sul posto, anche dopo il termine dei lavori, per fare dei rappezzi, ricordando che, in una di tali occasioni, aveva anche rimosso delle antenne in disuso.
La circostanza che fosse sempre il custode dello stabile ad accompagnare gli operai sul lastrico solare attraverso la botola veniva più volte confermata dal teste, il quale così testualmente riferiva: “ci accompagnava sempre il portiere sino alla botola”.
Anche con riguardo alla rete metallica esistente sul lastrico solare, le dichiarazioni dei due testi concordano nello specificare l'esistenza di una rete metallica posta a separazione del lastrico solare sovrastante la CP_3 scala “A” e la terrazza di proprietà , separazione rimarcata Parte_3
anche da una differente pavimentazione.
Passando all'esame della deposizione dei testi di controparte, questo
Tribunale osserva che le stesse in diversi punti hanno corroborato la rappresentazioni dei fatti allegata dal anziché sostenere la tesi Parte_1
dei ricorrenti . Parte_3
12 Invero, il primo teste di parte resistente , direttore tecnico di Persona_2
una società di costruzioni, che ha svolto i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà , riconosceva nella foto mostratagli il CP_1 CP_2
lastrico solare oggetto di causa e ribadiva che la rete che si vede nella foto, quando lo stesso era stato sul luogo, non c'era.
Il teste precisava che la prima volta che era stato sul terrazzo oggetto di causa risaliva a fine anno 2017 inizio anno 2018 e a quella data, secondo il teste, la rete metallica non c'era.
Tuttavia, proprio il teste riferiva che, nel periodo in cui aveva Per_2
frequentato i luoghi di causa, il portiere dello stabile aveva accompagnato delle persone per controllare le antenne: “in alcune circostanze il portiere d dello stabile ha accompagnato delle persone per controllare le antenne. Non so dire però quali siano state le antenne che dovevano verificare,…quando il custode è venuto per riparare le antenne utilizzando l'appartamento dei io l'ho visto al piano di sotto e non so dire dove egli si sia recato con CP_1
precisione salendo sul lastrico”
Dunque, il teste ha riferito l'assenza della rete di separazione ed ha confermato la circostanza secondo cui il portiere accedeva al lastrico solare con altre persone per la riparazione delle antenne, rappresentando di non sapere quali erano le antenne da verificare.
Il teste a riferito chiaramente che, in occasione dei lavori da lui eseguiti Tes_3
la rete era stata rimossa e poi riposizionata. Dunque, nulla osta a ritenere che quando sono stati eseguiti i differenti lavori di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà – , si sia proceduto in modo analogo, CP_1 CP_2
ossia alla rimozione e poi al riposizionamento della rete di separazione, non potendosi, inoltre, sottacere che mentre il direttore dei lavori solitamente non presenzia tutti i giorni all'esecuzione delle opere appaltate e mancando in tal
13 senso un'esplicita specificazione del teste sulla frequenza degli accessi eseguiti presso l'appartamento dei , il teste è un operaio, Parte_3 Tes_3
che è stato più volte presso l'immobile e che ha descritto puntualmente e con dovizia di particolari i luoghi di causa ed il passaggio attraverso la botola.
L'altro teste indotto dai , , escusso all'udienza Parte_3 Testimone_4
del 21.06.2024, rendeva una deposizione vaga e generica non ricordando con precisione neppure i luoghi di causa. Invero, lo stesso così riferiva: “questo episodio risale a 4, 5 o 6 anni fa solo vagamente ricordo il posto. Non sono certo che la foto che segue raffiguri lo stato dei luoghi. È passato tanto di quel tempo che non ho i ricordi chiari, ricordo solo che quando sono salito sul terrazzo vi era uno spazio molto ampio con delle antenne”.
Dunque, vi sono due deposizioni testimoniali nettamente favorevoli al
, mentre le due deposizioni dei testi di controparte non risultano Parte_1
dettagliate ed una di loro non ha apportato alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti.
Le dichiarazioni dei testi confermano quanto dichiarato dall'amministratrice del condominio, dott.ssa la quale, all'udienza del 30/7/2019, ha Pt_2
riferito che gli ultimi lavori di manutenzione eseguiti sul terrazzo risalivano al dicembre del 2018 allorquando furono eseguite diverse riparazioni alla guaina impermeabilizzante del lastrico solare condominiale e la ditta esecutrice fu accompagnata sul lastrico solare dal portiere dello stabile. Ha poi confermato che nel gennaio 2019 il portiere dello stabile le riferiva che non era possibile accedere al lastrico solare in quanto la botola di accesso era stata chiusa dalla parte superiore della stessa. L'amministratrice del
CO ha poi confermato che i sig.ri hanno riconosciuto di aver CP_1
chiuso la botola dall'esterno impedendo ai condomini l'accesso al lastrico solare condominiale ed, infatti, ha riferito: “Contattai a quel punto i coniugi
14 che riconobbero di aver chiuso la botola, e di aver fatto ciò a tutela CP_1
della loro proprietà esclusiva”. Risulta, inoltre, agli atti apposita missiva
[... raccomandata inviata nel mese di gennaio 2019 dall'amministratrice
, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la scoperta dello Parte_4
spoglio risale a gennaio 2019.
Dunque, l'azione proposta deve ritenersi tempestiva, atteso che, se lo spoglio
è clandestino, il termine decorre dal giorno in cui è scoperto (art. 1168 del c.c.).
Oltre alle deposizioni testimoniali, per le quali il giudizio di prevalenza depone a favore del , ciò che rileva, nel giudizio in esame, è Parte_1
verificare se il ricorrente aveva il possesso della porzione di Parte_1
lastrico solare sovrastante la scala A.
Esaminando le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase cautelare, va rilevato, al riguardo, che il sig. a conoscenza dei fatti in quanto Per_1
titolare della , incaricata di eseguire i lavori di Controparte_8
manutenzione del fabbricato, ha dichiarato, all'udienza del 30.7.2019, di essersi recato sul lastrico solare condominiale nel dicembre dell'anno 2018, insieme ad un suo operaio e che entrambi erano stati accompagnati dal portiere dello stabile, che provvedeva ad aprire la botola di accesso al lastrico solare. Il ha, altresì, dichiarato: “Preciso che gli interventi sono Per_1
sempre stati eseguiti su ordine del condominio, visto che la mia ditta ha un contratto con il condominio. Riguardo la recinzione tra le due parti, di certo era presente nell'anno 2016 al termine dei lavori. Nel corso dell'ultimo intervento mi sembra di ricordare che c'era ancora”.
Può, dunque, ritenersi, alla luce delle concordanti dichiarazioni sul punto, che il esercitasse effettivamente il possesso della zona in questione, Parte_1
atteso che risulta pacifico, alla luce delle risultanze della prova testimoniale,
15 l'utilizzo di una botola per l'accesso al lastrico solare, le cui chiavi sono sempre state a disposizione del portiere per permettere al di Parte_1
eseguire attività di ordinaria e straordinaria manutenzione del lastrico solare condominiale.
Irrilevante risulta la circostanza che l'accesso alla botola sia particolarmente gravoso, come rappresentati da parte resistente.
Ed invero, l'accesso avviene dall'ultimo piano della Scala A attraverso una scala amovibile in ferro che, appoggiata in apposito alloggiamento, consente di salire su un piccolo solaio posto al di sopra dell'ascensore dal quale, attraverso una botola in ferro collocata su di un torrino che funge anche da lucernaio, si accede al terrazzo di copertura condominiale (v. foto depositate il 10/7/2019 dal . Parte_1
Tuttavia, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
181/2011) e dal Tribunale di Napoli, in composizione collegiale in occasione della statuizione sul reclamo, “la circostanza che l'accesso ad un immobile sia particolarmente disagevole non vale di per sé ad escluderne il possesso, potendo al più costituire un indizio dal quale desumere l'insussistenza dell'esercizio di esso”. Tuttavia, il come sopra evidenziato, ha Parte_1
fornito la prova dell'esercizio di fatto del passaggio, che, seppure disagevole,
è stato sempre utilizzato dal e dai condomini per raggiungere il Parte_1
lastrico solare per diverse finalità. CP_3
La ricostruzione dei fatti in tali termini risulta avvalorata sia dai testi giunti sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti sia dalla documentazione fotografica in atti, che dimostra l'esistenza sia delle antenne sia di una diversa pavimentazione sul terrazzo tra la zona prettamente condominiale e la zona di spettanza di controparte.
16 Va, al riguardo, ribadito che, in tema di condominio, le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso "pro indiviso", che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, sicchè la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall'attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l'acqua calda o per aria condizionata).
Pertanto, nel primo caso, l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano - e soltanto per traslato il proprietario - trae da tali utilità, nel secondo caso nell'espletamento della predetta attività da parte del proprietario.
Qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato, lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore "pro indiviso" sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella "utilitas" alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione. Al riguardo, to, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l'edificio si articola e l'eccezione
"feci sed iure feci" è opponibile solo quando l'attività materiale del condomino non sia in contrasto con l'esercizio attuale o potenziale di analoga
17 attività da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali (Cass. n. 16496 del 5.8.2005).
Nel condominio degli edifici, il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condomini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato, senza il consenso ed in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore "pro indiviso" sulla cosa medesima.
Pertanto, con riguardo al lastrico solare, cui è connaturata la funzione di copertura delle parti sottostanti dell'edificio condominiale, commette spoglio il condominio che ne immuti lo stato di fatto o ne alteri la destinazione, con l'effetto di escludere o ridurre apprezzabilmente, anche soltanto sul piano delle possibilità o modalità di esercizio (accessibilità, ispezionabilità del manufatto), le precedenti facoltà di utilizzazione e godimento del lastrico stesso - riguardato in questa specifica funzione - degli altri condomini, restando irrilevante, in tale ipotesi, che l'eventuale fine della immutazione sia quella di consentire o rendere più agevole allo "spoliator"
l'utilizzazione del lastrico solare come piano di calpestio, non astrattamente incompatibile con la sua funzione di copertura (Cass. n. 2947 dell'11.3.1993).
Poiché si controverte in ambito possessorio e poiché il lastrico solare rientra tra i beni condominiali, deve ritenersi che il , nella parte in cui ha Parte_1
sempre affermato di aver posseduto da sempre il lastrico solare in conformità alla sua destinazione funzionale, effettuando lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e ripartendo le relative spese tra tutti i condomini con i criteri del bene e consentendo ai condomini che ne avevano CP_3
necessità di installare le loro antenne, abbia allegato la presenza di un
18 possesso ad immagine di un diritto reale, quale è appunto la proprietà condominiale del lastrico solare.
In ogni caso, fermi i limiti posti alle istanze petitorie nell'ambito del giudizio possessorio, va pure rilevato che, nell'atto di acquisto richiamato dai coniugi
( atto di compravendita per notaio del 5.10.2016) non CP_9 Per_4
vi è alcun riferimento al solaio di copertura del fabbricato di cui è causa. Ed invero, in tale atto si fa un generico riferimento come segue: “Quanto in oggetto viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le accessioni, accessori, pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, se e come esistono, così come posseduto dalla parte alienante e con
i proporzionali diritti alle parti comuni e condominiali dell'intero fabbricato”, senza alcuna espressa menzione del lastrico solare.
Può, quindi, concludersi, che uno spoglio al possesso del vi sia Parte_1
stato e che l'azione del ricorrente è stata tempestivamente Parte_1 proposta, atteso che i testi hanno collocato l'episodio specifico per cui è causa nei primi giorni del mese di gennaio 2019 (mentre il ricorso è stato depositato nel mese di luglio 2019).
Irrilevante risulta la circostanza, pure rappresentata dai Parte_3
secondo cui il percorso che, secondo il CO, consentirebbe di accedere al terrazzo, sembra integrare la fattispecie penale di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 55, punto 5, lett. c), che a tutela dell'incolumità dei lavoratori sanziona il datore di lavoro, applicabile anche al CO, in quanto trattasi di percorso pericoloso e vietato. Ed invero, solamente la violazione delle cautele previste dal Legislatore può essere oggetto di sanzioni e nulla esclude che possa essere cura del datore di lavoro richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
19 disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
Ne discende che la domanda del CO ricorrente va accolta e, per l'effetto, va confermato il provvedimento reso dal Tribunale di Napoli con ordinanza n. 68/2019 del 31/07/2019 emessa nel procedimento R.G.
20726/2019 ed il provvedimento reso dal Tribunale di Napoli in data
28.8.2019 relativo al reclamo avente R.G. n. 24159/2019 nella parte in cui ordina ai coniugi e di rimuovere il perno Controparte_1 Controparte_2
che impossibilita l'apertura della botola che consente l'accesso sul lastrico solare soprastante la scala A del fabbricato in Napoli con accesso dalla Piazza
Amedeo n. 14 – Via del Parco Margherita n. 1.
Va ordinato ai coniugi e di ripristinare la Controparte_1 Controparte_2
separazione tra i due solai di copertura, come individuati nei rilievi fotografici in atti, mediante il posizionamento di una rete metallica di separazione tra il solaio condominiale sovrastante la Scala A del fabbricato in Napoli alla
Piazza Amedeo n.14 - Via del Parco Margherita n.1 ricoperto da pavimentazione in guaina bituminosa ed il terrazzino di proprietà privata dei coniugi e ricoperto da pavimentazione in mattonelle. CP_1 CP_2
Le spese, sia della fase cautelare che della fase di merito, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.
Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie di merito, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il
Giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non
20 disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima
(Cass. n. 24644 del 22.11.2011 e Cass. n. 10755 del 17.4.2019).
Poiché dagli atti di causa non emerge alcun dato per ancorare il valore della causa ad un parametro preciso, le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri per i procedimenti cautelari di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale , con complessità alta (euro 8.433,00).
Vanno, altresì, liquidate le spese di lite della fase possessoria, per la quale va riconosciuto il compenso di euro 7.616,00, oltre oneri accessori.
Vanno, infine, liquidate le spese di lite del giudizio di reclamo, per la quale va riconosciuto l'importo di euro 5.262,00 oltre oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Anna
Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sito in Napoli con accesso dalla Piazza Amedeo Parte_1
n. 14 e dalla Via del Parco Margherita n. 1, in persona dell'amministratore p.t., nei confronti di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
a) Accoglie la domanda proposta dal sito in Parte_1
Napoli con accesso dalla Piazza Amedeo n. 14 e dalla Via del Parco
Margherita n. 1, in persona dell'amministratore p.t., e, per l'effetto:
1) conferma il provvedimento reso dal Tribunale di Napoli con ordinanza n.
68/2019 del 31/07/2019 emessa nel procedimento R.G. 20726/2019 ed il provvedimento reso dal Tribunale di Napoli in data 28.8.2019 relativo al reclamo avente RG n. 24159/2019 nella parte in cui ordina ai coniugi CP_1
21 e di rimuovere il perno che impossibilita CP_1 Controparte_2
l'apertura della botola che consente l'accesso sul lastrico solare soprastante la scala A del fabbricato in Napoli con accesso dalla Piazza Amedeo n. 14 –
Via del Parco Margherita n. 1;
2) ordina ai coniugi e di ripristinare la Controparte_1 Controparte_2
separazione tra i due solai di copertura, come individuati nei rilievi fotografici in atti, mediante il posizionamento di una rete metallica di separazione tra il solaio condominiale sovrastante la Scala A del fabbricato in Napoli alla
Piazza Amedeo n.14 - Via del Parco Margherita n.1 ricoperto da pavimentazione in guaina bituminosa ed il terrazzino di proprietà privata di e ricoperto da pavimentazione in mattonelle. CP_1 CP_2
b) Condanna e al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite, che liquida in:
a) euro 8.433,00 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge, per le spese relative al presente giudizio di merito;
b) euro 7.616,00, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge, per le spese di lite del giudizio possessorio;
c) euro 5.262,00, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge, per le spese di lite del giudizio di reclamo.
Napoli, così deciso il 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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