Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2006, n. 15275
CASS
Sentenza 4 luglio 2006

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L'opposizione a precetto, con la quale si denunci la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo (per essere stata notificata la sentenza di condanna emessa in primo grado e non quella di riforma della Corte d'appello), non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità' degli atti logicamente successivi; e, integrando opposizione agli atti esecutivi, la sentenza del giudice che decide sulla stessa è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. e non con l'appello. (La S.C. ha peraltro affermato che, qualora il giudice d'appello non abbia rilevato l'inammissibilità del gravame, può provvedervi la Corte di Cassazione, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio).

Commentario1

  • 1E’ sempre nullo il precetto senza la preventiva notifica del titolo esecutivo
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 gennaio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2006, n. 15275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15275
Data del deposito : 4 luglio 2006

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