Sentenza 4 luglio 2006
Massime • 1
L'opposizione a precetto, con la quale si denunci la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo (per essere stata notificata la sentenza di condanna emessa in primo grado e non quella di riforma della Corte d'appello), non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità' degli atti logicamente successivi; e, integrando opposizione agli atti esecutivi, la sentenza del giudice che decide sulla stessa è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. e non con l'appello. (La S.C. ha peraltro affermato che, qualora il giudice d'appello non abbia rilevato l'inammissibilità del gravame, può provvedervi la Corte di Cassazione, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio).
Commentario • 1
- 1. E’ sempre nullo il precetto senza la preventiva notifica del titolo esecutivoAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2006, n. 15275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15275 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. DI NANNI GI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR OB, CO AR IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANTUARI, difesi dall'avvocato AR SCHETTINI, con studio in 81100 - CASERTA, Via A. Canova, Pal. Floridiana, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EZ IG, elettivamente domiciliato in ROMA VICOLO DELLA GARBATELLA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VAGLIVIELLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2836/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione quarta civile, emessa il 24/04/02, depositata il 27/09/02, R.G. 4424/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/06 dal Consigliere Dott. GI Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato RI SCHETTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. BO TO e DI RI IN, con atto del 19 dicembre 1997, hanno intimato a EZ GI il pagamento della somma di oltre L. 111 milioni, portata da sentenza di condanna emessa in loro favore dal tribunale di S. RI Capua Vetere e confermata dalla Corte di appello di Napoli.
2. EZ GI, con atto di citazione a comparire davanti al tribunale di S. RI Capua Vetere del 24 dicembre 1997, ha proposto opposizione contro l'atto di precetto, denunciandone la nullità. Secondo l'opponente, il titolo esecutivo da porre a base dell'atto di precetto non poteva essere la sentenza di condanna emessa dal tribunale, ma quella della Corte di appello di Napoli. Il EZ ha denunciato anche che le somme richieste non erano state calcolate correttamente.
3. Il tribunale di S. RI Capua Vetere ha accolto l'opposizione, riducendo l'importo della somma domandata.
La decisione, impugnata dal EZ, è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 settembre 2002, che ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto, perché la sentenza da notificare ai fini del processo esecutivo era quella d'appello, che aveva sostituito in pieno quella di primo grado e non la sentenza del tribunale.
4. BO TO e DI RI IN hanno proposto ricorso per Cassazione, depositando memoria.
GI EZ ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è rigettato in base alle considerazioni di seguito indicate.
2. In questo giudizio il tribunale di S. RI Capua Vetere, decidendo in primo grado l'opposizione, ha reso due statuizioni: una sull'opposizione agli atti esecutivi;
l'altra sull'opposizione all'esecuzione.
La Corte di appello di Napoli, con la decisione impugnata, non si è posta ne' il problema della qualificazione dell'opposizione al precetto, ne' quello conseguente dell'ammissibilità dell'appello. A questa lacuna deve provvedere questa Corte, trattandosi di questioni rilevabili d'ufficio, che attengono al presupposto processuale della prosecuzione del processo.
2.1. L'atto di opposizione a precetto del 24 dicembre 1997 espone due ragioni: nella prima è denunciata la nullità dell'atto di precetto non sorretto da valido titolo esecutivo (questo non doveva essere costituito dalla sentenza di condanna emessa in primo grado, ma da quella di riforma della Corte di appello); nella seconda è criticato il calcolo degli interessi e della rivalutazione sulla somma capitale dovuta.
La prima ragione dell'opposizione si configura come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. 2.2. L'art. 479 cod. proc. civ. stabilisce che, se la legge non dispone diversamente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. Quando il titolo esecutivo è costituito da sentenza di condanna e questa sia stata impugnata può nascere il problema del se il titolo da notificare sia la sentenza di primo grado o quella di appello. La proposizione di questo problema da luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi, perché l'individuazione del titolo esecutivo è cosa diversa dall'esistenza del titolo esecutivo, nel senso che non incide sul diritto di procedere all'esecuzione, ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi, come questa Corte ha già ritenuto: Cass. 12 novembre 1993, n. 11196.
2.3. Se ne ricava che il primo motivo dell'opposizione proposta da GI EZ si qualificava come opposizione agli atti esecutivi. Da questa qualificazione discendeva che contro la sentenza di primo grado, che aveva rigettato, sia pure implicitamente, il motivo, l'unica impugnazione ammissibile era data dal ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e non già dall'appello. Le sentenze che decidono le opposizioni agli atti esecutivi, infatti, non sono appellabili, ma impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ora indicato, come si ricava dalla disposizione contenuta nell'art. 618 cod. proc. civ., u.c. rimasto invariato dopo la riforma della norma adopera della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15. 2.4. Seguendo questi principi, la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità del primo motivo dell'appello con il quale era stato dedotto un vizio del procedimento di esecuzione e non decidere su di esso.
Il rilievo può essere compiuto d'ufficio in questa sede. La sentenza impugnata, che si è pronunciata esclusivamente sulla questione dell'individuazione di quale sentenza doveva essere posta a fondamento dell'opposizione, quindi, deve essere cassata. Si tratta di cassazione senza rinvio, perché il processo non poteva continuare davanti al giudice di appello ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ.. 3. Le conclusioni ora raggiunte non consentono l'esame dei motivi del ricorso, per intervenuta consunzione.
Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché il controricorso è inammissibile: esso è privo di procura alle liti, che è stata apposto in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, in contrasto con quanto dispone dal combinato disposto degli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., i quali richiedono che la procura speciale sia apposta a margine dell'atto, quando non è conferita con atto separato. D'altra parte, il controricorrente non è comparso all'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Nulla sulle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2006