Articolo 5 della Legge 24 novembre 1949, n. 921
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 dicembre 1949
Art. 5.
E' consentita, a condizione di reciprocita', la, importazione temporanea di films, destinati ad essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza lucro; o per programmazione a carattere privato a richiesta delle rappresentanze diplomatiche estere.
La permanenza nel territorio nazionale dei detti films esteri e' limitata a tre mesi.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1949