Versione
27 marzo 1968
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17 agosto 1974
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Art. 59. Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero
Il personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.
Il passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale di intesa con le rispettive amministrazioni. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 14 giugno 1974, n. 303 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvo quanto gia' disposto in materia dai singoli enti di provenienza in forza dei rispettivi ordinamenti, il personale a rapporto d'impiego delle istituzioni sanitarie dell'INPS costituite in enti ospedalieri ha facolta' di chiedere di rimanere alle dipendenze dell'INPS medesimo in deroga all' articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri"
Il personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.
Il passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale di intesa con le rispettive amministrazioni. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 14 giugno 1974, n. 303 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvo quanto gia' disposto in materia dai singoli enti di provenienza in forza dei rispettivi ordinamenti, il personale a rapporto d'impiego delle istituzioni sanitarie dell'INPS costituite in enti ospedalieri ha facolta' di chiedere di rimanere alle dipendenze dell'INPS medesimo in deroga all' articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri"
Giurisprudenza • 12
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 5847Provvedimento: […] Atteso che alcuni precedenti giurisprudenziali sempre di questa Sezione – precisamente i nn. 3217/06 e 6306/07 - avevano sottolineato che al personale dell'INPS, dell'INAIL della CRI, in servizio presso le rispettive unità ospedaliere e che fosse passato agli enti ospedalieri di nuova istituzione ai sensi dell'art. 59 della legge n. 132 del 1968, doveva applicarsi la legge n. 303 del 1974, ai sensi della quale (art. 2) lo stesso personale aveva diritto, “alla data di cessazione dal servizio”, […]Leggi di più...
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