Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4149/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Pasquale Perfetti Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4149/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
ato/a NG (CN) il 06/05/1961 Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCO ELISA e PITTATORE EMANUELE
E
nato/a AL (CN) il 18/07/1959 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. OLIVERO DARIO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. - I coniugi danno atto che la casa coniugale sita nel Comune di Alba (Cn), Fraz. San Rocco Seno
d'Elvio, Borgata Lesto n. 87, di proprietà del sig. e del sig. per la Parte_2 CP_1
quota di ½ è stata ceduta a terzi a seguito di procedura esecutiva immobiliare ed i coniugi da tempo hanno trasferito le loro relative residenze. (ved. docc.3 e 4). 2. - Il figlio sig. è CP_1
maggiorenne ed indipendente e non vi è necessità di affidamento. 3. - I coniugi dichiarano di aver diviso gli effetti personali, gli arredi ed i regali e tutti i beni mobili facenti parte del compendio familiare e confermano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in ordine ai suddetti beni.
4. - I coniugi dichiarano di avere regolato tutti i rapporti patrimoniali tra di loro intercorsi e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione, salvo quanto di seguito precisato. Resta inteso che anche a seguito della dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la signora resterà titolare del credito maturato nei confronti Parte_1 dell'ex marito relativo ai contributi di mantenimento ed alle somme convenute in suo favore nel giudizio di separazione avanti al Tribunale di Alba. R.G. 1597/2012 concluso con decreto di omologa del 07 gennaio 2013 e non corrisposte sino alla sottoscrizione del presente ricorso, oltre interessi e spese, con facoltà di promuovere ogni eventuale e successiva azione esecutiva per il soddisfacimento del credito maturato. Alla stregua, resteranno valide ed efficaci le disposizioni rese dal Tribunale di
Asti, nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi R.G.E. 1126/2023, nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice Dott.ssa Rosemma Ghiberti in data 18/12/2023. 5. - I coniugi si danno la reciproca autorizzazione al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio. 6. - I sig.ri e dichiarano di voler compensare le spese legali del presente Parte_1 Parte_2 giudizio”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 Parte_2
(CN) il 18/07/1959, celebrato in NG in data 10/05/1981, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1981
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 13/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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