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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/12/2024, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1807/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1807/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 6 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Barsanti Mauceri si rimette a giustizia sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in memoria di costituzione;
per quanto riguarda le ulteriori eccezioni di parte resistente, si riporta alle emergenze dello stato matricolare in atti, nonché alla giurisprudenza allegata alle note del 5.12.2024.
Per il resto, si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARSANTI MAUCERI ISETTA, con elezione di domicilio in VIA DUCA D'AOSTA N. 5, FIRENZE, presso il difensore avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.05.2023, la docente , assunta a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze del , con decorrenza dal 1.09.2021, Controparte_2
presso il Liceo Scientifico Castelnuovo di Firenze, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie e Controparte_2
fino al termine delle attività didattiche (in particolare: nell'a.s. 2015/2016 – contratto dal 15/12/2015 al
30/06/2016, per n. 18 ore di sevizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Ist. Prof. per i
Servizi Commerciali e Tur. "Sassetti - Peruzzi" di Firenze;
nell'a.s. 2016/2017 – n. 2 contratti dal
14/10/2016 al 21/11/2016, per n. 17 ore di servizio settimanale, per un posto normale, presso l'Istituto
Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” di Firenze e dal 22/11/2016 al 30/06/2017, per n. 18 ore di servizio settimanali, per classe di concorso A060 (Scienze Naturali, Chimica e Geografia,
Microbiologia), presso l'Ist. Prof. per i Servizi Commerciali e Tur. "Sassetti" - Sez. coord. di Scandicci
(FI); nell'2017/2018 – n. 3 contratti dal 05/10/2017 al 09/10/2017, con orario di servizio settimanale completo, per un posto normale, presso l'Istituto D'arte - Liceo Artistico di Porta Romana e S.f. di
Firenze; dal 10/10/2017 al 30/06/2018, per n. 12 ore di servizio settimanale, per la classe di concorso
A028 (Matematica e Scienze), presso la Scuola Primo Grado “Calvino” di Firenze e dall'11/10/2017 al
2 30/06/2018, per n. 6 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno psicofisico, presso la Scuola
Primo Grado “Pieraccini” di Firenze;
nell'a.s. 2018/2019 – n. 3 contratti, dal 27/09/2018 al 30/06/2019, per n. 6 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze), presso la
Scuola Primo Grado “Calvino” di Firenze;
dal 27/09/2018 al 10/06/2019, per n. 8 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico “Castelnuovo” di Firenze;
dall'11/06/2019 al 12/06/2019, per n. 8 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso il
Liceo Scientifico “Castelnuovo” di Firenze;
nell'a.s. 2019/2020 – n. 4 contratti, dal 09/09/2019 al
09/09/2019, per n. 8 ore di sevizio settimanale, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico
“Castelnuovo” di Firenze, dal 18/09/2019 al 10/06/2020, per n. 16 ore di servizio settimanale, per la classe di concorso A05 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), presso il Liceo Scientifico
“Castelnuovo” di Firenze;
dal 24/10/2019 al 30/06/2020, per n. 1 ora di servizio settimanale, per un posto normale, presso l'Istituto Superiore "Sassetti - Peruzzi" di Firenze e dall'11/06/2020 al
11/06/2020, per n. 16 ore di servizio settimanale, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico
“Castelnuovo” di Firenze;
nell'a.s. 2020/2021 – n. 2 contratti, dal 28/09/2020 al 04/10/2020, per n. 17 ore di sevizio settimanale, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico e Linguistico Rodolico di
Firenze e dal 05/10/2020 al 30/06/2021, con orario di servizio settimanale completo, per la classe di concorso A05 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), presso l'Istituto Superiore “Piero Gobetti -
Alessandro Volta” di Bagno a Ripoli (FI); v. i contratti da n. 1 a n. 7 e lo stato matricolare prodotti nel fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64
CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22; nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del
18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a ricevere il corrispettivo della Carta Docente pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico in cui la medesima ha prestato servizio a tempo determinato;
2- condannare il [...]
[...
[...] [
in persona del al pagamento in favore di Controparte_3 CP_4 [...]
della somma di € 500,00 per ogni anno di servizio prestato a tempo Parte_1
determinato dall' a. s. 2015/16 e quindi fino al dì della pubblicazione della sentenza. Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 cpc con aumento del 30% in ragione dell'applicazione del comma 1 bis lettera b dell'art. DM 147/2022.”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_2
prescrizione quinquennale dei diritti azionati in relazione agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018
(essendo il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale costituito dalla notifica del ricorso, avvenuta il 16.06.2023) e, nel merito, contestando la domanda con riferimento alle annualità 2018/2019
e 2019/2020, avendo le parti stipulato, nelle predette annualità, contratti per supplenze brevi e saltuarie, con un orario inferiore al 50% dell'orario di cattedra, e rimettendosi a giustizia, anche sulle spese, per quanto riguarda l'annualità 2020/2021.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza su posto normale o di sostegno, negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021, con i sopraindicati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e fino al termine delle attività didattiche, come emerge dai contratti depositati da parte ricorrente e dallo stato matricolare prodotto da entrambe le parti.
Dallo stato matricolare in atti e dal contratto di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente emerge che la ricorrente è stata immessa in ruolo, con decorrenza dal 01/09/2021.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
4 individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
5 Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
6 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
7 graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, con incarico fino al termine delle attività didattiche
(contratto dal 5.10 al 30.06).
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (fattispecie verificatasi nel caso in esame per l'annualità 2020/2021), con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto
1, dell'Accordo Quadro.
Parimenti, la concreta situazione della ricorrente si ritiene comparabile a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, anche con riferimento all'a/s 2018/2019, nel quale la docente ha concluso con l'amministrazione resistente n. 3 contratti a tempo determinato: 1) contratto dal 27.09.2018 al
30.06.2019, su posto normale, nella scuola di primo grado, per 6 ore settimanali; 2) contratto dal
8 27.09.2018 al 10.06.2019, su posto normale, presso un liceo scientifico, per 8 ore di servizio settimanale; 3) contratto dall'11.06.2019 al 12.06.2019, su posto normale, presso un liceo scientifico, per 8 ore di servizio settimanale;
di tal chè il servizio (di durata tale da assicurare una didattica annuale) complessivamente prestato dalla ricorrente nel corso del predetto anno scolastico è comunque superiore al 50% dell'orario di cattedra.
Ugualmente, con riferimento all'annualità 2019/2020, si ritiene comparabile alla situazione dei docenti di ruolo la concreta situazione della ricorrente, che, nel predetto anno scolastico, ha concluso con l'amministrazione resistente quattro contratti a termine che coprono, con continuità, pressoché l'intera durata dell'anno scolastico (dal 9.09.2019 al 9.09.2019, dal 18/09/2019 al 10/06/2020, dall'11/06/2020 all'11/06/2020, oltre al contratto dal 24.10.2019 al 30.06.2020, per 1 ora di servizio settimanale); si veda a tal proposito, il punto n. 7 della motivazione della sopracitata pronuncia della Suprema Corte, che fa riferimento ad una durata della didattica almeno annuale.
La domanda non può trovare, invece, accoglimento con riguardo le annualità 2015/2016, 2016/2017 e
2017/2018, per effetto della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dal CP_1
resistente in memoria di costituzione.
A tal proposito, si richiama quanto previsto al numero 4) dei principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata (nonché nella relativa motivazione;
v. pag. n. 41, punto n. 20.1), evidenziando come, nel caso di specie, il primo valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale sia costituito dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 16.06.2023, non avendo parte ricorrente prodotto l'avviso di ricevimento della diffida di cui al doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente.
Pertanto, sono prescritte le pretese creditorie relative alle annualità 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, decorrendo il termine di prescrizione quinquennale dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza (rispettivamente 15.12.2015, 22.11.2016, 10.10.2017) o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli a.s. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_1
complessivo di Euro 1.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
9 Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'intervenuta prescrizione delle pretese di parte ricorrente con riferimento alle annualità
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 per le annualità
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015;
- condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici Controparte_2
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi euro 657 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
10
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1807/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 6 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Barsanti Mauceri si rimette a giustizia sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in memoria di costituzione;
per quanto riguarda le ulteriori eccezioni di parte resistente, si riporta alle emergenze dello stato matricolare in atti, nonché alla giurisprudenza allegata alle note del 5.12.2024.
Per il resto, si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARSANTI MAUCERI ISETTA, con elezione di domicilio in VIA DUCA D'AOSTA N. 5, FIRENZE, presso il difensore avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.05.2023, la docente , assunta a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze del , con decorrenza dal 1.09.2021, Controparte_2
presso il Liceo Scientifico Castelnuovo di Firenze, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie e Controparte_2
fino al termine delle attività didattiche (in particolare: nell'a.s. 2015/2016 – contratto dal 15/12/2015 al
30/06/2016, per n. 18 ore di sevizio settimanale, per le attività di sostegno, presso l'Ist. Prof. per i
Servizi Commerciali e Tur. "Sassetti - Peruzzi" di Firenze;
nell'a.s. 2016/2017 – n. 2 contratti dal
14/10/2016 al 21/11/2016, per n. 17 ore di servizio settimanale, per un posto normale, presso l'Istituto
Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” di Firenze e dal 22/11/2016 al 30/06/2017, per n. 18 ore di servizio settimanali, per classe di concorso A060 (Scienze Naturali, Chimica e Geografia,
Microbiologia), presso l'Ist. Prof. per i Servizi Commerciali e Tur. "Sassetti" - Sez. coord. di Scandicci
(FI); nell'2017/2018 – n. 3 contratti dal 05/10/2017 al 09/10/2017, con orario di servizio settimanale completo, per un posto normale, presso l'Istituto D'arte - Liceo Artistico di Porta Romana e S.f. di
Firenze; dal 10/10/2017 al 30/06/2018, per n. 12 ore di servizio settimanale, per la classe di concorso
A028 (Matematica e Scienze), presso la Scuola Primo Grado “Calvino” di Firenze e dall'11/10/2017 al
2 30/06/2018, per n. 6 ore di servizio settimanale, per le attività di sostegno psicofisico, presso la Scuola
Primo Grado “Pieraccini” di Firenze;
nell'a.s. 2018/2019 – n. 3 contratti, dal 27/09/2018 al 30/06/2019, per n. 6 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze), presso la
Scuola Primo Grado “Calvino” di Firenze;
dal 27/09/2018 al 10/06/2019, per n. 8 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico “Castelnuovo” di Firenze;
dall'11/06/2019 al 12/06/2019, per n. 8 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso il
Liceo Scientifico “Castelnuovo” di Firenze;
nell'a.s. 2019/2020 – n. 4 contratti, dal 09/09/2019 al
09/09/2019, per n. 8 ore di sevizio settimanale, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico
“Castelnuovo” di Firenze, dal 18/09/2019 al 10/06/2020, per n. 16 ore di servizio settimanale, per la classe di concorso A05 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), presso il Liceo Scientifico
“Castelnuovo” di Firenze;
dal 24/10/2019 al 30/06/2020, per n. 1 ora di servizio settimanale, per un posto normale, presso l'Istituto Superiore "Sassetti - Peruzzi" di Firenze e dall'11/06/2020 al
11/06/2020, per n. 16 ore di servizio settimanale, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico
“Castelnuovo” di Firenze;
nell'a.s. 2020/2021 – n. 2 contratti, dal 28/09/2020 al 04/10/2020, per n. 17 ore di sevizio settimanale, per un posto normale, presso il Liceo Scientifico e Linguistico Rodolico di
Firenze e dal 05/10/2020 al 30/06/2021, con orario di servizio settimanale completo, per la classe di concorso A05 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), presso l'Istituto Superiore “Piero Gobetti -
Alessandro Volta” di Bagno a Ripoli (FI); v. i contratti da n. 1 a n. 7 e lo stato matricolare prodotti nel fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64
CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22; nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del
18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a ricevere il corrispettivo della Carta Docente pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico in cui la medesima ha prestato servizio a tempo determinato;
2- condannare il [...]
[...
[...] [
in persona del al pagamento in favore di Controparte_3 CP_4 [...]
della somma di € 500,00 per ogni anno di servizio prestato a tempo Parte_1
determinato dall' a. s. 2015/16 e quindi fino al dì della pubblicazione della sentenza. Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 cpc con aumento del 30% in ragione dell'applicazione del comma 1 bis lettera b dell'art. DM 147/2022.”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_2
prescrizione quinquennale dei diritti azionati in relazione agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018
(essendo il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale costituito dalla notifica del ricorso, avvenuta il 16.06.2023) e, nel merito, contestando la domanda con riferimento alle annualità 2018/2019
e 2019/2020, avendo le parti stipulato, nelle predette annualità, contratti per supplenze brevi e saltuarie, con un orario inferiore al 50% dell'orario di cattedra, e rimettendosi a giustizia, anche sulle spese, per quanto riguarda l'annualità 2020/2021.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza su posto normale o di sostegno, negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021, con i sopraindicati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e fino al termine delle attività didattiche, come emerge dai contratti depositati da parte ricorrente e dallo stato matricolare prodotto da entrambe le parti.
Dallo stato matricolare in atti e dal contratto di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente emerge che la ricorrente è stata immessa in ruolo, con decorrenza dal 01/09/2021.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_5
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
4 individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
5 Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
6 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
7 graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, nel caso in esame è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, con incarico fino al termine delle attività didattiche
(contratto dal 5.10 al 30.06).
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (fattispecie verificatasi nel caso in esame per l'annualità 2020/2021), con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto
1, dell'Accordo Quadro.
Parimenti, la concreta situazione della ricorrente si ritiene comparabile a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, anche con riferimento all'a/s 2018/2019, nel quale la docente ha concluso con l'amministrazione resistente n. 3 contratti a tempo determinato: 1) contratto dal 27.09.2018 al
30.06.2019, su posto normale, nella scuola di primo grado, per 6 ore settimanali; 2) contratto dal
8 27.09.2018 al 10.06.2019, su posto normale, presso un liceo scientifico, per 8 ore di servizio settimanale; 3) contratto dall'11.06.2019 al 12.06.2019, su posto normale, presso un liceo scientifico, per 8 ore di servizio settimanale;
di tal chè il servizio (di durata tale da assicurare una didattica annuale) complessivamente prestato dalla ricorrente nel corso del predetto anno scolastico è comunque superiore al 50% dell'orario di cattedra.
Ugualmente, con riferimento all'annualità 2019/2020, si ritiene comparabile alla situazione dei docenti di ruolo la concreta situazione della ricorrente, che, nel predetto anno scolastico, ha concluso con l'amministrazione resistente quattro contratti a termine che coprono, con continuità, pressoché l'intera durata dell'anno scolastico (dal 9.09.2019 al 9.09.2019, dal 18/09/2019 al 10/06/2020, dall'11/06/2020 all'11/06/2020, oltre al contratto dal 24.10.2019 al 30.06.2020, per 1 ora di servizio settimanale); si veda a tal proposito, il punto n. 7 della motivazione della sopracitata pronuncia della Suprema Corte, che fa riferimento ad una durata della didattica almeno annuale.
La domanda non può trovare, invece, accoglimento con riguardo le annualità 2015/2016, 2016/2017 e
2017/2018, per effetto della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dal CP_1
resistente in memoria di costituzione.
A tal proposito, si richiama quanto previsto al numero 4) dei principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata (nonché nella relativa motivazione;
v. pag. n. 41, punto n. 20.1), evidenziando come, nel caso di specie, il primo valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale sia costituito dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 16.06.2023, non avendo parte ricorrente prodotto l'avviso di ricevimento della diffida di cui al doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente.
Pertanto, sono prescritte le pretese creditorie relative alle annualità 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, decorrendo il termine di prescrizione quinquennale dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza (rispettivamente 15.12.2015, 22.11.2016, 10.10.2017) o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli a.s. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo CP_1
complessivo di Euro 1.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
9 Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'intervenuta prescrizione delle pretese di parte ricorrente con riferimento alle annualità
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 per le annualità
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015;
- condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici Controparte_2
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi euro 657 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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