Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 705/2022 R.G. vertente
fra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), ( ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Guglielmi, Alessandro Brunetti, Salvatore Corizzo e Gabriele
Cingolo, giuste deleghe in atti ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio sito in via Tacito
41, Roma
RICORRENTI
e
, C.F. e P. IVA: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Nocera Dirigente avvocato, giusta delega in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato l'8.3.2022 le parti ricorrenti convenivano in giudizio l' Controparte_1
, per la condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di “indennità di
[...] risultato” nella misura del 25% della retribuzione di posizione o per la somma che il giudice riterrà di giustizia – anche a titolo di risarcimento del danno – per gli anni dal 2016 al 2021, quantificate in
€. 11.620,27 per , e e in € Parte_1 Parte_2 Controparte_2
9.296,20 per e . Parte_4 Parte_5
Si costituiva la resistente che contestava la domanda per infondatezza.
La causa, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, veniva istruita in via documentale sulla cui base il giudice all'odierna udienza, sulla base delle note scritte in atti, viene così decisa.
2. La domanda va accolta in parte.
Parti ricorrenti deducono di essere stato assunto dalla dal 2016, con posizione CP_1
organizzativa in base alle qualifiche loro assegnate (collaboratore tecnico e/o amministrativo collaboratore professionale assistente sociale del ruolo tecnico), con applicazione del CCNL
Pubblico Impiego Comparto Sanità e tutti i ricorrenti sono stati inquadrati nella categoria D del suddetto CCNL. Precisavano che le qualifiche ricoperte rientrano tra gli incarichi di “posizione organizzativa” e implicano lo svolgimento da parte dei lavoratori di mansioni afferenti un ruolo di Cont complessità e responsabilità tale per cui l' come datore di lavoro prevede il raggiungimento di obbiettivi prefissati. In particolare, evidenziavano che l'art. 20 (“posizioni organizzative e graduazione delle funzioni”), e 21 (“affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca”) disciplinano le caratteristiche concrete delle “posizioni organizzative” e statuiscono le modalità con cui quantificare la prevista indennità. Dal 2018, il predetto CCNL ha modificato la disciplina inerente l'attribuzione dell'indennità ma non con effetto retroattivo, prevedendo all'art. 22 del CCNL rinnovato (rubricato "norma transitoria") che "gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione" di modo che in pendenza del contratto di conferimento della posizione organizzativa, in vigore già alla data del rinnovo del CCNL applicato, i ricorrenti mantengono il diritto alla retribuzione di risultato;
essendo divenuti titolari di un incarico di posizione organizzativa sin dal 2016 tramite la sottoscrizione di una lettera di incarico individuale, e nonostante le valutazioni positive e la continuità del mantenimento della posizione organizzativa loro assegnata, non hanno beneficiato della retribuzione di risultato sin dal 2016 come previsto dal co. 4 dell'art. 21 del CCNL e offrivano a prova del mancato riconoscimento le buste paga. Quantificavano le somme rivendicate a titolo di indennità di risultato in base all'art. 10 comma 3 del Comparto Enti Locali del CCNL del 31.03.1999, e l'indicazione della percentuale della retribuzione è connessa alla valutazione che ciascun lavoratore ottiene di anno in anno, per cui avendo ottenuto i ricorrenti sempre valutazioni "Eccellenti" e, avendo mantenuto lo stesso livello di capacità
e di professionalità, per un lungo periodo di tempo (per gli anni dal 2016 al 2021) gli stessi hanno maturato il diritto al massimo della percentuale retributiva.
La resistente si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva, contestando in fatto e in diritto le argomentazioni dei ricorrenti, eccependo innanzitutto la confusione tri diversi istituti Cont premiali, ovvero la produttività collettiva con l'indennità di risultato, e che l' nel 2021 ha semplicemente applicato il nuovo CCNL Sanità 2016/2018 in sostituzione di quello precedente del
07.04.1999 applicabile nel caso di specie e, di conseguenza, ha rideterminato i fondi come previsto dal nuovo CCNL e come sopra indicato. Il richiamo all'art. 39 del CCNL Sanità, come fondo che remunera l'indennità di risultato anziché la retribuzione di posizione, sarebbe errato, peraltro, il nuovo regolamento sugli incarichi di funzione, sottoscritto ad aprile 2021, non risulterebbe applicabile al caso di specie ratione temporis, in quanto riferito ad un periodo successivo a quello rivendicato dai ricorrenti (dal 2016 al 2021).
Va dichiarata innanzitutto la prescrizione quinquennale, atteso che dalla documentazione in atti si evince che il primo atto interruttivo reca la data del 09.03.2021 da qui la maturata prescrizione delle rivendicazioni economiche anteriori al 09.03.2016.
Tanto premesso, e passando all'esame della domanda relativa all'indennità di risultato, che, per le ragioni esposte, va limitata al periodo che va dal 2016 al 2021, si ritine opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento:
L'art. 21 del Contratto Collettivo di Lavoro Comparto Sanità 1998/2001, “Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e la loro revoca-indennità di funzione” dispone: “
1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonché - limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale - nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente. 3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 39”, precisando al comma 4, che “Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato”.
Pertanto al personale al quale vengano conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative è corrisposta l'indennità di funzione e, laddove abbia ottenuto una valutazione positiva, spetta in aggiunta la retribuzione di risultato.
Sub specie, è documentato in atti che: 1) i ricorrenti siano divenuti titolari di un incarico di posizione organizzativa, previa lettera di incarico individuale e accettazione, e che tali incarichi siano stati prorogati fino al novembre 2015, data in cui tale posizione organizzativa veniva soppressa;
2) che annualmente i ricorrenti sono stato valutati positivamente, da qui il diritto di ciascuno a percepire l'indennità di risultato. Cont L sostiene che gli emolumenti rivendicati sarebbero già stati corrisposti in applicazione della
Deliberazione n. 682/2013, di recepimento dell'accordo integrativo sul sistema premiante, tuttavia tale atto attiene alla produttività collettiva, fattispecie diversa rispetto all'indennità rivendicata.
Invero, in base all'art. 21 e all'art.
6.4 del DDG 784/2015 si può ritenere che ai titolari di posizione organizzativa competa, annualmente, in presenza di valutazione positiva del dipendente dalla parte datoriale, l'indennità di risultato. In tal senso anche il Regolamento Incarichi e Funzioni del 22 marzo
2021, all'art. 9 stabilisce che il premio di risultato è determinato annualmente in misura massina del
25% del valore annuale dell'indennità di incarico, e l'art. 7 che oltre all'indennità di funzione spetta anche quella di risultato.
In applicazione dell'art. 10 CCNL Enti Locali, risulta corretta la quantificazione dell'indennità di risultato per ciascun ricorrente, in misura del 25% dell'indennità di posizione.
Per le ragioni esposte, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di risultato in misura del 25% in relazione al periodo dal 2016 al 2021; Cont per l'effetto condannare la resistente al pagamento a titolo di "indennità di risultato" della somma di: €. 11.620,27 in favore dei sig.ri , e Parte_1 Parte_2
e la somma di € 9.296,20 in favore dei sig.ri e Controparte_2 Parte_4 Parte_5
.
[...]
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37 del 2018 e DM 147/22 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa, con aumento ex art. 4 co. 2.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , con ricorso depositato Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'8.3.2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'“indennità di risultato” nella misura del 25% della retribuzione di posizione con riferimento agli anni dal 2016 al 2021;
2) Condanna la resistente : di in p.l.r.p.t. al pagamento a titolo di "indennità di CP_1 CP_1
risultato" della somma di €. 11.620,27 in favore di , Parte_1 Parte_2
e e la somma di € 9.296,20 in favore di e
[...] Controparte_2 Parte_4
. Parte_5
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, con distrazione ai procuratori antistatari, determinate in euro 6.960,00 complessive oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, 22 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla