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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°28487 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Rosaria Manco, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Castellammare di
Stabia (NA) alla via Vena della Fossa n. 10
APPELLANTE
E
, , rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Francesco Saverio De Angelis, ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Sessa Aurunca alla via Pontenuovo n. 36
APPELLATO
E
Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024 il procuratore dell'appellante ed il procuratore dell'appellata si sono Controparte_1 riportati alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, l'appellante Parte_1 impugnava la sentenza n. 12592/2021, non notificata, emessa dal
Giudice di Pace di e depositata in cancelleria il 28.04.2021, con CP_2 la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso la cartella esattoriale 02820190051132322000, compensando integralmente le spese processuali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: erroneo inquadramento della fattispecie;
erronea valutazione del
Giudice riguardo la tempestività della notifica della domanda introduttiva;
erronea valutazione del Giudice di Pace riguardo la prescrizione.
Per questi motivi
, l'appellante, previa istanza di sospensione, chiedeva di accogliere l'appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata che Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 339 e 113 c.p.c., nonché per la sua tardività. Nel merito, inoltre, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
Benché regolarmente citata, sceglieva di restare contumace l'appellata
Controparte_3
All'udienza del 10.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell' Controparte_1 ai sensi dell'art. 339 c.p.c., sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella esattoriale valore inferiore ad € 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
L'eccezione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre considerare che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, secondo comma, del Codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nella L. 24 novembre 1981, art. 23, comma 11, si applica pacificamente anche nei casi di opposizione a cartella esattoriale cd. recuperatoria, ovvero, allorché il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (cfr. Cass. 30 aprile
2015, n. 8806, Cass. 30 aprile 2014, n. 9557, Cass. 5 maggio 2016, n.
8961, e Cass. 14 ottobre 2016, n. 20734).
Quanto all'estensione della citata disciplina all'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative, la giurisprudenza si è recentemente espressa in senso favorevole, rilevando come l'art 7, comma 10 e l'art 6 comma
10 D.Lgs. n. 150 del 2011, mirino a sottrarre la materia delle sanzioni amministrative al giudizio di equità in quanto esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass, n. 17212 del 12.7.2017), ed inoltre argomentando dal fatto che la competenza del Giudice di Pace nell'opposizione ex art
615 1° comma c.p.c. avverso cartella esattoriale relativa a sanzione al codice della strada non discende "ratione valore”, ex art. 113 c.p.c., ma
è una competenza speciale attribuita dalla legge "ratione materiae” (cfr.
Cass. sez. II, 22/10/2018, n.26613).
In altri termini, la competenza del Giudice di Pace ex art 615 1° comma c.p.c. in caso di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa ex art 7 D.l.vo 150 del 2011 è una competenza per materia, sicchè la valutazione del Giudice di Pace non è compiuta secondo equità, in quanto il giudizio di equità ex art 113 2° comma c.p.c. è ammesso solo nel caso in cui la competenza del Giudice di Pace sia una competenza di mero valore e la causa abbia in concreto un valore non superiore ai mille euro.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che in base al principio c.d. dell'apparenza, ai fini dell'individuazione del tipo di azione esercitato e del provvedimento conseguentemente emanato – cui risulta riconnesso uno specifico regime in tema di impugnazioni – si considera determinante la qualificazione (anche se viziata e anche se implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il procedimento) effettuata dal giudice a quo nella pronuncia rispetto alla quale si propone l'impugnazione. In mancanza di tale qualificazione, si tiene conto del tipo di tutela richiesto con la domanda (Cass. 19 ottobre
2011 n. 21598; Cass. Sez. un. 11 gennaio 2011, n. 390). Ed infatti
“l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice “a quo” abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice “a quo”, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice “ad quem”, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come opposizione a sanzione amministrativa - e non come opposizione all'esecuzione - il giudizio introdotto per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento, nonché dei verbali di contestazione e dell'ordinanza-ingiunzione relativi a violazione del codice della strada, ritenendo per tale ragione ammissibile l'impugnazione col ricorso per cassazione).” (cfr. Cass. 21/12/2009 n.26919 e Cass. 23 dicembre 2008
n. 30201)”. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha qualificato la domanda proposta dalla come opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc Pt_1
(cfr. pag. 2 laddove si afferma che non si può procedere ad una diversa qualificazione della domanda ex lege 689-81 per mancanza dei requisiti imprescindibili, ..) e pertanto l'opponente aveva l'obbligo di impugnare la sentenza con le forme e con i termini previsti per l'azione così come qualificata dal giudice di pace.
Ciò premesso, l'appello è da considerarsi tardivo in quanto la sentenza gravata è stata pubblicata in data 28.04.2021 e l'atto di appello risulta notificato il 2-3.11.2021, ovvero oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c..
Al riguardo, giova precisare che ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (sul punto cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11.01.2012 - Rv. 620864 – 01).
Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012,
n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”. Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e pertanto va condannata alla Parte_1 refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
, in base al DM 55/2014, come modificato dal DM
[...]
147/2022, per lo scaglione di valore fino a € 1.100,00., tenuto conto del tenore delle difese svolte ed esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 28487/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'appello inammissibile in quanto tardivo;
b) Condanna l'appellante alla refusione Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio in favore di
[...]
che liquida in € 462,00 per compensi Controparte_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per disporre la condanna dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 24.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°28487 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Rosaria Manco, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Castellammare di
Stabia (NA) alla via Vena della Fossa n. 10
APPELLANTE
E
, , rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Francesco Saverio De Angelis, ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Sessa Aurunca alla via Pontenuovo n. 36
APPELLATO
E
Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024 il procuratore dell'appellante ed il procuratore dell'appellata si sono Controparte_1 riportati alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, l'appellante Parte_1 impugnava la sentenza n. 12592/2021, non notificata, emessa dal
Giudice di Pace di e depositata in cancelleria il 28.04.2021, con CP_2 la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso la cartella esattoriale 02820190051132322000, compensando integralmente le spese processuali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: erroneo inquadramento della fattispecie;
erronea valutazione del
Giudice riguardo la tempestività della notifica della domanda introduttiva;
erronea valutazione del Giudice di Pace riguardo la prescrizione.
Per questi motivi
, l'appellante, previa istanza di sospensione, chiedeva di accogliere l'appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata che Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 339 e 113 c.p.c., nonché per la sua tardività. Nel merito, inoltre, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
Benché regolarmente citata, sceglieva di restare contumace l'appellata
Controparte_3
All'udienza del 10.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell' Controparte_1 ai sensi dell'art. 339 c.p.c., sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella esattoriale valore inferiore ad € 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
L'eccezione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre considerare che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, secondo comma, del Codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nella L. 24 novembre 1981, art. 23, comma 11, si applica pacificamente anche nei casi di opposizione a cartella esattoriale cd. recuperatoria, ovvero, allorché il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (cfr. Cass. 30 aprile
2015, n. 8806, Cass. 30 aprile 2014, n. 9557, Cass. 5 maggio 2016, n.
8961, e Cass. 14 ottobre 2016, n. 20734).
Quanto all'estensione della citata disciplina all'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative, la giurisprudenza si è recentemente espressa in senso favorevole, rilevando come l'art 7, comma 10 e l'art 6 comma
10 D.Lgs. n. 150 del 2011, mirino a sottrarre la materia delle sanzioni amministrative al giudizio di equità in quanto esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass, n. 17212 del 12.7.2017), ed inoltre argomentando dal fatto che la competenza del Giudice di Pace nell'opposizione ex art
615 1° comma c.p.c. avverso cartella esattoriale relativa a sanzione al codice della strada non discende "ratione valore”, ex art. 113 c.p.c., ma
è una competenza speciale attribuita dalla legge "ratione materiae” (cfr.
Cass. sez. II, 22/10/2018, n.26613).
In altri termini, la competenza del Giudice di Pace ex art 615 1° comma c.p.c. in caso di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa ex art 7 D.l.vo 150 del 2011 è una competenza per materia, sicchè la valutazione del Giudice di Pace non è compiuta secondo equità, in quanto il giudizio di equità ex art 113 2° comma c.p.c. è ammesso solo nel caso in cui la competenza del Giudice di Pace sia una competenza di mero valore e la causa abbia in concreto un valore non superiore ai mille euro.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che in base al principio c.d. dell'apparenza, ai fini dell'individuazione del tipo di azione esercitato e del provvedimento conseguentemente emanato – cui risulta riconnesso uno specifico regime in tema di impugnazioni – si considera determinante la qualificazione (anche se viziata e anche se implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il procedimento) effettuata dal giudice a quo nella pronuncia rispetto alla quale si propone l'impugnazione. In mancanza di tale qualificazione, si tiene conto del tipo di tutela richiesto con la domanda (Cass. 19 ottobre
2011 n. 21598; Cass. Sez. un. 11 gennaio 2011, n. 390). Ed infatti
“l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice “a quo” abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice “a quo”, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice “ad quem”, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come opposizione a sanzione amministrativa - e non come opposizione all'esecuzione - il giudizio introdotto per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento, nonché dei verbali di contestazione e dell'ordinanza-ingiunzione relativi a violazione del codice della strada, ritenendo per tale ragione ammissibile l'impugnazione col ricorso per cassazione).” (cfr. Cass. 21/12/2009 n.26919 e Cass. 23 dicembre 2008
n. 30201)”. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha qualificato la domanda proposta dalla come opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc Pt_1
(cfr. pag. 2 laddove si afferma che non si può procedere ad una diversa qualificazione della domanda ex lege 689-81 per mancanza dei requisiti imprescindibili, ..) e pertanto l'opponente aveva l'obbligo di impugnare la sentenza con le forme e con i termini previsti per l'azione così come qualificata dal giudice di pace.
Ciò premesso, l'appello è da considerarsi tardivo in quanto la sentenza gravata è stata pubblicata in data 28.04.2021 e l'atto di appello risulta notificato il 2-3.11.2021, ovvero oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c..
Al riguardo, giova precisare che ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (sul punto cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11.01.2012 - Rv. 620864 – 01).
Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012,
n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”. Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e pertanto va condannata alla Parte_1 refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
, in base al DM 55/2014, come modificato dal DM
[...]
147/2022, per lo scaglione di valore fino a € 1.100,00., tenuto conto del tenore delle difese svolte ed esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 28487/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'appello inammissibile in quanto tardivo;
b) Condanna l'appellante alla refusione Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio in favore di
[...]
che liquida in € 462,00 per compensi Controparte_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per disporre la condanna dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 24.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano