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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott.ssa Anna Battaglia Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss c.p.c. da
nata in [...] in data [...] (C.F , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maria Sicilia;
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Oggetto: diniego di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs.
150/2011);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss c.p.c. depositato in data 14.12.2023 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il Parte_1 provvedimento del Questore della Provincia di Cat A12/2022/Uff.Immigrazione- CP_1
1°Sezione emesso in data 24.11.2022, e notificato in data 30.11.2023, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
Con decreto del 18.01.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con note scritte del 13.01.2025, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Con decreto di data 26.09.2024 il Tribunale ha fissato nuova udienza di discussione in forma scritta in data 14.01.2025 assegnando termine per il deposito di note di trattazione scritta, invitando parte ricorrente a produrre il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Cosenza.
Con successivo decreto di data 17.01.2025 il Tribunale ha sollecitato la ricorrente al deposito del certificato del casellario giudiziale e ha fissato nuova udienza cartolare al 11.03.2025.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione indicata, l'Amministrazione resistente ha insistito per il rigetto del ricorso. Nulla invece è stato depositato dalla parte ricorrente. La causa è stata quindi riservata in decisione al
Collegio.
****
La domanda di riconoscimento della protezione speciale non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione (anche) speciale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della istanza, inizialmente inoltrata in sede amministrativa. Si tratta di un “giudizio articolato sul rapporto” e non di un “giudizio articolato sull'atto”, di talché oggetto della causa non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, bensì, piuttosto, l'accertamento del diritto del ricorrente di vedersi riconoscere la forma di protezione richiesta. Irrilevante, pertanto, si appalesa l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (sul punto: Cass.
n. 17318/2019; Cass. n. 7385/2017).
Ciò precisato, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile. Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2018) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 co 6 del d.lgs. n.
286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
- il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
- il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
- il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierna ricorrente (la cui istanza in sede amministrativa è stata formalizzata in data 04.08.2021) opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n.
130/2020.
Mette conto poi rammentare che la disciplina sulla protezione speciale si salda al combinato disposto degli artt. 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, che vengono in rilievo nel caso di specie.
La norma di cui all'art. 4, comma 3, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b, legge 30 luglio
2002, n. 189, dispone che: “non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Il successivo art. 5, al comma 5, dispone poi che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il secondo periodo del comma 5 cit., prevede inoltre che: nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Rispetto alla disciplina richiamata, la Suprema Corte, con un recente arresto (n. 23597/2023), ha chiarito e precisato – con insegnamento al quale questo Collegio ritiene di dare continuità – che in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in legge n. 132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente. E tali principi – ad avviso del Collegio – vanno necessariamente estesi anche alla nuova forma di protezione speciale, come introdotta per effetto della novella legislativa di cui al più volte menzionato d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, con il quale – per quanto già detto – è stato ripristinato all'art. 5, co. 6, T.U.I. il principio del pieno rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite al rifiuto del permesso di soggiorno anche quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia.
D'altro canto, ancorché la norma non faccia più riferimento esplicito ai “seri motivi, in particolare di carattere umanitario”, la Corte di Cassazione ha sottolineato come “la protezione speciale (quanto meno nella formulazione antecedente l'introduzione del decreto n. 20/2023, c.d. decreto
CUTRO), si presenti, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 ... nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del
20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
Ne discende che il giudizio di pericolosità dell'immigrato non può essere espresso in via tautologica con esclusivo riferimento al reato commesso, essendo necessario operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della sicurezza nazionale e alla vita familiare ex art. 8 CEDU, mercé una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, tenuto conto della natura e della effettività dei legami familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, senza pertanto che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita.
Entro questo quadro di riferimento, osserva il Collegio che, pur tenendo in considerazione il fatto che la ricorrente ha dichiarato di risiedere in Italia dal 2011, non può ritenersi raggiunta la prova della sua positiva integrazione nel tessuto socio-economico del territorio italiano.
Occorre in primo luogo osservare che la ricorrente, nei propri atti difensivi, ha dedotto di essere stata condannata alla pena di tre anni di reclusione per aver commesso il reato di cui all'art. 73
D.P.R. n. 309/1990 e di aver espiato la pena nel carcere femminile di “Giudecca”. CP_1
L'Amministrazione resistente, invece, nella memoria di costituzione ha dedotto che la ricorrente ha a suo carico diversi precedenti di Polizia, evidenziando in particolare che la predetta: - in data 11.10.2016 è stata tratta in arresto da personale dei Carabinieri di Ascoli Piceno in relazione alla ipotesi criminosa ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90 (stupefacenti – produzione e traffico), cui ha fatto seguito la condanna del Tribunale di Ascoli Piceno divenuta irrevocabile il 26.11.2016, alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed € 600,00 di multa;
- in data 23.01.2018 è stata tratta in arresto da personale della Polizia Ferroviaria di Padova sempre in relazione alla fattispecie delittuosa art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, con applicazione della custodia cautelare in carcere;
- in data 29.07.2019 è stata tratta in arresto per esecuzione della pena da espiare di anni quattro, mesi due, giorni venti e multa di € 13.930,00, in seguito a cumulo di sentenze emesse dal
Tribunale di Ascoli Piceno e dalla Corte di Appello di Venezia, presso Casa Circondariale
Controparte_2
- in data 11.05.2020, è stata deferita all'A.G. per minaccia (art. 612 c.p.) proferita contro un'agente di Polizia Penitenziaria.
A fronte di tali allegazioni dell'Amministrazione il Tribunale, con decreto di data 17.01.2025, ha chiesto alla parte ricorrente l'esibizione del certificato del casellario giudiziale;
nel termine assegnato tuttavia nulla è stato depositato in atti.
Pur in assenza del deposito del certificato richiesto, mette conto osservare che la parte ricorrente non ha benché minimamente contestato quanto dedotto dalla resistente Amministrazione, ragion per cui, tenuto conto che il presente giudizio è disciplinato dal rito semplificato di cognizione che soggiace alla regola di cui all'art. 115 c.p.c., le ridette allegazioni circa i precedenti a carico della richiedente vanno ritenuti quali “fatti non specificamente contestati dalla parte”.
Tanto esposto, avuto riguardo al radicamento raggiunto in territorio italiano dalla ricorrente, si rileva che, per quanto concerne il profilo lavorativo, la predetta ha documentato di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della cooperativa Rio Terà Dei Pensieri all'interno del carcere femminile di Venezia (Giudecca) a far data dal 01.09.2020 con successive proroghe sino al
31.12.2021 (doc. allegati a ricorso introduttivo).
Dalla Certificazione Unica 2021, relativa all'anno 2020, si evince che la ricorrente ha percepito dal predetto datore di lavoro un reddito complessivamente pari ad € 3.479,57 e dalle buste paga relative ai mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno 2021 una retribuzione mensile netta ricompresa tra € 800,00 ed € 1.060,00.
Nulla è stato invece prodotto con riferimento agli anni 2022 e 2023. Quanto al 2024, la ricorrente ha prodotto una denuncia di lavoro domestico in relazione ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il sig. WU SA MI con decorrenza dal 12.08.2024 nonché due buste paga dei mesi di agosto e settembre, dalle quali si evince il percepimento di una retribuzione netta rispettivamente di € 370,00 ed € 523,00.
Null'altro è stato depositato in giudizio, pur essendo stata la richiedente invitata con decreto ancora di data 09.11.2024 a depositare entro la successiva udienza del 14.01.2025 (poi rinviata al
11.03.2025) documentazione aggiornata in merito (anche) alla propria posizione lavorativa.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto che rispetto al periodo temporale dal 2022 sino alla data dell'udienza di discussione del 11.03.2025 risulta dimostrato che la richiedente ha svolto attività lavorativa effettiva nei soli mesi di agosto e settembre 2024, non può che prendere atto dell'assenza di indici di un concreto ed adeguato radicamento nel contesto lavorativo del Paese di accoglienza.
Sul piano poi dell'inserimento sociale-culturale la sig.ra si è limitata a documentare le Pt_1 attività formative alle quali ha partecipato, organizzate dalla cooperativa Rio Terà dei Pensieri, che tuttavia risalgono al 2019 e che risultano circoscritte nel solo arco temporale del periodo di reclusione.
La ricorrente non ha prodotto né allegato alcuna documentazione successiva all'anno 2020 circa il suo radicamento socio-culturale in Italia, nulla essendo stato dedotto quanto all'eventuale partecipazione ad attività associative o di volontariato né relativamente all'iscrizione a corsi di istruzione, formazione, ovvero di apprendimento della lingua italiana.
Nulla è stato allegato o prodotto neppure quanto alla sussistenza di legami familiari valorizzabili ai fini del riconoscimento della protezione speciale.
Nell'ottica della valutazione globale (e non meramente atomistica) del grado di inserimento della richiedente nel paese di accoglienza, non può da ultimo sottacersi come la sig.ra abbia Pt_1 reiterato comportamenti illeciti nel corso della sua permanenza in territorio italiano che denotano anche una incapacità della predetta di adeguarsi alle leggi ed alle ordinarie regole della società civile, non sussistendo nemmeno elementi per formulare una ragionevole prognosi di non recidivanza di ulteriori condotte delittuose in futuro.
Alla luce dei rilievi che precedono non emerge l'effettività di alcun serio legame lavorativo, familiare, sociale, culturale con il Paese di accoglienza da parte della ricorrente;
nemmeno ricorrono nella specie i presupposti per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità invero non allegata in giudizio, né sussistono elementi per ritenere che la sig.ra abbia compiuto ogni Pt_1 apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023).
Si deve, peraltro, far presente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero 'parametri di benessere', né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di 'estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico'” (cfr., ex multis, Cass. n.
22257/2019).
Ne consegue che, nel descritto contesto, non sono ravvisabili fondati motivi di ritenere che l'allontanamento della stessa dal territorio nazionale possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Vale infine osservare che le fonti informative consultate sulla Nigeria escludono che la zona di provenienza della ricorrente (Delta State come emerge dagli atti di causa) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di intensità tale che qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione, ovvero che sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, sicché non ricorrono i presupposti per l'applicabilità del disposto Contr normativo di cui all'art. 19 1.1. prima parte).
Dall'analisi delle fonti consultate emerge come in Nigeria la situazione sia indubbiamente critica sotto il profilo del rispetto dei diritti umani e si sia inoltre registrato negli ultimi anni un aumento dell'insicurezza. Tuttavia, le principali criticità nel paese, pur in espansione, continuino a rimanere relegate in alcune aree specifiche. Sulla base delle informazioni disponibili, le principali situazioni di criticità in Nigeria riguardano:
- la violenza Jihadista di e dell'Islamic State's West Africa Province (ISWAP) nella Per_1
Regione Nord-Est e sempre più nelle Regioni Nord-Ovest e Centro-Nord;
- violenza criminale e banditismo nella regione nord-occidentale e nel Delta del Niger;
-conflitti tra agricoltori e allevatori nelle regioni del nord-ovest e del nord-est, nonché nella cosiddetta “Middle Belt zone” (regione centro-settentrionale) e sempre più nella Nigeria meridionale;
- scontri intercomunitari/etnici;
- disordini nell'ex stato del Biafra (oggi Regioni del Sud-Est e del Sud-Sud);
- proteste che diventano violente, anche a causa dell'intervento delle forze dell'ordine; - violenza dovuta a culti, in particolare nelle regioni Sud-Ovest e Sud-Sud;
- violenza legata alle elezioni.
Nella zona di specifica provenienza della ricorrente non risulta accertata una situazione di criticità tale per cui possa ritenersi che la predetta, così come altri civili (tenuto conto dell'assenza di allegazioni individualizzanti), siano esposti al rischio di subire, in via generalizzata, trattamenti inumani o degradanti.
In tal senso depongono le fonti informative consultate dal Collegio:
- (formerly: European Asylum Support Office, Controparte_4
EASO): Nigeria- Country Focus, July 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Countr
y_Focus.pdf;
- ACLED: Non-State Armed Groups And Illicit Economies In West Africa, Armed bandits in
Nigeria, July 2024, https://acleddata.com/acleddatanew/wp content/uploads/2024/07/Armed-bandits-in-Nigeria-Non-state-armed-groups-and-
[...]
Controparte_5
- : THIRTEENTH REPORT ON VIOLENCE IN NIGERIA 2023 CP_6
(covering from 1 January 2023 to 31 December 2023), https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports//NGA-Watch-Report23VF.pdf;
- The State of the World's Human Rights;
Nigeria 2023, 24 April Controparte_7
2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107991.html;
- Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, CP_8
23 April 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107771.html
- Freedom House: Freedom in the World 2024 - Nigeria, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html;
- HRW - Human Rights Watch: World Report 2024 - Nigeria, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103137.html;
-ACLED – Armed Conflict Location and Event Data Project, Data Export Tool, in www.acleddata.com/data-export-tool/;
-ACLED - Armed Conflict Location and Event Data Project, Conflict Watchlist 2023 https://acleddata.com/conflict-watchlist-2023/nigeria/ e Nigeria Election Violence Tracker https://acleddata.com/nigeria-election-violence-tracker/; -Council on Foreign Relations, Nigeria Security Tracker, https://www.cfr.org/nigeria/nigeriasecurity- tracker/p29483 ;
- UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel
Report of the Secretary-General, 30 giugno 2023, https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/s_2023_490_sg_report_eng_june_2023_0.p df;
- UN Security Council: Protection of civilians in armed conflict, Report of the Secretary-General,
12 May 2023, https://reliefweb.int/report/world/protection-civilians-armed-conflict- reportsecretary- general-s2023345-enarruzh;
-OHCHR, Universal Periodic Review – Nigeria, https://www.ohchr.org/en/hr- bodies/upr/ngindex;
- EASO, Nigeria Security situation, Country of Origin Information Report, June 2021 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria
_Security_situation.pdf;
- PIND, Niger Delta Annual Conflict Report, January - December 2022, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/;
- in ACLED, Mapping Nigeria's Kidnapping Crisis: Players, Persona_2
Targets, and Trends, 20 May 2021, https://acleddata.com/2021/05/20/mapping- nigeriaskidnapping- crisisplayers-targets-and-trends/;
- in ACLED, Lessons from the #EndSARS Movement in Nigeria, Persona_2
9 February 2021, https://acleddata.com/2021/02/09/lessons-from-the-endsars-movement- innigeria;
Si ritiene pertanto si possa confermare la valutazione già formulata nella “Nota di orientamento
Nigeria EUAA, ottobre 2021” (EASO – European Asylum Support Office: Country Guidance:
Nigeria; Common analysis and guidance note, ottobre 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf) la quale, pur riscontrando “che in diverse parti della Nigeria sono in corso numerosi conflitti armati ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ”, osserva che “in nessuno Stato della Nigeria il grado di violenza indiscriminata raggiunge un livello talmente elevato per cui si potrebbe fondatamente ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, a seconda dei casi, nella regione in questione correrebbe un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'articolo 15, lettera c), DQ per effetto della mera presenza sul territorio di quel paese o quella regione”. Inoltre, la predetta nota inserisce il Delta State, Stato di provenienza della ricorrente, tra gli “Stati in cui, in generale, un civile non corre un rischio effettivo di essere coinvolto personalmente ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ”.
Per tutte le ragioni svolte il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della causa e delle posizioni soggettive coinvolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando nella causa n. 18797/2023 R.G., ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Giudice rel. ed est. dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott.ssa Poletti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott.ssa Anna Battaglia Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss c.p.c. da
nata in [...] in data [...] (C.F , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maria Sicilia;
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Oggetto: diniego di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs.
150/2011);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss c.p.c. depositato in data 14.12.2023 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il Parte_1 provvedimento del Questore della Provincia di Cat A12/2022/Uff.Immigrazione- CP_1
1°Sezione emesso in data 24.11.2022, e notificato in data 30.11.2023, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
Con decreto del 18.01.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con note scritte del 13.01.2025, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Con decreto di data 26.09.2024 il Tribunale ha fissato nuova udienza di discussione in forma scritta in data 14.01.2025 assegnando termine per il deposito di note di trattazione scritta, invitando parte ricorrente a produrre il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Cosenza.
Con successivo decreto di data 17.01.2025 il Tribunale ha sollecitato la ricorrente al deposito del certificato del casellario giudiziale e ha fissato nuova udienza cartolare al 11.03.2025.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione indicata, l'Amministrazione resistente ha insistito per il rigetto del ricorso. Nulla invece è stato depositato dalla parte ricorrente. La causa è stata quindi riservata in decisione al
Collegio.
****
La domanda di riconoscimento della protezione speciale non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione (anche) speciale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della istanza, inizialmente inoltrata in sede amministrativa. Si tratta di un “giudizio articolato sul rapporto” e non di un “giudizio articolato sull'atto”, di talché oggetto della causa non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, bensì, piuttosto, l'accertamento del diritto del ricorrente di vedersi riconoscere la forma di protezione richiesta. Irrilevante, pertanto, si appalesa l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (sul punto: Cass.
n. 17318/2019; Cass. n. 7385/2017).
Ciò precisato, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile. Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2018) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 co 6 del d.lgs. n.
286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
- il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
- il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
- il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierna ricorrente (la cui istanza in sede amministrativa è stata formalizzata in data 04.08.2021) opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n.
130/2020.
Mette conto poi rammentare che la disciplina sulla protezione speciale si salda al combinato disposto degli artt. 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, che vengono in rilievo nel caso di specie.
La norma di cui all'art. 4, comma 3, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b, legge 30 luglio
2002, n. 189, dispone che: “non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Il successivo art. 5, al comma 5, dispone poi che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il secondo periodo del comma 5 cit., prevede inoltre che: nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Rispetto alla disciplina richiamata, la Suprema Corte, con un recente arresto (n. 23597/2023), ha chiarito e precisato – con insegnamento al quale questo Collegio ritiene di dare continuità – che in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in legge n. 132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente. E tali principi – ad avviso del Collegio – vanno necessariamente estesi anche alla nuova forma di protezione speciale, come introdotta per effetto della novella legislativa di cui al più volte menzionato d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, con il quale – per quanto già detto – è stato ripristinato all'art. 5, co. 6, T.U.I. il principio del pieno rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite al rifiuto del permesso di soggiorno anche quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia.
D'altro canto, ancorché la norma non faccia più riferimento esplicito ai “seri motivi, in particolare di carattere umanitario”, la Corte di Cassazione ha sottolineato come “la protezione speciale (quanto meno nella formulazione antecedente l'introduzione del decreto n. 20/2023, c.d. decreto
CUTRO), si presenti, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 ... nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del
20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
Ne discende che il giudizio di pericolosità dell'immigrato non può essere espresso in via tautologica con esclusivo riferimento al reato commesso, essendo necessario operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della sicurezza nazionale e alla vita familiare ex art. 8 CEDU, mercé una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, tenuto conto della natura e della effettività dei legami familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, senza pertanto che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita.
Entro questo quadro di riferimento, osserva il Collegio che, pur tenendo in considerazione il fatto che la ricorrente ha dichiarato di risiedere in Italia dal 2011, non può ritenersi raggiunta la prova della sua positiva integrazione nel tessuto socio-economico del territorio italiano.
Occorre in primo luogo osservare che la ricorrente, nei propri atti difensivi, ha dedotto di essere stata condannata alla pena di tre anni di reclusione per aver commesso il reato di cui all'art. 73
D.P.R. n. 309/1990 e di aver espiato la pena nel carcere femminile di “Giudecca”. CP_1
L'Amministrazione resistente, invece, nella memoria di costituzione ha dedotto che la ricorrente ha a suo carico diversi precedenti di Polizia, evidenziando in particolare che la predetta: - in data 11.10.2016 è stata tratta in arresto da personale dei Carabinieri di Ascoli Piceno in relazione alla ipotesi criminosa ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90 (stupefacenti – produzione e traffico), cui ha fatto seguito la condanna del Tribunale di Ascoli Piceno divenuta irrevocabile il 26.11.2016, alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed € 600,00 di multa;
- in data 23.01.2018 è stata tratta in arresto da personale della Polizia Ferroviaria di Padova sempre in relazione alla fattispecie delittuosa art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, con applicazione della custodia cautelare in carcere;
- in data 29.07.2019 è stata tratta in arresto per esecuzione della pena da espiare di anni quattro, mesi due, giorni venti e multa di € 13.930,00, in seguito a cumulo di sentenze emesse dal
Tribunale di Ascoli Piceno e dalla Corte di Appello di Venezia, presso Casa Circondariale
Controparte_2
- in data 11.05.2020, è stata deferita all'A.G. per minaccia (art. 612 c.p.) proferita contro un'agente di Polizia Penitenziaria.
A fronte di tali allegazioni dell'Amministrazione il Tribunale, con decreto di data 17.01.2025, ha chiesto alla parte ricorrente l'esibizione del certificato del casellario giudiziale;
nel termine assegnato tuttavia nulla è stato depositato in atti.
Pur in assenza del deposito del certificato richiesto, mette conto osservare che la parte ricorrente non ha benché minimamente contestato quanto dedotto dalla resistente Amministrazione, ragion per cui, tenuto conto che il presente giudizio è disciplinato dal rito semplificato di cognizione che soggiace alla regola di cui all'art. 115 c.p.c., le ridette allegazioni circa i precedenti a carico della richiedente vanno ritenuti quali “fatti non specificamente contestati dalla parte”.
Tanto esposto, avuto riguardo al radicamento raggiunto in territorio italiano dalla ricorrente, si rileva che, per quanto concerne il profilo lavorativo, la predetta ha documentato di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della cooperativa Rio Terà Dei Pensieri all'interno del carcere femminile di Venezia (Giudecca) a far data dal 01.09.2020 con successive proroghe sino al
31.12.2021 (doc. allegati a ricorso introduttivo).
Dalla Certificazione Unica 2021, relativa all'anno 2020, si evince che la ricorrente ha percepito dal predetto datore di lavoro un reddito complessivamente pari ad € 3.479,57 e dalle buste paga relative ai mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno 2021 una retribuzione mensile netta ricompresa tra € 800,00 ed € 1.060,00.
Nulla è stato invece prodotto con riferimento agli anni 2022 e 2023. Quanto al 2024, la ricorrente ha prodotto una denuncia di lavoro domestico in relazione ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il sig. WU SA MI con decorrenza dal 12.08.2024 nonché due buste paga dei mesi di agosto e settembre, dalle quali si evince il percepimento di una retribuzione netta rispettivamente di € 370,00 ed € 523,00.
Null'altro è stato depositato in giudizio, pur essendo stata la richiedente invitata con decreto ancora di data 09.11.2024 a depositare entro la successiva udienza del 14.01.2025 (poi rinviata al
11.03.2025) documentazione aggiornata in merito (anche) alla propria posizione lavorativa.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto che rispetto al periodo temporale dal 2022 sino alla data dell'udienza di discussione del 11.03.2025 risulta dimostrato che la richiedente ha svolto attività lavorativa effettiva nei soli mesi di agosto e settembre 2024, non può che prendere atto dell'assenza di indici di un concreto ed adeguato radicamento nel contesto lavorativo del Paese di accoglienza.
Sul piano poi dell'inserimento sociale-culturale la sig.ra si è limitata a documentare le Pt_1 attività formative alle quali ha partecipato, organizzate dalla cooperativa Rio Terà dei Pensieri, che tuttavia risalgono al 2019 e che risultano circoscritte nel solo arco temporale del periodo di reclusione.
La ricorrente non ha prodotto né allegato alcuna documentazione successiva all'anno 2020 circa il suo radicamento socio-culturale in Italia, nulla essendo stato dedotto quanto all'eventuale partecipazione ad attività associative o di volontariato né relativamente all'iscrizione a corsi di istruzione, formazione, ovvero di apprendimento della lingua italiana.
Nulla è stato allegato o prodotto neppure quanto alla sussistenza di legami familiari valorizzabili ai fini del riconoscimento della protezione speciale.
Nell'ottica della valutazione globale (e non meramente atomistica) del grado di inserimento della richiedente nel paese di accoglienza, non può da ultimo sottacersi come la sig.ra abbia Pt_1 reiterato comportamenti illeciti nel corso della sua permanenza in territorio italiano che denotano anche una incapacità della predetta di adeguarsi alle leggi ed alle ordinarie regole della società civile, non sussistendo nemmeno elementi per formulare una ragionevole prognosi di non recidivanza di ulteriori condotte delittuose in futuro.
Alla luce dei rilievi che precedono non emerge l'effettività di alcun serio legame lavorativo, familiare, sociale, culturale con il Paese di accoglienza da parte della ricorrente;
nemmeno ricorrono nella specie i presupposti per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità invero non allegata in giudizio, né sussistono elementi per ritenere che la sig.ra abbia compiuto ogni Pt_1 apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023).
Si deve, peraltro, far presente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero 'parametri di benessere', né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di 'estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico'” (cfr., ex multis, Cass. n.
22257/2019).
Ne consegue che, nel descritto contesto, non sono ravvisabili fondati motivi di ritenere che l'allontanamento della stessa dal territorio nazionale possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Vale infine osservare che le fonti informative consultate sulla Nigeria escludono che la zona di provenienza della ricorrente (Delta State come emerge dagli atti di causa) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di intensità tale che qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione, ovvero che sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, sicché non ricorrono i presupposti per l'applicabilità del disposto Contr normativo di cui all'art. 19 1.1. prima parte).
Dall'analisi delle fonti consultate emerge come in Nigeria la situazione sia indubbiamente critica sotto il profilo del rispetto dei diritti umani e si sia inoltre registrato negli ultimi anni un aumento dell'insicurezza. Tuttavia, le principali criticità nel paese, pur in espansione, continuino a rimanere relegate in alcune aree specifiche. Sulla base delle informazioni disponibili, le principali situazioni di criticità in Nigeria riguardano:
- la violenza Jihadista di e dell'Islamic State's West Africa Province (ISWAP) nella Per_1
Regione Nord-Est e sempre più nelle Regioni Nord-Ovest e Centro-Nord;
- violenza criminale e banditismo nella regione nord-occidentale e nel Delta del Niger;
-conflitti tra agricoltori e allevatori nelle regioni del nord-ovest e del nord-est, nonché nella cosiddetta “Middle Belt zone” (regione centro-settentrionale) e sempre più nella Nigeria meridionale;
- scontri intercomunitari/etnici;
- disordini nell'ex stato del Biafra (oggi Regioni del Sud-Est e del Sud-Sud);
- proteste che diventano violente, anche a causa dell'intervento delle forze dell'ordine; - violenza dovuta a culti, in particolare nelle regioni Sud-Ovest e Sud-Sud;
- violenza legata alle elezioni.
Nella zona di specifica provenienza della ricorrente non risulta accertata una situazione di criticità tale per cui possa ritenersi che la predetta, così come altri civili (tenuto conto dell'assenza di allegazioni individualizzanti), siano esposti al rischio di subire, in via generalizzata, trattamenti inumani o degradanti.
In tal senso depongono le fonti informative consultate dal Collegio:
- (formerly: European Asylum Support Office, Controparte_4
EASO): Nigeria- Country Focus, July 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Countr
y_Focus.pdf;
- ACLED: Non-State Armed Groups And Illicit Economies In West Africa, Armed bandits in
Nigeria, July 2024, https://acleddata.com/acleddatanew/wp content/uploads/2024/07/Armed-bandits-in-Nigeria-Non-state-armed-groups-and-
[...]
Controparte_5
- : THIRTEENTH REPORT ON VIOLENCE IN NIGERIA 2023 CP_6
(covering from 1 January 2023 to 31 December 2023), https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports//NGA-Watch-Report23VF.pdf;
- The State of the World's Human Rights;
Nigeria 2023, 24 April Controparte_7
2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107991.html;
- Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, CP_8
23 April 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107771.html
- Freedom House: Freedom in the World 2024 - Nigeria, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html;
- HRW - Human Rights Watch: World Report 2024 - Nigeria, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103137.html;
-ACLED – Armed Conflict Location and Event Data Project, Data Export Tool, in www.acleddata.com/data-export-tool/;
-ACLED - Armed Conflict Location and Event Data Project, Conflict Watchlist 2023 https://acleddata.com/conflict-watchlist-2023/nigeria/ e Nigeria Election Violence Tracker https://acleddata.com/nigeria-election-violence-tracker/; -Council on Foreign Relations, Nigeria Security Tracker, https://www.cfr.org/nigeria/nigeriasecurity- tracker/p29483 ;
- UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel
Report of the Secretary-General, 30 giugno 2023, https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/s_2023_490_sg_report_eng_june_2023_0.p df;
- UN Security Council: Protection of civilians in armed conflict, Report of the Secretary-General,
12 May 2023, https://reliefweb.int/report/world/protection-civilians-armed-conflict- reportsecretary- general-s2023345-enarruzh;
-OHCHR, Universal Periodic Review – Nigeria, https://www.ohchr.org/en/hr- bodies/upr/ngindex;
- EASO, Nigeria Security situation, Country of Origin Information Report, June 2021 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria
_Security_situation.pdf;
- PIND, Niger Delta Annual Conflict Report, January - December 2022, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/;
- in ACLED, Mapping Nigeria's Kidnapping Crisis: Players, Persona_2
Targets, and Trends, 20 May 2021, https://acleddata.com/2021/05/20/mapping- nigeriaskidnapping- crisisplayers-targets-and-trends/;
- in ACLED, Lessons from the #EndSARS Movement in Nigeria, Persona_2
9 February 2021, https://acleddata.com/2021/02/09/lessons-from-the-endsars-movement- innigeria;
Si ritiene pertanto si possa confermare la valutazione già formulata nella “Nota di orientamento
Nigeria EUAA, ottobre 2021” (EASO – European Asylum Support Office: Country Guidance:
Nigeria; Common analysis and guidance note, ottobre 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf) la quale, pur riscontrando “che in diverse parti della Nigeria sono in corso numerosi conflitti armati ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ”, osserva che “in nessuno Stato della Nigeria il grado di violenza indiscriminata raggiunge un livello talmente elevato per cui si potrebbe fondatamente ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, a seconda dei casi, nella regione in questione correrebbe un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'articolo 15, lettera c), DQ per effetto della mera presenza sul territorio di quel paese o quella regione”. Inoltre, la predetta nota inserisce il Delta State, Stato di provenienza della ricorrente, tra gli “Stati in cui, in generale, un civile non corre un rischio effettivo di essere coinvolto personalmente ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ”.
Per tutte le ragioni svolte il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della causa e delle posizioni soggettive coinvolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando nella causa n. 18797/2023 R.G., ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Giudice rel. ed est. dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott.ssa Poletti.