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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3835/2025 R.G.L., avente a oggetto “disabilità gravissima”,
PROMOSSA DA
e n.q. di genitori di Parte_1 Parte_2
, con gli Avv.ti Corrado Valvo e Chiara Calabrese;
Persona_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Filippa Morina;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 17.4.2025, gli odierni ricorrenti hanno adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che il minore aveva, sin dalla data di presentazione della istanza Persona_1
i requisiti di soggetto in status di disabilità gravissima, con diritto di ottenere i benefici di cui al D.M. 26/09/2016 e, per l'affetto, condannare parte resistente al pagamento delle
1 relative spettanze, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al soddisfo. […] Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore dei ricorrenti”.
Con memoria difensiva depositata in data 27.6.2025, si è costituita in giudizio l'
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “…che il ricorso venga dichiarato CP_2 inammissibile e/o improcedibile in quanto è manifestamente carente della specifica allegazione dei requisiti per legge richiesti, ma pure di idonea documentazione medica atta a porre in essere un eventuale accertamento in sede giudiziale. • In subordine, nel merito, si chiede che il ricorso venga rigettato perché palesemente infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. • In estremo subordine, sempre nel merito, ove dovessero riconoscersi le condizioni sanitarie previste dal D.M. 26/09/2016, si chiede che venga accertato e dichiarato esclusivamente lo status sanitario di disabilità gravissima dell'interessato e non anche il diritto tout court a percepire il beneficio economico, giacché quest'ultimo, come è stato dimostrato, ai sensi del DPRS n. 545/2017 ss.mm.ii. e della
Circolare n. 17/2018 Ass. Salute, deve intendersi subordinato non solo condizioni sanitarie Cont ma anche ai requisiti socio-economici del beneficiario che l' deve CP_1 obbligatoriamente tenere in considerazione nel determinare il quantum dell'assegno: 1) eventuali ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il S.S.R. che non danno diritto all'assegno per i relativi giorni di degenza, 2) il valore ISEE c.d. socio- sanitario e 3) la sottoscrizione del Patto di Cura per l'impegno ad utilizzare l'assegno per i bisogni del soggetto fragile. • Con vittoria di spese e compensi di causa”.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 7.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato, non sussistendo in capo a Per_1
i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima
[...] ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia.
2.1. Ed invero, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari richiesti per il Persona_1 riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ex art. 3 del citato D.M. 26.9.2016.
2 2.2. In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui Per_1
è affetto e anche a seguito dei rilievi critici del CTP di parte ricorrente, ha
[...] chiaramente affermato che “…può concludersi che il minore , nato a [...]
il 13/02/2020, è affetto da: “Tetraparesi spastico-distonica ed episodi parossistici CP_1 in ex-prematuro con quadro neuro-radiologico di leucomalacia periventricolare.
Broncodisplasia con storia di iperattività bronchiale”. Per quanto sin qui illustrato ritengo che dette infermità NON siano tali da legittimare per il sunnominato minore la condizione di “disabilità gravissima” di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 26/06/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n.
280 del 30/11/2016” (cfr. relazione depositata in data 22.8.2025).
2.3. A tal fine, innanzitutto, il CTU ha evidenziato che «…Per la concessione del beneficio economico suddetto si presuppone, in altri termini, la necessità di una assistenza continuativa nella giornata, prestata da terzi, la cui interruzione anche solo per breve periodo comporti il concreto pericolo di ulteriori severe complicanze o, addirittura, di morte. Ebbene, nel caso in esame, pur essendo riconosciuta la prima condizione (indennità di accompagnamento) non risulta soddisfatta la seconda in quanto nessuna delle condizioni patologiche incluse nell'elenco innanzi riportato [v. pag.
6-7 relazione di consulenza tecnica] sussiste a carico del minore. Per il caso de quo, in effetti, potrebbe essere preso in considerazione quanto rappresentato alla lettera e) del sopra citato articolo 3, che recita:
“e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council
(MRC), o con punteggio alla ExpandedDisability Status Scale (EDSS) ≥9, o in stadio 5 di
Hoehn e Yahr mod. […]».
A fronte di ciò, richiamando quanto indicato nell'ultima lettera di dimissioni dell'Istituto Gaslini di Genova relativa al ricovero del 4.2.2025 (cfr. pag. 8 relazione di consulenza tecnica cit.), il CTU ha sottolineato che: «…Non si rileva, dunque, la gravissima compromissione motoria richiesta dal disposto legislativo. Inoltre, seppure trattandosi di minore non sia possibile attribuire puntualmente le classificazioni indicate nella lettera dell'articolo 3, va rammentato che: - per la valutazione del bilancio muscolare complessivo ai quattro arti con la scala Medical Research Council (MRC), la voce 1/5 corrisponde ad
“accenno al movimento” e la voce 0/5 ad “assenza di movimento”; - nell'EDSS (Expanded
Disabilty Status Scale), utilizzata generalmente per la valutazione dei deficit neurologici
3 determinati dalla Sclerosi Multipla, il grado 9 corrisponde a: “Paziente obbligato a letto e dipendente. Può solo comunicare e viene alimentato”; - nella scala Hoehn e Yahr, adoperata per la stadiazione della malattia di Parkinson, il livello 5 corrisponde alla condizione terminale: “Costretto a letto o sulla sedia a rotelle”. Per il minore dette condizioni non si riscontrano obiettivamente, né sono documentate, e pertanto, per quanto sopra esplicitato, ne consegue che al piccolo non può essere riconosciuto Persona_1 lo stato di disabilità gravissima ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 D.M.
26/09/2016. […]» (cfr. relazione depositata in data 22.8.2025).
Infine, con specifico riferimento ai rilievi critici formulati dalla CTP nominata da parte ricorrente in data 14.7.2025 (e sostanzialmente ribaditi nelle note del 6.10.2025), il
CTU ha compiutamente precisato quanto segue: «…• la Collega CTP ricorrente cita come applicabile nel caso de quo quanto indicato alla lettera i) del comma 2, art. 3 del D.M.
26/09/2016, che recita: “ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”. Tale condizione, però, non può essere adottata nella fattispecie in quanto si riferisce a soggetti in situazioni clinico- funzionali estreme e definibili come 'terminali', nelle quali non si è in grado di sopravvivere autonomamente senza un supporto sanitario e strumentale qualificato, costante e continuativo nelle 24 ore quali, ad esempio, nel caso di funzioni vitali (respirazione, nutrizione, eliminazione, mobilità etc.) gravemente compromesse e che necessitano di supporti 'esterni' continuativi, come: ventilazione meccanica, nutrizione artificiale, somministrazione di farmaci salvavita con assistenza e monitoraggio continui e ininterrotti,
H24, 7 giorni su 7; ben si comprende che nel minore in questione non si configurano tali elementi;
• nella consapevolezza che l'allegato 2 del citato Decreto individua criteri specifici per l'inquadramento della disabilità gravissima non tipizzata, con valutazione multidimensionale, lo scrivente CTU si è avvalso della documentazione prodotta e acquisita nel fascicolo telematico di causa e riportata al paragrafo 3 della relazione preliminare, ripresa per le considerazioni diagnostiche e la valutazione del caso nelle conclusioni, tenendo certamente presente il riferito 'bisogno assistenziale continuativo e complesso' a carico del minore che, nondimeno, pur giustificando la concessione dell'indennità di accompagnamento non configura la condizione di disabilità gravissima invocata con il ricorso per quanto illustrato e dedotto;
4 • concordando con l'illustre Collega, infine, non possono porsi dubbi sulla congruità delle evidenze documentali, funzionali e clinico-anamnestiche che attestano la sussistenza di una grave patologia motoria e neuroevolutiva a carico del piccolo;
Persona_1 dette limitazioni, peraltro, non integrano il requisito sanitario richiesto per la concessione dei benefici derivanti dal riconoscimento di disabilità gravissima in quanto si ribadisce che il minore non è in coma o in stato vegetativo né affetto da demenza grave e che l'attuale bilancio muscolare ai 4 arti è superiore al valore di soglia previsto dal DM 26/09/2016; a tale proposito, inoltre, va richiamato che la giovane età potrebbe consentire recuperi nel futuro in relazione alle tecniche di neuro-riabilitazione già praticate e considerata la plasticità neurale del SNC;
non va sottovalutata neanche l'ipotesi del possibile ricorso a soluzioni 'innovative' (impianti neurali, stimolazione cerebrale profonda, esoscheletri o altri dispositivi indossabili etc.), in atto ancora sperimentali ma che probabilmente saranno disponibili per tali pazienti nei prossimi anni.
In definitiva, facendo seguito alle superiori considerazioni e per quanto sin qui nuovamente argomentato, si ritiene di confermare le conclusioni diagnostiche e il giudizio resi nella relazione preliminare inviata.» (cfr. relazione depositata in data 22.8.2025 e osservazioni del CTP di parte ricorrente ivi contenute – pagg. 12-17).
2.4. Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome specificamente ed esaustivamente confermate a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente (come sostanzialmente riprodotte nelle citate note del 6.10.2025), non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3. Stante la natura della controversia e la qualità delle parti, le spese di lite possono compensarsi.
Le spese di C.T.U. seguono invece la soccombenza e, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
5 compensa le spese di lite;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte ricorrente.
Catania, 7 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3835/2025 R.G.L., avente a oggetto “disabilità gravissima”,
PROMOSSA DA
e n.q. di genitori di Parte_1 Parte_2
, con gli Avv.ti Corrado Valvo e Chiara Calabrese;
Persona_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Filippa Morina;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 17.4.2025, gli odierni ricorrenti hanno adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che il minore aveva, sin dalla data di presentazione della istanza Persona_1
i requisiti di soggetto in status di disabilità gravissima, con diritto di ottenere i benefici di cui al D.M. 26/09/2016 e, per l'affetto, condannare parte resistente al pagamento delle
1 relative spettanze, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al soddisfo. […] Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore dei ricorrenti”.
Con memoria difensiva depositata in data 27.6.2025, si è costituita in giudizio l'
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “…che il ricorso venga dichiarato CP_2 inammissibile e/o improcedibile in quanto è manifestamente carente della specifica allegazione dei requisiti per legge richiesti, ma pure di idonea documentazione medica atta a porre in essere un eventuale accertamento in sede giudiziale. • In subordine, nel merito, si chiede che il ricorso venga rigettato perché palesemente infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. • In estremo subordine, sempre nel merito, ove dovessero riconoscersi le condizioni sanitarie previste dal D.M. 26/09/2016, si chiede che venga accertato e dichiarato esclusivamente lo status sanitario di disabilità gravissima dell'interessato e non anche il diritto tout court a percepire il beneficio economico, giacché quest'ultimo, come è stato dimostrato, ai sensi del DPRS n. 545/2017 ss.mm.ii. e della
Circolare n. 17/2018 Ass. Salute, deve intendersi subordinato non solo condizioni sanitarie Cont ma anche ai requisiti socio-economici del beneficiario che l' deve CP_1 obbligatoriamente tenere in considerazione nel determinare il quantum dell'assegno: 1) eventuali ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il S.S.R. che non danno diritto all'assegno per i relativi giorni di degenza, 2) il valore ISEE c.d. socio- sanitario e 3) la sottoscrizione del Patto di Cura per l'impegno ad utilizzare l'assegno per i bisogni del soggetto fragile. • Con vittoria di spese e compensi di causa”.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 7.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato, non sussistendo in capo a Per_1
i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima
[...] ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia.
2.1. Ed invero, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari richiesti per il Persona_1 riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ex art. 3 del citato D.M. 26.9.2016.
2 2.2. In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui Per_1
è affetto e anche a seguito dei rilievi critici del CTP di parte ricorrente, ha
[...] chiaramente affermato che “…può concludersi che il minore , nato a [...]
il 13/02/2020, è affetto da: “Tetraparesi spastico-distonica ed episodi parossistici CP_1 in ex-prematuro con quadro neuro-radiologico di leucomalacia periventricolare.
Broncodisplasia con storia di iperattività bronchiale”. Per quanto sin qui illustrato ritengo che dette infermità NON siano tali da legittimare per il sunnominato minore la condizione di “disabilità gravissima” di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 26/06/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n.
280 del 30/11/2016” (cfr. relazione depositata in data 22.8.2025).
2.3. A tal fine, innanzitutto, il CTU ha evidenziato che «…Per la concessione del beneficio economico suddetto si presuppone, in altri termini, la necessità di una assistenza continuativa nella giornata, prestata da terzi, la cui interruzione anche solo per breve periodo comporti il concreto pericolo di ulteriori severe complicanze o, addirittura, di morte. Ebbene, nel caso in esame, pur essendo riconosciuta la prima condizione (indennità di accompagnamento) non risulta soddisfatta la seconda in quanto nessuna delle condizioni patologiche incluse nell'elenco innanzi riportato [v. pag.
6-7 relazione di consulenza tecnica] sussiste a carico del minore. Per il caso de quo, in effetti, potrebbe essere preso in considerazione quanto rappresentato alla lettera e) del sopra citato articolo 3, che recita:
“e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council
(MRC), o con punteggio alla ExpandedDisability Status Scale (EDSS) ≥9, o in stadio 5 di
Hoehn e Yahr mod. […]».
A fronte di ciò, richiamando quanto indicato nell'ultima lettera di dimissioni dell'Istituto Gaslini di Genova relativa al ricovero del 4.2.2025 (cfr. pag. 8 relazione di consulenza tecnica cit.), il CTU ha sottolineato che: «…Non si rileva, dunque, la gravissima compromissione motoria richiesta dal disposto legislativo. Inoltre, seppure trattandosi di minore non sia possibile attribuire puntualmente le classificazioni indicate nella lettera dell'articolo 3, va rammentato che: - per la valutazione del bilancio muscolare complessivo ai quattro arti con la scala Medical Research Council (MRC), la voce 1/5 corrisponde ad
“accenno al movimento” e la voce 0/5 ad “assenza di movimento”; - nell'EDSS (Expanded
Disabilty Status Scale), utilizzata generalmente per la valutazione dei deficit neurologici
3 determinati dalla Sclerosi Multipla, il grado 9 corrisponde a: “Paziente obbligato a letto e dipendente. Può solo comunicare e viene alimentato”; - nella scala Hoehn e Yahr, adoperata per la stadiazione della malattia di Parkinson, il livello 5 corrisponde alla condizione terminale: “Costretto a letto o sulla sedia a rotelle”. Per il minore dette condizioni non si riscontrano obiettivamente, né sono documentate, e pertanto, per quanto sopra esplicitato, ne consegue che al piccolo non può essere riconosciuto Persona_1 lo stato di disabilità gravissima ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 D.M.
26/09/2016. […]» (cfr. relazione depositata in data 22.8.2025).
Infine, con specifico riferimento ai rilievi critici formulati dalla CTP nominata da parte ricorrente in data 14.7.2025 (e sostanzialmente ribaditi nelle note del 6.10.2025), il
CTU ha compiutamente precisato quanto segue: «…• la Collega CTP ricorrente cita come applicabile nel caso de quo quanto indicato alla lettera i) del comma 2, art. 3 del D.M.
26/09/2016, che recita: “ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”. Tale condizione, però, non può essere adottata nella fattispecie in quanto si riferisce a soggetti in situazioni clinico- funzionali estreme e definibili come 'terminali', nelle quali non si è in grado di sopravvivere autonomamente senza un supporto sanitario e strumentale qualificato, costante e continuativo nelle 24 ore quali, ad esempio, nel caso di funzioni vitali (respirazione, nutrizione, eliminazione, mobilità etc.) gravemente compromesse e che necessitano di supporti 'esterni' continuativi, come: ventilazione meccanica, nutrizione artificiale, somministrazione di farmaci salvavita con assistenza e monitoraggio continui e ininterrotti,
H24, 7 giorni su 7; ben si comprende che nel minore in questione non si configurano tali elementi;
• nella consapevolezza che l'allegato 2 del citato Decreto individua criteri specifici per l'inquadramento della disabilità gravissima non tipizzata, con valutazione multidimensionale, lo scrivente CTU si è avvalso della documentazione prodotta e acquisita nel fascicolo telematico di causa e riportata al paragrafo 3 della relazione preliminare, ripresa per le considerazioni diagnostiche e la valutazione del caso nelle conclusioni, tenendo certamente presente il riferito 'bisogno assistenziale continuativo e complesso' a carico del minore che, nondimeno, pur giustificando la concessione dell'indennità di accompagnamento non configura la condizione di disabilità gravissima invocata con il ricorso per quanto illustrato e dedotto;
4 • concordando con l'illustre Collega, infine, non possono porsi dubbi sulla congruità delle evidenze documentali, funzionali e clinico-anamnestiche che attestano la sussistenza di una grave patologia motoria e neuroevolutiva a carico del piccolo;
Persona_1 dette limitazioni, peraltro, non integrano il requisito sanitario richiesto per la concessione dei benefici derivanti dal riconoscimento di disabilità gravissima in quanto si ribadisce che il minore non è in coma o in stato vegetativo né affetto da demenza grave e che l'attuale bilancio muscolare ai 4 arti è superiore al valore di soglia previsto dal DM 26/09/2016; a tale proposito, inoltre, va richiamato che la giovane età potrebbe consentire recuperi nel futuro in relazione alle tecniche di neuro-riabilitazione già praticate e considerata la plasticità neurale del SNC;
non va sottovalutata neanche l'ipotesi del possibile ricorso a soluzioni 'innovative' (impianti neurali, stimolazione cerebrale profonda, esoscheletri o altri dispositivi indossabili etc.), in atto ancora sperimentali ma che probabilmente saranno disponibili per tali pazienti nei prossimi anni.
In definitiva, facendo seguito alle superiori considerazioni e per quanto sin qui nuovamente argomentato, si ritiene di confermare le conclusioni diagnostiche e il giudizio resi nella relazione preliminare inviata.» (cfr. relazione depositata in data 22.8.2025 e osservazioni del CTP di parte ricorrente ivi contenute – pagg. 12-17).
2.4. Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome specificamente ed esaustivamente confermate a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente (come sostanzialmente riprodotte nelle citate note del 6.10.2025), non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3. Stante la natura della controversia e la qualità delle parti, le spese di lite possono compensarsi.
Le spese di C.T.U. seguono invece la soccombenza e, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
5 compensa le spese di lite;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte ricorrente.
Catania, 7 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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