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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: VIRZI' SALVATORE, Presidente
UG AD, RE
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 844/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 CONTRAVV. CDS 2016
FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2015
FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2016
FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2017
FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2018
-
FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2019
- -FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2021
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170006233940 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007436653 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001726722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200010800282 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210006225271 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210024001114 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210030974490 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220006456239 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230003571404 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240019066904 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12.5.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo prot. n. 29880202400001588000, notificata in data 12/03/2025, relativa a crediti per tributi iscritti a ruolo per un totale di €5.526,04 precisando che detta somma risultava riferita a diverse cartelle di pagamento a carico del ricorrente, relative a varie annualità di imposta - tra cui gli anni 2013 e 2014 - e ad altre sanzioni/tributi iscritti a ruolo in anni successivi.
Eccepiva il ricorrente di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle ed eccependo la prescrizione quinquennale per le cartelle relative alle annualità 2013 e 2014 nonché per le altre il difetto di notifica e quindi la legittimità del fermo.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Ader eccependo, preliminarmente, la corretta notifica del fermo e dando prova della notifica delle cartelle per compiuta giacenza.
Nella Camera di Consiglio del 16.2.2026 la vertenza viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover valutare l'ammissibilità del ricorso proposto, avverso una comunicazione di preavviso di fermo riguardante 12 cartelle, atteso che il ricorrente ha impugnato il fermo senza, però, minimante precisare quali atti specificatamente volesse impugnare, e quindi fossero di competenza di questa Corte adita per avere ad oggetto tributi vari, e senza specificare di quali vizi fossero affetti tanto da pregiudicare la legittimità dell'atto opposto, avendo precisato solamente di impugnare la pretesa relativa alle annualità 2013 e 2014 (senza alcuna indicazione delle cartelle e del tributo sotteso) per prescrizione quinquennale e le altre, senza alcuna individuazione delle relative cartelle, del tributo sotteso, ma, indirettamente delegando questo compito alla Corte stessa.
Appare indubbio come la Corte possa, in via preliminare, d'ufficio, valutare la eventuale inammissibilità del ricorso che ovviamente non è sanata dalla costituzione della parte. Infatti la inammissibilità è la prima forma d'invalidità tipica dei processi impugnatori e si caratterizza per il suo derivare dalla mancanza originaria di uno dei presupposti processuali (in ciò distinguendosi dall'improcedibilità). Tanto la nullità che l'inammissibilità ricadono nell'ambito delle questioni pregiudiziali attinenti al processo e danno luogo ad absolutio ab instantia, escludendo la cognizione di ulteriori questioni processuali o di merito. Entrambi i casi comportano l'incapacità dell'istanza a conseguire il proprio scopo che è quello di ottenere una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso in esame parte istante ha totalmente omesso, a fronte di una comunicazione di fermo, contenente diverse cartelle di specificare quali atti, aventi ad oggetto tributi, volesse impugnare contestando peraltro la prescrizione quinquennale ma essendosi limitato ad eccepire che Le cartelle esattoriali sottese al ""
preavviso di fermo e riferite ai carichi degli anni 2013 e 2014 risultano essere state emesse (e, seppur non comprovata, eventualmente notificate) in data risalente ormai a oltre dieci anni fa”, ma senza alcuna indicazione delle cartelle e del tributo sotteso ed eccependo la prescrizione senza minimamente curarsi di individuare la natura del tributo, la eventuale data di presunta notifica, i termini prescrizionali e quant'altro.
Appare pacifico che nel processo tributario, caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, la parte ricorrente non può addurre censure assolutamente generiche, essendo necessario che adduca eccezioni puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice . ( Cons. di Stato n. 5368/22)
D'altronde appare evidente che tra gli elementi del ricorso introduttivo "i motivi" rivestono fondamentale importanza in quanto le argomentazioni di difesa non possono essere successivamente integrate tranne nei casi in cui siano prodotti documenti non conosciuti e peraltro concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi.
Altresì, la loro indicazione non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della commissione. Pertanto, il giudice tributario non può, per esempio, rilevare l'esistenza di un'esimente, in mancanza di una domanda del contribuente, che ha l'onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti o piuttosto individuare o immaginare quali atti la parte avesse intenzione di impugnare e per quali ragioni .(Cass. 2.10.2013, n. 22524).
Più volte (v. Cass. n. 25756/2014), la Suprema Corte ha rammentato che "il giudizio tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, è circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado", e che "la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza", ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando
"l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato".
Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura del ricorso, che parte ricorrente ha omesso del tutto di individuare gli atti sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e i vizi che ne inficiassero la legittimità, non potendo la Corte sostituirsi, in tale compito, alla inerzia della parte istante.
Peraltro va osservato come, di contra, parte resistente (AdER) abbia correttamente dato prova della notifica delle cartelle (per compiuta giacenza) mai opposte, in contrasto quindi con quanto eccepito dal ricorrente che avrebbe assunto di non aver mai ricevuto alcuna cartella. Attese pertanto le superiori argomentazioni, e quindi l'assoluta genericità del ricorso,, va rigettato il ricorso in quanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il RE Il Presidente:
dr. Adriana Puglisi dott. Salvatore Virzì
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: VIRZI' SALVATORE, Presidente
UG AD, RE
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 844/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 CONTRAVV. CDS 2016
FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2015
FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2016
FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2017
FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2018
-
FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2019
- -FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202400001588000 BOLLO 2021
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170006233940 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007436653 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001726722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200010800282 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210006225271 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210024001114 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210030974490 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220006456239 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230003571404 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240019066904 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12.5.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo prot. n. 29880202400001588000, notificata in data 12/03/2025, relativa a crediti per tributi iscritti a ruolo per un totale di €5.526,04 precisando che detta somma risultava riferita a diverse cartelle di pagamento a carico del ricorrente, relative a varie annualità di imposta - tra cui gli anni 2013 e 2014 - e ad altre sanzioni/tributi iscritti a ruolo in anni successivi.
Eccepiva il ricorrente di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle ed eccependo la prescrizione quinquennale per le cartelle relative alle annualità 2013 e 2014 nonché per le altre il difetto di notifica e quindi la legittimità del fermo.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Ader eccependo, preliminarmente, la corretta notifica del fermo e dando prova della notifica delle cartelle per compiuta giacenza.
Nella Camera di Consiglio del 16.2.2026 la vertenza viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover valutare l'ammissibilità del ricorso proposto, avverso una comunicazione di preavviso di fermo riguardante 12 cartelle, atteso che il ricorrente ha impugnato il fermo senza, però, minimante precisare quali atti specificatamente volesse impugnare, e quindi fossero di competenza di questa Corte adita per avere ad oggetto tributi vari, e senza specificare di quali vizi fossero affetti tanto da pregiudicare la legittimità dell'atto opposto, avendo precisato solamente di impugnare la pretesa relativa alle annualità 2013 e 2014 (senza alcuna indicazione delle cartelle e del tributo sotteso) per prescrizione quinquennale e le altre, senza alcuna individuazione delle relative cartelle, del tributo sotteso, ma, indirettamente delegando questo compito alla Corte stessa.
Appare indubbio come la Corte possa, in via preliminare, d'ufficio, valutare la eventuale inammissibilità del ricorso che ovviamente non è sanata dalla costituzione della parte. Infatti la inammissibilità è la prima forma d'invalidità tipica dei processi impugnatori e si caratterizza per il suo derivare dalla mancanza originaria di uno dei presupposti processuali (in ciò distinguendosi dall'improcedibilità). Tanto la nullità che l'inammissibilità ricadono nell'ambito delle questioni pregiudiziali attinenti al processo e danno luogo ad absolutio ab instantia, escludendo la cognizione di ulteriori questioni processuali o di merito. Entrambi i casi comportano l'incapacità dell'istanza a conseguire il proprio scopo che è quello di ottenere una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso in esame parte istante ha totalmente omesso, a fronte di una comunicazione di fermo, contenente diverse cartelle di specificare quali atti, aventi ad oggetto tributi, volesse impugnare contestando peraltro la prescrizione quinquennale ma essendosi limitato ad eccepire che Le cartelle esattoriali sottese al ""
preavviso di fermo e riferite ai carichi degli anni 2013 e 2014 risultano essere state emesse (e, seppur non comprovata, eventualmente notificate) in data risalente ormai a oltre dieci anni fa”, ma senza alcuna indicazione delle cartelle e del tributo sotteso ed eccependo la prescrizione senza minimamente curarsi di individuare la natura del tributo, la eventuale data di presunta notifica, i termini prescrizionali e quant'altro.
Appare pacifico che nel processo tributario, caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, la parte ricorrente non può addurre censure assolutamente generiche, essendo necessario che adduca eccezioni puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice . ( Cons. di Stato n. 5368/22)
D'altronde appare evidente che tra gli elementi del ricorso introduttivo "i motivi" rivestono fondamentale importanza in quanto le argomentazioni di difesa non possono essere successivamente integrate tranne nei casi in cui siano prodotti documenti non conosciuti e peraltro concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi.
Altresì, la loro indicazione non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della commissione. Pertanto, il giudice tributario non può, per esempio, rilevare l'esistenza di un'esimente, in mancanza di una domanda del contribuente, che ha l'onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti o piuttosto individuare o immaginare quali atti la parte avesse intenzione di impugnare e per quali ragioni .(Cass. 2.10.2013, n. 22524).
Più volte (v. Cass. n. 25756/2014), la Suprema Corte ha rammentato che "il giudizio tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, è circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado", e che "la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza", ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando
"l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato".
Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura del ricorso, che parte ricorrente ha omesso del tutto di individuare gli atti sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e i vizi che ne inficiassero la legittimità, non potendo la Corte sostituirsi, in tale compito, alla inerzia della parte istante.
Peraltro va osservato come, di contra, parte resistente (AdER) abbia correttamente dato prova della notifica delle cartelle (per compiuta giacenza) mai opposte, in contrasto quindi con quanto eccepito dal ricorrente che avrebbe assunto di non aver mai ricevuto alcuna cartella. Attese pertanto le superiori argomentazioni, e quindi l'assoluta genericità del ricorso,, va rigettato il ricorso in quanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il RE Il Presidente:
dr. Adriana Puglisi dott. Salvatore Virzì