CASS
Sentenza 1 dicembre 2020
Sentenza 1 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2020, n. 34090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34090 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO LF, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 25/06/2020 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RS Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di LF LO avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che, in data 10 marzo 2020, gli aveva applicato la misura cautelare custodiale per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. All'indagato era stato contestato in via provvisoria di aver concorso, quale mediatore, in tre operazioni di fornitura di stupefacente in favore di due esponenti del clan camorristico D'ND di Castellamare di Stabia, ES Delle NE e NO AG. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34090 Anno 2020 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 17/11/2020 Il Tribunale aveva ritenuto, in ordine alla gravità indiziaria, che il fatto fosse aggravato dalla consapevolezza dell'indagato di agevolare l'attività del clan, indiscussa organizzazione che aveva il controllo delle piazze dell'area stabiese: i due acquirenti avevano interagito con i fornitori quali uomini del clan, anche se immaginando di potere fare il doppio gioco (acquisto di droga da autonomi canali per poter lucrare maggiori profitti). LO conosceva bene la veste dei suoi interlocutori in quanto sia originario della stessa area stabiese sia quale trafficante di zona di elevata caratura, al quale erano ben note le dinamiche associative imperanti su quel territorio. 2. Avverso la sentenza ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LF Pernio denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancanza di motivazione in relazione all'aggravante speciale di agevolazione mafiosa e omessa valutazione della memoria difensiva depositata in sede di udienza di riesame, violazione degli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 416- bis.1 cod. pen. Il Tribunale in modo apodittico e con motivazione carente ha ritenuto di ravvisare la aggravante in rassegna, senza scrutinare in modo rigoroso l'elemento soggettivo richiesto, affidandosi invece ad assedi puramente tautologici senza alcun supporto dimostrativo (non vi è alcuna captazione - unica fonte investigativa dell'indagine - che possa supportare la ritenuta consapevolezza). Il Tribunale ha pretermesso di esaminare una captazione che dimostrerebbe al contrario che AG e D'ND gestivano un loro traffico autonomo e parallelo senza alcun collegamento con il clan. La stessa ordinanza genetica a pag. 140 dà atto di questo mercato parallelo che il duo intendeva avviare derogando in modo clandestino al sistema imposto dal clan stabiese. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo 2 mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734). La motivazione sul punto esposta dall'ordinanza impugnata resiste alle critiche difensive, posto che dalla ricostruzione degli episodi delittuosi contestati in via provvisoria al ricorrente emerge, in via di gravità indiziaria, la suddetta consapevolezza, necessaria per rendere legittima la configurazione dell'aggravante mafiosa nella forma dell'agevolazione. Il Tribunale ha infatti premesso che costituiva dato incontrastato e ampiamente notorio che le piazze di spaccio dell'area stabiese fossero storicamente nelle mani e sotto il totale controllo del clan D'ND. Ebbene, le risultanze investigative avevano dimostrato che tutte le forniture che avevano visto il LO interfacciarsi con il duo AG-Delle NE, emissari per gli acquisti, erano destinate alle piazze di spaccio e smercio stabiesi e che di tale destinazione fosse ben consapevole lo stesso LO. Era emerso invero, per il capo i), che i due emissari volevano far provare ai gestori delle piazze stabiesi il gradimento della droga (con la consegna di campioni agli stessi per il tramite di LO) e che, acquisito il gradimento, LO aveva proceduto a perfezionare la fornitura;
per il capo K), che sempre con LO i due emissari avevano individuato i gestori delle piazze stabiesi ai quali poi consegnare la sostanza;
per il capo L), che anche in tal caso l'acquisto della fornitura aveva visto l'ingresso nell'affare dei destinatari delle piazze stabiesi per i "provini" e i "gradimenti". In tale prospettiva, appare non manifestamente illogica, ai fini della dimostrazione della gravità indiziaria, la argomentazione spesa dal Tribunale per ritenere il ricorrente a conoscenza delle dinamiche dello smercio della droga nella zona stabiese e quindi che le forniture dallo stesso trattate in favore dei due emissari fossero volte ad agevolare l'attività del clan. Non fa velo a tale ricostruzione la captazione riportata nel ricorso, che dimostrava soltanto l'aspirazione dei due emissari di modificare il "sistema" a monte (ovvero quello degli approvvigionamenti), ma non quello a valle di distribuzione che era sempre effettuato nell'ambito e sotto il controllo del clan. 3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 179,y2020. /7 Il Consigliere tensore RS Lahse Il PrLsidente;
Giorgib Fi lbo 1: l, Iltil
udita la relazione svolta dal consigliere RS Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di LF LO avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che, in data 10 marzo 2020, gli aveva applicato la misura cautelare custodiale per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. All'indagato era stato contestato in via provvisoria di aver concorso, quale mediatore, in tre operazioni di fornitura di stupefacente in favore di due esponenti del clan camorristico D'ND di Castellamare di Stabia, ES Delle NE e NO AG. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34090 Anno 2020 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 17/11/2020 Il Tribunale aveva ritenuto, in ordine alla gravità indiziaria, che il fatto fosse aggravato dalla consapevolezza dell'indagato di agevolare l'attività del clan, indiscussa organizzazione che aveva il controllo delle piazze dell'area stabiese: i due acquirenti avevano interagito con i fornitori quali uomini del clan, anche se immaginando di potere fare il doppio gioco (acquisto di droga da autonomi canali per poter lucrare maggiori profitti). LO conosceva bene la veste dei suoi interlocutori in quanto sia originario della stessa area stabiese sia quale trafficante di zona di elevata caratura, al quale erano ben note le dinamiche associative imperanti su quel territorio. 2. Avverso la sentenza ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LF Pernio denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancanza di motivazione in relazione all'aggravante speciale di agevolazione mafiosa e omessa valutazione della memoria difensiva depositata in sede di udienza di riesame, violazione degli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 416- bis.1 cod. pen. Il Tribunale in modo apodittico e con motivazione carente ha ritenuto di ravvisare la aggravante in rassegna, senza scrutinare in modo rigoroso l'elemento soggettivo richiesto, affidandosi invece ad assedi puramente tautologici senza alcun supporto dimostrativo (non vi è alcuna captazione - unica fonte investigativa dell'indagine - che possa supportare la ritenuta consapevolezza). Il Tribunale ha pretermesso di esaminare una captazione che dimostrerebbe al contrario che AG e D'ND gestivano un loro traffico autonomo e parallelo senza alcun collegamento con il clan. La stessa ordinanza genetica a pag. 140 dà atto di questo mercato parallelo che il duo intendeva avviare derogando in modo clandestino al sistema imposto dal clan stabiese. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo 2 mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734). La motivazione sul punto esposta dall'ordinanza impugnata resiste alle critiche difensive, posto che dalla ricostruzione degli episodi delittuosi contestati in via provvisoria al ricorrente emerge, in via di gravità indiziaria, la suddetta consapevolezza, necessaria per rendere legittima la configurazione dell'aggravante mafiosa nella forma dell'agevolazione. Il Tribunale ha infatti premesso che costituiva dato incontrastato e ampiamente notorio che le piazze di spaccio dell'area stabiese fossero storicamente nelle mani e sotto il totale controllo del clan D'ND. Ebbene, le risultanze investigative avevano dimostrato che tutte le forniture che avevano visto il LO interfacciarsi con il duo AG-Delle NE, emissari per gli acquisti, erano destinate alle piazze di spaccio e smercio stabiesi e che di tale destinazione fosse ben consapevole lo stesso LO. Era emerso invero, per il capo i), che i due emissari volevano far provare ai gestori delle piazze stabiesi il gradimento della droga (con la consegna di campioni agli stessi per il tramite di LO) e che, acquisito il gradimento, LO aveva proceduto a perfezionare la fornitura;
per il capo K), che sempre con LO i due emissari avevano individuato i gestori delle piazze stabiesi ai quali poi consegnare la sostanza;
per il capo L), che anche in tal caso l'acquisto della fornitura aveva visto l'ingresso nell'affare dei destinatari delle piazze stabiesi per i "provini" e i "gradimenti". In tale prospettiva, appare non manifestamente illogica, ai fini della dimostrazione della gravità indiziaria, la argomentazione spesa dal Tribunale per ritenere il ricorrente a conoscenza delle dinamiche dello smercio della droga nella zona stabiese e quindi che le forniture dallo stesso trattate in favore dei due emissari fossero volte ad agevolare l'attività del clan. Non fa velo a tale ricostruzione la captazione riportata nel ricorso, che dimostrava soltanto l'aspirazione dei due emissari di modificare il "sistema" a monte (ovvero quello degli approvvigionamenti), ma non quello a valle di distribuzione che era sempre effettuato nell'ambito e sotto il controllo del clan. 3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 179,y2020. /7 Il Consigliere tensore RS Lahse Il PrLsidente;
Giorgib Fi lbo 1: l, Iltil