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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. RI TI AL Presidente dott. MA IU Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 826/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI MICHELE Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHI ALESSANDRA CP_1 P.IVA_1
MI IB (C.F. ), C.F._2 (C.F. ) CP_2 C.F._3 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per il Pt_1
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata pronuncia del Tribunale di Bologna ed in accoglimento del presente appello, ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in capo all'appellante Sig. Parte_1
► Preliminarmente ed in via istruttoria : per tuziorismo, laddove la domanda attorea fosse ritenuta allo stato ancora non dimostrata nell'an e/o nel quantum così come richiesti in atti, in via istruttoria: rilevare la nullità e comunque grave erroneità della CTU cinematica, perciò, in luogo di essa, aderire piuttosto alla ricostruzione del CTP attoreo;
oppure, in subordine, si disponga la rinnovazione della CTU cinematica o, in ulteriore subordine, si convochi il perito a chiarimenti, il tutto con riferimento agli aspetti censurati in atti;
rilevare le segnalate lacune ed incongruenze della CTU medico-legale e perciò, in luogo di essa, aderire piuttosto alla ricostruzione del CTP attoreo;
oppure, in subordine, si convochi il perito a chiarimenti, il tutto con riferimento agli aspetti censurati in atti;
ammettere e disporre i mezzi istruttori ritualmente richiesti e non espletati di cui alle memorie 183, c.
6. c.p.c., da intender qui integralmente richiamati, non ammettendo quelli avversari, il tutto per le ragioni esposte;
► Nel merito, riformata in tutto o in parte la sentenza per le ragioni esposte: in via principale accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente Sig. IB ZM del veicolo Fiat Idea tg. CZ733JF nel verificarsi del sinistro per cui è causa e perciò accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria per l'intero sia del conducente- comproprietario di detta autovettura Sig. IB ZM, sia dell'ulteriore comproprietaria Sig.ra , sia dell'Assicuratore R.C.A. del veicolo suddetto ciascuno Parte_2 CP_1 per il rispettivo titolo e tutti in solido tra loro, nei confronti dell'attore per ogni pregiudizio causatogli;
in subordine, comunque accertare l'eventuale diverso grado di responsabilità del conducente Sig. IB ZM nel verificarsi del sinistro per cui è causa e quindi comunque accertare e dichiarare che i predetti Sig. IB ZM, Sig.ra e CP_3 CP_1 sono responsabili in solido nei confronti dell'attore per il diverso quantum risarcitorio conseguentemente ritenuto di Giustizia;
in ogni caso, condannare i predetti soggetti convenuti, in solido tra loro, a risarcire ogni danno ritenuto a loro carico nei confronti dell'attore Sig. in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa, patrimoniale e non patrimoniale (sotto ogni profilo descrittivo: biologico, statico e dinamico, estetico, esistenziale, morale, ecc.), anche sotto forma di danno futuro e da perdita di chanche, anche ricorrendo alla valutazione equitativa ove consentito, oltre ad interessi e rivalutazione al saldo come per Legge, tenute in considerazione in particolare: le spese mediche, di ottenimento della cartella medica, difensive e di perizie medico-legale e cinematica causategli per complessivi € 2.701,60 (v. docc. 9, 12, 13, 35, 36, 37, 42 in 1° grado) oltre ad eventuali successive nelle more;
gli importi liquidabili con adeguata c.d. “personalizzazione” secondo c.d. Tabelle di Milano per almeno complessivi ulteriori € 64.246,00 (v. docc. 11 e 28 in 1° grado); la perdita di reddito quantificabile in circa ulteriori € 1.400/mese (v. docc. 15 e 16 in 1° grado) sino all'effettivo recupero delle capacità di attendere a prestazioni lavorative analoghe e nel complesso stimabile alla data dell'appello in almeno altri € 74.200,00 salvo ulteriori;
il tutto come quantificato in atti o nelle diverse misure ritenute di Giustizia;
- Con vittoria di competenze, spese ed onorari tutti secondo nuovi parametri ex D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 37/18 e con la maggiorazione di cui all'art. 4, c.
1-bis (utilizzo di tecniche informatiche) da porsi a carico di controparti in favore dello Stato ex art. 133 T.U. spese di Giustizia e con liquidazione ed anticipazione da parte dell'Erario dei compensi al difensore dell'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 82 e 131, c. 4, lett.
“a” T.U. spese di Giustizia>>
Per la Linear << in via principale: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza a Parte_1 verbale ex art 281 sexies cpc n. 1262/24 del Tribunale di Bologna del 18 aprile 2024, resa nel procedimento rg 12785/21, non notificata, perché infondato in fatto e diritto confermando l'impugnata sentenza ed in generale, respingere le domande tutte dell'appellante; con vittoria di spese. PER IL SOLO CASO DI ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PRINCIPALE richiamando con il presente atto tutte le eccezioni di merito e processuali svolte in primo grado e le relative domande anche istruttorie in via subordinata (e nel caso di riforma della sentenza di primo grado) in via principale RESPINGERE le domande tutte proposte contro compagnia Parte_3 anche in quanto infondate in fatto e diritto;
vinte le spese;
CP_1 in via subordinata ACCERTARE eventuali somme spettanti all'attore tenuto conto della percentuale di responsabilità che venisse denegatamente riconosciuta in capo al conducente del veicolo garantito da;
vinte le spese successive Parte_4 all'udienza del 24 febbraio 2022 (concessione della provvisionale); in ogni caso condannare l'attore alla ripetizione nei confronti di delle somme che, CP_1 all'esito del presente giudizio, risultassero eventualmente indebitamente corrisposte dalla scrivente compagnia in forza della provvisionale disposta dal Giudice (25.000,00 euro) in via istruttoria (e in caso di reiezione della domanda principale) previo rigetto di ogni avversa richiesta istruttoria ammettere tutte le prove ritualmente richieste da parte convenuta ora appellata in primo grado (e meramente trascritte di seguito per sola comodità di lettura): INTERROGATORIO FORMALE DELL'ATTORE E sui seguenti capitoli: 1) CP_4 Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo del sinistro per cui è causa, l'autovettura FIAT IDEA era parcheggiata sul lato destro della strada, giusta direzione centro;
2) Vero che il conducente della inseriva l'indicatore di direzione sinistro ed effettuava CP_5 manovra di retromarcia finalizzata ad uscire dal parcheggio.3) Vero che prima di intraprendete la manovra di uscita dal parcheggio, l'auto si arrestava per lasciare scorrere i veicoli circolanti sulla via ND , tra cui il motociclo condotto da 4) Vero che Parte_1 allorquando il veicolo era completamente fermo, il conducente del ciclomotore, CP_5 che circolava a velocità superiore ai 50 km orari, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, senza collidere con la autovettura e rimanendo con una gamba sotto la propria HONDA 5) Vero che al momento della caduta del ciclomotore, la ferma, CP_5 occupava la carreggiata con parte della ruota anteriore sinistra 6) Vero che la visuale, nella direzione di marcia del ciclomotore, era libera, in assenza di arredi stradali vegetazione manufatti ed in genere qualunque occlusione, come da foto che le si rammostrano (doc. 3,4 5 e 6) 7) Vero che l'autorità intervenuta (Polizia Municipale) accertava come regolare lo stato di manutenzione della e la assenza nella stessa di danni da collisione 8) Vero CP_5 che l'autorità intervenuta (Polizia Municipale) accertava la mancanza di prescritta revisione periodica del motociclo condotto dal revisione includente anche il Pt_1 funzionamento dell'impianto frenante TESTI i verbalizzanti: (salvo errori)
[...]
, ) sui capitoli da 4 a 8 domiciliato Tes_1 Testimone_2 Controparte_6 a Bologna (via Massarenti) e residente ad VI TI (contrada Campolunga 47 ) sui capitoli da 1 a 6>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna IB ZM e Parte_1 CP_2
l'assicuratrice della chiedendone la condanna al risarcimento dei danni CP_7 patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto, senza collisione fra i veicoli, l'1.9.2019 alle ore 19,40 in Bologna, lungo la via ND, a senso unico, allorquando egli era caduto dallo scooter Honda 125 da lui condotto per evitare la collisione con la vettura Fiati Idea, di proprietà di e condotta da IB ZM, che all'improvviso aveva invaso la CP_2 carreggiata uscendo dallo stallo di parcheggio sul lato destro, tagliandogli la strada.
Costituitasi la sola compagnia, con ordinanza il GI riconosceva al provvisionale di Pt_1 euro 25.000,00; espletata CTU cinematica e CTU medico legale, all'udienza dell'11.7.2023 il GI formulava proposta conciliativa, rifiutata dal consistente nel riconoscimento Pt_1 della satisfattività della provvisionale sulla base di un concorso colposo del 50%, con compensazione delle spese legali e spese delle CTU a carico della compagnia.
Con sentenza n. 1261/24 il Tribunale rigettava la domanda del che condannava alla Pt_1 restituzione della provvisionale e alle spese di lite, ritenendo che il sinistro fosse da ascrivere alla sua esclusiva responsabilità poiché, procedendo a velocità eccessiva, tenendo la destra, aveva effettuato una incongrua azione frenante, che cagionava la perdita di controllo del mezzo e la sua caduta, laddove nessun profilo di colpa poteva ascrivere i al IB il quale si era immediatamente bloccato appena percepito l'arrivo dello scooter, lasciando oltre tre metri per il passaggio del motociclo. Avverso tale sentenza proponeva appello il chiedendo l'accoglimento della domanda Pt_1 da lui proposta. Quali motivi di gravame deduceva delle posizioni dei veicoli – Illegittima assunzione di fatti come incontestati e/o comunque accertati, benché in realtà contestati e comunque assolutamente non provati ex adverso >>,
<<errata ricostruzione delle condotte (velocità ed entità manovre) e tempistiche –< i>
Violazione delle regole probatorie (prova atipica, presunzioni, limiti alla prova testimoniale)>>, << Errata esclusione della colpa esclusiva (o quantomeno concorrente e prevalente) dell'automobilista – Violazione del principio del c.d. più probabile che non, dell'art. 154 Cod. Str. e delle presunzioni in materia>>, << Erroneità della CTU cinematica: nullità e possibilità di avvalersi della CTP attorea;
oppure rinnovazione, o quantomeno convocazione del perito a render chiarimenti>>.
La si costituiva per resistere all'impugnazione, rimanendo contumaci gli altri CP_1 appellati.
Non accettata dal la proposta conciliativa ex art. 185 bis del Consigliere Istruttore, la Pt_1 causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Va premesso che non va dato ingresso alle istanze di prova orale avanzate dalle parti, superflue alla luce del rapporto dei verbalizzanti, delle dichiarazioni del teste da Tes_3 loro raccolte, e delle fotografie prodotte dal nonché quelle allegate al rapporto, che Pt_1 consentono una compiuta ricostruzione dei fatti e delle loro conseguenze.
Né vi è ragione per dare ingresso ad ulteriore attività peritale risultando la CTU cinematica dell'ing. immune da vizi logici o giuridici, ed esaustivamente motivata anche con Per_1 puntuale risposta alle osservazioni dei CTP;
di tale CTU non è stata eccepita tempestivamente la nullità, che peraltro mai potrebbe fondarsi sulla mera divergenza di opinione dei CTP.
Deve inoltre ricordarsi che la contestazione dell'esattezza delle conclusioni dell'espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non serve, di per sé, ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass. 7078/06), e che le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio rimangono assistite da presunzione d'imparzialità (Cass. 23362/12).
3) L'appello, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, merita accoglimento nei limiti di cui appresso, risultando il Tribunale non avere correttamente valutato le risultanze istruttorie, invero univoche, e gli accertamenti peritali.
E' pacifico che il sinistro si è verificato in condizioni meteoriche di sereno con asfalto asciutto e senza anomalie, con illuminazione naturale da ore diurne, lungo strada rettilinea a senso unico, transitabile in quel punto per la larghezza di m. 3,92, già escluse le aree di stallo per il parcheggio su entrambi i lati, occupate, in quel frangente, da vetture in sosta su entrambi i lati (v. foto allegata al rapporto). Non sono state rinvenute tracce di frenata dei veicoli coinvolti;
erano presenti sull'asfalto abrasioni della lunghezza di m 6,30 causate dallo scooter, che terminava lo scarrocciamento arrestandosi nei pressi della fiancata destra della vettura.
Il teste oculare della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, Tes_3 dichiarava ai verbalizzanti: < Percorrevo Via ND in bicicletta direzione periferia sulla carreggiata (in contromano) e quando mi trovavo vicino alle strisce pedonali presenti all'intersezione tra ND e ho visto che la FIAT parcheggiata alla mia sinistra si CP_8 affacciava per uscire dal parcheggio e si fermava mentre uno scooter che veniva da via
ND (direzione centro) inchiodava e scivolava. Il conducente dell'auto è subito sceso e, assieme a me, spostava il motorino dato che era sulla gamba del motociclista. Io ho chiamato l'ambulanza. Preciso che non c'è stata collisione. Secondo me l'incidente era evitabile se il conducente del motorino non si fosse spaventato>>.
La descrizione del sinistro data dal è del tutto chiara, ed ha trovato sostanziale Tes_3 conferma negli accertamenti peritali svolti alla luce anche dei dati tecnicamente rilevanti acquisiti al giudizio.
Il CTU ha accertato, sulla base di puntuali calcoli esposti in perizia, che il viaggiava Pt_1 ad una velocità di 40/45 km/h, solo inferiore al limite di 50 km/h, e in ogni caso priva di rilevanza causale, poiché anche a quella velocità, considerata la distanza a cui si trovava in quel momento la Fiat Idea, il sarebbe stato in grado di arrestare la marcia Pt_1 regolarmente a m5 a monte dell'area di manovra della vettura, e dunque in sicurezza ed in tempo utile per evitare il temuto impatto. Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, nessuna rilevanza può attribuirsi quindi al fatto che il sentito in Tes_3 dibattimento nel giudizio penale conclusosi con l'assoluzione del IB, avesse poi dichiarato, in modo inevitabilmente generico e soggettivo, che il viaggiava a <velocità Pt_1 tutt'altro che moderata>>.
Allo stesso modo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non può ascriversi al una condotta colposa per aver viaggiato tenendo, in termini non meglio specificati, la Pt_1 destra, tanto più che, dalla direzione a lui opposta stava provenendo contromano il ciclista
La posizione del AR sulla strada, così come restituita dalla Tes_3 rappresentazione cinematica allegata alla CTU, risulta comunque a centro strada e del tutto regolare.
La perdita di equilibrio del AR derivò, piuttosto, da una incongrua azione frenante, perché troppo energica (<inchiodata>> secondo il posta in essere al Tes_3 percepire l'avanzamento della Fiat Idea. Il CTU ha compiutamente risposto alle osservazioni conclusive del CTP del il quale Pt_1 ha sostenuto che il motociclo non avesse frenato, e ciò nonostante avesse egli stesso, nella memoria depositata in atti del 26.04.2022 , scritto “Considerando la frenata in emergenza della durata massima di mezzo secondo che ha prodotto la rovinosa caduta, applicando il coefficiente d'attrito elevato 0,6, risulta una velocità di […] 34 km/h”, individuando la frenata, il nesso eziologico con la caduta, e il coefficiente di attrito.
Il CTU ha aggiunto che la traiettoria dello scooter non è divergente verso il margine sinistro della strada, e pertanto non si rileva alcuna incisiva azione sterzante da parte del suo conducente. Senza escludere l'eventualità di un accenno istintivo di sterzata, la causa della caduta è da associarsi alla pinzata sulla ruota anteriore, che non ha rilasciato tracce visibili all'occhio degli agenti intervenuti. Il ritrovamento del corpo in posizione più avanzata rispetto allo scooter, è un ulteriore indizio della frenata con perdita di aderenza della ruota anteriore: in tali casi infatti il corpo tende a sopravanzare il mezzo, contrariamente alle cadute con azione più bilanciata dei freni in cui il corpo tende a seguire il mezzo. Il CTU rilevava che nelle varie memorie prodotte dal CTP del AR vi è contraddizione sull'analisi cinematica, tanto da non essere chiaro quale sia la tesi propugnata. La dinamica corredata di elaborati grafici è quella della prima memoria del 26.4.2022 in cui il motociclo frena;
nella successiva memoria si sostiene solo descrittivamente una cinematica priva di intervento sul freno da parte del motociclista, senza elaborati grafici, senza computazione del tempo di ribaltamento e senza l'indicazione di una concreta azione causativa della caduta, per di più alla velocità particolarmente bassa di 25 km/h come calcolata dal perito. Inoltre, all'osservazione del CTP secondo la quale alla velocità di 12 m/s, non avrebbe mai necessitato arrestarsi ma semplicemente ritardare un paio di secondi ovvero dimezzare la propria velocità solo rilasciando l'acceleratore con una decelerazione di 6 metri in 2 secondi ovvero 3 m/s2”>>, il CTU ha risposto che la quantificazione del freno motore di 3 m/s2 è eccessiva, valendo circa la metà, posto che frenate decise si attestano sui 4 m/s2. La distanza di 30 metri era più che sufficiente al motociclista per evitare il sinistro ed in ciò vi è piena convergenza con la impressione del
Tes_3 Con la colpa del come sopra delineata, consistita dunque nell'avere tenuto una Pt_1 condotta di guida imperita che non gli ha consentito di mantenere il controllo del mezzo, sanzionata ai verbalizzanti ai sensi dell'art. 141 c 2 c. strada, concorre tuttavia quella del IB.
Questi era inizialmente in sosta sulle strisce pedonali, sul lato destro della strada rispetto al AR, e, per intraprendere la marcia, ha iniziato una manovra composita, consistente in una retromarcia valutabile in circa tre metri e in un avanzamento con accentuata sterzata a sinistra (così la CTU sulla base della allegata ricostruzione cinematica).
Visto il sopraggiungere dello scooter, la Fiat Idea, ha arrestato la marcia, come riferito anche dal come risulta dalle fotografie prodotte dal (che non Tes_3 Pt_1 dimostrano alcuno spostamento della vettura prima dell'arrivo dei verbalizzanti, CP_ essendo esse del tutto corrispondenti alle foto allegate al rapporto), la si fermò con il retrotreno sulle strisce pedonali, la ruota anteriore destra nello stallo di sosta, quella anteriore sinistra in carreggiata;
l'invasione di carreggiata con lo spigolo anteriore è di circa 60 cm, così che rimanevano liberi 3,3 metri di carreggiata.
L'istante di percezione del pericolo da parte del motociclista, e l'azione frenante da lui posta in essere, coincise verosimilmente con la ripartenza della Fiat Idea dopo la retromarcia;
nulla cambia poi se l'impegno della careggiata oltre l'area di sosta non fosse stata preceduta da retromarcia, some sostenuto dal Pt_1
Con la colpa del concorre quindi, come accertato dal CTU, quella del IB il Pt_1 quale si sarebbe potuto accorgere della presenza del motociclo anche prima di iniziare la manovra di immissione, concedendo così, senza ingenerare turbativa, la dovuta precedenza. In risposta alle osservazioni del CTP della il quale sottolineava CP_1 come dovesse ritenersi che il IB avesse effettivamente concesso la precedenza essendosi arrestato appena percepita la presenza dello scooter, con minima occupazione della carreggiata, il CTU ha condivisibilmente risposto che nel caso in rilievo la distanza era dell'ordine dei 30 metri, distanza che alla velocità di 45 km/h si copre in 2,4 secondi;
è pertanto indubbio che la manovra dell'automobilista, seppur oggettivamente di modesta portata, abbia causato una turbativa al motociclista, il quale a sua volta non è stato in grado di mantenere il controllo del proprio mezzo nonostante vi fossero spazi e tempi ampiamente sufficienti per evitare la collisione.
pagina 7 di 11 Il IB ha dunque omesso di cedere compiutamente, fin dall'inizio della sua manovra di immissione, la precedenza al AR in violazione dell'art. 154/3° lett. c del C.d.S.: “I conducenti devono altresì nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”.
Pur non potendo trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 c2 cc non essendovi stata collisione, tenuto conto delle concrete condotte dei conducenti, entrambe lievi, le quote di responsabilità appaiono di pari gravità, peraltro rilevando a tale effetto anche la previsione dell'art. 2055 c3 cc.
Per completezza si osserva che sono causalmente irrilevanti altre circostanze emerse agli atti, ossia, che, prima del sinistro, il IB era parcheggiato sulle strisce pedonali, e che la Fiat Idea fosse sottoposta a fermo amministrativo. Irrilevante, perché privo di ogni valore confessorio, è poi il mero fatto che il sia stato rimborsato dal suo Pt_1 assicuratore del danno allo scooter.
4)Passando alla liquidazione del danno, la CTU medico legale del dott. appare Per_2 immune da vizi logici o giuridici, è esaustivamente motivata e non è stata oggetto di osservazioni dei CTP;
non vi è dunque alcuna ragione per discostarsi dalle conclusioni del perito e dare ingresso ad ulteriore attività peritale.
Si rileva, in particolare, che solo il difensore del e non il perito di parte dott. Pt_1
, si è limitato a chiedere al CTU di valutare <per tuziorismo>> il referto di una Per_3
RMN del 16.3.2023 consegnatagli dal paziente, senza neppure sostenere che tale esame giustificasse un diverso apprezzamento del danno;
il CTU ha comunque risposto osservando che la stima da lui effettuata la stima effettuata <tiene conto dell'obiettività riscontrata, per cui non si ritiene di dover modificare la valutazione espressa;
inoltre osservo che lesioni riscontrate ad oltre tre anni dall'evento traumatico non possono essere messe in correlazione causale con il trauma, mancando il criterio cronologico del nesso causale e quello di esclusione di altre cause>>.
Orbene, nel sinistro il riportò trauma cranico con minima falda di emorragia e Pt_1 subaracnoidea e la frattura biossea dell'arto inferiore di sinistra, lesioni da cui derivarono 7 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75%, 60 giorni di ITP al 50%, 60 giorni di ITP al 25% e postumi permanenti del 10%, consistenti in esiti di trauma cranico con lieve ESA (sintomatologia soggettiva e lieve positività al test di Romberg) ed esiti di frattura biossea dell'arto inferiore sinistro che si traducono in limitazione funzionale della caviglia pagina 8 di 11 Secondo le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano del 2024, per il periodo di ITT può riconoscersi, complessivamente, l'importo di euro
14.550,00 calcolato sull'importo giornaliero di euro 115, aumentato ad euro 150,00 in ragione del fatto che il subì due interventi chirurgici per l'apposizione e poi la Pt_1 rimozione di mezzi di sintesi.
Quanto alla invalidità permanente, il criterio tabellare, tenuto conto che al tempo del sinistro il aveva 51 anni, porta alla liquidazione di euro 19.593,00 per il Pt_1 danno biologico ed euro 5.094,00 per il danno morale, la cui sussistenza può ritenersi senz'altro presuntivamente dimostrata dalla stessa natura ed entità delle lesioni e dei postumi.
Rileva la Corte che non risultano agli atti i presupposti per l'applicazione della personalizzazione del danno biologico permanente non essendo state allegate circostanze tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. 18988/19, 27482/18).
Per danno emergente, vanno riconosciuti al AR euro come da CTU euro 657,00 che rivalutati dal sinistro ad oggi sono pari ad euro 774,60.
Va respinta la domanda di risarcimento del lucro cessante asseritamente derivante dalla
IP.
I postumi permanenti, come accertato dal CTU e non contestato dal CTP, non incidono negativamente in maniera apprezzabile nello svolgimento della mansione lavorativa già espletata ed espletabile dal periziando (facchino aeroportuale), e quindi sulla sua capacità di produrre reddito, avendo in particolare il CTU osservato che benché venga sostenuto dal di usare le stampelle, il trofismo muscolare appare buono, con Pt_1 limitazione funzionale nel complesso contenuta. D'altronde, alla visita in data 7.7.2020 lo specialista refertava <deambula speditamente senza dolore>>, con dolore alle viti distali>> successivamente rimosse con l'intervento dell'11.3.2022.
Nessun nesso causale può quindi stabilirsi fra l'IP e lo stato di disoccupazione del
Pt_1
Quanto ai periodi di IT, il ha prodotto i CU relativi alle retribuzioni percepite Pt_1 nell'anno 2019 dai datori di lavoro, prima Aviapartner e poi GH spa, nonché l'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato concluso con quest'ultima, scaduto il
30.9.2019, essendo rimasto poi disoccupato (v. certificazione del Centro per pagina 9 di 11 l'Impiego). Spetta dunque al il risarcimento del mancato guadagno relativo al Pt_1 tempo di inabilità lavorativa trascorso dal 30.9.2019 (scadenza del contratto) sino al
10.7.2020, come da certificati telematici di malattia del medico curante. Per quanto il grado di inabilità si sia in tale periodo progressivamente ridotto, è più che verosimile che, considerate le mansioni da lui usualmente svolte, il AR non abbia trovato un impiego.
Assunta, fra i due CU, la più alta retribuzione erogata dalla GH di euro 1.600,00 al mese al lordo delle detrazioni e ritenute di legge (euro 9.712,91 erogati per 183 giorni di lavoro), risulta dovuto, dall'1.10.2019 al 10.7.2020 l'importo di euro 14.935,00, che, rivalutato ad oggi dalla data intermedia del 15.2.2020, risulta pari ad euro 17.698,00.
L'importo totale del danno pari ad euro 57.709,60 ai valori attuali va ridotto, per il concorso di colpa, ad euro 28.854,80.
Non sono dovuti gli interessi compensativi;
non può intendersi infatti specificamente formulata la domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria nella generica richiesta, da parte del di Pt_1 risarcimento <oltre interessi e rivalutazione al saldo come per legge>> (v. Cass.
716/25, 10376/24, 4938/23).
Detratti da euro 28.654,80, euro 27.675,00 ossia la provvisionale di euro 25.000,00 rivalutata dal pagamento (4.4.2022) ad oggi, risultano ancora dovuti al euro Pt_1
979,80, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc (e non ex art. 1284 c 4 cc: v. Cass. 1284/25) che potranno decorrere solo dalla pubblicazione della presente sentenza, che ha reso il credito liquido (Cass. 10364/23).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in favore dell'Erario essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo i valori medi dello Pt_1 scaglione euro 5.200-26.000, corrispondente al credito riconosciuto come devalutato al tempo della domanda (v. Cass. 3463/10, 2274/05) e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta (ridotta fase istruttoria in appello), vanno poste a carico dei convenuti unitamente alle spese delle CTU. Deve peraltro considerarsi che non esime gli appellati soccombenti dall'onere delle spese, il fatto che la avesse accettato CP_1 la proposta conciliativa formulata già in primo grado, che prevedeva la compensazione delle spese processuali diverse da quelle di CTU, e ciò nonostante il avesse Pt_1 diritto alle spese legali essendo stata la provvisionale versata solo in corso di causa, e quella formulata in appello, che assumeva una inferiore liquidazione del risarcimento. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , e avverso la sentenza del Tribunale di CP_2 CP_9 CP_1
Bologna n. 1261/24, in riforma della decisione impugnata, ritenuto il concorso di colpa del e del IB in misura del 50% ciascuno, condanna gli appellati in solido a Pt_1 pagare al al netto della provvisionale versata in corso di causa, euro 979,80 Pt_1 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Condanna gli appellati a alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 804,00 per anticipazioni ed euro 4.900,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU cinematica e della CTU medico legale a carico degli appellati.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
MA IU RI TI AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. RI TI AL Presidente dott. MA IU Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 826/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI MICHELE Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHI ALESSANDRA CP_1 P.IVA_1
MI IB (C.F. ), C.F._2 (C.F. ) CP_2 C.F._3 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per il Pt_1
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata pronuncia del Tribunale di Bologna ed in accoglimento del presente appello, ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in capo all'appellante Sig. Parte_1
► Preliminarmente ed in via istruttoria : per tuziorismo, laddove la domanda attorea fosse ritenuta allo stato ancora non dimostrata nell'an e/o nel quantum così come richiesti in atti, in via istruttoria: rilevare la nullità e comunque grave erroneità della CTU cinematica, perciò, in luogo di essa, aderire piuttosto alla ricostruzione del CTP attoreo;
oppure, in subordine, si disponga la rinnovazione della CTU cinematica o, in ulteriore subordine, si convochi il perito a chiarimenti, il tutto con riferimento agli aspetti censurati in atti;
rilevare le segnalate lacune ed incongruenze della CTU medico-legale e perciò, in luogo di essa, aderire piuttosto alla ricostruzione del CTP attoreo;
oppure, in subordine, si convochi il perito a chiarimenti, il tutto con riferimento agli aspetti censurati in atti;
ammettere e disporre i mezzi istruttori ritualmente richiesti e non espletati di cui alle memorie 183, c.
6. c.p.c., da intender qui integralmente richiamati, non ammettendo quelli avversari, il tutto per le ragioni esposte;
► Nel merito, riformata in tutto o in parte la sentenza per le ragioni esposte: in via principale accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente Sig. IB ZM del veicolo Fiat Idea tg. CZ733JF nel verificarsi del sinistro per cui è causa e perciò accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria per l'intero sia del conducente- comproprietario di detta autovettura Sig. IB ZM, sia dell'ulteriore comproprietaria Sig.ra , sia dell'Assicuratore R.C.A. del veicolo suddetto ciascuno Parte_2 CP_1 per il rispettivo titolo e tutti in solido tra loro, nei confronti dell'attore per ogni pregiudizio causatogli;
in subordine, comunque accertare l'eventuale diverso grado di responsabilità del conducente Sig. IB ZM nel verificarsi del sinistro per cui è causa e quindi comunque accertare e dichiarare che i predetti Sig. IB ZM, Sig.ra e CP_3 CP_1 sono responsabili in solido nei confronti dell'attore per il diverso quantum risarcitorio conseguentemente ritenuto di Giustizia;
in ogni caso, condannare i predetti soggetti convenuti, in solido tra loro, a risarcire ogni danno ritenuto a loro carico nei confronti dell'attore Sig. in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa, patrimoniale e non patrimoniale (sotto ogni profilo descrittivo: biologico, statico e dinamico, estetico, esistenziale, morale, ecc.), anche sotto forma di danno futuro e da perdita di chanche, anche ricorrendo alla valutazione equitativa ove consentito, oltre ad interessi e rivalutazione al saldo come per Legge, tenute in considerazione in particolare: le spese mediche, di ottenimento della cartella medica, difensive e di perizie medico-legale e cinematica causategli per complessivi € 2.701,60 (v. docc. 9, 12, 13, 35, 36, 37, 42 in 1° grado) oltre ad eventuali successive nelle more;
gli importi liquidabili con adeguata c.d. “personalizzazione” secondo c.d. Tabelle di Milano per almeno complessivi ulteriori € 64.246,00 (v. docc. 11 e 28 in 1° grado); la perdita di reddito quantificabile in circa ulteriori € 1.400/mese (v. docc. 15 e 16 in 1° grado) sino all'effettivo recupero delle capacità di attendere a prestazioni lavorative analoghe e nel complesso stimabile alla data dell'appello in almeno altri € 74.200,00 salvo ulteriori;
il tutto come quantificato in atti o nelle diverse misure ritenute di Giustizia;
- Con vittoria di competenze, spese ed onorari tutti secondo nuovi parametri ex D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 37/18 e con la maggiorazione di cui all'art. 4, c.
1-bis (utilizzo di tecniche informatiche) da porsi a carico di controparti in favore dello Stato ex art. 133 T.U. spese di Giustizia e con liquidazione ed anticipazione da parte dell'Erario dei compensi al difensore dell'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 82 e 131, c. 4, lett.
“a” T.U. spese di Giustizia>>
Per la Linear << in via principale: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza a Parte_1 verbale ex art 281 sexies cpc n. 1262/24 del Tribunale di Bologna del 18 aprile 2024, resa nel procedimento rg 12785/21, non notificata, perché infondato in fatto e diritto confermando l'impugnata sentenza ed in generale, respingere le domande tutte dell'appellante; con vittoria di spese. PER IL SOLO CASO DI ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PRINCIPALE richiamando con il presente atto tutte le eccezioni di merito e processuali svolte in primo grado e le relative domande anche istruttorie in via subordinata (e nel caso di riforma della sentenza di primo grado) in via principale RESPINGERE le domande tutte proposte contro compagnia Parte_3 anche in quanto infondate in fatto e diritto;
vinte le spese;
CP_1 in via subordinata ACCERTARE eventuali somme spettanti all'attore tenuto conto della percentuale di responsabilità che venisse denegatamente riconosciuta in capo al conducente del veicolo garantito da;
vinte le spese successive Parte_4 all'udienza del 24 febbraio 2022 (concessione della provvisionale); in ogni caso condannare l'attore alla ripetizione nei confronti di delle somme che, CP_1 all'esito del presente giudizio, risultassero eventualmente indebitamente corrisposte dalla scrivente compagnia in forza della provvisionale disposta dal Giudice (25.000,00 euro) in via istruttoria (e in caso di reiezione della domanda principale) previo rigetto di ogni avversa richiesta istruttoria ammettere tutte le prove ritualmente richieste da parte convenuta ora appellata in primo grado (e meramente trascritte di seguito per sola comodità di lettura): INTERROGATORIO FORMALE DELL'ATTORE E sui seguenti capitoli: 1) CP_4 Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo del sinistro per cui è causa, l'autovettura FIAT IDEA era parcheggiata sul lato destro della strada, giusta direzione centro;
2) Vero che il conducente della inseriva l'indicatore di direzione sinistro ed effettuava CP_5 manovra di retromarcia finalizzata ad uscire dal parcheggio.3) Vero che prima di intraprendete la manovra di uscita dal parcheggio, l'auto si arrestava per lasciare scorrere i veicoli circolanti sulla via ND , tra cui il motociclo condotto da 4) Vero che Parte_1 allorquando il veicolo era completamente fermo, il conducente del ciclomotore, CP_5 che circolava a velocità superiore ai 50 km orari, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, senza collidere con la autovettura e rimanendo con una gamba sotto la propria HONDA 5) Vero che al momento della caduta del ciclomotore, la ferma, CP_5 occupava la carreggiata con parte della ruota anteriore sinistra 6) Vero che la visuale, nella direzione di marcia del ciclomotore, era libera, in assenza di arredi stradali vegetazione manufatti ed in genere qualunque occlusione, come da foto che le si rammostrano (doc. 3,4 5 e 6) 7) Vero che l'autorità intervenuta (Polizia Municipale) accertava come regolare lo stato di manutenzione della e la assenza nella stessa di danni da collisione 8) Vero CP_5 che l'autorità intervenuta (Polizia Municipale) accertava la mancanza di prescritta revisione periodica del motociclo condotto dal revisione includente anche il Pt_1 funzionamento dell'impianto frenante TESTI i verbalizzanti: (salvo errori)
[...]
, ) sui capitoli da 4 a 8 domiciliato Tes_1 Testimone_2 Controparte_6 a Bologna (via Massarenti) e residente ad VI TI (contrada Campolunga 47 ) sui capitoli da 1 a 6>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna IB ZM e Parte_1 CP_2
l'assicuratrice della chiedendone la condanna al risarcimento dei danni CP_7 patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto, senza collisione fra i veicoli, l'1.9.2019 alle ore 19,40 in Bologna, lungo la via ND, a senso unico, allorquando egli era caduto dallo scooter Honda 125 da lui condotto per evitare la collisione con la vettura Fiati Idea, di proprietà di e condotta da IB ZM, che all'improvviso aveva invaso la CP_2 carreggiata uscendo dallo stallo di parcheggio sul lato destro, tagliandogli la strada.
Costituitasi la sola compagnia, con ordinanza il GI riconosceva al provvisionale di Pt_1 euro 25.000,00; espletata CTU cinematica e CTU medico legale, all'udienza dell'11.7.2023 il GI formulava proposta conciliativa, rifiutata dal consistente nel riconoscimento Pt_1 della satisfattività della provvisionale sulla base di un concorso colposo del 50%, con compensazione delle spese legali e spese delle CTU a carico della compagnia.
Con sentenza n. 1261/24 il Tribunale rigettava la domanda del che condannava alla Pt_1 restituzione della provvisionale e alle spese di lite, ritenendo che il sinistro fosse da ascrivere alla sua esclusiva responsabilità poiché, procedendo a velocità eccessiva, tenendo la destra, aveva effettuato una incongrua azione frenante, che cagionava la perdita di controllo del mezzo e la sua caduta, laddove nessun profilo di colpa poteva ascrivere i al IB il quale si era immediatamente bloccato appena percepito l'arrivo dello scooter, lasciando oltre tre metri per il passaggio del motociclo. Avverso tale sentenza proponeva appello il chiedendo l'accoglimento della domanda Pt_1 da lui proposta. Quali motivi di gravame deduceva delle posizioni dei veicoli – Illegittima assunzione di fatti come incontestati e/o comunque accertati, benché in realtà contestati e comunque assolutamente non provati ex adverso >>,
<<errata ricostruzione delle condotte (velocità ed entità manovre) e tempistiche –< i>
Violazione delle regole probatorie (prova atipica, presunzioni, limiti alla prova testimoniale)>>, << Errata esclusione della colpa esclusiva (o quantomeno concorrente e prevalente) dell'automobilista – Violazione del principio del c.d. più probabile che non, dell'art. 154 Cod. Str. e delle presunzioni in materia>>, << Erroneità della CTU cinematica: nullità e possibilità di avvalersi della CTP attorea;
oppure rinnovazione, o quantomeno convocazione del perito a render chiarimenti>>.
La si costituiva per resistere all'impugnazione, rimanendo contumaci gli altri CP_1 appellati.
Non accettata dal la proposta conciliativa ex art. 185 bis del Consigliere Istruttore, la Pt_1 causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Va premesso che non va dato ingresso alle istanze di prova orale avanzate dalle parti, superflue alla luce del rapporto dei verbalizzanti, delle dichiarazioni del teste da Tes_3 loro raccolte, e delle fotografie prodotte dal nonché quelle allegate al rapporto, che Pt_1 consentono una compiuta ricostruzione dei fatti e delle loro conseguenze.
Né vi è ragione per dare ingresso ad ulteriore attività peritale risultando la CTU cinematica dell'ing. immune da vizi logici o giuridici, ed esaustivamente motivata anche con Per_1 puntuale risposta alle osservazioni dei CTP;
di tale CTU non è stata eccepita tempestivamente la nullità, che peraltro mai potrebbe fondarsi sulla mera divergenza di opinione dei CTP.
Deve inoltre ricordarsi che la contestazione dell'esattezza delle conclusioni dell'espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non serve, di per sé, ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass. 7078/06), e che le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio rimangono assistite da presunzione d'imparzialità (Cass. 23362/12).
3) L'appello, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, merita accoglimento nei limiti di cui appresso, risultando il Tribunale non avere correttamente valutato le risultanze istruttorie, invero univoche, e gli accertamenti peritali.
E' pacifico che il sinistro si è verificato in condizioni meteoriche di sereno con asfalto asciutto e senza anomalie, con illuminazione naturale da ore diurne, lungo strada rettilinea a senso unico, transitabile in quel punto per la larghezza di m. 3,92, già escluse le aree di stallo per il parcheggio su entrambi i lati, occupate, in quel frangente, da vetture in sosta su entrambi i lati (v. foto allegata al rapporto). Non sono state rinvenute tracce di frenata dei veicoli coinvolti;
erano presenti sull'asfalto abrasioni della lunghezza di m 6,30 causate dallo scooter, che terminava lo scarrocciamento arrestandosi nei pressi della fiancata destra della vettura.
Il teste oculare della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, Tes_3 dichiarava ai verbalizzanti: < Percorrevo Via ND in bicicletta direzione periferia sulla carreggiata (in contromano) e quando mi trovavo vicino alle strisce pedonali presenti all'intersezione tra ND e ho visto che la FIAT parcheggiata alla mia sinistra si CP_8 affacciava per uscire dal parcheggio e si fermava mentre uno scooter che veniva da via
ND (direzione centro) inchiodava e scivolava. Il conducente dell'auto è subito sceso e, assieme a me, spostava il motorino dato che era sulla gamba del motociclista. Io ho chiamato l'ambulanza. Preciso che non c'è stata collisione. Secondo me l'incidente era evitabile se il conducente del motorino non si fosse spaventato>>.
La descrizione del sinistro data dal è del tutto chiara, ed ha trovato sostanziale Tes_3 conferma negli accertamenti peritali svolti alla luce anche dei dati tecnicamente rilevanti acquisiti al giudizio.
Il CTU ha accertato, sulla base di puntuali calcoli esposti in perizia, che il viaggiava Pt_1 ad una velocità di 40/45 km/h, solo inferiore al limite di 50 km/h, e in ogni caso priva di rilevanza causale, poiché anche a quella velocità, considerata la distanza a cui si trovava in quel momento la Fiat Idea, il sarebbe stato in grado di arrestare la marcia Pt_1 regolarmente a m5 a monte dell'area di manovra della vettura, e dunque in sicurezza ed in tempo utile per evitare il temuto impatto. Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, nessuna rilevanza può attribuirsi quindi al fatto che il sentito in Tes_3 dibattimento nel giudizio penale conclusosi con l'assoluzione del IB, avesse poi dichiarato, in modo inevitabilmente generico e soggettivo, che il viaggiava a <velocità Pt_1 tutt'altro che moderata>>.
Allo stesso modo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non può ascriversi al una condotta colposa per aver viaggiato tenendo, in termini non meglio specificati, la Pt_1 destra, tanto più che, dalla direzione a lui opposta stava provenendo contromano il ciclista
La posizione del AR sulla strada, così come restituita dalla Tes_3 rappresentazione cinematica allegata alla CTU, risulta comunque a centro strada e del tutto regolare.
La perdita di equilibrio del AR derivò, piuttosto, da una incongrua azione frenante, perché troppo energica (<inchiodata>> secondo il posta in essere al Tes_3 percepire l'avanzamento della Fiat Idea. Il CTU ha compiutamente risposto alle osservazioni conclusive del CTP del il quale Pt_1 ha sostenuto che il motociclo non avesse frenato, e ciò nonostante avesse egli stesso, nella memoria depositata in atti del 26.04.2022 , scritto “Considerando la frenata in emergenza della durata massima di mezzo secondo che ha prodotto la rovinosa caduta, applicando il coefficiente d'attrito elevato 0,6, risulta una velocità di […] 34 km/h”, individuando la frenata, il nesso eziologico con la caduta, e il coefficiente di attrito.
Il CTU ha aggiunto che la traiettoria dello scooter non è divergente verso il margine sinistro della strada, e pertanto non si rileva alcuna incisiva azione sterzante da parte del suo conducente. Senza escludere l'eventualità di un accenno istintivo di sterzata, la causa della caduta è da associarsi alla pinzata sulla ruota anteriore, che non ha rilasciato tracce visibili all'occhio degli agenti intervenuti. Il ritrovamento del corpo in posizione più avanzata rispetto allo scooter, è un ulteriore indizio della frenata con perdita di aderenza della ruota anteriore: in tali casi infatti il corpo tende a sopravanzare il mezzo, contrariamente alle cadute con azione più bilanciata dei freni in cui il corpo tende a seguire il mezzo. Il CTU rilevava che nelle varie memorie prodotte dal CTP del AR vi è contraddizione sull'analisi cinematica, tanto da non essere chiaro quale sia la tesi propugnata. La dinamica corredata di elaborati grafici è quella della prima memoria del 26.4.2022 in cui il motociclo frena;
nella successiva memoria si sostiene solo descrittivamente una cinematica priva di intervento sul freno da parte del motociclista, senza elaborati grafici, senza computazione del tempo di ribaltamento e senza l'indicazione di una concreta azione causativa della caduta, per di più alla velocità particolarmente bassa di 25 km/h come calcolata dal perito. Inoltre, all'osservazione del CTP secondo la quale alla velocità di 12 m/s, non avrebbe mai necessitato arrestarsi ma semplicemente ritardare un paio di secondi ovvero dimezzare la propria velocità solo rilasciando l'acceleratore con una decelerazione di 6 metri in 2 secondi ovvero 3 m/s2”>>, il CTU ha risposto che la quantificazione del freno motore di 3 m/s2 è eccessiva, valendo circa la metà, posto che frenate decise si attestano sui 4 m/s2. La distanza di 30 metri era più che sufficiente al motociclista per evitare il sinistro ed in ciò vi è piena convergenza con la impressione del
Tes_3 Con la colpa del come sopra delineata, consistita dunque nell'avere tenuto una Pt_1 condotta di guida imperita che non gli ha consentito di mantenere il controllo del mezzo, sanzionata ai verbalizzanti ai sensi dell'art. 141 c 2 c. strada, concorre tuttavia quella del IB.
Questi era inizialmente in sosta sulle strisce pedonali, sul lato destro della strada rispetto al AR, e, per intraprendere la marcia, ha iniziato una manovra composita, consistente in una retromarcia valutabile in circa tre metri e in un avanzamento con accentuata sterzata a sinistra (così la CTU sulla base della allegata ricostruzione cinematica).
Visto il sopraggiungere dello scooter, la Fiat Idea, ha arrestato la marcia, come riferito anche dal come risulta dalle fotografie prodotte dal (che non Tes_3 Pt_1 dimostrano alcuno spostamento della vettura prima dell'arrivo dei verbalizzanti, CP_ essendo esse del tutto corrispondenti alle foto allegate al rapporto), la si fermò con il retrotreno sulle strisce pedonali, la ruota anteriore destra nello stallo di sosta, quella anteriore sinistra in carreggiata;
l'invasione di carreggiata con lo spigolo anteriore è di circa 60 cm, così che rimanevano liberi 3,3 metri di carreggiata.
L'istante di percezione del pericolo da parte del motociclista, e l'azione frenante da lui posta in essere, coincise verosimilmente con la ripartenza della Fiat Idea dopo la retromarcia;
nulla cambia poi se l'impegno della careggiata oltre l'area di sosta non fosse stata preceduta da retromarcia, some sostenuto dal Pt_1
Con la colpa del concorre quindi, come accertato dal CTU, quella del IB il Pt_1 quale si sarebbe potuto accorgere della presenza del motociclo anche prima di iniziare la manovra di immissione, concedendo così, senza ingenerare turbativa, la dovuta precedenza. In risposta alle osservazioni del CTP della il quale sottolineava CP_1 come dovesse ritenersi che il IB avesse effettivamente concesso la precedenza essendosi arrestato appena percepita la presenza dello scooter, con minima occupazione della carreggiata, il CTU ha condivisibilmente risposto che nel caso in rilievo la distanza era dell'ordine dei 30 metri, distanza che alla velocità di 45 km/h si copre in 2,4 secondi;
è pertanto indubbio che la manovra dell'automobilista, seppur oggettivamente di modesta portata, abbia causato una turbativa al motociclista, il quale a sua volta non è stato in grado di mantenere il controllo del proprio mezzo nonostante vi fossero spazi e tempi ampiamente sufficienti per evitare la collisione.
pagina 7 di 11 Il IB ha dunque omesso di cedere compiutamente, fin dall'inizio della sua manovra di immissione, la precedenza al AR in violazione dell'art. 154/3° lett. c del C.d.S.: “I conducenti devono altresì nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”.
Pur non potendo trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 c2 cc non essendovi stata collisione, tenuto conto delle concrete condotte dei conducenti, entrambe lievi, le quote di responsabilità appaiono di pari gravità, peraltro rilevando a tale effetto anche la previsione dell'art. 2055 c3 cc.
Per completezza si osserva che sono causalmente irrilevanti altre circostanze emerse agli atti, ossia, che, prima del sinistro, il IB era parcheggiato sulle strisce pedonali, e che la Fiat Idea fosse sottoposta a fermo amministrativo. Irrilevante, perché privo di ogni valore confessorio, è poi il mero fatto che il sia stato rimborsato dal suo Pt_1 assicuratore del danno allo scooter.
4)Passando alla liquidazione del danno, la CTU medico legale del dott. appare Per_2 immune da vizi logici o giuridici, è esaustivamente motivata e non è stata oggetto di osservazioni dei CTP;
non vi è dunque alcuna ragione per discostarsi dalle conclusioni del perito e dare ingresso ad ulteriore attività peritale.
Si rileva, in particolare, che solo il difensore del e non il perito di parte dott. Pt_1
, si è limitato a chiedere al CTU di valutare <per tuziorismo>> il referto di una Per_3
RMN del 16.3.2023 consegnatagli dal paziente, senza neppure sostenere che tale esame giustificasse un diverso apprezzamento del danno;
il CTU ha comunque risposto osservando che la stima da lui effettuata la stima effettuata <tiene conto dell'obiettività riscontrata, per cui non si ritiene di dover modificare la valutazione espressa;
inoltre osservo che lesioni riscontrate ad oltre tre anni dall'evento traumatico non possono essere messe in correlazione causale con il trauma, mancando il criterio cronologico del nesso causale e quello di esclusione di altre cause>>.
Orbene, nel sinistro il riportò trauma cranico con minima falda di emorragia e Pt_1 subaracnoidea e la frattura biossea dell'arto inferiore di sinistra, lesioni da cui derivarono 7 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75%, 60 giorni di ITP al 50%, 60 giorni di ITP al 25% e postumi permanenti del 10%, consistenti in esiti di trauma cranico con lieve ESA (sintomatologia soggettiva e lieve positività al test di Romberg) ed esiti di frattura biossea dell'arto inferiore sinistro che si traducono in limitazione funzionale della caviglia pagina 8 di 11 Secondo le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano del 2024, per il periodo di ITT può riconoscersi, complessivamente, l'importo di euro
14.550,00 calcolato sull'importo giornaliero di euro 115, aumentato ad euro 150,00 in ragione del fatto che il subì due interventi chirurgici per l'apposizione e poi la Pt_1 rimozione di mezzi di sintesi.
Quanto alla invalidità permanente, il criterio tabellare, tenuto conto che al tempo del sinistro il aveva 51 anni, porta alla liquidazione di euro 19.593,00 per il Pt_1 danno biologico ed euro 5.094,00 per il danno morale, la cui sussistenza può ritenersi senz'altro presuntivamente dimostrata dalla stessa natura ed entità delle lesioni e dei postumi.
Rileva la Corte che non risultano agli atti i presupposti per l'applicazione della personalizzazione del danno biologico permanente non essendo state allegate circostanze tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. 18988/19, 27482/18).
Per danno emergente, vanno riconosciuti al AR euro come da CTU euro 657,00 che rivalutati dal sinistro ad oggi sono pari ad euro 774,60.
Va respinta la domanda di risarcimento del lucro cessante asseritamente derivante dalla
IP.
I postumi permanenti, come accertato dal CTU e non contestato dal CTP, non incidono negativamente in maniera apprezzabile nello svolgimento della mansione lavorativa già espletata ed espletabile dal periziando (facchino aeroportuale), e quindi sulla sua capacità di produrre reddito, avendo in particolare il CTU osservato che benché venga sostenuto dal di usare le stampelle, il trofismo muscolare appare buono, con Pt_1 limitazione funzionale nel complesso contenuta. D'altronde, alla visita in data 7.7.2020 lo specialista refertava <deambula speditamente senza dolore>>, con dolore alle viti distali>> successivamente rimosse con l'intervento dell'11.3.2022.
Nessun nesso causale può quindi stabilirsi fra l'IP e lo stato di disoccupazione del
Pt_1
Quanto ai periodi di IT, il ha prodotto i CU relativi alle retribuzioni percepite Pt_1 nell'anno 2019 dai datori di lavoro, prima Aviapartner e poi GH spa, nonché l'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato concluso con quest'ultima, scaduto il
30.9.2019, essendo rimasto poi disoccupato (v. certificazione del Centro per pagina 9 di 11 l'Impiego). Spetta dunque al il risarcimento del mancato guadagno relativo al Pt_1 tempo di inabilità lavorativa trascorso dal 30.9.2019 (scadenza del contratto) sino al
10.7.2020, come da certificati telematici di malattia del medico curante. Per quanto il grado di inabilità si sia in tale periodo progressivamente ridotto, è più che verosimile che, considerate le mansioni da lui usualmente svolte, il AR non abbia trovato un impiego.
Assunta, fra i due CU, la più alta retribuzione erogata dalla GH di euro 1.600,00 al mese al lordo delle detrazioni e ritenute di legge (euro 9.712,91 erogati per 183 giorni di lavoro), risulta dovuto, dall'1.10.2019 al 10.7.2020 l'importo di euro 14.935,00, che, rivalutato ad oggi dalla data intermedia del 15.2.2020, risulta pari ad euro 17.698,00.
L'importo totale del danno pari ad euro 57.709,60 ai valori attuali va ridotto, per il concorso di colpa, ad euro 28.854,80.
Non sono dovuti gli interessi compensativi;
non può intendersi infatti specificamente formulata la domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria nella generica richiesta, da parte del di Pt_1 risarcimento <oltre interessi e rivalutazione al saldo come per legge>> (v. Cass.
716/25, 10376/24, 4938/23).
Detratti da euro 28.654,80, euro 27.675,00 ossia la provvisionale di euro 25.000,00 rivalutata dal pagamento (4.4.2022) ad oggi, risultano ancora dovuti al euro Pt_1
979,80, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc (e non ex art. 1284 c 4 cc: v. Cass. 1284/25) che potranno decorrere solo dalla pubblicazione della presente sentenza, che ha reso il credito liquido (Cass. 10364/23).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in favore dell'Erario essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo i valori medi dello Pt_1 scaglione euro 5.200-26.000, corrispondente al credito riconosciuto come devalutato al tempo della domanda (v. Cass. 3463/10, 2274/05) e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta (ridotta fase istruttoria in appello), vanno poste a carico dei convenuti unitamente alle spese delle CTU. Deve peraltro considerarsi che non esime gli appellati soccombenti dall'onere delle spese, il fatto che la avesse accettato CP_1 la proposta conciliativa formulata già in primo grado, che prevedeva la compensazione delle spese processuali diverse da quelle di CTU, e ciò nonostante il avesse Pt_1 diritto alle spese legali essendo stata la provvisionale versata solo in corso di causa, e quella formulata in appello, che assumeva una inferiore liquidazione del risarcimento. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , e avverso la sentenza del Tribunale di CP_2 CP_9 CP_1
Bologna n. 1261/24, in riforma della decisione impugnata, ritenuto il concorso di colpa del e del IB in misura del 50% ciascuno, condanna gli appellati in solido a Pt_1 pagare al al netto della provvisionale versata in corso di causa, euro 979,80 Pt_1 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Condanna gli appellati a alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 804,00 per anticipazioni ed euro 4.900,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU cinematica e della CTU medico legale a carico degli appellati.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
MA IU RI TI AL
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