Articolo 5 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 4Articolo 6
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18 dicembre 1942
Art. 5.

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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