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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2610/2023 promossa tra le seguenti parti:
- (P.I. ), in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Spotorno (SV) alla via Berninzoni n.52, in persona dell'amministratore p.t., così come rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Orengia, come da procura apposta in calce all'atto di citazione introduttivo;
- attore/opponente - contro
- (P.I. , con sede in Torino, alla via Casalis NTroparte_2 P.IVA_2
n.41 così come rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Papino, Niccolò Gastaldi e Marco Sarà, come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta/opposta -
Nel giudizio di opposizione a D.I. n. 663/2023 emesso da questo Tribunale in data 3.10.2023 e notificato in data 5.10.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via istruttoria: disporsi CTU tecnica volta a verificare lo stato di consistenza del cantiere alla data del primo giugno 2023 e quello attuale, nonché procedere alla quantificazione delle opere non compiute da F.G.E. mediante il Prezziario delle Opere Edili della Regione Liguria stabilendo altresì il prevedibile costo per l'esecuzione dei previsti lavori di ristrutturazione dello stabile come deliberati nell'assemblea primo aprile 2023 ed oggetto del contratto di appalto;
nel merito: - dichiarare nullo, annullare o comunque revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo Tribunale di Savona n. 663/2023 del 3/10/2023, rigettando ogni pretesa della ditta individuale nei NTroparte_2 confronti del - accertare che i lavori non compiuti da NTroparte_3 CP_2 di presso lo stabile di proprietà del , ammontano a € 57.205,50 IVA CP_2 NTroparte_1 NTroparte_3 compresa, o veriore superiore somma accertanda in corso di causa, e per l'effetto - accertare e dichiarare che il NTroparte_4
1
[...] A di , Spotorno, nulla deve, per qualsivoglia titolo o ragione derivante dal contratto di appalto per cui è causa, NTroparte_1 NTroparte_3 a per i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale: - accertare l'inadempimento di NTroparte_2 NTroparte_2 rispetto al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 5 aprile 2023 ex art. 1453 c.c., e per l'effetto dichiarare la risoluzione di quest'ultimo a far data dal primo giugno 2023, e per l'ulteriore effetto - dichiarare tenuta e condannare la ditta individuale
[...]
, corrente in Torino in persona del suo titolare alla restituzione in favore del Condominio NTroparte_2 NTroparte_2 Le Palme Lotto A di via Berninzoni 52, Spotorno, della somma di € 1.820,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. sino alla domanda, oltre interessi moratori ex art. 1284 quarto comma c.c.; - dichiarare tenuta e condannare la ditta individuale F.G.E. di , corrente in Torino in persona del suo titolare , al risarcimento dei danni in NTroparte_2 NTroparte_2 favore del Condominio di via Spotorno, riservandone la quantificazione in separato giudizio. In NTroparte_1 CP_3 ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
PER PARTE CONVENUTA: "Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, IN VIA PRELIMINARE ….Omissis…; nel merito in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento del ai sensi e per CP_1 gli effetti dell'art. 1460 c.c., nonché la decadenza da ogni garanzia ex art. 1667 c.c., per tutte le motivazioni di cui in premessa, rigettare l'avversa opposizione, perché infondata i fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 663-2023, R.G.N. 1790-2023 per tutti i motivi di cui al presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere prova per interpello e testi sui capi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e enella depositata memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., ove non documentalmente provato. SEMPREE IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre idonea CTU volta ad individuare e valorizzare NT (secondo Prezziari ufficiali Regionali Liguria) le opere eseguite da in riferimento alle indicazioni di progetto ed a quanto accertabile sul posto e/o attraverso prove tecniche sul posto o prove documentali che il CTU vorrà acquisire attraverso accesso a enti pubblici o dai CTP;
dica il CTU quali siano ed a quali figure amministrative e tecniche siano imputabili i danni lamentati da parte convenuta e ne valorizzi l'ammontare in riferimento a Prezziari Ufficiali Regione Liguria;
dica il CTU le motivazioni dell'interruzione dei lavori ed individui la data in cui è avvenuta la risoluzione del contratto. Determini il CTu l'ammontare dei danni subiti da parte attrice considerando tra questi danni per alterazione di rea cantiere, mancata formazione dell'utile e spese generali non assorbite dalla produzione;
Per quanto non espressamente previsto nei documenti contrattuali faccia il CTU riferimento alle indicazioni previste nell'appalto di opere pubbliche;
accertare le lavorazioni effettuate da parte dei terzi non autorizzati e l'imputabilità ai medesimi dei danni lamentati in via riconvenzionale da parte dell'attore in opposizione. Le spese: con vittoria di spese ed onorari della presente procedura ai sensi del D.M. 147-2022 oltre spese generali 15% IVA, CPA e successive occorrende così come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in sede monitoria l'odierna convenuta NTroparte_2 chiedeva e otteneva da questo Tribunale il D.I. n.663/2023 nei confronti del NTroparte_1
, oggetto della presente opposizione, avente ad oggetto un contratto di appalto
[...] privato meglio individuato in atti e per un credito pari ad € 21.525,57, quale quota parte del prezzo fondata su fatture, oltre interessi e spese. Già in sede monitoria il ricorrente documentava che i lavori oggetto delle fatture azionate fossero stati deliberati dall'assemblea condominiale in data 1.04.2023, che il preventivo era stato sottoscritto dall'amministratore in data 5.04.2023, e che in data 30.05.023
l'amministratore, con specifico riguardo alla fattura n.33 del 22.05.2023, riscontrando una pregressa missiva gli avesse comunicato di aver già sollecitato tutti i condomini ad effettuare pro quota i relativi versamenti, di cui era in attesa.
Il suddetto D.I. veniva ritualmente impugnato dal sopraindicato , il quale CP_1 preliminarmente eccepiva la nullità dello stesso per omessa produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili, e comunque la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito per assenza di qualsivoglia tipologia di documentazione (verbali di stato avanzamento lavori, documentazione
2 fotografica, pagamenti di forniture o maestranze, ecc.) idonea a dimostrare l'esecuzione delle opere di cui veniva chiesto il pagamento.
Nel merito, il opposto asseriva e documentava che l'incarico approvato dall'assemblea CP_1 il 1 aprile e affidato alla controparte aveva ad oggetto lavori di straordinaria amministrazione per un ammontare di € 74.900,00 oltre IVA al 10% (per un totale di € 82.390,00), da saldare in “4 rate con scadenze da verificare con l'impresa” (cfr. verbale di assemblea del 31.03.2023, doc. 3). In particolare, il preventivo approvato a corpo prevedeva la realizzazione dell'opera in 3 step: 1) posa delle nuove pareti in cartongesso al piano interrato; 2) realizzazione di un nuovo marciapiede in cemento nel retro zona cortile della palazzina;
3) ripristino con rifacimento delle facciate della palazzina (cfr. doc. 4).
In data 5.04.2023 veniva inoltrato il preventivo sottoscritto dall'amministratore e in data 7.04.2023 veniva saldata la prima fattura di € 6.985,00 a mezzo bonifico bancario (con contabile pervenuta in data 11.04.2023, cfr. doc. 9). In data 19.04.2023 veniva emessa una seconda fattura e in data 9.05.2023 veniva effettuato un ulteriore pagamento dell'importo di € 20.020,00 (cfr. doc. 7) corrispondente a
3/4 della fattura medesima. In data 22.05.2023 veniva emessa una terza fattura di € 20.020,00 ma, successivamente ad un sollecito pervenuto in data 30.05.2023, veniva corrisposto solo l'ulteriore importo di € 5.000,00 (ovvero l'ultima parte della seconda fattura), mentre la terza fattura rimaneva inevasa (e in questa fase interveniva lo scambio epistolare fra il legale di e l'amministratore, CP_2 di cui aveva riferito anche il convenuto in sede monitoria). Nel frattempo, in data 26.05.2023 veniva emessa una quarta fattura di € 1.505,57.
L'opponente asseriva e documentava, altresì, che in data 1.06.2023 la controparte notificava una
PEC mediante la quale dichiarava la risoluzione del contratto abbandonando il cantiere, con opere che rimanevano incompiute, missiva che veniva contestata in data 27.07.2023, prima che ad ottobre del medesimo anno venisse notificato il decreto ingiuntivo opposto.
In punto di diritto, l'attore asseriva che la risoluzione, per come avvenuta, non poteva considerarsi efficace, e che, in ogni caso, era stata la controparte a porre in essere un grave inadempimento in quanto, come dichiarato dallo stesso nella propria lettera di risoluzione del contratto, CP_2 rimanevano incompiute le seguenti opere:
- rifacimento dei quattro lati delle facciate condominiali comprese opere di rifinitura e tinteggiatura;
- ripristino del cornicione nei punti ammalorati per ogni lato e successive opere di tinteggiatura;
- realizzazione di marciapiede nel retro del zona cortile. CP_1
Per i sopraindicati motivi, l'importo complessivamente già corrisposto, pari ad € 27.005,00 (6.985,00
+ 20.020,00) ben poteva rappresentare il saldo di quanto realizzato, ed anzi, secondo una perizia di parte redatta in data 6.11.2023 risultava un minor importo versato in esubero rispetto al valore delle opere realizzate, pari ad € 1.820,00. In virtù di tutto quanto dedotto l'opponente, in via principale,
3 formulava una domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte, dovendosi tener conto del fatto che alla data della dichiarata risoluzione, secondo le tempistiche del preventivo, tutte le opere dovevano già essere ultimate.
In via riconvenzionale formulava una domanda di ripetizione dell'importo di € 1.820,00 saldato in esubero.
In via ulteriormente riconvenzionale, il Condominio spiegava una domanda di condanna generica al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di cui sopra, riservandone la quantificazione in un separato giudizio.
Si costituiva l'impresa individuale , la quale in via preliminare NTroparte_2 evidenziava che il riscontro a mezzo PEC inoltrato dall'amministratore in data 30.05.2023 rappresentasse all'evidenza un riconoscimento di debito, che avrebbe legittimato la concessione della provvisoria esecuzione del D. I. opposto.
Sul piano fattuale, la convenuta premetteva che il contratto di appalto fosse stato frutto di numerosi sopralluoghi avvenuti nei mesi di febbraio-marzo del 2023, su intercessione di una società condomina, all'esito dei quali era emersa agli occhi del una situazione grave e complessa, tanto che, CP_2 addirittura, vi erano i muri perimetrali condominiali con le strutture a vista e di cui veniva prodotta documentazione fotografica. La convenuta confermava tutto quanto previsto nel preventivo sottoscritto dalle parti, precisando che l'importo di € 74.900,00 oltre IVA era riferibile ai soli costi di manodopera, mentre tutti i materiali necessari per le lavorazioni sarebbero stati forniti da un terzo soggetto. Sotto il profilo cronologico, la convenuta evidenziava che alla data della accettazione del preventivo doveva esser corrisposto il 30% del valore dell'opera, mentre in data 4.04.2023 veniva corrisposta dalla controparte la sola somma di € 6.985,00 corrispondente alla prima fattura n.14. Le tempistiche dei successivi pagamenti parimenti non venivano rispettate, motivo per cui il rifiuto di proseguire nella realizzazione delle opere doveva essere ritenuto legittimo ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Il convenuto specificava minuziosamente tutte le singole opere che erano state effettuate al pian terreno e al piano interrato – comprese le opere di cantieraggio, rimozione, pulizia e sgombero dei materiali, fino alle opere di posa in opera del cartongesso, stuccature, rifinitura e tinteggiatura non specificamente calcolate nel preventivo – rimarcando il grave inadempimento della controparte rispetto al proprio. In ogni caso, la convenuta opposta eccepiva la decadenza ex art. 1667 c.c. da ogni denuncia di vizio e/o difformità, mai dedotta o rivendicata con riguardo alle lavorazioni eseguite.
In sede di prima memoria di replica le parti reiteravano le rispettive conclusioni fino a quel momento rassegnate. All'esito della trattazione, ritenuta la causa documentale, quest'ultima veniva introitata per la stesura della presente decisione, previa precisazione delle conclusioni e scambio di scritti conclusivi.
4 Venendo agli stretti motivi della decisione, occorre innanzitutto premettere che le sole fatture rappresentano un elemento documentale indiziario sufficiente ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo (ex alia, cfr. Cass. civ., sez. IV, n.5915 del 11.03.2011; Cass. civ., Sez. III, del 3.03.2009,
n.5071) e l'assenza degli estratti autentici delle scritture contabili vidimate, espressamente prevista dalla legge come ipotesi alternativa di documentazione idonea (“sono altresì prove scritte…” cfr. 634 c.p.c.), non appare idonea a provocarne la nullità, né tantomeno la revoca in sede di opposizione. L'eccezione preliminare attorea deve, quindi, essere respinta.
Premesso tutto quanto sopra esposto, alla luce di tutto quanto dedotto e documentato da ambo le parti in causa, si ritiene che l'appaltatore, in data 1.06.2023, abbia esercitato una risoluzione “atipica,” maggiormente accostabile all'esercizio di un diritto di recesso.
Che sia intervenuto tale atto negoziale unilaterale è dimostrato – al netto delle espressioni letterali utilizzate e delle norme impropriamente invocate – in considerazione della tipicità degli strumenti di risoluzione previsti per legge (cfr. artt. 1453, 1454, 1456 e 1457 c.c.), il più analogo dei quali prevede comunque una diffida ad adempiere con concessione di un termine congruo per l'adempimento, non inferiore a quindici giorni, che nel caso di specie non è stato concesso;
allo stesso tempo, nessuna clausola risolutiva espressa veniva pattuita e invocata dalle parti, né alcun termine essenziale, motivo per cui l'appaltatore non appariva legittimato a “risolvere” il contratto sic et simpliciter abbandonando improvvisamente il cantiere, fatta salva, per l'appunto, la possibilità di recesso.
Il diritto di recedere uscendo istantaneamente dal rapporto contrattuale, così come previsto dall'art. 1671 c.c., è un diritto potestativo che, in linea generale, è esercitabile per qualsivoglia motivo, compreso il ritenuto altrui inadempimento. Ed invero, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità “Il recesso unilaterale attribuito dalla legge al committente può, in realtà, anche essere giustificato dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, ma, poiché costituisce esercizio di un diritto potestativo e non esige, perciò, che ricorra una giusta causa, mediante esso il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso (Cass. Sez. 2,
22/04/2008, n. 10400; conforme, Cass. Sez. 2, 27/01/2017, n. 2130; Cass. Sez. 2, 02/05/2011, n.
9645; Cass. Sez. 2, 29/07/2003, n. 11642). Pertanto, ai sensi della richiamata norma, quando ciò si verifica l'appaltatore ha diritto solo ad essere “indennizzato” per i lavori eseguiti, le spese sostenute ed i mancati guadagni;
non può viceversa domandare il riconoscimento di importi a titolo di ulteriore quota parte del compenso fissato nel contratto e non corrisposto, sulla base della semplice emissione delle fatture.
A quanto sopra esposto, che già risulta sufficiente a giustificare la revoca del decreto ingiuntivo, si aggiunge che l'uscita improvvisa dal rapporto contrattuale, così come imprudentemente posta in essere 5 dalla ditta appaltatrice, non appare legittima e di buona fede rispetto alla condotta posta in essere dall'odierno attore. Ed infatti, ad una lettura attenta del preventivo si comprende che l'intera opera doveva risultare terminata in circa 30 giorni dall'accettazione dell'incarico e che quindi – a rigore, e senza tener conto della complessità dell'opera così come perfettamente appresa dall'appaltatore nei suoi sopralluoghi iniziali – circa agli inizi del mese di maggio, in teoria, l'opera avrebbe dovuto risultare già interamente ultimata. Si rileva, altresì, che il piano rateale veniva regolato in modo piuttosto generico e approssimativo (30% all'accettazione dell'incarico – 30% avanzamento lavori – saldo al termine), senza la previsione specifica di date precise per i pagamenti, motivo per cui non è possibile imputare al committente un “ritardo” nel versamento di questi ultimi.
In particolare, risulta dimostrato in via documentale che, alla data della intervenuta “risoluzione”
(ovvero circa due mesi dopo la conclusone del contratto), è stata la stessa convenuta opposta a dichiarare che non erano ancora state eseguite quelle opere che corrispondevano al secondo e al terzo step di cui al preventivo, ovvero la realizzazione del marciapiede nel retro del , zona CP_1 cortile, e il rifacimento di tutte e quattro le facciate del fabbricato, compreso le opere di tinteggiatura e rifinitura, oltre al ripristino dei cornicioni ammalorati (si confrontino il preventivo del 4.04.2023 doc.
3 prod. attorea e la missiva risolutiva del 1.06.2023, doc. 9); di contro, alla data del 9.05.2023 era stata comunque già corrisposta dal Condominio una somma complessiva pari a circa 1/3 del prezzo, espressamente comprensivo di materiali e manodopera (27.005,00 su 82.390,00). Sebbene corrisponda al vero che inizialmente il Condominio provvedeva a versare il solo importo di € 6.985,00 rispetto al
30% del prezzo fissato nel preventivo, è anche vero che ciò avveniva perché di tale importo era la prima fattura n.14 emessa in data 4.04.2025, mentre alla data del 9.05.2023 risultava comunque corrisposta una somma che indicativamente avrebbe dovuto coprire l'intera prima fase del preventivo.
Siffatta circostanza avrebbe dovuto indurre l'appaltatrice diligente ad intraprendere il secondo step, ovvero la realizzazione del marciapiede retrostante (che avrebbe legittimato la richiesta di un terzo versamento), invece di abbandonare il cantiere. Pertanto, alla luce della evidente corrispondenza fra il valore di quanto dichiaratamente realizzato e la somma corrisposta, l'appaltatore non ha diritto ad alcun ulteriore importo, con la conseguenza che, a maggior ragione, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato.
Dovendo ora essere esaminata la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di €
1.820,00, si rileva che, se è pur vero che sui fatti posti a suo fondamento il convenuto non ha preso esplicitamente posizione, è altrettanto vero che le allegazioni che la sorreggono appaiono totalmente generiche. Ed infatti, l'attore procede al ricalcolo degli importi tramite rinvio ad un computo metrico redatto ex novo dal proprio perito di parte, senza specificamente indicare in atti quale componente della parte di preventivo – il cui prezzo è stato fissato a corpo – non sarebbe stata realizzata. A tal
6 riguardo, appare opportuno evidenziare che il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto anche in assenza di contestazione specifica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto soltanto se specificamente contestato (cfr.
Cass. civ., sez. II, 25/01/2022, n. 2223).
Pacificamente, infatti, nella loro autonomia contrattuale entrambe le parti hanno commisurato il valore di quanto effettuato al prezzo fissato a corpo nel contratto di appalto, su tre step così Pt_1 come tre erano le fasi di esecuzione dell'opera. Da un lato il ricorrente, nel proprio ricorso monitorio, ha pacificamente rivendicato la somma ingiunta quale quota parte del prezzo sottoscritto e accettato dalla controparte;
di contro, la stessa parte attrice, ancora nei propri scritti conclusivi, ha asserito che
“quando in un contratto di appalto fra privati il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso
d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati ...” (Cass. Civ. Sez. II
24/11/2022 n. 34646; Cass. Civ. Sez. II 21/3/2023 n. 8038). Pertanto, dovendo valere siffatto ragionamento anche per parte attrice, la domanda riconvenzionale in esame non può trovare accoglimento.
Per motivi analoghi non può essere accolta la domanda di condanna generica al risarcimento del danno. La condanna generica al risarcimento del danno postula, quale presupposto necessario e sufficiente della pronuncia, l'accertamento, quantomeno probabilistico, di un fatto già empiricamente esistente e potenzialmente produttivo di conseguenze dannose da liquidarsi in sparata sede, accertamento del fatto che va condotto addirittura in termini di certezza in caso di opposizione del convenuto (cfr. Cassazione civile , sez. I , 22/11/2000, n. 15066; Cassazione civile sez. III,
22/02/2021, n.4653). Nel caso di specie, i fatti allegati posti alla base della domanda di condanna appaiono del tutto ipotetici, alcuni di questi proiettati nel futuro (“il cantiere è stato abbandonato, senza che vi sia stato alcun verbale di rilascio o di consegna, con la conseguenza che, ad oggi, il Condominio potrebbe essere chiamato NTroparte_ a rispondere dei danni patiti da singoli condomini, terzi, o persino clienti dell situato al piano terreno dello stabile, accedendo ai luoghi oggetto di cantiere, danni per i quali invece la responsabilità è totalmente in capo a
[...]
CP_
Inoltre, in base alla perizia redatta dal p.i. di Spotorno, non vi è stata la possibilità di accedere al CP_2 piano interrato, al fine di visionare se, e come, siano stati compiuti i lavori di posa delle pareti di cartongesso sui muri perimetrali, e se a regola d'arte. Va altresì tenuto presente che, come sottolineato dalla perizia, la mancata realizzazione del marciapiede, e relativa impermeabilizzazione, rischiano di rendere inutile anche l'eventuale avvenuto lavoro di posa delle pareti in cartongesso, che si ammalorerebbero entro breve termine a causa delle infiltrazioni dal piano strada”, cfr. pagg. 10-11 dell'atto introduttivo, asserzioni nemmeno precisate in sede di prima memoria di
7 trattazione). Non essendo stato dedotto l'an in termini di fatto già verificatosi, il cui accertamento deve ritenersi essenziale, la domanda non può essere ritenuta fondata e va respinta.
Quanto alle spese di lite, alla luce della soccombenza reciproca e parziale, con un bilancio nettamente più favorevole per l'attrice, sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite nella misura del 30%. Pertanto, la convenuta opposta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite relativo al presente giudizio di opposizione che qui si liquidano, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tabella 2, fascia III (tutte le fasi ai valori medi, con decurtazione del 30% per la sopraindicata soccombenza parziale) in € 3.553,90 a titolo di compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché al rimborso forfettario pari al 15% dei soli onorari.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale adito, pronunciandosi definitivamente su tutte le domande così proposte, reietta ogni contraria istanza o eccezione, così decide:
P.Q.M.
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. n. 663/2023 emesso da questo
Tribunale in data 3.10.2023, indicato in atti;
- RIGETTA la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'opponente CP_1
; NTroparte_1
- RIGETTA le ulteriori domande riconvenzionali di ripetizione e di condanna generica, parimenti spiegate dall'opponente ; NTroparte_1
- CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese di lite che NTroparte_2 qui si liquidano in € 3.553,90 per compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché al rimborso forfettario pari al 15% dei soli onorari.
Così è deciso.
Savona, 11.04.2025
Il Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi
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