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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 13893/2023
Oggi 05/03/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti CERFOGLI DUCCIO Parte_1
NICOLA
Per , l'avv.to/avv.ti Controparte_1 CP_2
[...]
Drssa Brigida Zanconi GDP in tirocinio
Dr. MOT Persona_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Dr addetto UPP Persona_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
1 Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Cerfogli precisa le conclusioni come da note 19 febbraio 2025
L'Avv. precisa le conclusioni come da note 19 febbraio 2025 e CP_2
insiste nelle sue istanze istruttorie.
L'Avv. e l'Avv. Cerfogli discutono la causa riportandosi ai propri CP_2
scritti. Rinunciano alla lettura della sentenza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 13893/2023 tra le parti:
Attori: Parte_1 Controparte_3 CP_4 con l'Avv. CERFOGLI DUCCIO NICOLA
Convenuto: , in persona del Controparte_1 titolare, con l'Avv. CP_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
hanno intimato sfratto per morosità nei Controparte_3 CP_4 Parte_1 confronti di allegando: Controparte_1
1) contratto di locazione uso commerciale 18 aprile 2019;
2) l'inadempimento di parte conduttrice che: 2.1) ad oggi non ha pagato i canoni di maggio, giugno e luglio 2024, per un totale di € 10.500,00; 2.2) non ha stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile, scoppio e incendio (rischio locativo); 2.3) non ha versato la caparra confirmatoria di euro 4.000,00 e l'imposta di registro.
Pertanto, chiedono che il contratto 18 Controparte_3 CP_4 Parte_1 aprile 2019 sia risolto, che sia condannata al pagamento Controparte_1 di euro 10.637,00 oltre interessi convenzionali.
La mia si difende eccependo Controparte_1
1) la sussistenza di vizi che hanno ridotto il godimento dell'immobile;
2) l'inadempimento del locatore che non ha eseguito la manutenzione di sua pertinenza, eseguite invece dalla parte conduttrice.
Pertanto, La mia chiede che il contratto sia risolto per Controparte_1 inadempimento del locatore e la sua condanna al risarcimento del danno.
3 2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
La domanda principale è fondata.
Il Tribunale osserva:
1) incontroverso il rilascio dell'immobile il 30 luglio 2024, parte intimante chiede di essere remunerata per il godimento del medesimo per gli ultimi tre mesi (oltre imposta di registro), in relazione ai quali parte intimata non ha documentato il pagamento come da suo onere probatorio in materia contrattuale;
2) i capitoli di prova di parte intimata non sono in grado di dimostrare gli asseriti vizi né tanto meno la loro incidenza sul godimento dell'immobile, così che non è possibile ridurre la somma di cui al punto 1), tenuto conto altresì che nessuna domanda restitutoria è svolta per il pregresso;
3) anche ammettendo che i lavori allegati da parte intimata rientrassero tra gli obblighi manutentivi del locatore, non è stato assolto l'onere di provare il loro effettivo pagamento, non essendo sufficiente a tal fine la produzione delle fatture (i capitoli di prova orale si riferiscono appunto all'esecuzione dei lavori o alla sola fatturazione, ma non al pagamento).
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase sommaria, seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione uso non abitativo 18 aprile 2019 tra le parti;
2) condanna parte intimata a pagare a parte intimante euro 10.637,00 oltre interessi convenzionali;
3) rigetta le domande di parte intimata;
4) condanna parte intimata a rifondere a parte intimante le spese di lite, liquidate in euro 3500,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 05/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 13893/2023
Oggi 05/03/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti CERFOGLI DUCCIO Parte_1
NICOLA
Per , l'avv.to/avv.ti Controparte_1 CP_2
[...]
Drssa Brigida Zanconi GDP in tirocinio
Dr. MOT Persona_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Dr addetto UPP Persona_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
1 Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Cerfogli precisa le conclusioni come da note 19 febbraio 2025
L'Avv. precisa le conclusioni come da note 19 febbraio 2025 e CP_2
insiste nelle sue istanze istruttorie.
L'Avv. e l'Avv. Cerfogli discutono la causa riportandosi ai propri CP_2
scritti. Rinunciano alla lettura della sentenza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 13893/2023 tra le parti:
Attori: Parte_1 Controparte_3 CP_4 con l'Avv. CERFOGLI DUCCIO NICOLA
Convenuto: , in persona del Controparte_1 titolare, con l'Avv. CP_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
hanno intimato sfratto per morosità nei Controparte_3 CP_4 Parte_1 confronti di allegando: Controparte_1
1) contratto di locazione uso commerciale 18 aprile 2019;
2) l'inadempimento di parte conduttrice che: 2.1) ad oggi non ha pagato i canoni di maggio, giugno e luglio 2024, per un totale di € 10.500,00; 2.2) non ha stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile, scoppio e incendio (rischio locativo); 2.3) non ha versato la caparra confirmatoria di euro 4.000,00 e l'imposta di registro.
Pertanto, chiedono che il contratto 18 Controparte_3 CP_4 Parte_1 aprile 2019 sia risolto, che sia condannata al pagamento Controparte_1 di euro 10.637,00 oltre interessi convenzionali.
La mia si difende eccependo Controparte_1
1) la sussistenza di vizi che hanno ridotto il godimento dell'immobile;
2) l'inadempimento del locatore che non ha eseguito la manutenzione di sua pertinenza, eseguite invece dalla parte conduttrice.
Pertanto, La mia chiede che il contratto sia risolto per Controparte_1 inadempimento del locatore e la sua condanna al risarcimento del danno.
3 2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
La domanda principale è fondata.
Il Tribunale osserva:
1) incontroverso il rilascio dell'immobile il 30 luglio 2024, parte intimante chiede di essere remunerata per il godimento del medesimo per gli ultimi tre mesi (oltre imposta di registro), in relazione ai quali parte intimata non ha documentato il pagamento come da suo onere probatorio in materia contrattuale;
2) i capitoli di prova di parte intimata non sono in grado di dimostrare gli asseriti vizi né tanto meno la loro incidenza sul godimento dell'immobile, così che non è possibile ridurre la somma di cui al punto 1), tenuto conto altresì che nessuna domanda restitutoria è svolta per il pregresso;
3) anche ammettendo che i lavori allegati da parte intimata rientrassero tra gli obblighi manutentivi del locatore, non è stato assolto l'onere di provare il loro effettivo pagamento, non essendo sufficiente a tal fine la produzione delle fatture (i capitoli di prova orale si riferiscono appunto all'esecuzione dei lavori o alla sola fatturazione, ma non al pagamento).
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase sommaria, seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione uso non abitativo 18 aprile 2019 tra le parti;
2) condanna parte intimata a pagare a parte intimante euro 10.637,00 oltre interessi convenzionali;
3) rigetta le domande di parte intimata;
4) condanna parte intimata a rifondere a parte intimante le spese di lite, liquidate in euro 3500,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 05/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4