Art. 1. Articolo unico
Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l' articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e' prorogato fino al 30 giugno 1984.
Le disposizioni della legge di cui al comma precedente, modificata con l' articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , sono estese, in quanto applicabili, agli atti ed ai contratti riguardanti la predisposizione di servizi e di strutture strettamente necessari per il funzionamento degli istituti e delle sezioni, in conseguenza di lavori eseguiti ai sensi dell' articolo 1 della legge 21 dicembre 1977, n. 967 .
Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l' articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e' prorogato fino al 30 giugno 1984.
Le disposizioni della legge di cui al comma precedente, modificata con l' articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , sono estese, in quanto applicabili, agli atti ed ai contratti riguardanti la predisposizione di servizi e di strutture strettamente necessari per il funzionamento degli istituti e delle sezioni, in conseguenza di lavori eseguiti ai sensi dell' articolo 1 della legge 21 dicembre 1977, n. 967 .