Art. 3.
La domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente all'art. 2 deve essere prodotta dall'iscritto, o dai suoi superstiti, direttamente, o tramite la Direzione provinciale delle poste, all'Istituto postelegrafonici, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per coloro che vengono iscritti al Fondo di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, la domanda di riscatto prevista nel precedente comma deve essere prodotta, sempre a pena di decadenza, entro un anno dalla iscrizione al Fondo stesso. ((1)) -------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 marzo 1963, n. 307 , ha disposto (con l'art. 97, comma 5) che "Il termine previsto dall' articolo 3 della legge 25 gennaio 1960, n. 4 , per la presentazione della domanda di riscatto dei servizi, di cui all'articolo 2 della stessa legge, e' riaperto per la durata, di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente all'art. 2 deve essere prodotta dall'iscritto, o dai suoi superstiti, direttamente, o tramite la Direzione provinciale delle poste, all'Istituto postelegrafonici, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per coloro che vengono iscritti al Fondo di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, la domanda di riscatto prevista nel precedente comma deve essere prodotta, sempre a pena di decadenza, entro un anno dalla iscrizione al Fondo stesso. ((1)) -------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 marzo 1963, n. 307 , ha disposto (con l'art. 97, comma 5) che "Il termine previsto dall' articolo 3 della legge 25 gennaio 1960, n. 4 , per la presentazione della domanda di riscatto dei servizi, di cui all'articolo 2 della stessa legge, e' riaperto per la durata, di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.