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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/07/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7820 /2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7820 /2013 R.G. introitata all'udienza del 27/01/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], C.F. , , nata a [...] il
[...] C.F._2 Parte_3
02.06.1967,C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. CUCINOTTA MASSIMILIANO C.F._3 giusta procura in atti;
-attori-
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. DI PIETRO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, come da procura in atti;
– convenuto –
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 27/12/2013 i sigg.ri , e convenivano Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio la esponendo: - che gli attori, con autorizzazione dell'assemblea Controparte_1 condominiale, giusto verbale del 09.04.2011, davano incarico alla ditta alla Controparte_2 dell'Arch. di effettuare lavori di recupero della facciata e messa in sicurezza dei balconi, con un Per_1 capitolato di spesa di euro 30.000 e consegna lavori prevista per il 30.09.2011; - che i sig.ri pagavano Pt_1 un totale di euro 20.950.000 per i lavori eseguiti, nonostante diversa pattuizione contrattuale che prevedeva pagamento in base allo stato di avanzamento dei lavori, e ciò facevano per dar un maggiore impulso e finire in anticipo le facciate;
- che nel mese di Agosto 2011 il cantiere rimaneva inspiegabilmente chiuso fino al
Febbraio 2012, quando gli istanti comunicavano il recesso unilaterale per inadempimento;
- che alla ricezione della raccomandata la ditta si difendeva evidenziando l'esecuzione di lavori in più non retribuiti, in realtà lavori extra capitolato e non autorizzati dall'assemblea condominiale e che riguardavano esclusivamente l'androne condominiale, non di pertinenza degli attori;
- che, tra l'altro, la ditta non aveva mai effettuato contestazioni scritte sul mancato pagamento di lavori extra e, solo a seguito della comunicazione di recesso unilaterale, ha esternato tale problematica;
- che a causa del perdurare della situazione incresciosa che vedeva le facciate incomplete con diffide ad adempiere da parte dell'amministratore del condominio nei confronti dei sig.ri
[...]
gli istanti erano costretti, dapprima, ad adire il Tribunale di Messina, tramite azione cautelare, per Pt_1 ottenere la rimozione dei ponteggi lasciati abbandonati alla mercé di ladri e malintenzionati e subendo una intimazione anche da parte dell'assemblea condominiale in data 13.06.2012; - che successivamente gli attori provvedevano, altresì, tramite A.T.P. RG.5841/2012 alla valutazione dei lavori fatti al fine di poter completare le facciate a proprie spese;
- che le parti hanno più volte cercato di dirimere la controversia senza però trovare un accordo soddisfacente per entrambi;
- che in sede di Atp, il ctu nominato dal Tribunale, Ing. CP_3
ha valutato un credito da parte della ditta di euro 5.084,46 che i sig.ri non disconoscono, ma
[...] Pt_1 contestano i lavori effettuati in più e valutati dall'ing. in euro 6.073,57; - che tali lavori, come detto, CP_3 hanno interessato l'androne del e non rientravano nel capitolato di spesa né nell'autorizzazione CP_4 del;
- che, inoltre, la ditta non ha mai prodotto le buste paga degli operai motivo per cui a fronte CP_4 dell'art. 5 del contratto d'appalto laddove è prevista una penale di euro 50 per ogni giorno di ritardo va imputata una penale totale di euro 7.550,00 poiché non possono essere detratte le giornate di pioggia come più volte contestato dalla ditta che riconosce solo 46 giorni di ritardo pari a € 2.300,00. CP_1
Tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale adito di: - Riconoscere il diritto ad avere la somma di euro
7.550,00 quale penale prevista dall'art.5 del contratto d'appalto, giusta assenza di buste paga operai che avrebbero permesso la detrazione dei giorni di pioggia dal computo dei giorni;
- Ritenere e dichiarare che i lavori in più fatti concernono ambiti prettamente condominiali e, essendo lavori extra capitolato, non vanno ascritti agli attori ma al e solo come indebito arricchimento poiché non autorizzati da alcun CP_4 soggetto legittimato;
- Condannare parte convenuta al risarcimento per la mancata consegna dei lavori, il ritardato dello smontaggio dei ponteggi con conseguente azione ex art. 700, oltre al rimborso delle spese di
Atp valutabili il tutto in € 13.000, di cui € 890 per spese di ctu, € 500 per notifiche, bolli e contributi Unificati.
Si costituiva la società convenuta contestando gli assunti attorei in quanto infondati come anche emergente dalle risultanze dell'ATP espletato ante causam, su ricorso degli stessi attori, che ha accertato un credito in favore della smentendo le deduzioni attoree in ordine alla mancata esecuzione di alcuni lavori CP_1 previsti dal contratto di appalto. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande formulate ex adverso non sussistendo i presupposti per la liquidazione delle voci di danno richieste.
°°°°°°°°°°°°°
Come è noto la clausola penale svolge la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto ed è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (in tal senso da ultimo Cass. ord. n. 21398/21).
Va altresì rammentato che il creditore per conseguire la penale deve provare l'inadempimento del debitore, mentre non deve fornire la prova dell'esistenza del danno e del suo ammontare. La clausola penale, infatti, determina la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto.
Dato atto dei principi generali di cui sopra, la Suprema Corte ha però, chiarito che la penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22050 del 3 settembre 2019, Cass. sez. 2
n. 8813/03,Cass. sez. 2 n. 27994/18).
Nel caso di specie, gli attori deducono l'inadempimento della convenuta affermando che poiché dal mese di
Agosto 2011 il cantiere rimaneva inspiegabilmente chiuso, a Febbraio 2012 comunicavano il recesso unilaterale dal contratto per inadempimento della Controparte_1
In ragione di ciò, e in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati, non sussistono nel caso di specie i presupposti per la proposizione della richiesta di pagamento della penale (per il ritardo) pattuita all'art. 5 del contratto di appalto in atti, atteso che nell'atto introduttivo viene dedotto l'inadempimento della convenuta e non il tardivo adempimento.
In sintesi: intanto vi può essere ritardo nell'adempimento (in relazione al quale rapportare il calcolo della penale) in quanto vi sia stato (e venga quantomeno dedotto) l'adempimento.
Gli attori, invece, allegano e successivamente chiedono -contraddicendosi- il risarcimento del danno per la mancata consegna dei lavori (cfr. domanda n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione) con ciò confermando l'inesistenza del presupposto sopra citato per richiedere la corresponsione di euro 50 per ogni giorno di asserito ritardo.
L'individuazione del giorno dell'avvenuto adempimento (sia pure tardivo) preclude lo stesso calcolo dei giorni di ritardo necessario per quantificare l'asserito danno. Giorni di ritardo che, per i motivi di cui sopra, non vengono indicati neppure da parte attrice.
Da quanto sopra discende il rigetto della domanda volta al pagamento della penale di cui all'art. 5 del contratto di appalto (genericamente determinata da parte attrice, in Euro 7500,00).
Sfornita di prova è rimasta inoltre la domanda risarcitoria volta a conseguire il ristoro per l'asserito tardivo smontaggio dei ponteggi e per la mancata consegna dei lavori.
In relazione a tale ultima voce non risulta pattuita alcuna penale con la conseguenza che, non essendo l'ammontare del risarcimento forfettizzato ex ante, incombe su chi richiede il risarcimento medesimo fornire prova del danno secondo i canoni ordinari.
Nessuna dimostrazione di tale voce di danno è stata offerta nel corso del giudizio. Quanto alla mancata rimozione dei ponteggi parte attrice si è limitata a produrre un ricorso cautelare di cui non ha riferito e allegato l'esito.
Quanto alla mancata consegna dei lavori non è stato neppure dedotto il danno, a fronte delle risultanze dell'ATP acquisito in atti da cui risulta, invece, un credito a favore della convenuta.
Da ciò consegue anche il rigetto delle domande risarcitorie per le suddette voci di danno.
Nulla può statuirsi sulle somme asseritamente a credito della , non essendo stata presentata alcuna CP_1 domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n.
55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta e della terza chiamata che liquida in Euro 5077,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 28/07/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7820 /2013 R.G. introitata all'udienza del 27/01/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], C.F. , , nata a [...] il
[...] C.F._2 Parte_3
02.06.1967,C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. CUCINOTTA MASSIMILIANO C.F._3 giusta procura in atti;
-attori-
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. DI PIETRO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, come da procura in atti;
– convenuto –
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 27/12/2013 i sigg.ri , e convenivano Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio la esponendo: - che gli attori, con autorizzazione dell'assemblea Controparte_1 condominiale, giusto verbale del 09.04.2011, davano incarico alla ditta alla Controparte_2 dell'Arch. di effettuare lavori di recupero della facciata e messa in sicurezza dei balconi, con un Per_1 capitolato di spesa di euro 30.000 e consegna lavori prevista per il 30.09.2011; - che i sig.ri pagavano Pt_1 un totale di euro 20.950.000 per i lavori eseguiti, nonostante diversa pattuizione contrattuale che prevedeva pagamento in base allo stato di avanzamento dei lavori, e ciò facevano per dar un maggiore impulso e finire in anticipo le facciate;
- che nel mese di Agosto 2011 il cantiere rimaneva inspiegabilmente chiuso fino al
Febbraio 2012, quando gli istanti comunicavano il recesso unilaterale per inadempimento;
- che alla ricezione della raccomandata la ditta si difendeva evidenziando l'esecuzione di lavori in più non retribuiti, in realtà lavori extra capitolato e non autorizzati dall'assemblea condominiale e che riguardavano esclusivamente l'androne condominiale, non di pertinenza degli attori;
- che, tra l'altro, la ditta non aveva mai effettuato contestazioni scritte sul mancato pagamento di lavori extra e, solo a seguito della comunicazione di recesso unilaterale, ha esternato tale problematica;
- che a causa del perdurare della situazione incresciosa che vedeva le facciate incomplete con diffide ad adempiere da parte dell'amministratore del condominio nei confronti dei sig.ri
[...]
gli istanti erano costretti, dapprima, ad adire il Tribunale di Messina, tramite azione cautelare, per Pt_1 ottenere la rimozione dei ponteggi lasciati abbandonati alla mercé di ladri e malintenzionati e subendo una intimazione anche da parte dell'assemblea condominiale in data 13.06.2012; - che successivamente gli attori provvedevano, altresì, tramite A.T.P. RG.5841/2012 alla valutazione dei lavori fatti al fine di poter completare le facciate a proprie spese;
- che le parti hanno più volte cercato di dirimere la controversia senza però trovare un accordo soddisfacente per entrambi;
- che in sede di Atp, il ctu nominato dal Tribunale, Ing. CP_3
ha valutato un credito da parte della ditta di euro 5.084,46 che i sig.ri non disconoscono, ma
[...] Pt_1 contestano i lavori effettuati in più e valutati dall'ing. in euro 6.073,57; - che tali lavori, come detto, CP_3 hanno interessato l'androne del e non rientravano nel capitolato di spesa né nell'autorizzazione CP_4 del;
- che, inoltre, la ditta non ha mai prodotto le buste paga degli operai motivo per cui a fronte CP_4 dell'art. 5 del contratto d'appalto laddove è prevista una penale di euro 50 per ogni giorno di ritardo va imputata una penale totale di euro 7.550,00 poiché non possono essere detratte le giornate di pioggia come più volte contestato dalla ditta che riconosce solo 46 giorni di ritardo pari a € 2.300,00. CP_1
Tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale adito di: - Riconoscere il diritto ad avere la somma di euro
7.550,00 quale penale prevista dall'art.5 del contratto d'appalto, giusta assenza di buste paga operai che avrebbero permesso la detrazione dei giorni di pioggia dal computo dei giorni;
- Ritenere e dichiarare che i lavori in più fatti concernono ambiti prettamente condominiali e, essendo lavori extra capitolato, non vanno ascritti agli attori ma al e solo come indebito arricchimento poiché non autorizzati da alcun CP_4 soggetto legittimato;
- Condannare parte convenuta al risarcimento per la mancata consegna dei lavori, il ritardato dello smontaggio dei ponteggi con conseguente azione ex art. 700, oltre al rimborso delle spese di
Atp valutabili il tutto in € 13.000, di cui € 890 per spese di ctu, € 500 per notifiche, bolli e contributi Unificati.
Si costituiva la società convenuta contestando gli assunti attorei in quanto infondati come anche emergente dalle risultanze dell'ATP espletato ante causam, su ricorso degli stessi attori, che ha accertato un credito in favore della smentendo le deduzioni attoree in ordine alla mancata esecuzione di alcuni lavori CP_1 previsti dal contratto di appalto. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande formulate ex adverso non sussistendo i presupposti per la liquidazione delle voci di danno richieste.
°°°°°°°°°°°°°
Come è noto la clausola penale svolge la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto ed è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (in tal senso da ultimo Cass. ord. n. 21398/21).
Va altresì rammentato che il creditore per conseguire la penale deve provare l'inadempimento del debitore, mentre non deve fornire la prova dell'esistenza del danno e del suo ammontare. La clausola penale, infatti, determina la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto.
Dato atto dei principi generali di cui sopra, la Suprema Corte ha però, chiarito che la penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22050 del 3 settembre 2019, Cass. sez. 2
n. 8813/03,Cass. sez. 2 n. 27994/18).
Nel caso di specie, gli attori deducono l'inadempimento della convenuta affermando che poiché dal mese di
Agosto 2011 il cantiere rimaneva inspiegabilmente chiuso, a Febbraio 2012 comunicavano il recesso unilaterale dal contratto per inadempimento della Controparte_1
In ragione di ciò, e in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati, non sussistono nel caso di specie i presupposti per la proposizione della richiesta di pagamento della penale (per il ritardo) pattuita all'art. 5 del contratto di appalto in atti, atteso che nell'atto introduttivo viene dedotto l'inadempimento della convenuta e non il tardivo adempimento.
In sintesi: intanto vi può essere ritardo nell'adempimento (in relazione al quale rapportare il calcolo della penale) in quanto vi sia stato (e venga quantomeno dedotto) l'adempimento.
Gli attori, invece, allegano e successivamente chiedono -contraddicendosi- il risarcimento del danno per la mancata consegna dei lavori (cfr. domanda n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione) con ciò confermando l'inesistenza del presupposto sopra citato per richiedere la corresponsione di euro 50 per ogni giorno di asserito ritardo.
L'individuazione del giorno dell'avvenuto adempimento (sia pure tardivo) preclude lo stesso calcolo dei giorni di ritardo necessario per quantificare l'asserito danno. Giorni di ritardo che, per i motivi di cui sopra, non vengono indicati neppure da parte attrice.
Da quanto sopra discende il rigetto della domanda volta al pagamento della penale di cui all'art. 5 del contratto di appalto (genericamente determinata da parte attrice, in Euro 7500,00).
Sfornita di prova è rimasta inoltre la domanda risarcitoria volta a conseguire il ristoro per l'asserito tardivo smontaggio dei ponteggi e per la mancata consegna dei lavori.
In relazione a tale ultima voce non risulta pattuita alcuna penale con la conseguenza che, non essendo l'ammontare del risarcimento forfettizzato ex ante, incombe su chi richiede il risarcimento medesimo fornire prova del danno secondo i canoni ordinari.
Nessuna dimostrazione di tale voce di danno è stata offerta nel corso del giudizio. Quanto alla mancata rimozione dei ponteggi parte attrice si è limitata a produrre un ricorso cautelare di cui non ha riferito e allegato l'esito.
Quanto alla mancata consegna dei lavori non è stato neppure dedotto il danno, a fronte delle risultanze dell'ATP acquisito in atti da cui risulta, invece, un credito a favore della convenuta.
Da ciò consegue anche il rigetto delle domande risarcitorie per le suddette voci di danno.
Nulla può statuirsi sulle somme asseritamente a credito della , non essendo stata presentata alcuna CP_1 domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n.
55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta e della terza chiamata che liquida in Euro 5077,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 28/07/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.