CASS
Ordinanza 13 giugno 2023
Ordinanza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/06/2023, n. 16795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16795 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18564/2019 R.G. proposto da: TARICCO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU e SA MB che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato TE AR -ricorrente- contro SOLIME' SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN CARLO SUTICH -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1026/2018 pubblicata il 06/12/2018, R.G. n. 163/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. Civile Ord. Sez. L Num. 16795 Anno 2023 Presidente: PAGETTA ANTONELLA Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 13/06/2023 2 di 4 RILEVATO CHE 1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha accolto il gravame proposto dalla società Solimè s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto la domanda di RA RI diretta a ottenere il riconoscimento dell’inquadramento, per il periodo marzo 2012 – luglio 2014, del superiore inquadramento in Area IV, livello E del CCNL settore Chimica, Gomma, Vetro – Piccola e media industria, con conseguente condanna alle differenze retributive (rispetto all’inquadramento in Area II, livello C, attribuito); 2. in particolare, la Corte territoriale – rilevando la mancata acquisizione di elementi istruttori a base della domanda del superiore livello E, Area IV – ha precisato che doveva ritenersi abbandonata la domanda subordinata (svolta nel ricorso introduttivo del giudizio) di inquadramento nel livello D, Area III (intermedio tra quello attribuito dal datore di lavoro e quello riconosciuto dal giudice in primo grado) in quanto non riproposto in sede di appello;
3. nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con tre motivi. La società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato che la domanda (svolta in via subordinata nel ricorso introduttivo del giudizio) di riconoscimento del livello D, Area III, doveva ritenersi implicitamente riproposta;
2. con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, fornito una errata interpretazione delle conclusioni della memoria difensiva in appello depositata dalla lavoratrice vittoriosa in primo grado, avendo, la stessa, in ogni caso insistito, espressamente, anche per il riconoscimento del livello III, Area D;
3 con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.), dovendosi intendere, le 3 di 4 conclusioni della memoria difensiva in appello, come riproposizione della domanda subordinata, ai sensi dell’art. 346 cod.proc.civ., che non richiede formule sacramentali;
4. il secondo motivo, che va esaminato preliminarmente per la sua pregiudizialità logico-giuridica, è fondato;
5. secondo orientamento consolidato di questa Corte, “il lavoratore, che abbia ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda di inquadramento in una qualifica di più gradi superiore a quella riconosciutagli dal datore di lavoro, ha l'onere, in caso di proposizione dell'appello da parte del datore di lavoro, di riproporre espressamente a norma dell'art. 346 c.p.c. (sia pure in qualsiasi forma indicativa di una volontà in tal senso) la domanda (subordinata) di inquadramento in una qualifica intermedia, al fine di ottenere che, in caso di accoglimento dell'appello, sia presa in esame la relativa questione” (Cass. n. 11797 del 2000); 6. invero, sebbene la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non abbia l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, tuttavia è pur sempre tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (tra molte, Cass. n. n.27966 del 2022; Cass. n. 14086 del 2010; Cass. n. 1161 del 2003); 7. la disamina della memoria di costituzione in grado di appello della lavoratrice dimostra che è stata riproposta, in maniera chiara e precisa, la domanda di inquadramento nel livello intermedio (Area III, livello D), posto che, seppur le “conclusioni” della parte appellata erano riportate all’inizio dell’atto (e non accennavano al suddetto livello intermedio), alla pagina 68 dell’atto di appello (come da indicazione espressamente effettuata nel ricorso per cassazione e trascritta) si concludeva rilevando che «Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa difesa ritiene che, senza ombra di dubbio, le mansioni assegnate ed effettivamente svolte dalla dott.ssa RI per qualità, complessità e responsabilità non siano in alcun 4 di 4 modo inquadrabili nella declaratoria del livello C, II Area, ma nella declaratoria del livello E, di cui all’Area IV del CCNL Chimica, gomma, vetro - piccola e media industria, ed in ogni caso nella declaratoria del livello D, cui all’Area III del CCNL Chimica, gomma, vetro - piccola e media industria» con ciò esprimendo, in maniera inequivocabile, la volontà della lavoratrice di ottenere, in caso di riforma della statuizione di primo grado, il riconoscimento del livello intermedio;
8. in conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento degli altri motivi concernenti aspetti collegati e secondari rispetto alla corretta interpretazione dell’atto di appello;
la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nell’Adunanza camerale del 16 maggio 2023.
3. nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con tre motivi. La società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato che la domanda (svolta in via subordinata nel ricorso introduttivo del giudizio) di riconoscimento del livello D, Area III, doveva ritenersi implicitamente riproposta;
2. con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, fornito una errata interpretazione delle conclusioni della memoria difensiva in appello depositata dalla lavoratrice vittoriosa in primo grado, avendo, la stessa, in ogni caso insistito, espressamente, anche per il riconoscimento del livello III, Area D;
3 con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.), dovendosi intendere, le 3 di 4 conclusioni della memoria difensiva in appello, come riproposizione della domanda subordinata, ai sensi dell’art. 346 cod.proc.civ., che non richiede formule sacramentali;
4. il secondo motivo, che va esaminato preliminarmente per la sua pregiudizialità logico-giuridica, è fondato;
5. secondo orientamento consolidato di questa Corte, “il lavoratore, che abbia ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda di inquadramento in una qualifica di più gradi superiore a quella riconosciutagli dal datore di lavoro, ha l'onere, in caso di proposizione dell'appello da parte del datore di lavoro, di riproporre espressamente a norma dell'art. 346 c.p.c. (sia pure in qualsiasi forma indicativa di una volontà in tal senso) la domanda (subordinata) di inquadramento in una qualifica intermedia, al fine di ottenere che, in caso di accoglimento dell'appello, sia presa in esame la relativa questione” (Cass. n. 11797 del 2000); 6. invero, sebbene la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non abbia l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, tuttavia è pur sempre tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (tra molte, Cass. n. n.27966 del 2022; Cass. n. 14086 del 2010; Cass. n. 1161 del 2003); 7. la disamina della memoria di costituzione in grado di appello della lavoratrice dimostra che è stata riproposta, in maniera chiara e precisa, la domanda di inquadramento nel livello intermedio (Area III, livello D), posto che, seppur le “conclusioni” della parte appellata erano riportate all’inizio dell’atto (e non accennavano al suddetto livello intermedio), alla pagina 68 dell’atto di appello (come da indicazione espressamente effettuata nel ricorso per cassazione e trascritta) si concludeva rilevando che «Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa difesa ritiene che, senza ombra di dubbio, le mansioni assegnate ed effettivamente svolte dalla dott.ssa RI per qualità, complessità e responsabilità non siano in alcun 4 di 4 modo inquadrabili nella declaratoria del livello C, II Area, ma nella declaratoria del livello E, di cui all’Area IV del CCNL Chimica, gomma, vetro - piccola e media industria, ed in ogni caso nella declaratoria del livello D, cui all’Area III del CCNL Chimica, gomma, vetro - piccola e media industria» con ciò esprimendo, in maniera inequivocabile, la volontà della lavoratrice di ottenere, in caso di riforma della statuizione di primo grado, il riconoscimento del livello intermedio;
8. in conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento degli altri motivi concernenti aspetti collegati e secondari rispetto alla corretta interpretazione dell’atto di appello;
la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nell’Adunanza camerale del 16 maggio 2023.