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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.5.25, dato atto delle note scritte depositate dai procuratori delle parti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.11063/2023 R.g. lavoro.
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te, rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv. Carmine Medici, elettivamente domiciliata come in atti RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rapp.te Presidente p.t. della Controparte_1 [...]
rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura regionale CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2023, la ricorrente in epigrafe ha esposto di avere prestato servizio, con qualifica di Dirigente, alle dipendenze del Controparte_3 sino alla data del 31/3/2021, allorquando il rapporto di lavoro è cessato
[...] Co per dimissioni volontarie;
che con deliberazione n. 3 del 4/11/2020, l'Ufficio Presidenza del Consiglio regionale della ha ritenuto necessario Controparte_1 avviare una procedura di interpello unica per il temporaneo conferimento degli incarichi di Direttore della Direzione generale Risorse umane, finanziarie e strumentali e di dirigente delle Unità dirigenziali prive di titolare ovvero assegnate ad interim; che, all'esito della valutazione delle candidature proposte dai dirigenti interessati, con successiva deliberazione n. 10 del 28/12/2020 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deliberava di conferire, tra gli altri, in favore di essa ricorrente l'incarico di Dirigente ad interim della U.D. Gestione del personale del benché, non fosse CP_3 stata espressa alcuna manifestazione di interesse per detto incarico;
che, pertanto, la ricorrente ha espletato il predetto incarico dirigenziale ad interim, unitamente all'incarico dirigenziale già conferitogli, sino alla data di cessazione dal rapporto di lavoro, avvenuta alla data del 31/3/2021, ovvero antecedentemente all'assegnazione degli obiettivi individuali, avvenuta invece in data 29/4/2021; che in tale ultima occasione, l'Ufficio di Presidenza provvedeva all'approvazione del “Piano Integrato per l'anno 2021”, contenente i dati del “Piano della Performance”, composto da 56 schede, nelle quali venivano indicate le Linee Operative di Attività (LOA), contenenti anche gli obiettivi strategici, gli obiettivi specifici individuali del personale dirigenziale e gli obiettivi individuali o di gruppo. La ricorrente, inoltre, ha precisato che con successiva determinazione n. 1226/RUFD del 26/11/2021, veniva costituito il “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del per l'anno 2021” ai sensi Controparte_3 dell'art. 57 del CCNL Funzioni Locali;
che, con deliberazione n. 101 del 13/7/2022, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio approvava la relazione sulla Performance 2021 a firma del Segretario Generale, la relazione dell'OIV sul funzionamento del Sistema di Misurazione e Valutazione, la proposta di valutazione per l'anno 2021 del Segretario Generale, del Direttore Generale Area Legislativa, del Direttore Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali e del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione;
che, pertanto, preso atto delle valutazioni conseguite da ciascun Dirigente e delle percentuali spettanti sugli incarichi eventualmente ricoperti ad interim, con successiva determina di liquidazione n. 887 del 15/9/2022, recante oggetto
“liquidazione al personale Dirigenziale delle indennità di risultato ciclo performance E.F. 2021”, il Dirigente della U.D. Gestione del Personale del Consiglio liquidava in favore del personale dirigenziale, l'indennità di risultato per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 793.802,77, provvedendo contestualmente all'accantonamento della somma di € 28.341,57 in attesa “delle determinazioni per la valutazione del personale dirigenziale cessato o comunque non in servizio, a qualsiasi titolo in data precedente l'assegnazione degli obiettivi individuali, avvenuta con delibera UPD n. 24 del 29 aprile 2021”; che nella predetta determina di liquidazione n. 887 del 15/9/2022 non vi era indicato il nominativo di essa ricorrente, non risultando dunque tra i destinatari della indennità di risultato per l'anno 2021 poiché cessata dal servizio alla data del 31/3/2021, ovvero antecedentemente all'assegnazione degli obiettivi individuali ed alla conseguente valutazione della perfomance individuale e organizzativa. Tutto ciò premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo “1. – accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per il periodo 1°/1/2021 – 31/3/2021, alla valutazione della performance individuale e organizzativa per l'anno 2021 in relazione agli incarichi di Dirigente della U.D. Amministrazione e Datore di lavoro nonché di Dirigente ad interim
2 della U.D. Gestione del personale del Consiglio, espletati sino alla cessazione del rapporto avvenuta alla data del 31/3/2021; 2. – in ogni caso, condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.
L'amministrazione resistente, costituitasi, nel contestare tutto quanto affermato dalla ricorrente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, evidenziando come nel caso di specie non sussiste alcun ritardo dell'Amministrazione nell'assegnazione degli obiettivi, in quanto la tempistica del ciclo della performance è stata correttamente seguita, e pertanto è insussistente un diritto della ricorrente ad essere valutata in assenza dell'assegnazione degli obiettivi. Ha affermato che controparte avrebbe dovuto impugnare il che non ha previsto Controparte_5
l'ipotesi di valutazione del personale dirigente cessato dal servizio prima dell'assegnazione degli obiettivi, evidenziando come la ricorrente, infatti, si duole del contenuto di atti amministrativi, sussistendo, pertanto unicamente una posizione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo e, non rientrando invece nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di un'impugnazione di un provvedimento amministrativo di macro-organizzazione. In subordine, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto mancante di qualsiasi allegazione, prima ancora di qualsivoglia prova in ordine all'attività effettivamente svolta, nel breve arco temporale in contestazione. Tutto ciò premesso, la resistente rassegnava le seguenti conclusioni “affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, ed in ogni caso, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. Con il favore delle spese”.
In esito alla udienza cartolare del 27.5.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
È infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto il diritto è sostenuto sulla base di un rapporto paritario con la pubblica amministrazione, che ha comportato la mancata attribuzione nei confronti della ricorrente delle indennità di risultato per il breve periodo in cui ella ha operato pacificamente quale dirigente della UD amministrazione e datore di lavoro nonché dirigente ad interim della UD gestione del personale del Consiglio, espletata fino alla cessazione del rapporto avvenuta in data 31.3.21. Alla base del diniego vi è stata una motivazione relativa alla singola e specifica posizione della ricorrente, non essendosi provveduto sulla sua posizione, così come su quella di altri due colleghi, in attesa delle determinazioni per la valutazione del
3 personale cessato, pertanto in forma interlocutoria;
né in ricorso è stata sostenuta la illegittimità di alcun atto amministrativo a monte del diniego stesso. E' altresì fondata l'eccezione di inammissibilità dal ricorso, posto che quest'ultimo appare completo di tutti gli elementi atti a consentirne una compiuta e completa comprensione sia opera del giudice e della controparte. Il ricorso nel merito è infondato.
Come pacifico e documentato, il ciclo della performance ai fini della valutazione dei dirigenti per quanto concerne l'indennità in parola è stabilito dal Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera dell'ufficio di Presidenza numero 9/ 2020, sistema che viene di volta in volta aggiornato. La ha dato atto del fatto che, essendosi verificato il caso che ha riguardato la CP_1 ricorrente così come altri due dirigenti (personale cessato prima ancora che venissero attribuiti gli obiettivi dell'anno ai fini della valutazione della performance), con nota 15677 del 12/9/2022 ha trasmesso agli OIV - organismi indipendenti di valutazione - una proposta di modifica dello SMVP, proprio alla luce del fatto che quest'ultimo non prevedeva alcuna disciplina per la valutazione del personale dirigenziale cessato o comunque non in servizio in data precedente all'assegnazione degli obiettivi individuali. È stata altresì prodotta la nota contenente il parere vincolante dell'OIV del 3-1-2023, con cui si è negata la possibilità di modifica, affermando che l'indennità di risultato è legata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi, con la conseguenza che l'assenza della fase propedeutica dell'affidamento degli obiettivi fa venir meno uno dei presupposti essenziali ai fini dell'attribuzione delle risorse, posto che un risultato può dirsi verificabile e misurabile in quanto siano stati prestabiliti quali fossero l'azione o l'attività da compiere e l'esito da conseguire. Orbene, oggetto del giudizio è espressamente la richiesta di riconoscimento del diritto della ricorrente a essere valutata con riferimento al periodo nel quale ha svolto la sua attività di dirigente, nonostante il fatto che gli obiettivi fossero stati assegnati successivamente alla sua cessazione;
non è stata formulata alcuna richiesta di risarcimento del danno, unica che avrebbe potuto trovare eventuale accoglimento nella presente sede. Infatti, non è da dubitarsi il fatto che per l'attribuzione della indennità di risultato non può prescindersi da un compiuto processo valutativo che prende l'avvio dall'assegnazione dei programmi e degli obiettivi specifici e predeterminati da parte della struttura e si conclude con la verifica del grado di realizzazione degli stessi;
è certo che nella specie ciò non è potuto accadere, posta l'avvenuta cessazione da parte della ricorrente in data precedente l'assegnazione degli obiettivi. Pertanto, non essendo stato prospettato nè essendo valutabile nella specie un ritardo da parte dell'amministrazione nell'assegnazione degli obiettivi per l'anno per cui è causa, non sussiste il diritto della ricorrente a essere valutata in assenza dell'assegnazione degli obiettivi. La circostanza fattuale dell' accantonamento della indennità di risultato 2021 per la somma complessiva che riguarderebbe comunque altri due colleghi oltre la ricorrente di euro 28.341,57 non appare dirimente ai fini della soluzione della controversia posto che
4 tale accantonamento è stato effettuato espressamente nelle more delle interlocuzioni fra i competenti uffici per la determinazione delle modalità di valutazione del personale dirigenziale cessato o comunque non in servizio a qualsiasi titolo, senza che tanto rappresentasse all'epoca e rappresenti all'attualità alcuna ammissione ai fini della domanda che occupa. A quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese vengono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi Napoli, 27.5.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
5
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.5.25, dato atto delle note scritte depositate dai procuratori delle parti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.11063/2023 R.g. lavoro.
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te, rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv. Carmine Medici, elettivamente domiciliata come in atti RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rapp.te Presidente p.t. della Controparte_1 [...]
rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura regionale CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2023, la ricorrente in epigrafe ha esposto di avere prestato servizio, con qualifica di Dirigente, alle dipendenze del Controparte_3 sino alla data del 31/3/2021, allorquando il rapporto di lavoro è cessato
[...] Co per dimissioni volontarie;
che con deliberazione n. 3 del 4/11/2020, l'Ufficio Presidenza del Consiglio regionale della ha ritenuto necessario Controparte_1 avviare una procedura di interpello unica per il temporaneo conferimento degli incarichi di Direttore della Direzione generale Risorse umane, finanziarie e strumentali e di dirigente delle Unità dirigenziali prive di titolare ovvero assegnate ad interim; che, all'esito della valutazione delle candidature proposte dai dirigenti interessati, con successiva deliberazione n. 10 del 28/12/2020 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deliberava di conferire, tra gli altri, in favore di essa ricorrente l'incarico di Dirigente ad interim della U.D. Gestione del personale del benché, non fosse CP_3 stata espressa alcuna manifestazione di interesse per detto incarico;
che, pertanto, la ricorrente ha espletato il predetto incarico dirigenziale ad interim, unitamente all'incarico dirigenziale già conferitogli, sino alla data di cessazione dal rapporto di lavoro, avvenuta alla data del 31/3/2021, ovvero antecedentemente all'assegnazione degli obiettivi individuali, avvenuta invece in data 29/4/2021; che in tale ultima occasione, l'Ufficio di Presidenza provvedeva all'approvazione del “Piano Integrato per l'anno 2021”, contenente i dati del “Piano della Performance”, composto da 56 schede, nelle quali venivano indicate le Linee Operative di Attività (LOA), contenenti anche gli obiettivi strategici, gli obiettivi specifici individuali del personale dirigenziale e gli obiettivi individuali o di gruppo. La ricorrente, inoltre, ha precisato che con successiva determinazione n. 1226/RUFD del 26/11/2021, veniva costituito il “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del per l'anno 2021” ai sensi Controparte_3 dell'art. 57 del CCNL Funzioni Locali;
che, con deliberazione n. 101 del 13/7/2022, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio approvava la relazione sulla Performance 2021 a firma del Segretario Generale, la relazione dell'OIV sul funzionamento del Sistema di Misurazione e Valutazione, la proposta di valutazione per l'anno 2021 del Segretario Generale, del Direttore Generale Area Legislativa, del Direttore Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali e del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione;
che, pertanto, preso atto delle valutazioni conseguite da ciascun Dirigente e delle percentuali spettanti sugli incarichi eventualmente ricoperti ad interim, con successiva determina di liquidazione n. 887 del 15/9/2022, recante oggetto
“liquidazione al personale Dirigenziale delle indennità di risultato ciclo performance E.F. 2021”, il Dirigente della U.D. Gestione del Personale del Consiglio liquidava in favore del personale dirigenziale, l'indennità di risultato per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 793.802,77, provvedendo contestualmente all'accantonamento della somma di € 28.341,57 in attesa “delle determinazioni per la valutazione del personale dirigenziale cessato o comunque non in servizio, a qualsiasi titolo in data precedente l'assegnazione degli obiettivi individuali, avvenuta con delibera UPD n. 24 del 29 aprile 2021”; che nella predetta determina di liquidazione n. 887 del 15/9/2022 non vi era indicato il nominativo di essa ricorrente, non risultando dunque tra i destinatari della indennità di risultato per l'anno 2021 poiché cessata dal servizio alla data del 31/3/2021, ovvero antecedentemente all'assegnazione degli obiettivi individuali ed alla conseguente valutazione della perfomance individuale e organizzativa. Tutto ciò premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo “1. – accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per il periodo 1°/1/2021 – 31/3/2021, alla valutazione della performance individuale e organizzativa per l'anno 2021 in relazione agli incarichi di Dirigente della U.D. Amministrazione e Datore di lavoro nonché di Dirigente ad interim
2 della U.D. Gestione del personale del Consiglio, espletati sino alla cessazione del rapporto avvenuta alla data del 31/3/2021; 2. – in ogni caso, condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.
L'amministrazione resistente, costituitasi, nel contestare tutto quanto affermato dalla ricorrente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, evidenziando come nel caso di specie non sussiste alcun ritardo dell'Amministrazione nell'assegnazione degli obiettivi, in quanto la tempistica del ciclo della performance è stata correttamente seguita, e pertanto è insussistente un diritto della ricorrente ad essere valutata in assenza dell'assegnazione degli obiettivi. Ha affermato che controparte avrebbe dovuto impugnare il che non ha previsto Controparte_5
l'ipotesi di valutazione del personale dirigente cessato dal servizio prima dell'assegnazione degli obiettivi, evidenziando come la ricorrente, infatti, si duole del contenuto di atti amministrativi, sussistendo, pertanto unicamente una posizione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo e, non rientrando invece nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di un'impugnazione di un provvedimento amministrativo di macro-organizzazione. In subordine, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto mancante di qualsiasi allegazione, prima ancora di qualsivoglia prova in ordine all'attività effettivamente svolta, nel breve arco temporale in contestazione. Tutto ciò premesso, la resistente rassegnava le seguenti conclusioni “affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, ed in ogni caso, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. Con il favore delle spese”.
In esito alla udienza cartolare del 27.5.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
È infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto il diritto è sostenuto sulla base di un rapporto paritario con la pubblica amministrazione, che ha comportato la mancata attribuzione nei confronti della ricorrente delle indennità di risultato per il breve periodo in cui ella ha operato pacificamente quale dirigente della UD amministrazione e datore di lavoro nonché dirigente ad interim della UD gestione del personale del Consiglio, espletata fino alla cessazione del rapporto avvenuta in data 31.3.21. Alla base del diniego vi è stata una motivazione relativa alla singola e specifica posizione della ricorrente, non essendosi provveduto sulla sua posizione, così come su quella di altri due colleghi, in attesa delle determinazioni per la valutazione del
3 personale cessato, pertanto in forma interlocutoria;
né in ricorso è stata sostenuta la illegittimità di alcun atto amministrativo a monte del diniego stesso. E' altresì fondata l'eccezione di inammissibilità dal ricorso, posto che quest'ultimo appare completo di tutti gli elementi atti a consentirne una compiuta e completa comprensione sia opera del giudice e della controparte. Il ricorso nel merito è infondato.
Come pacifico e documentato, il ciclo della performance ai fini della valutazione dei dirigenti per quanto concerne l'indennità in parola è stabilito dal Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera dell'ufficio di Presidenza numero 9/ 2020, sistema che viene di volta in volta aggiornato. La ha dato atto del fatto che, essendosi verificato il caso che ha riguardato la CP_1 ricorrente così come altri due dirigenti (personale cessato prima ancora che venissero attribuiti gli obiettivi dell'anno ai fini della valutazione della performance), con nota 15677 del 12/9/2022 ha trasmesso agli OIV - organismi indipendenti di valutazione - una proposta di modifica dello SMVP, proprio alla luce del fatto che quest'ultimo non prevedeva alcuna disciplina per la valutazione del personale dirigenziale cessato o comunque non in servizio in data precedente all'assegnazione degli obiettivi individuali. È stata altresì prodotta la nota contenente il parere vincolante dell'OIV del 3-1-2023, con cui si è negata la possibilità di modifica, affermando che l'indennità di risultato è legata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi, con la conseguenza che l'assenza della fase propedeutica dell'affidamento degli obiettivi fa venir meno uno dei presupposti essenziali ai fini dell'attribuzione delle risorse, posto che un risultato può dirsi verificabile e misurabile in quanto siano stati prestabiliti quali fossero l'azione o l'attività da compiere e l'esito da conseguire. Orbene, oggetto del giudizio è espressamente la richiesta di riconoscimento del diritto della ricorrente a essere valutata con riferimento al periodo nel quale ha svolto la sua attività di dirigente, nonostante il fatto che gli obiettivi fossero stati assegnati successivamente alla sua cessazione;
non è stata formulata alcuna richiesta di risarcimento del danno, unica che avrebbe potuto trovare eventuale accoglimento nella presente sede. Infatti, non è da dubitarsi il fatto che per l'attribuzione della indennità di risultato non può prescindersi da un compiuto processo valutativo che prende l'avvio dall'assegnazione dei programmi e degli obiettivi specifici e predeterminati da parte della struttura e si conclude con la verifica del grado di realizzazione degli stessi;
è certo che nella specie ciò non è potuto accadere, posta l'avvenuta cessazione da parte della ricorrente in data precedente l'assegnazione degli obiettivi. Pertanto, non essendo stato prospettato nè essendo valutabile nella specie un ritardo da parte dell'amministrazione nell'assegnazione degli obiettivi per l'anno per cui è causa, non sussiste il diritto della ricorrente a essere valutata in assenza dell'assegnazione degli obiettivi. La circostanza fattuale dell' accantonamento della indennità di risultato 2021 per la somma complessiva che riguarderebbe comunque altri due colleghi oltre la ricorrente di euro 28.341,57 non appare dirimente ai fini della soluzione della controversia posto che
4 tale accantonamento è stato effettuato espressamente nelle more delle interlocuzioni fra i competenti uffici per la determinazione delle modalità di valutazione del personale dirigenziale cessato o comunque non in servizio a qualsiasi titolo, senza che tanto rappresentasse all'epoca e rappresenti all'attualità alcuna ammissione ai fini della domanda che occupa. A quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese vengono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi Napoli, 27.5.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
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