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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12833/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 01.04.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 12833/2021 tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Gentile e Pietro
Cacciapaglia
OPPONENTE
Contro
1 , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., in proprio nonché quale mandatario della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Barbara Daprile
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2021, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, previa sospensione dell'avviso di addebito opposto, di dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento di contributi dovuti all di cui al citato avviso, il tutto con CP_1
vittoria di spese. Veniva accolta la chiesta istanza di sospensione, mercè provvedimento n. 53075 del 29.12.2021. All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Va premesso che la società in epigrafe indicata ha impugnato l'avviso di addebito n. 31420210000901703000, notificato il
2 05.11.2021, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di €
20.878,38 per contributi omessi e relative somme aggiuntive dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, eccependo la nullità e l'inammissibilità del verbale di contestazione del
05.12.2019 e nel merito chiedendo l'annullamento del predetto avviso per insussistenza dei presupposti impositivi. Parte opponente chiedeva altresì la riunione del presente giudizio con quelli azionati avverso gli avvisi di addebito rispettivamente n.
3142021 00009155 48 000 e n. 314202100009018 04000.
Costituitosi in giudizio, l ha eccepito l'inammissibilità della CP_1
domanda, ribadendo la legittimità della propria pretesa creditoria, insistendo dunque per il rigetto del ricorso.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del verbale di contestazione del 05.12.2019 - sotteso, a dire del ricorrente, all'avviso di addebito in contestazione - per asserita inosservanza dell'art. 14 l. n.
689/1981.
Il Giudicante ritiene di disattendere tale eccezione, in quanto l'avviso di addebito risulta adottato per tardiva presentazione ad opera dell'opponente delle denunce mensili (modelli DM10/2) di gennaio 2019, febbraio 2019, febbraio 2020, marzo 2020, luglio
2020 e agosto 2020. Mentre il verbale di contestazione del
05.12.2019 invocato dall'opponente attiene a violazioni in materia previdenziale riferite ad un periodo diverso ovvero dal 01.07.2015 al 05.10.2018.
Venendo all'esame del merito, l'opposizione risulta incentrata nella difesa del contratto di rete stipulato dalla ricorrente con la
3 Real Service Net s.r.l. ovvero del contratto contestato nell'ambito del verbale unico di contestazione del 05.12.2019.
Tuttavia, come già surriferito, l'avviso di addebito opposto esula da tale verbale.
Invero, il credito posto alla base dell'avviso di addebito deriva da omissioni contributive dichiarate dalla stessa società opponente attraverso la sottoscrizione delle denunce mensili DM. (cfr. CP_3
all. n. 2, indice resist.), che ipso facto costituisce prova scritta del credito azionato. A tal proposito parte resistente non ha fornito una specifica e circostanziata contestazione.
Di contro, l ha prodotto le denunce inviate tardivamente CP_1
nonché la stampa relativa ai pagamenti tramite F24 effettuati dall'azienda nel periodo gennaio 2019 – gennaio 2022 (cfr. all. n.
3, indice resist.).
Sul punto, viene in rilievo la circolare n. 110/2001 CP_1
prevede:“
1.3. Evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori
(articolo 116, comma 8, lettera b), ultimo periodo).
Sempre nell'ambito della previsione dell'evasione, l'ultimo periodo dell'articolo 116, comma 8, lettera b), in argomento, stabilisce che, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi (sei mesi nella previgente normativa di cui alla legge n. 662 del 1996) dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Ovviamente, in caso di mancata osservanza dell'anzidetto termine per il pagamento,
4 troverà applicazione la sanzione civile ordinaria prevista per il caso di evasione”.
Trasponendo quanto su esposto al caso di specie, risulta legittimo l'avviso di addebito in questione, in quanto le denunce mensili risultano presentate dall'opponente in ritardo (segnatamente la denuncia mensile di 01/2019 è stata presentata in data
15/03/2019; la denuncia mensile di 02/2019 è stata presentata in data 16/04/2019; la denuncia mensile di 02/2020 è stata presentata in data 20/04/2020; la denuncia mensile di 03/2020
è stata presentata in data 22/06/2020; la denuncia mensile di
07/2020 è stata presentata in data 28/09/202; la denuncia mensile di 08/2020 è stata presentata in data 19/10/2020) e nei trenta giorni successivi alla denuncia stessa, non è intervenuto in merito alcun pagamento (come comprovato dal modello F24 versato dall ), con conseguente applicazione del regime CP_1
sanzionatorio previsto nelle ipotesi di evasione.
Pertanto, l'avviso di addebito merita di essere confermato, non essendo stato specificatamente e adeguatamente contestato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
5 2) condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a. come per legge.
Bari, 01.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
6
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 01.04.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 12833/2021 tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Gentile e Pietro
Cacciapaglia
OPPONENTE
Contro
1 , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., in proprio nonché quale mandatario della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Barbara Daprile
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2021, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, previa sospensione dell'avviso di addebito opposto, di dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento di contributi dovuti all di cui al citato avviso, il tutto con CP_1
vittoria di spese. Veniva accolta la chiesta istanza di sospensione, mercè provvedimento n. 53075 del 29.12.2021. All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Va premesso che la società in epigrafe indicata ha impugnato l'avviso di addebito n. 31420210000901703000, notificato il
2 05.11.2021, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di €
20.878,38 per contributi omessi e relative somme aggiuntive dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, eccependo la nullità e l'inammissibilità del verbale di contestazione del
05.12.2019 e nel merito chiedendo l'annullamento del predetto avviso per insussistenza dei presupposti impositivi. Parte opponente chiedeva altresì la riunione del presente giudizio con quelli azionati avverso gli avvisi di addebito rispettivamente n.
3142021 00009155 48 000 e n. 314202100009018 04000.
Costituitosi in giudizio, l ha eccepito l'inammissibilità della CP_1
domanda, ribadendo la legittimità della propria pretesa creditoria, insistendo dunque per il rigetto del ricorso.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del verbale di contestazione del 05.12.2019 - sotteso, a dire del ricorrente, all'avviso di addebito in contestazione - per asserita inosservanza dell'art. 14 l. n.
689/1981.
Il Giudicante ritiene di disattendere tale eccezione, in quanto l'avviso di addebito risulta adottato per tardiva presentazione ad opera dell'opponente delle denunce mensili (modelli DM10/2) di gennaio 2019, febbraio 2019, febbraio 2020, marzo 2020, luglio
2020 e agosto 2020. Mentre il verbale di contestazione del
05.12.2019 invocato dall'opponente attiene a violazioni in materia previdenziale riferite ad un periodo diverso ovvero dal 01.07.2015 al 05.10.2018.
Venendo all'esame del merito, l'opposizione risulta incentrata nella difesa del contratto di rete stipulato dalla ricorrente con la
3 Real Service Net s.r.l. ovvero del contratto contestato nell'ambito del verbale unico di contestazione del 05.12.2019.
Tuttavia, come già surriferito, l'avviso di addebito opposto esula da tale verbale.
Invero, il credito posto alla base dell'avviso di addebito deriva da omissioni contributive dichiarate dalla stessa società opponente attraverso la sottoscrizione delle denunce mensili DM. (cfr. CP_3
all. n. 2, indice resist.), che ipso facto costituisce prova scritta del credito azionato. A tal proposito parte resistente non ha fornito una specifica e circostanziata contestazione.
Di contro, l ha prodotto le denunce inviate tardivamente CP_1
nonché la stampa relativa ai pagamenti tramite F24 effettuati dall'azienda nel periodo gennaio 2019 – gennaio 2022 (cfr. all. n.
3, indice resist.).
Sul punto, viene in rilievo la circolare n. 110/2001 CP_1
prevede:“
1.3. Evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori
(articolo 116, comma 8, lettera b), ultimo periodo).
Sempre nell'ambito della previsione dell'evasione, l'ultimo periodo dell'articolo 116, comma 8, lettera b), in argomento, stabilisce che, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi (sei mesi nella previgente normativa di cui alla legge n. 662 del 1996) dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Ovviamente, in caso di mancata osservanza dell'anzidetto termine per il pagamento,
4 troverà applicazione la sanzione civile ordinaria prevista per il caso di evasione”.
Trasponendo quanto su esposto al caso di specie, risulta legittimo l'avviso di addebito in questione, in quanto le denunce mensili risultano presentate dall'opponente in ritardo (segnatamente la denuncia mensile di 01/2019 è stata presentata in data
15/03/2019; la denuncia mensile di 02/2019 è stata presentata in data 16/04/2019; la denuncia mensile di 02/2020 è stata presentata in data 20/04/2020; la denuncia mensile di 03/2020
è stata presentata in data 22/06/2020; la denuncia mensile di
07/2020 è stata presentata in data 28/09/202; la denuncia mensile di 08/2020 è stata presentata in data 19/10/2020) e nei trenta giorni successivi alla denuncia stessa, non è intervenuto in merito alcun pagamento (come comprovato dal modello F24 versato dall ), con conseguente applicazione del regime CP_1
sanzionatorio previsto nelle ipotesi di evasione.
Pertanto, l'avviso di addebito merita di essere confermato, non essendo stato specificatamente e adeguatamente contestato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
5 2) condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a. come per legge.
Bari, 01.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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