Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 2
Nel giudizio di rinvio, qualora sia dichiarata la risoluzione del contratto di cessione volontaria di un immobile e sia condannato il Comune al risarcimento del danno cagionato al proprietario per l'occupazione illegittima del fondo e la successiva irreversibile trasformazione, il giudice deve procedere alla liquidazione del danno e non più a quella del corrispettivo della cessione o dell'indennità di espropriazione, potendo a tal fine rideterminare il valore venale del bene, non costituendo tale valutazione un punto autonomo della decisione.
Ai fini della determinazione del valore venale di un immobile, gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dalla normativa urbanistica, e la loro incidenza sul prezzo degli immobili in regime di libero mercato non necessita di dimostrazione, dovendo il giudice di merito tenerne conto anche di ufficio; tuttavia, se il valore venale è accertato con metodo sintetico-comparativo, esso deve ritenersi già depurato da tali oneri, in quanto il mercato li sconta preventivamente nella determinazione del valore delle aree edificabili e, pertanto, una loro ulteriore sottrazione si risolverebbe in una non consentita duplicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2013, n. 16750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16750 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 31557/2006 proposto da:
TÌ IA vedova DE SO (C.F. [...]), DE SO RO (C.F. [...]), DE SO EM (C.F. [...]), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso l'avvocato MIRIGLIANI Raffaele, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALPA GUIDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI BOTRICELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA F. MOROSINI 12, presso l'avvocato ANDREOZZI PIERVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato SCIUMBATA Luigi, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 201/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per le ricorrenti, l'Avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia verte sulla liquidazione del danno subito dagli eredi De IS in conseguenza dell'occupazione illegittima di un fondo di mq. 62.485 di proprietà del loro dante causa De IS ON CO, e della sua successiva irreversibile trasformazione. Nel 1982 il fondo era stato oggetto di una cessione volontaria al Comune di Botricello, secondo il proprietario non adempiuta dal cessionario, e la questione era stata dibattuta davanti al Tribunale di Catanzaro, e nel successivo giudizio di gravame davanti alla Corte d'appello di Catanzaro. La sentenza emessa dalla corte territoriale che, pur riconoscendo l'inadempimento del comune, aveva tuttavia negato la risoluzione del contratto, era stata cassata da questa corte con la sentenza 16 luglio 2004 n. 13182.
2. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza in data 24 aprile 2006, ha dichiarato risolto il contratto di cessione volontaria dell'immobile, stipulato nel 1982, e ha condannato il comune al risarcimento del danno cagionato al proprietario con la trasformazione irreversibile dell'immobile nel 1980. A tal fine il giudice di merito ha utilizzato gli accertamenti compiuti nel primo grado del giudizio dal consulente tecnico di parte, che aveva proceduto alla stima del valore venale dell'immobile con il sistema cosiddetto sintetico comparativo riferendola al 1980, pervenendo alla stima di L. 17.711 al metro quadro;
ma ne ha corretto il risultato.
Il consulente, infatti, avendo accertato un valore comparativo di base di L. 23.970 al metro quadro, aveva corretto questa cifra per adeguarla all'area espropriata, con una detrazione del 12% per tener conto degli spazi non commerciali da destinare a viabilità interna, e di uno sconto di tre anni di tempo occorrente per la realizzazione degli edifici in regime di libero mercato.
La corte ha ritenuto che dovesse operarsi una decurtazione del 50% per tener conto dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, e sull'importo risultante ha operato lo sconto per oneri finanziari triennali al tasso del 6%. La corte ha poi applicato il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis e succ. modifiche. La
corte ha quindi determinato il danno, ha detratto quanto già a suo tempo pagato dal comune a titolo di, e ha condannato il comune a pagare la differenza, rivalutata alla data della decisione sulla base degli ISTAT in Euro 634.042,31, con gli interessi dall'aprile 1980 sul capitale rivalutato anno per anno, al tasso del 3% annuo.
3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata ricorrono gli eredi De IS con atto notificato il 13 novembre 2006, per nove motivi.
Il Comune di Botricello resiste con controricorso notificato il 10 gennaio 2007.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 394 c.p.c., avendo il giudice di rinvio ritenuto di dover riesaminare ai fini della liquidazione del danno il punto, non controverso tra le parti, del valore venale del bene.
4.1. Il motivo è infondato. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale, avendo dichiarato la risoluzione del contratto di cessione, era tenuta in via consequenziale a tale pronuncia, per la quale la causa era stata rinviata, a liquidare non più il corrispettivo della cessione o l'indennità di espropriazione, bensì il danno subito dal proprietario del fondo occupato. Il valore venale del bene, diversamente da quanto si assume, non costituisce un punto autonomo della decisione neppure nel giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione (giurisprudenza consolidata: v. per tutte Cass. Sez. un. 22 novembre 1994 n. 9872 Cass. Sez. un. 22 novembre 1994 n. 9872), e ancor meno ciò è sostenibile nel caso presente, in cui come s'è già osservato era mutato l'oggetto della liquidazione richiesta.
5. Con il secondo motivo si denuncia una violazione dell'art. 115 c.p.c. e delle regole del contraddittorio, avendo la corte territoriale detratto d'ufficio dal valore venale del bene, già accertato dal consulente tecnico, i costi di urbanizzazione.
5.1. Anche questo motivo è infondato. Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dalla normativa urbanistica, e la loro incidenza sul prezzo degli immobili in regime di libero mercato non necessita di dimostrazione, dovendo il giudice di merito tenerne conto anche d'ufficio.
6. Con il terzo motivi si denuncia un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, che si richiama alla relazione di consulenza tecnica, e poi la contraddice in materia di oneri urbanistici.
6.1. Il vizio denunciato non sussiste, non essendovi contraddizione tra l'utilizzazione di dati acquisiti con il mezzo di una consulenza tecnica, e la loro correzione critica su singoli punti, motivata con il riferimento a elementi non considerati dal consulente.
7. Con il quarto motivo si denuncia un vizio di motivazione sul medesimo punto decisivo, della detrazione degli oneri urbanistici dal valore venale indicato dal consulente tecnico, il quale lo aveva accertato con il metodo cosiddetto sintetico comparativo.
7.1. Il motivo è fondato, risultando la contraddizione logica dalla stessa motivazione della sentenza impugnata. In essa la corte territoriale premette che il valore venale era stato accertato dal consulente tecnico con il metodo sintetico comparativo, e ciò nonostante ritiene di dover detrarre dalla cifra così determinata gli oneri urbanistici. Il valore venale delle aree edificabili, nel mercato del settore, è necessariamente condizionato dall'incidenza degli oneri urbanistici che devono essere corrisposti all'ente territoriale in sede di rilascio del permesso di costruzione;
oneri che conseguentemente il mercato sconta preventivamente nella determinazione del valore venale dell'area fabbricabile, sicché questo, se accertato con il metodo comparativo, ne risulta già depurato, e un'ulteriore sottrazione si risolverebbe in una duplicazione. La sentenza deve pertanto essere cassata su questo punto.
8. Con il quinto motivo si denuncia la violazione del principio della reformatio in pejus, avendo il giudice di rinvio statuito in danno dell'impugnante, rispetto alla statuizione emessa nel precedente giudizio di merito, e cassata da questa corte.
8.1. Il motivo è infondato. Nel precedente giudizio la corte d'appello aveva liquidato a favore del ricorrente L. 791.765.200, mentre il giudice di rinvio ha liquidato, a titolo di risarcimento del danno, Euro 634.042,31, importo considerevolmente superiore. Irrilevante è invece il confronto tra i singoli addendi che concorrono al risultato finale, per le ragioni in precedenza indicate al punto 4.1.
9. Con il sesto motivo si censura l'applicazione, nella liquidazione del danno cagionato all'illegittima occupazione del fondo, dell'art. 5 bis, comma 7 bis.
9.1. Il motivo è fondato. La norma applicata dal giudice di merito è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 349 del 2007. L'impugnazione proposta ha impedito il passaggio in giudicato, e la norma in questione non è oggi applicabile nel giudizio, sicché la statuizione, che di quella norma ha fatto applicazione, deve essere cassata.
10. L'accoglimento dei motivi quarto e sesto comporta la cassazione dell'impugnata sentenza in punto di liquidazione del danno cagionato dall'illegittima occupazione e trasformazione del fondo con riferimento all'epoca del fatto illecito;
sono conseguentemente assorbiti i motivi settimo e ottavo, che vertono sul modo di calcolare l'attualizzazione della liquidazione con l'applicazione di interessi compensativi del ritardato risarcimento. È del pari assorbito il nono motivo, in tema di liquidazione delle spese dei diversi gradi di giudizio, dovendo tale liquidazione essere nuovamente eseguita in relazione all'esito del giudizio, che comporta un considerevole aumento della somma dovuta a titolo di risarcimento. 11. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, e dovendosi utilizzare gli elementi già accertati nel giudizio di rinvio. Il danno cagionato dal comune nel 1980, con l'irreversibile trasformazione del fondo, deve essere determinato, in conformità con gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, e trascurando le erronee correzioni apportate dal giudice di rinvio, in Euro 571.548,30, e, al netto di Euro 28.365,26, già pagate dal comune per la cessione volontaria, in Euro 543.183,04, da rivalutare dal 1980 alla data della presente decisione in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai;
a tale importo devono aggiungersi gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
12. Le spese dell'intero giudizio sono a carico del comune soccombente, e devono essere liquidate d'ufficio, in mancanza di note spese prodotte in questa sede, nel modo indicato in dispositivo. Sono inoltre poste definitivamente a carico del comune le spese della consulenza tecnica d'ufficio assunta nel giudizio di merito.
P.Q.M.
Accoglie i motivi quarto e sesto del ricorso;
dichiara assorbiti i motivi settimo, ottavo e nono;
rigetta gli altri motivi. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, determina il danno risarcibile, al netto di quanto già versato dal comune, in Euro 543.183,04, da rivalutare dal 1980 alla data della presente decisione in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo le famiglie dei lavoratori, e con l'aggiunta degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato.
Condanna il Comune di Botricello al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida:
per il primo grado, in complessivi Euro 27.000,00, di cui Euro 24.000,00 per onorari, e Euro 2.700,00 per diritti;
per l'appello, in Euro 14.000,00 di cui Euro 12.500,00 per onorari e Euro 1.400,00 per diritti;
per il primo giudizio di cassazione, in Euro 13.200,00, di cui Euro 13.000,00 per onorari;
per il giudizio di rinvio, in Euro 15.000,00, di cui Euro 12.800,00 per onorari e Euro 1.800,00 per diritti;
per il presente giudizio di cassazione, in complessivi Euro 14.200,00, di cui Euro 14.000,00 per compenso;
oltre agli accessori di legge per tutte le somme liquidate. Pone definitivamente a carico del Comune di Botricello le spese della consulenza tecnica d'ufficio assunta nel giudizio di merito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013