Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2013, n. 16750
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Sentenza 4 luglio 2013

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Nel giudizio di rinvio, qualora sia dichiarata la risoluzione del contratto di cessione volontaria di un immobile e sia condannato il Comune al risarcimento del danno cagionato al proprietario per l'occupazione illegittima del fondo e la successiva irreversibile trasformazione, il giudice deve procedere alla liquidazione del danno e non più a quella del corrispettivo della cessione o dell'indennità di espropriazione, potendo a tal fine rideterminare il valore venale del bene, non costituendo tale valutazione un punto autonomo della decisione.

Ai fini della determinazione del valore venale di un immobile, gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dalla normativa urbanistica, e la loro incidenza sul prezzo degli immobili in regime di libero mercato non necessita di dimostrazione, dovendo il giudice di merito tenerne conto anche di ufficio; tuttavia, se il valore venale è accertato con metodo sintetico-comparativo, esso deve ritenersi già depurato da tali oneri, in quanto il mercato li sconta preventivamente nella determinazione del valore delle aree edificabili e, pertanto, una loro ulteriore sottrazione si risolverebbe in una non consentita duplicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2013, n. 16750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16750
    Data del deposito : 4 luglio 2013

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