Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 41424 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
codice fiscale: con l'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Longo
-RICORRENTE-
E
con sede a SC (MI), codice _1
fiscale: 11352230962
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: in via principale, accertato, per le ragioni in fatto ed in diritto ed altresì a seguito della eventuale istruttoria ammessa, il grave inadempimento della con riferimento al contratto di fornitura concluso in _1 data 16.01.2023 con il sig. dichiarare lo scioglimento del Parte_1 suddetto contratto e, per l'effetto, condannare parte resistente alla restituzione in favore del signor della somma di € 13.000,00 oltre Parte_1 interessi.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari.
1
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato in data 22/11/2024,
ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe Parte_1
trascritte deducendo di avere commissionato alla controparte il rifacimento degli infissi del proprio immobile sito a Milano, viale Enrico Fermi n. 27, per il prezzo complessivo di Euro 26.000,00 comprensivi di I.V.A. con sconto in fattura del 50%, procedendo quindi al pagamento della quota del 50% a suo carico pari ad Euro 13.000,00 senza tuttavia ottenere alcunché, nonostante plurime diffide e l'ampio decorso del termine per la consegna dei nuovi infissi pattuito nel maggio 2023.
Radicatosi il contraddittorio, la resistente è rimasta contumace.
Indi la causa è stata posta in decisione a seguito di discussione orale e senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta,
risultando provati dalla documentazione prodotta sia la conclusione del contratto (doc. 5) che il pagamento della somma di Euro 13.000,00 (doc. 3).
Quantunque non necessario stante il ben noto riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, vi è anche un'espressa ammissione da parte della resistente circa il proprio inadempimento (cfr. p.e.c. inviata dalla il 24/05/2024 ore 18:50 – doc. 7). _1
Sull'importo totale dovuto di Euro 13.000,00 sono dovuti gli interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, del codice civile a far data dalla domanda giudiziale e quindi dal deposito del ricorso avvenuto il giorno 22/11/2024 e,
per il periodo anteriore, ai sensi del primo comma del citato art. 1284 cod. civ.
con decorrenza dal pagamento avvenuto il 03/02/2023.
2 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara risolto per inadempimento della resistente il contratto di vendita di infissi concluso tra le parti in data 16/01/2023 e, per l'effetto,
condanna alla restituzione, in favore di _1
, della somma di Euro 13.000,00 oltre interessi di mora ai Parte_1
sensi dell'art. 1284, comma primo, del codice civile dal 03/02/2023 al
21/11/2024 ed ai sensi del medesimo art. 1284, comma quarto, del codice civile dal giorno 22/11/2024 e fino al pagamento effettivo;
2)condanna al pagamento, in favore di _1
, delle spese di lite che liquida in Euro 264,00 per esborsi ed Parte_1
Euro 5.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 11 giugno 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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