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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 6162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6162 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15681 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, Parte_1 C.F._1
n. 56, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Biagini, che lo rappresenta e difende;
ricorrente
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere dei Mellini, n. 45, presso lo studio degli Avv.ti
Luigi Ammirati e Marco Bellante, che la rappresentano e difendono;
resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo di avere sottoscritto, in data 30.12.2009, un contratto con il quale ha concesso in
[...]
locazione ad H3G S.p.A. (cui da ultimo è subentrata un locale ed una Controparte_1 porzione di terrazzo facenti parte dell'immobile sito in Roma, via dei Banchi Nuovi, n. 47, per ivi
1 consentire l'installazione di impianti di telecomunicazioni, al canone di euro 7.746,85, cui doveva essere aggiunto un ulteriore indennizzo, che le parti hanno pattuito in considerazione degli impianti allora presenti sul lastrico solare, con facoltà della conduttrice di sublocare l'area locata.
Il ricorrente ha dedotto che, avendo le parti concordato la pattuizione di un ulteriore indennizzo in occasione della ospitalità di un nuovo impianto, egli vanterebbe il diritto alla percezione di un importo aggiuntivo in conseguenza della stipula del suddetto contratto di sublocazione in favore di CP_
, in forza del quale quest'ultima ha installato il proprio impianto all'interno dell'area locata.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto dalla conduttrice (quale incorporante Controparte_1 Controparte_3
l'indennizzo per l'installazione dell'impianto cod. RX800 di su parte della Parte_2 CP_2
porzione a questi locata, dal 1° agosto 2019 e, in ogni caso, dalla data dell'installazione dell'impianto, fissando il dovuto per ogni annualità, ivi incluso l'aggiornamento ISTAT annuale contrattualmente pattuito, fino alla cessazione della sublocazione e/o del contratto di locazione
30.12.2009, oltre agli interessi come per legge (ex d.lgs. n. 231/2002 o, in subordine, al tasso legale) dal dovuto al saldo;
condannare al pagamento del suddetto indennizzo nella Controparte_1
misura di 11.605,20 euro annui oltre aggiornamento ISTAT annuale o, in subordine, nella misura di
6.965,00 euro, oltre aggiornamento ISTAT annuale, oltre agli interessi come per legge (ex d.lgs. n.
231/2002 o, in subordine, al tasso legale) dal dovuto al saldo.
2. Si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni e deducendo che, Controparte_1 ai sensi dell'art. 7 del contratto del 30.12.2009, il locatore ha concesso alla conduttrice la facoltà di sublocare l'immobile a terzi senza la previsione di alcun corrispettivo, tenuto conto che la sublocazione non implica, per definizione, l'occupazione di alcuna area ulteriore e diversa rispetto a quella locata e che, la circostanza che i contraenti in precedenza, in occasione della ospitalità di un nuovo operatore, abbiano liberamente convenuto la corresponsione di un indennizzo, non comporta né l'insorgere di un siffatto generale obbligo pro futuro (che le parti, se del caso, avrebbero evidentemente pattuito) né la tacita modifica della richiamata previsione contrattuale;
ha affermato che la circostanza che, in pregresse occasioni, una tale integrazione economica abbia richiesto un separato accordo evidenzia che, in difetto di un tale accordo, debba trovare applicazione la disciplina generale contenuta nell'art. 1594 c.c., così come contrattualmente ribadita nel sopra citato art. 7.
2 Ha affermato che la circostanza che il locatore si vedrebbe la porzione locata occupata da un numero indefinito di impianti, sarebbe la diretta conseguenza della facoltà di sublocare l'immobile che il locatore ha scientemente concesso alla conduttrice. Ha concluso chiedendo di rigettare tutte le domande avversarie in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e, in assenza di richieste istruttorie, trattenuta in decisione ex art. 429 c.p.c..
4. Dagli atti emerge che con l'art. 7 del contratto del 30.12.2009 il locatore ha concesso alla società conduttrice «la facoltà di (…) sublocare l'immobile a terzi», senza la previsione di alcun corrispettivo.
Il che è tra l'altro coerente con la disciplina legislativa recata dall'art. 1594, comma 1, c.c. secondo cui «Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli», senza previsione di alcun ulteriore corrispettivo pecuniario, la cui ratio si rinviene nella circostanza che la sublocazione non determina la fruizione di un'area ulteriore rispetto a quella locata, mentre, nella fattispecie in esame, il lamentato disagio recato al locatore dal passaggio di personale tecnico afferente a eventuali molteplici subconduttori è un esito fisiologico e preventivabile del contratto del 30.12.2009.
Il fatto, valorizzato dal ricorrente, che i contraenti in data 9.9.2011, in occasione dell'utilizzo dell'area da parte di un altro operatore telefonico subconduttore, avessero concordemente e liberamente stabilito la corresponsione di un indennizzo non può comportare il sorgere di un'obbligazione generale in tal senso per ulteriori analoghe iniziative future, senza una relativa espressa pattuizione nell'accordo del 30.12.2009 oppure tramite un nuovo apposito accordo definitivamente modificativo dell'assetto negoziale.
Ne discende che non vi è stata alcuna espressa modificazione del citato art. 7, né è legittimamente predicabile un suo emendamento tacito, non essendo rintracciabili elementi univoci e concordanti in tal senso e considerando anche l'assenza di parametri per la quantificazione di un indennizzo (atteso che quello riconosciuto in maniera specifica e in data 9.9.2011 prevedeva un valore determinato e senza indicazione di criteri di misurazione).
In sostanza, il dato letterale milita univocamente nell'escludere la previsione di un indennizzo per ogni sublocazione, il che esclude in radice ogni diversa opzione.
Ad ogni modo, anche il criterio ermeneutico, richiamato dal dottor della Parte_1
considerazione del comportamento delle parti anche successivo alla stipula del contratto di
3 locazione (previsto dall'art. 1362, comma 2, c.c.) esclude, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la sussistenza di un'integrazione del corrispettivo dovuto al locatore.
Invero, la circostanza che, in occasione dell'accordo del 9.9.2011, l'integrazione economica sia stata frutto di un separato specifico accordo, depone nel senso che il contratto iniziale del
30.12.2009 non rechi in sé alcuna volontà di prevedere ulteriori indennizzi e che neanche successivamente vi sia stata una concorde volontà di prevederli in via generalizzata e per ogni eventuale futura sublocazione.
5. In conclusione il ricorso va respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione VI, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe specificata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, liquidate in euro 1.700, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Roma, 17.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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