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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 567 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , minorenne rappresentata in Parte_1 C.F._1 giudizio dal genitore esercente la potestà parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Pia Tipa e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di frequenza
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “Dagli elementi in possesso si deduce la minore, per le sue condizioni di salute, non presentare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, né alcuna perdita uditiva.” concludendo che “in atto non appaiono elementi che possano condurre ad un giudizio di ammissibilità ad un'indennità di frequenza.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento, pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Spese di lite irripetibili;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto.
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , minorenne rappresentata in Parte_1 C.F._1 giudizio dal genitore esercente la potestà parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Pia Tipa e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di frequenza
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “Dagli elementi in possesso si deduce la minore, per le sue condizioni di salute, non presentare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, né alcuna perdita uditiva.” concludendo che “in atto non appaiono elementi che possano condurre ad un giudizio di ammissibilità ad un'indennità di frequenza.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento, pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Spese di lite irripetibili;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto.
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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