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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1380/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 1380/2020 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROSARIA ROSSELLA Parte_1 C.F._1 DANILE, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO VERRI 3, CATANIA
contro
) con il patrocinio dell'avv. ANNA CIANCICO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO CRISPI 247, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1380/2020
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 27 giugno 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
– già proprietaria di un appartamento sito al quarto piano dell'edificio di via Parte_1 Vecchio Bastione 58 in Catania – ha lamentato l'insorgenza di infiltrazioni nella propria abitazione, cagionate dalla carente manutenzione della sovrastante proprietà esclusiva del convenuto
[...]
secondo la prospettazione attorea, infatti, “[…] la perdita d'acqua proviene dal piano CP_1 superiore all'appartamento della ed esattamente sia dal servizio igienico recentemente Pt_1 ampliato all'interno della terrazza, sia da una pilozza [lavandino profondo e capiente, simile a un lavatoio, utilizzato per svolgere attività di servizio come il lavaggio di indumenti a mano e la pulizia di oggetti ingombranti] posta sempre nella terrazza e sia dallo scarico delle acque piovane […]” (cfr. pag. 3 della citazione). Da qui, la richiesta attorea di risarcimento del danno stimato in € 7.387,45 – pari all'ammontare degli esborsi necessari per la riduzione in pristino dell'abitazione della (cfr. Pt_1 doc. 8 di parte attrice).
Ora, per quanto sia pacificamente emerso nel corso del processo che parte attrice ha alienato a terzi l'immobile oggetto della domanda di risarcimento del danno per equivalente (cfr. memoria depositata da parte attrice in data 10 giugno 2022 e memoria depositata da parte convenuta in data 25 maggio 2022), resta comunque fermo il disposto di cui all'art. 111, co. I c.p.c. – per effetto del quale, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie – e non viene pertanto meno né l'interesse agire dell'originale attore, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto: tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass. 22503/2014; Cass. Sez. Un. 22727/2011; Cass. 23936/2007). Ad ogni buon conto, quand'anche non volesse accedersi a tale prospettazione, il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario (Cass. Sez. Un. 2951/2016).
Appurata, pertanto, la permanenza dell'interesse ad agire e della legittimazione processuale della nel presente giudizio, osserva il Tribunale che la domanda proposta da parte attrice è Pt_1 fondata.
Il compendio probatorio agli atti del procedimento consente di ritenere provata l'eziologia del danno come prospettata dalla da un lato, infatti, la – resa edotta dall'attrice della Pt_1 CP_1 perdita d'acqua manifestatasi nell'immobile di quest'ultima - ha ammesso nelle proprie difese “[…] che nel bagno dell'appartamento della convenuta c'era lo scarico di una doccia mal funzionante […]”,
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1380/2020
che “[…] i soffitti [erano stati danneggiati] dalla perdita d'acqua proveniente dall'appartamento soprastante […]” (cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) e finanche che i tecnici delle parti avevano “[…] accertato che l'umidità proveniva dal suo appartamento […]” (cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta); dall'altro, le tesi attoree trovano conforto nella deposizione resa dal testimone (che constatò Testimone_1 personalmente l'effettività di tali manifestazioni dannose e la necessità di effettuare i relativi lavori di ripristino – cfr. verbale d'udienza del 9 dicembre 2022) e, così, anche nelle risultanze della perizia tecnica prodotta da parte attrice sub 8) – ove si attesta la sussistenza nell'appartamento della di Pt_1
“[…] vistose infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore […]” e dei conseguenti danni dati dal sollevamento e degrado degli intonaci del soffitto dell'abitazione attorea (ben visibili nel compendio fotografico ivi allegato).
Sotto tale ultimo profilo, è certamente vero che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio - al pari di ogni documento proveniente da un terzo -, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. 5667/2025); è anche vero, tuttavia, che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche siffatta perizia e ciò finanche essa sia contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Cass. 25593/2023): nel caso di specie, le risultanze della consulenza di parte depositata dalla trovano Pt_1 positivo riscontro nelle ulteriori evidenze probatorie sopra esaminate e, per tale ragione, esse possono essere parimenti poste a fondamento della presente decisione non solo in relazione al nesso causale del danno rispetto alla proprietà della ma anche per quanto concerne la quantificazione del CP_1 pregiudizio patito dalla e di cui alla suddetta consulenza di parte. Pt_1
Si procede ora alla quantificazione del risarcimento del danno preteso da parte attrice.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per CP_2 determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1380/2020
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
Ciò premesso in diritto e ritenuto provato da parte attrice il danno nei limiti della somma di € 7.387,45 (vale a dire, l'ammontare degli esborsi – comprensivi dell'I.V.A. di legge - necessari per eseguire i lavori di ripristino indicati dal consulente di parte attrice nel cit. doc. 8), osserva il Tribunale che nessuna pretesa di ristoro degli interessi compensativi è stata specificamente avanzata da parte attrice nel senso sopra illustrato: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito, cioè dal 13 giugno 2018 – cfr. doc. 4 di parte attrice) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione (ed è quantificato nella complessiva somma di € 8.805,84), in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, deve condannarsi CP_1 al risarcimento, a favore di del danno che si liquida in € 8.805,84, oltre interessi legali Parte_1 maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
4 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1380/2020
1. condanna al risarcimento, a favore di del danno che si liquida in € CP_1 Parte_1
8.805,84, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo 2. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Parte_1
5.077,00 per compenso, oltre anticipazioni di legge, rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e disponendosi il versamento delle suddette spese a favore dello Stato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 20 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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R.G.A.C. 1380/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
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R.G.A.C. 1380/2020 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROSARIA ROSSELLA Parte_1 C.F._1 DANILE, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO VERRI 3, CATANIA
contro
) con il patrocinio dell'avv. ANNA CIANCICO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO CRISPI 247, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1380/2020
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 27 giugno 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
– già proprietaria di un appartamento sito al quarto piano dell'edificio di via Parte_1 Vecchio Bastione 58 in Catania – ha lamentato l'insorgenza di infiltrazioni nella propria abitazione, cagionate dalla carente manutenzione della sovrastante proprietà esclusiva del convenuto
[...]
secondo la prospettazione attorea, infatti, “[…] la perdita d'acqua proviene dal piano CP_1 superiore all'appartamento della ed esattamente sia dal servizio igienico recentemente Pt_1 ampliato all'interno della terrazza, sia da una pilozza [lavandino profondo e capiente, simile a un lavatoio, utilizzato per svolgere attività di servizio come il lavaggio di indumenti a mano e la pulizia di oggetti ingombranti] posta sempre nella terrazza e sia dallo scarico delle acque piovane […]” (cfr. pag. 3 della citazione). Da qui, la richiesta attorea di risarcimento del danno stimato in € 7.387,45 – pari all'ammontare degli esborsi necessari per la riduzione in pristino dell'abitazione della (cfr. Pt_1 doc. 8 di parte attrice).
Ora, per quanto sia pacificamente emerso nel corso del processo che parte attrice ha alienato a terzi l'immobile oggetto della domanda di risarcimento del danno per equivalente (cfr. memoria depositata da parte attrice in data 10 giugno 2022 e memoria depositata da parte convenuta in data 25 maggio 2022), resta comunque fermo il disposto di cui all'art. 111, co. I c.p.c. – per effetto del quale, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie – e non viene pertanto meno né l'interesse agire dell'originale attore, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto: tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass. 22503/2014; Cass. Sez. Un. 22727/2011; Cass. 23936/2007). Ad ogni buon conto, quand'anche non volesse accedersi a tale prospettazione, il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario (Cass. Sez. Un. 2951/2016).
Appurata, pertanto, la permanenza dell'interesse ad agire e della legittimazione processuale della nel presente giudizio, osserva il Tribunale che la domanda proposta da parte attrice è Pt_1 fondata.
Il compendio probatorio agli atti del procedimento consente di ritenere provata l'eziologia del danno come prospettata dalla da un lato, infatti, la – resa edotta dall'attrice della Pt_1 CP_1 perdita d'acqua manifestatasi nell'immobile di quest'ultima - ha ammesso nelle proprie difese “[…] che nel bagno dell'appartamento della convenuta c'era lo scarico di una doccia mal funzionante […]”,
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1380/2020
che “[…] i soffitti [erano stati danneggiati] dalla perdita d'acqua proveniente dall'appartamento soprastante […]” (cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) e finanche che i tecnici delle parti avevano “[…] accertato che l'umidità proveniva dal suo appartamento […]” (cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta); dall'altro, le tesi attoree trovano conforto nella deposizione resa dal testimone (che constatò Testimone_1 personalmente l'effettività di tali manifestazioni dannose e la necessità di effettuare i relativi lavori di ripristino – cfr. verbale d'udienza del 9 dicembre 2022) e, così, anche nelle risultanze della perizia tecnica prodotta da parte attrice sub 8) – ove si attesta la sussistenza nell'appartamento della di Pt_1
“[…] vistose infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore […]” e dei conseguenti danni dati dal sollevamento e degrado degli intonaci del soffitto dell'abitazione attorea (ben visibili nel compendio fotografico ivi allegato).
Sotto tale ultimo profilo, è certamente vero che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio - al pari di ogni documento proveniente da un terzo -, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. 5667/2025); è anche vero, tuttavia, che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche siffatta perizia e ciò finanche essa sia contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Cass. 25593/2023): nel caso di specie, le risultanze della consulenza di parte depositata dalla trovano Pt_1 positivo riscontro nelle ulteriori evidenze probatorie sopra esaminate e, per tale ragione, esse possono essere parimenti poste a fondamento della presente decisione non solo in relazione al nesso causale del danno rispetto alla proprietà della ma anche per quanto concerne la quantificazione del CP_1 pregiudizio patito dalla e di cui alla suddetta consulenza di parte. Pt_1
Si procede ora alla quantificazione del risarcimento del danno preteso da parte attrice.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per CP_2 determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1380/2020
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
Ciò premesso in diritto e ritenuto provato da parte attrice il danno nei limiti della somma di € 7.387,45 (vale a dire, l'ammontare degli esborsi – comprensivi dell'I.V.A. di legge - necessari per eseguire i lavori di ripristino indicati dal consulente di parte attrice nel cit. doc. 8), osserva il Tribunale che nessuna pretesa di ristoro degli interessi compensativi è stata specificamente avanzata da parte attrice nel senso sopra illustrato: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito, cioè dal 13 giugno 2018 – cfr. doc. 4 di parte attrice) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione (ed è quantificato nella complessiva somma di € 8.805,84), in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, deve condannarsi CP_1 al risarcimento, a favore di del danno che si liquida in € 8.805,84, oltre interessi legali Parte_1 maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
4 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1380/2020
1. condanna al risarcimento, a favore di del danno che si liquida in € CP_1 Parte_1
8.805,84, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo 2. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Parte_1
5.077,00 per compenso, oltre anticipazioni di legge, rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e disponendosi il versamento delle suddette spese a favore dello Stato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 20 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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