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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/12/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3538 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, c.f. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato FRACCARO CHIARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: addivenire alla pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia manterrà la propria residenza presso la madre, nella casa coniugale e, Persona_1 considerata la maggiore età, concorderà con i genitori tempi e modalità di permanenza presso gli stessi.
3. Il sig. provvederà a corrispondere alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 per la figlia, la somma mensile di 400,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
, a partire dal mese di ottobre 2025. Pt_1
4. Egli provvederà, altresì, integralmente al pagamento delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Vicenza che qui si ha per trascritto e che le parti dichiarano di conoscere. Tali spese potranno essere anticipate dalla signora e, in tal caso, la somma dovrà essere rimborsata dal Pt_1 signor entro 10 giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa. Pt_2
5. La casa coniugale, sita a Santorso (VI), via Pozzetto nr. 6/B, identificata al N.C.E.U. del Comune di Santorso al Fg. 12, part 533 sub 9, cat. A/3 (abitazione), graffato con part. 554 sub 2, part. 533 sub
7, cat. C/6 (garage), e terreno di pertinenza (Catasto Terreni Fg. 12, part 469, 65 ca), in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata alla signora , in quanto genitore convivente con la figlia. Pt_1
6. Le parti concordano che l'Assegno Unico erogato dall' sarà percepito dal signor . CP_1 Pt_2
7. I coniugi nulla chiedono reciprocamente per il proprio mantenimento, dichiarando di essere, allo stato, economicamente autosufficienti.
8. Nulla per le spese, trattandosi di ricorso congiunto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/09/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SANTORSO (VI) in data 23/06/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_2
a , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne Parte_1 Persona_1 ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00 nonché di sostenere al 100% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Santorso (VI), via
Pozzetto nr. 6/B in favore di quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non Parte_1 autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in SANTORSO (VI) in data 23/06/2012 con atto trascritto al n. 3, parte I, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTORSO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il giudice estensore Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello