Ordinanza collegiale 30 aprile 2021
Sentenza 1 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 01/08/2022, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2022
N. 01334/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2018, proposto da
NO IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Caniglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illiceità dell’occupazione da parte del Comune di Villa Castelli delle aree di proprietà del sig. NO IO, site in zona “Gravina” e distinte in catasto foglio 9, particella 1245; conseguentemente,
- per la condanna del Comune di Villa Castelli alla restituzione delle predette aree nella piena disponibilità del sig. NO IO, previa riduzione in pristino, salva la possibilità per il Comune medesimo di adottare ex art. 42 bis T.U. n. 327/2001 un provvedimento di acquisizione sanante, con pagamento in favore del ricorrente di una somma corrispondente al valore venale del terreno oggetto della occupazione;
- per la condanna del Comune di Villa Castelli al risarcimento dei danni subiti dal sig. NO IO per tutto il periodo di illecita occupazione delle aree;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga realizzata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva:
- per l’accertamento e la declaratoria del diritto del sig. NO IO ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita per accessione invertita delle aree di sua proprietà site in Villa Castelli, in catasto foglio 9, particella 1245, occupate dal Comune di Villa Castelli ed irreversibilmente trasformate; conseguentemente,
- per la condanna del Comune di Villa Castelli al pagamento in favore del sig. NO IO di una somma pari al valore venale delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate e di eventuali frazioni residue prive di qualsiasi utilità, quale esso è al tempo della scadenza dei termini di legittima occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- per il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. a causa e per effetto del perdurante ingiustificato, assurdo, prevaricatorio ed illegittimo inadempimento, quanto meno nella misura degli interessi legali previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., oltre rivalutazione, maturati su dette somme, a far tempo dalla domanda giudiziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 612/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to C. Caniglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 06/09/2018 e depositato in giudizio il 27/09/2018, ha chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’illiceità dell’occupazione delle aree di sua proprietà, site in zona “Gravina” distinte in catasto al foglio 9, particella 1245, disposta dal Comune di Villa Castelli in forza di decreto sindacale di occupazione d’urgenza n. 8395 dell’08/10/1997, a seguito dell’approvazione con delibera di G.M. n. 372 del 13.06.1997 del progetto dei lavori di “restauro ambientale e sistemazione a verde della gravina”, senza emanazione del decreto di esproprio e la condanna del Comune di Villa Castelli alla restituzione delle predette aree, previa riduzione in pristino (salva la possibilità per il Comune medesimo di adottare ex art. 42 bis T.U. n. 327/2001 un provvedimento di acquisizione sanante, con pagamento in favore del ricorrente di una somma corrispondente al valore venale del terreno oggetto della occupazione), nonchè la condanna del Comune di Villa Castelli al risarcimento dei danni subiti per tutto il periodo di illecita occupazione delle aree a partire dal quinto anno successivo all’immissione in possesso.
Con separata istanza cautelare notificata l’01/03/2019, il ricorrente ha chiesto la sospensiva della delibera di Giunta Municipale del Comune di Villa Castelli n. 372 del 13/06/1997 e del decreto sindacale di occupazione d’urgenza n. 8395 dell’08/10/1997 (provvedimenti, per il vero, non impugnati con il ricorso), nonché l’ingiunzione di pagamento in via provvisoria di Euro 40.000,00 o di quella maggiore o inferiore somma che si riterrà di giustizia.
Nella Camera di Consiglio del 10/04/2019, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta con separata istanza da parte ricorrente, il difensore di quest’ultima ha chiesto la cancellazione dal ruolo, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo delle Camere di Consiglio.
Ad esito della pubblica udienza del 23/03/2021, con ordinanza istruttoria n. 612 del 30/04/2021, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva matura per la decisione, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Villa Castelli, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dal ricorrente e chiarendo compiutamente lo stato attuale del procedimento espropriativo in questione, specificando, in particolare, quali atti ablatori sono stati adottati (anche, eventualmente, ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001) dall’A.C. nella fattispecie di che trattasi, in relazione alle aree site in zona “Gravina” distinte in catasto al foglio 9, particella 1245 di proprietà del ricorrente, dopo l’occupazione d’urgenza disposta con decreto n. 8395 dell’08/10/1997 ”, ordinando al Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, la relazione di chiarimenti innanzi indicata, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 22/12/2021.
Il 21/12/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Villa Castelli, preliminarmente, eccependo la prescrizione quinquennale dell’eventuale diritto al risarcimento del danno per illecita occupazione, a far data alla immissione nel possesso disposto con decreto sindacale n° 8395/1997 e sino al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio e, nel merito, asserendo che l’Ente di gestione delle aree naturali e protette della provincia di Taranto “ è l’unico organismo territoriale in grado di sovraintendere alle rivendicazioni del ricorrente ” e, comunque, allegando “ la relazione richiesta con la richiamata Ordinanza Collegiale 612/2021, redatta dal Dirigente dell’Area Tecnica e, nella quale, si rileva la volontà del Comune all’acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. 327/01 ”.
Nella pubblica udienza del 22/12/2021, il Presidente di questa Sezione, rilevato che era stata depositata la relazione istruttoria richiesta da parte del Comune di Villa Castelli in data 21 dicembre 2021, ha ritenuto opportuno disporre il rinvio della trattazione della causa nel merito all'udienza pubblica dell'11 maggio 2022.
Il 29/04/2022, il Comune di Villa Castelli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale riportandosi al proprio atto di costituzione, ha ribadito, per il caso in cui dovesse ritenersi di non escludere il Comune di Villa Castelli dalla presente controversia, “ che appare opportuno la nomina di un Verificatore, anche ai fini della valutazione delle somme da corrispondersi in sede di acquisizione sanante ”.
Nella pubblica udienza dell’11/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è parzialmente fondato nel merito e va accolto nei sensi, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
1. - E’ opportuno ribadire, in limine , la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”) in ordine alle domande azionate dal ricorrente.
Ed invero, a tale riguardo, « la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità (nel caso di specie avvenuta con deliberazione G.M. del Comune di Villa Castelli n. 372 del 13 giugno 1997) e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549) » ( ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).
2. - Ciò premesso, nel particolare caso di specie, occorre anzitutto evidenziare che, in punto di fatto, questo Tribunale, ai fini di decidere la controversia per cui è causa, con ordinanza istruttoria n. 612/2021, ha ordinato al Comune di Villa Castelli l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dal ricorrente e chiarendo compiutamente lo stato attuale del procedimento espropriativo in questione, specificando, in particolare, quali atti ablatori sono stati adottati (anche, eventualmente, ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001) dall’A.C. nella fattispecie di che trattasi, in relazione alle aree site in zona “Gravina” distinte in catasto al foglio 9, particella 1245 di proprietà del ricorrente, dopo l’occupazione d’urgenza disposta con decreto n. 8395 dell’08/10/1997.
Il Comune di Villa Castelli ha depositato in giudizio, il 21/12/2021, la richiesta relazione di chiarimenti, nella quale, premettendo che “- la occupazione del suolo di proprietà del sig. NO IO veniva, quindi, disposta con decreto sindacale dell’08.10.1997, prot. n. 8395. - successivamente, con comunicazione datata 22.10.1998, prot. n. 10713, veniva intimato al proprietario del suddetto suolo, sig. NO IO, di provvedere a liberare l’area da cose e persone per permettere l’avvio dei lavori di restauro ambientale e sistemazione a Verde della Gravina. - in esecuzione dell’innanzi indicato decreto di occupazione, il terreno di proprietà del ricorrente veniva effettivamente occupato ed irreversibilmente trasformato ”, si dichiara che “ - non è mai stato emanato il decreto finale di esproprio dell'area in questione; - non si è provveduti a liquidare l’indennità; - non è stata predisposta alcuna corresponsione o deposito dell’indennità di esproprio per le aree in oggetto; - non è possibile procedere alla restituzione in quanto le aree in questione sono trasformate irreversibilmente, pertanto il Comune intende adottare il provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’ex art. 42 bis T.U. 327/2001 ”, precisando, altresì, che “ sull’area in questione ricadono diversi vincoli, tra cui quello idrogeologico, quello del Parco Regionale delle Gravine e pertanto non vi è alcuna possibilità di edificazione e/o di trasformazione antropica della stessa ”.
3. - Pertanto, nella fattispecie concreta per cui è causa, la mancata persistente emanazione dell’atto finale ablatorio (decreto di esproprio), con conseguente illegittima privazione della disponibilità del bene immobile di proprietà del ricorrente e sua trasformazione (circostanze confermate nella relazione di chiarimenti depositata in giudizio dal Comune di Villa Castelli), configura un illecito permanente della P.A..
Ed invero, secondo la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2, “ In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo [dovendosi precisare in proposito che la rinuncia abdicativa, però, non costituisce più causa di cessazione dell’illecito permanente dell’occupazione senza titolo a seguito delle successive Adunanze Plenarie nn. 2 e 4/2020] ;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che:
I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il <<…giorno in cui il diritto può essere fatto valere>>;
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr. ”.
Dunque, nel caso de quo, in carenza di un formale provvedimento finale di espropriazione da parte del Comune di Villa Castelli (e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella sentenza sopra citata dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), il terreno in questione è rimasto di proprietà del ricorrente, con la conseguenza che sussistono i presupposti per ordinarne la invocata restituzione, previa la necessaria riduzione in pristino.
Deve, quindi, accogliersi la domanda di restituzione formulata dal ricorrente, ordinando al Comune di Villa Castelli l’immediata restituzione al predetto delle aree occupate in questione, site in zona “Gravina”, distinte in catasto al foglio 9, particella 1245, previa la necessaria riduzione in pristino, salva l’eventuale adozione da parte della P.A. di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
4. - Deve, altresì, accogliersi, solo in parte, la domanda di condanna del Comune di Villa Castelli al risarcimento danni, per mancato godimento del bene immobile occupato di che trattasi, in relazione al periodo di occupazione illegittima a partire dal quinto anno successivo all’immissione in possesso (ottobre 1998), ossia nei limiti della (eccepita) prescrizione quinquennale, decorrente però dalle singole annualità di occupazione illegittima, come sopra detto (cfr. T.A.R Puglia, Lecce, Sezione III, 20/04/2020, n. 470).
Quanto alla determinazione di tale voce di danno, il Collegio ritiene di poter fare applicazione dei principi enunciati nella sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 7 novembre 2016, n. 4636, secondo la quale il risarcimento “ può essere calcolato - ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., in assenza di opposizione delle parti e in difetto della prova rigorosa di diversi ulteriori profili di danno - facendo applicazione, in via equitativa, dei criteri risarcitori dettati dall’art. 42-bis t.u. espr. (cfr. da ultimo sul punto Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2016 n. 3929; 28 gennaio 2016 n. 329; 2 novembre 2011 n. 5844), e dunque in una somma pari al 5% annuo del valore del terreno occupato ”.
In altri termini, secondo la giurisprudenza consolidata anche di questo Tribunale, “ il risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell’occupazione divenuta illegittima (illegittimità, nel caso di specie, tuttora permanente) deve essere calcolato facendo applicazione analogica, in via equitativa (ai sensi dell’art. 1226 del Codice Civile), dei criteri risarcitori dettati dall’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, e, dunque, in una somma pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore del terreno ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704, cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 26/11/2018, n. 1783).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il Comune resistente dovrà proporre al ricorrente il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, per mancato godimento del bene immobile occupato di che trattasi, in relazione al periodo di occupazione (tuttora) illegittima, secondo i seguenti criteri:
1) dovrà tenersi conto delle aree effettivamente occupate per la realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi;
2) il risarcimento dovrà essere calcolato in una somma pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore venale del terreno occupato in questione (determinato al momento dell’inizio dell’illegittima occupazione, secondo i criteri di cui all’art. 19 della Legge Regionale Puglia n. 3/2005), nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale di cui sopra detto e sino alla cessazione dell’occupazione illegittima medesima;
3) trattandosi di debito di valore, la somma (annua) di cui al precedente punto n. 2 dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.); sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T., secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, e ciò sino all’effettivo soddisfo.
La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri innanzi descritti, dovrà essere presentata al ricorrente, da parte del Comune di Villa Castelli, entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, o da quella di notificazione, se anteriore.
5. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con la condanna del Comune resistente alla restituzione del terreno occupato in questione al ricorrente, previa la necessaria riduzione in pristino e fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., nonchè al risarcimento danni per mancato godimento del bene immobile occupato in relazione al periodo di occupazione illegittima, nei sensi, nei limiti e nei termini innanzi precisati.
6. - Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi, nei limiti e nei termini innanzi precisati.
Condanna il Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO