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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/01/2024, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4653/ 2022 promossa da:
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore pro tempore Dott. , giusta procura agli atti per Controparte_2
Notar del 28.04.2022, Rep. n. 177893 Racc. n. 11776, elett.te Persona_1
dom.ta in Portici (Na) al Corso Garibaldi n.85 presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Eboli, c.f.: , P. Iva: che la rappresenta e C.F._1 P.IVA_2
difende in virtù di procura posta in calce all'atto di appello
- APPELLANTE
contro nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3
Sant'Agnello(na) alla Via Iommella Grande n° 106, C.F.: C.F._2
elettivamente domiciliato in Sorrento (Na) alla via Luigi De Maio n° 14 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Serio, (C.F.: ) email: C.F._3
, PEC: fax n° Email_1 Email_2
0818074497) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata ex art. 83, 3° comma, c.p.c pagina 1 di 3 - APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 272/2022 del g.d.p. di Sorrento;
impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_3
giudizio innanzi al Gdp di Sorrento l al fine di sentir accertare e dichiarare CP_4
la nullità dell'estratto di ruolo 2014/0009010, in relazione alla cartella esattoriale n° 07120140122951445000 della somma di euro 339,85, avente ad oggetto verbali di accertamento e contestazione di violazione di norme del Codice della Strada pretesi elevati dai preposti del nell'anno 2010. Incardinato il CP_5
giudizio si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile l'azione ed in ogni CP_4
caso infondata la domanda. Il g.d.p. accoglieva la domanda dichiarando il credito prescritto ed annullando la cartella. Proponeva appello l chiedendo CP_4
dichiararsi la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
in accoglimento dell'appello dichiararsi inammissibile l'azione per carenza di interesse ed in ogni caso infondata per non essere prescritta la pretesa creditoria. Si costituiva lo chiedendo CP_3
dichiararsi inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto.
L'eccezione preliminare è fondata. Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello stante la relativa tardività
Ed invero risulta provato in atti che la sentenza di primo grado è stata notificata in data 23.2.2022, con la conseguenza che l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro 30 giorni (ovverosia nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.). Il Gravame risulta invece notificato a mezzo PEC in data 9.9.2022, conseguendone l'evidente tardività.
pagina 2 di 3 Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte appellata come da liquidazione in dispositivo (stante l'esigua attività difensiva in base ai parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l alla rifusione delle spese del gravame in favore dell'avv. CP_4
Giuseppe Serio, procuratore anticipatario dello , liquidate in Euro CP_3
332,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Torre Annunziata, 02/01/2024
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4653/ 2022 promossa da:
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore pro tempore Dott. , giusta procura agli atti per Controparte_2
Notar del 28.04.2022, Rep. n. 177893 Racc. n. 11776, elett.te Persona_1
dom.ta in Portici (Na) al Corso Garibaldi n.85 presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Eboli, c.f.: , P. Iva: che la rappresenta e C.F._1 P.IVA_2
difende in virtù di procura posta in calce all'atto di appello
- APPELLANTE
contro nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3
Sant'Agnello(na) alla Via Iommella Grande n° 106, C.F.: C.F._2
elettivamente domiciliato in Sorrento (Na) alla via Luigi De Maio n° 14 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Serio, (C.F.: ) email: C.F._3
, PEC: fax n° Email_1 Email_2
0818074497) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata ex art. 83, 3° comma, c.p.c pagina 1 di 3 - APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 272/2022 del g.d.p. di Sorrento;
impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_3
giudizio innanzi al Gdp di Sorrento l al fine di sentir accertare e dichiarare CP_4
la nullità dell'estratto di ruolo 2014/0009010, in relazione alla cartella esattoriale n° 07120140122951445000 della somma di euro 339,85, avente ad oggetto verbali di accertamento e contestazione di violazione di norme del Codice della Strada pretesi elevati dai preposti del nell'anno 2010. Incardinato il CP_5
giudizio si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile l'azione ed in ogni CP_4
caso infondata la domanda. Il g.d.p. accoglieva la domanda dichiarando il credito prescritto ed annullando la cartella. Proponeva appello l chiedendo CP_4
dichiararsi la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
in accoglimento dell'appello dichiararsi inammissibile l'azione per carenza di interesse ed in ogni caso infondata per non essere prescritta la pretesa creditoria. Si costituiva lo chiedendo CP_3
dichiararsi inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto.
L'eccezione preliminare è fondata. Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello stante la relativa tardività
Ed invero risulta provato in atti che la sentenza di primo grado è stata notificata in data 23.2.2022, con la conseguenza che l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro 30 giorni (ovverosia nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.). Il Gravame risulta invece notificato a mezzo PEC in data 9.9.2022, conseguendone l'evidente tardività.
pagina 2 di 3 Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte appellata come da liquidazione in dispositivo (stante l'esigua attività difensiva in base ai parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l alla rifusione delle spese del gravame in favore dell'avv. CP_4
Giuseppe Serio, procuratore anticipatario dello , liquidate in Euro CP_3
332,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Torre Annunziata, 02/01/2024
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
pagina 3 di 3