TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/07/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 6339 2024 R.G. e vertente
TRA
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
23/07/1971 rappresentato e difeso, dall'avv. ESPOSITO ORAZIO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., p.iva CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAMMAROTO MARIA,giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 26/11/2024 il ricorrente impugnava le ordinanze: 1) Ol-
002462989 notificata in data 31/10/2024, con la quale veniva in-iunto al ricorrente di pagare la somma di €. 11.612,50; 2) Ol-002141036, notificata in data 31/10/2024 con le quali veniva in-giunto al ricorrente di pagare la somma di
€. 15.439,74; 3) OI-00214103, notificata in data 31/10/2024 con la quale veniva in-giunto al ricorrente di pagare la somma di €. 8.348,66.
Opponeva in particolare la mancata notifica dei prodromici atti di contestazione della violazione ai sensi degli artt. 14 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
Con comparsa di costituzione del 23.6.2025 parte resistente dava atto dell'avvenuto annullamento in autotutela degli atti impugnati chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Udite le parti all'odierna udienza, nella quale il ricorrente insisteva nella liquidazione delle spese giudiziali, la causa viene così decisa.
2. Cessazione della materia del contendere.
Deve darsi atto che, nelle more del giudizio, si è verificato un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito, essendo stati annullati in autotutela gli atti impugnati.
Con riferimento alle spese di lite, esse vanno tuttavia disciplinate in ossequio al principio di causalità, anche in considerazione della chiarezza del dato letterale di cui agli artt. 14 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
Esse si liquidano in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, e successive modifiche (d.m. 147/2022) applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la decisione in prima udienza.
P. Q. M.
2 definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, che liquida in euro 4.636,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 6339 2024 R.G. e vertente
TRA
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
23/07/1971 rappresentato e difeso, dall'avv. ESPOSITO ORAZIO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., p.iva CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAMMAROTO MARIA,giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 26/11/2024 il ricorrente impugnava le ordinanze: 1) Ol-
002462989 notificata in data 31/10/2024, con la quale veniva in-iunto al ricorrente di pagare la somma di €. 11.612,50; 2) Ol-002141036, notificata in data 31/10/2024 con le quali veniva in-giunto al ricorrente di pagare la somma di
€. 15.439,74; 3) OI-00214103, notificata in data 31/10/2024 con la quale veniva in-giunto al ricorrente di pagare la somma di €. 8.348,66.
Opponeva in particolare la mancata notifica dei prodromici atti di contestazione della violazione ai sensi degli artt. 14 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
Con comparsa di costituzione del 23.6.2025 parte resistente dava atto dell'avvenuto annullamento in autotutela degli atti impugnati chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Udite le parti all'odierna udienza, nella quale il ricorrente insisteva nella liquidazione delle spese giudiziali, la causa viene così decisa.
2. Cessazione della materia del contendere.
Deve darsi atto che, nelle more del giudizio, si è verificato un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito, essendo stati annullati in autotutela gli atti impugnati.
Con riferimento alle spese di lite, esse vanno tuttavia disciplinate in ossequio al principio di causalità, anche in considerazione della chiarezza del dato letterale di cui agli artt. 14 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
Esse si liquidano in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, e successive modifiche (d.m. 147/2022) applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la decisione in prima udienza.
P. Q. M.
2 definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, che liquida in euro 4.636,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
3